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La particolarità della causa non basta per compensare le spese legali

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17966 del 01/07/2024

La "particolarità" della controversia non costituisce un presupposto idoneo a legittimare la compensazione delle spese di lite.

Lo ha precisato la Sezione Lavoro della Cassazione con l’ordinanza n. 17966 depositata il 1° Luglio 2024.

La Suprema Corte ha ricordato che in base all’art. 92 c.p.c., come novellato dal D.L. 132 del 2014, la compensazione delle spese può avvenire soltanto nei casi di:

  • soccombenza reciproca;
  • assoluta novità della questione trattata;
  • mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Inoltre, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, la compensazione delle spese può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".

Alla luce del quanto esposto, la "particolarità" della controversia non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese.

La Cassazione aggiunge che neppure le "oscillazioni della giurisprudenza di merito", sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92.

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Cassazione civile, sez. lav., ordinanza 01/07/2024 (ud. 23/04/2024) n. 17966

RILEVATO CHE


1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello della Napoli Servizi Spa, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di Te.Vi., volta ad ottenere la condanna della società datoriale al pagamento della somma di Euro 564,98 a titolo di "conguaglio ore".

2. La Corte territoriale, dato atto dell'applicazione del c.c.n.l. Multiservizi, ha premesso che la retribuzione mensile viene corrisposta in funzione di 173 ore mensili quale importo fisso e che su ogni busta paga relativa al periodo per cui è causa (2016 - 2019) compare la voce "conguaglio ore mese"; ha ritenuto che la compensazione tra le ore di lavoro al di sotto e al di sopra della soglia di 173 dà luogo al "conguaglio" che, negli anni 2016 - 2019 è stato, seppure per poche ore, di segno positivo in favore del lavoratore; ha quindi riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento delle ore di lavoro che risultano non retribuite all'esito del conguaglio tra ore prestate in meno e ore prestate in più, così come indicate dal medesimo lavoratore e non contestate dalla società sotto il profilo contabile.

3. La sentenza d'appello ha disposto la compensazione delle spese del grado per la "particolarità della controversia e le oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione esaminata".

4. Avverso tale sentenza Te.Vi. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La Napoli Servizi Spa ha resistito con controricorso.

5. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022.

CONSIDERATO CHE

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per avere la Corte d'Appello disposto la compensazione delle spese del grado in assenza di soccombenza reciproca, essendo la società appellante totalmente soccombente.

7. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per avere la Corte di merito compensato le spese di lite in assenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione, e non ricorrendo neanche le caratteristiche su cui poggia il capo di decisione impugnato, cioè la "particolarità della controversia" e le "oscillazioni della giurisprudenza di merito"; si osserva che la società è sempre risultata soccombente nei giudizi sulla questione del "conguaglio ore".

8. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 2233, secondo comma c.c., per non avere i giudici d'appello tenuto conto della qualità della difesa e della specificità della stessa per ogni atto, sia pure nell'ambito di un contenzioso che ha visto molti lavoratori chiedere il pagamento della stessa voce retributiva.

9. Con il quarto motivo si denuncia la nullità parziale della sentenza, in relazione all'art. 132, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente atteso che la compensazione delle spese è stata disposta per la "particolarità della controversia e le oscillazioni giurisprudenziali", la cui sussistenza non è dato evincere né dalla sentenza né dalle allegazioni processuali.

10. I primi due motivi, da trattare unitariamente, sono fondati.

11. Occorre premettere che nel caso di specie, di procedimento iniziato in primo grado nel 2020, trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, decreto legge n. 132/14, convertito dalla legge n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".

12. Non è in discussione la totale soccombenza della società appellante, che si ricava dal tenore della decisione di appello.

13. In base all'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche già citate, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 4696 del 2019; v. anche Cass. n. 3977 del 2020).

14. La "particolarità" della controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le "oscillazioni della giurisprudenza di merito", nella specie neanche individuate attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.

15. Devono pertanto accogliersi i primi due motivi di ricorso, risultando assorbiti i residui motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con condanna della Napoli Servizi Spa alla rifusione, in favore del Terlizzi, delle spese del giudizio di appello che, tenuto conto del valore della controversia (Euro 564,98), si liquidano in Euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

16. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo del merito, condanna la Napoli Servizi Spa alla rifusione, in favore di Te.Vi., delle spese del giudizio di appello che liquida in Euro 500,00 per compensi professionali, in Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Adriana Di Gennaro, antistataria.

Condanna la società alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Adriana Di Gennaro, antistataria.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 1 luglio 2024.

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