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Donazione indiretta, quali sono i requisiti di validità?

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18098 del 02/07/2024

Quali sono i requisiti richiesti per la validità delle donazioni indirette?

Alla domanda risponde la Sezione Prima della Cassazione con l’ordinanza n. 18098 depositata il 2 luglio 2024.

La Suprema Corte ricorda che la donazione indiretta consiste in un negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.

Contrariamente alla donazione diretta, per la validità delle donazioni indirette non è necessaria la forma dell'atto pubblico. Basta che siano osservate le forme previste per il negozio giuridico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.

L'art. 809 c.c., infatti, nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama, l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.

Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva qualificato l’accollamento di un mutuo come donazione indiretta, ritenendola valida anche se effettuata con scrittura privata anziché nella forma dell'atto pubblico.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 02/07/2024 (ud. 30/05/2024) n. 18098

RILEVATO CHE


1. Il Tribunale di Verbania, con decreto del 20.6.2017, ha respinto l'opposizione ex art. 98 L.f. proposta da Da.Gi. per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento Villa Gavotti Srl in liquidazione del credito di Euro 678.555,20, preteso in forza della scrittura stipulata il 4.3.2007 con la quale aveva ceduto al socio Pa.Os. le sue partecipazioni in Studio DPM Srl e in Mediterranea Spa, controllante della società poi fallita, e nella quale il socio, che era anche legale rappresentante di quest'ultima, si era obbligato (oltre che al pagamento rateale del prezzo della quote e delle azioni cedutegli), in proprio e promettendo il fatto della rappresentata, anche ad estinguere entro il 31.12.2010 tre mutui, per un importo pari al credito insinuato, garantiti da ipoteche iscritte su immobili di proprietà dell'opponente.

2. Il Tribunale, rilevato che le somme che Pa.Os. avrebbe dovuto versare ratealmente a Da.Gi. esaurivano (ed anzi superavano) il corrispettivo pattuito per la cessione delle partecipazioni, ha ritenuto che il legale rappresentante di Villa Gavotti avesse assunto l'ulteriore obbligazione di estinzione dei mutui a titolo di liberalità, e che, a maggior ragione, dovesse ritenersi assunta a titolo di liberalità l'obbligazione di garanzia della società, la quale dunque, essendo di non modico valore, andava dichiarata nulla perché non stipulata nella forma prevista dall'art. 782 cod. civ.; ha aggiunto che la conclusione non risultava smentita dalla difesa di Da.Gi., non essendovi alcuna prova che i mutui fossero stati in realtà accesi da Villa Gavotti e che l'opponente se ne fosse accollato il pagamento per consentire alla società di proseguire nella sua attività di impresa: risultava, al contrario, che l'accollo dei mutui da parte di Da.Gi. derivava dal suo acquisto dei tre immobili, sui quali gravavano le relative iscrizioni ipotecarie, sicché estinguendo i mutui Villa Gavotti, in sostanza, si sarebbe sostituta all'opponente nel pagamento del prezzo dei beni.

2. Il decreto, è stato impugnato da Da.Gi. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Il Fallimento Villa Gavotti S. r. L. in liquidazione non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1292,1362,1936 e 1937, cod. civ. Deduce che il Tribunale ha erroneamente interpretato il contenuto della scrittura privata del 3.4.2007, con la quale Villa Gavotti non aveva assunto alcuna garanzia, ma si era obbligata ad estinguere i mutui in solido con Pa.Os.: il giudice avrebbe perciò dovuto valutare se questa obbligazione (e non quella assunta dal legale rappresentante della società) inerisse o meno a una causa onerosa, mentre ha omesso ogni indagine al riguardo.

2. Con il secondo mezzo Da.Gi. denuncia, in subordine, violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 cod. civ. in quanto il Tribunale non ha interpretato la clausola della citata scrittura che stabiliva il prezzo della cessione e le modalità del suo versamento insieme (o per mezzo) di quella successiva, che prevedeva l'obbligo di estinzione dei mutui, ma ha, al contrario, fatto derivare l'interpretazione di questa seconda clausola da quella della precedente, così giungendo a una conclusione palesemente errata, perché dalla documentazione prodotta si evinceva che i mutui erano stati contratti dalla società poi fallita e da lui garantiti mediante le ipoteche iscritte sui suoi immobili.

3. Con il terzo motivo il ricorrente, in ulteriore subordine, deduce la nullità del decreto impugnato ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 782 e 809 cod. civ. rilevando che, pur dato per ammesso che l'obbligo di estinzione dei mutui assunto da Villa Gavotti costituisse atto di liberalità, esso avrebbe dovuto essere qualificato come donazione indiretta, valida anche se non effettuata nella forma dell'atto pubblico ma, come nella specie, con scrittura privata.

4.1 È fondato e va accolto il quarto motivo del ricorso, che riveste priorità logica (con conseguente assorbimento degli altri motivi) in quanto in caso di validità dell'obbligazione assunta (in proprio o quale terza garante) da Villa Gavotti nella scrittura del 4.3.2007, qualificata dal Tribunale come atto di liberalità, risulterebbe superflua ogni ulteriore indagine in ordine all'eventuale erroneità di detta qualificazione.

4.1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. n. 9379 del 2020).

Per la validità delle donazioni indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è però richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: l'art. 809 cod. civ., nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama, infatti, l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. n. 14197 del 2013; Cass. n. 5333 del 2004, Cass. n. 23297 del 2009).

4.1.3 Ciò posto, pur data per scontata la qualificazione di atto di liberalità dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve concludersi che il Tribunale, non tenendo conto dello strumento utilizzato dalle parti e della distinzione fra donazione diretta ed indiretta, non ha fatto corretta applicazione dei sopra enunciati principi.

5. All'accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Verbania in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i primi tre; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Verbania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2024.

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