Usura, decreti ministeriali sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, atti amministrativi di carattere normativo, allegazioni delle parti, non necessarietà

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.21427 del 31/07/2024

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Usura, decreti ministeriali sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, atti amministrativi di carattere normativo, allegazioni delle parti, non necessarietà

In tema di usura, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio.
Da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 31/07/2024 (ud. 31/05/2024) n. 21427

RILEVATO CHE:


- la Alpi Srl propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 14 maggio 2020, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto le sue domande di condanna formulate nei confronti della Banca Popolare di Sondrio s.coop. p.a. per la ripetizione di somme indebitamente versate a titolo di interessi moratori in esecuzione di quattro contratti di mutuo e per il relativo risarcimento dei danni;

- la Corte di appello ha riferito che la società aveva fondato la domanda di ripetizione sull'assunto dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici e di interessi usurari e che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità della clausola di uno dei quattro contratti avente a oggetto la capitalizzazione degli interessi di preammortamento e la nullità di altra clausola, comune a tutti i contratti, relativa alla determinazione degli interessi moratori, in quanto fissati in misura usuraria, condannando conseguentemente la banca alla restituzione della somma di Euro 9.604,87 e al risarcimento dei danni liquidato in Euro 6.420,00;

- ha, quindi, accolto l'appello incidentale della banca relativo al punto della usurarietà degli interessi moratori (quantificati dal Tribunale in Euro 8.652,13) e a quello conseguente del risarcimento dei danni, ritenendo che la mancata produzione in giudizio dei decreti di rilevazione dei tassi soglia - onere gravante sulla parte attrice - non consentiva di ritenere dimostrata l'usurarietà dei tassi, non trovando applicazione il principio jura novit curia in ragione della natura amministrative di tali decreti;

- ha, sia pure implicitamente, disatteso quello principale della società con cui si lamentava la mancata affermazione della gratuità dei contratti di mutuo quale effetto dell'accertata usurarietà degli interessi moratori e la conseguente mancata estensione della condanna restitutoria anche alla somma corrispondente agli interessi corrispettivi;

- il ricorso è affidato a un motivo;

- resiste con controricorso la Banca Popolare di Sondrio s.coop. p.a.;

- la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 113 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che per la natura di atti amministrativi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di rilevazione delle soglie rilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura discendesse la non operatività del principio jura novit curia e, conseguentemente, l'onere per la parte di provvedere alla loro produzione in giudizio ai fini della prova delle soglie ivi previste e l'impossibilità di accertare tali soglie mediante consulenza tecnica d'ufficio;

- il motivo è fondato;

- in tema di usura, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio (così, Cass. 29 novembre 2022, n. 35102; successivamente vedi anche Cass. 15 maggio 2023, n. 13144; Cass. 24 aprile 2024, n. 11108);

- con tali pronunce è stato, dunque, affermato, con esaustiva e condivisibile motivazione, il valore di fonte normativa di tali decreti, ponendo, in tal modo, fine all'incertezza originata da alcune pronunce che si erano espresse in senso opposto (cfr. Cass. 5 agosto 2002, n. 11706; Cass. 20 giugno 2001, n. 8742), nonché dal precedente, rappresentato da Cass. 3 Maggio 2020, n. 8883, il quale, pur affermando l'insussistenza dell'onere della parte che alleghi il superamento dei cd. tassi soglia di produrre dei relativi decreti, ha escluso che il giudice fosse "tenuto a conoscere in via autonoma" del loro contenuto;

- può, sul punto, precisarsi che il fatto, evidenziato in tale ultima pronuncia, che tali decreti non abbiano forza di legge (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell'ordine legislativo preesistente) e costituiscano atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all'operatività del principio jura novit curia;

- da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ.;

- la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del riferito principio, negando sia la natura di fonte normativa dei decreti in oggetto, sia, conseguentemente, l'applicazione del principio jura novit curia;

- la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 31 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2024.

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