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Affidamento condiviso non significa frequentazione paritaria

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22083 del 05/08/2024

Quando un giudice dispone l'affidamento condiviso, i figli devono trascorrere esattamente lo stesso tempo con entrambi i genitori?

Sulla questione la Prima sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 22083 del 5 agosto 2024. ha ribadito che in tema di affidamento condiviso, la frequentazione paritaria tra genitore e figlio è un obiettivo tendenziale, ma non un obbligo assoluto.

Secondo la Suprema Corte, "ben potendo il Giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena."

Nel caso di specie, il padre aveva richiesto un ampliamento dei tempi di permanenza del figlio presso di sé, sostenendo che l'affidamento condiviso dovesse tradursi in una frequentazione paritaria. Tuttavia, sia il Tribunale di Savona che la Corte d'Appello di Genova hanno ritenuto che un aumento dei tempi non fosse nell'interesse del minore.

La relazione psico-sociale dei servizi territoriali, unico mezzo istruttorio disposto, attestava infatti un buon equilibrio raggiunto dalle parti. Di conseguenza, i giudici hanno escluso la necessità di un maggiore ampliamento dei tempi col padre rispetto a quello – cauto – già concesso.

La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione, ritenendo che la decisione dei giudici di merito fosse conforme ai principi di diritto. Ha affermato che, in tema di affidamento condiviso, la frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio "ha natura tendenziale ben potendo il Giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti".

In conclusione, l'affidamento condiviso non implica automaticamente una frequentazione paritaria tra genitore e figlio. Ciò che conta è l'interesse del minore, e il giudice può disporre un assetto diverso per assicurare il suo benessere e una crescita armoniosa e serena, senza che ciò costituisca una lesione del diritto alla bigenitorialità.

Affidamento condiviso, frequentazione paritaria tra genitore e figlio, natura tendenziale, interesse del minore

In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il Giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

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Cassazione civile sez. I, ordinanza 05/08/2024 (ud. 24/04/2024) n. 22083

FATTI DI CAUSA


Il Tribunale di Savona, con sentenza numero N. 110/2022 pubblicata in data 08.02.2022, pronunciata nella causa iscritta al numero di R.G. 1526/2020, dopo aver disposto lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Ma.Ma. con la sig.ra Ta.El. così disponeva: "Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando: Affida il figlio minore delle parti Ma.Ba. congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre; Dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio quando lo desideri previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni scolastici e ludico-ricreativi del minore e comunque per due pomeriggi la settimana, da concordarsi tra le parti (in caso di disaccordo tali giornate vengono sin d'ora indicate nel martedì e nel giovedì) dalle ore 17:00 sino alle ore 20:45 ed, a fine settimane alternati, dal sabato alle ore 16:00 sino alla domenica alle ore 20:30; un periodo di 10 giorni anche non consecutivi in estate da concordare con la madre (in caso di mancato accordo entro il 30 aprile di ogni anno, le ultime due settimane di luglio); metà vacanze scolastiche natalizie e pasquali ad anni alterni comprendenti il giorno di Natale e Pasqua. Dispone che Ma.Ma. corrisponda entro i primo cinque giorni di ogni mese ad Ta.El., quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma di Euro 500,00 mensili annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT oltre il 60% delle spese straordinarie. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite."

Su appello del padre Ma.Ma. la Corte di Appello di Genova con sentenza n. 16/2023 resa nel giudizio RGV76/2022,a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Savona n. 110/2022 pronunciata in data 08.02.2022 ha disposto che Ma.Ma. possa vedere e tenere con sé il figlio minore Ma.Ba. i fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita del minore dal scuola fino alle ore 20,00 della domenica sera.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova ricorre Ma.Ma. con due motivi.

Ta.El. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono i seguenti:

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e comunque al di sotto del c.d. "minimo costituzionale", in violazione dell'art. 132 c.p.c., 111 Cost., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'artt.115 e 116 c.p.c. per non aver il Giudice dell'appello pronunciato "iuxta alligata e probata", e per non aver fornito una congrua ed esatta motivazione delle determinazioni prese in modo da consentire il controllo del criterio logico adottato.

L'odierno ricorrente lamenta che il Giudice di merito non abbia tenuto conto degli elementi dal medesimo allegati, e che la Corte di Appello di Genova non abbia motivato adeguatamente ed esaurientemente sulle ragioni per le quali non ha consentito la collocazione del minore anche presso il padre.

La Corte di merito scrive sul punto: "In merito a tale motivo di appello è stata acquisita relazione psico-sociale sul nucleo familiare dei Servizi sociali di S da cui è risultato, anche all'esito dell'ascolto di Ma.Ba., la opportunità di prevedere, allo stato, un lieve ampliamento del tempo trascorso dal minore con il padre nel fine settimana di sua spettanza in quanto rispondente da un lato al desiderio manifestato dal padre e recepito dal ragazzo che si è dimostrato accondiscendente a soddisfare tale richiesta e dall'altro dell'esigenza di attuare il diritto alla bigenitorialità". Tale soluzione appare quella che meglio rispondente all'interesse del minore alla luce della valutazione del servizio che ha evidenziato che l'attuale organizzazione che prevede la collocazione prevalente presso la madre, "sta funzionando in maniera positiva, garantendo al minore un giusto supporto concreto e psicologico, una buona educazione e un'adeguata crescita psico-fisica. Il limitato ampliamento, che pare equo determinare nella possibilità per il padre di tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, come detto, soddisfa il desiderio di maggiore interazione padre-figlio senza alterare l'equilibrio raggiunto.".

Secondo il ricorrente la Corte ha violato il seguente principio di diritto: "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".

Il ricorrente deduce che risulta pacifico e non contestato che la madre, sig.ra Ta.El., che vive in S con il figlio minore e l'ottuagenario padre, ha instaurato un nuovo rapporto con altro uomo che vive a S, a circa 200 km di distanza rispetto a S. Inoltre la madre svolge oltre all'attività di insegnante anche lavoro di libero professionista quale architetto, per cui deve allontanarsi da S due giorni alla settimana, lasciando il figlio alle cure del nonno ottantenne con loro convivente.

Il ricorso è infondato, ed in parte inammissibile. La Corte d'Appello - sulla base di una relazione psico-sociale, condotta sull'intero nucleo familiare, effettuata dai Servizi sociali - ha accertato che un cauto ampliamento della frequentazione del padre (nel quale la madre aveva allegato la sussistenza, non contestata, di stati depressivi) con il minore (in affidamento condiviso), rispondeva all'interesse di quest'ultimo, ed in tali termini il minore (13 anni) aveva espresso il suo consenso.

Il ricorrente aveva richiesto un pari tempo di permanenza del minore con ciascuno dei genitori, allo stato motivatamente escluso dalla Corte d'Appello, che ha accertato - in fatto – che l'attuale frequentazione con i genitori aveva prodotto risultati positivi per il minore.

Orbene, va rilevato che, in tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il Giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non lesivo del diritto alla bigenitorialità il provvedimento della Corte d'Appello che, in sede di reclamo, aveva conservato l'affidamento condiviso delle figlie minori prevedendo, in luogo della precedente collocazione a settimane alterne presso i due genitori, la collocazione - come nel caso concreto - prevalente presso la madre e la previsione dei tempi di permanenza delle minori presso il padre) (Cass. 4790/2022; Cass. 19323/2020).

La sentenza impugnata pertanto non presenta la carenza assoluta di motivazione, dedotta dal ricorrente con i due motivi di ricorso, ed è conforme ai principi di diritto suesposti.

Inoltre il ricorso difetta anche di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto le richieste proposte nel merito, in ordine alla permanenza del figlio presso di lui, e neppure i "documenti", non meglio precisati, che dimostrerebbero le sue capacità organizzative e di accoglienza del minore. Si tratta, in ogni caso, di valutazioni meritali, operate dalla Corte territoriale nell'interesse del minore, sempre rivedibili in sede di merito.

Per quanto sopra il ricorso deve quindi essere respinto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003 che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2024.

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