Processo civile, prova documentale, principio di non dispersione della prova, modalità telematiche o in formato cartaceo, conseguenze

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.26298 del 08/10/2024

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Processo civile, prova documentale, principio di non dispersione della prova, modalità telematiche o in formato cartaceo, conseguenze

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 08/10/2024 (ud. 28/05/2024) n. 26298

FATTI DI CAUSA


1. L'Azienda Sanitaria Locale di Salerno proponeva opposizione davanti al Tribunale di Nocera Inferiore avverso il decreto ingiuntivo n. 2175/2009 emesso dallo stesso Tribunale, con cui la Casa di Cura An. Srl le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 601.705,34, oltre interessi, competenze professionali e spese, quale importo ancora dovutole a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese agli assistiti nel mese di dicembre 2008 a seguito di apposite richieste/impegnative dell'Ente sanitario stesso.

L'Azienda opponente dopo aver premesso che tra le parti era intervenuto in data 31.10.2008 un contratto recante la disciplina del rapporto per l'anno 2008 (come rilevato a pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e che tale contratto prevedeva l'obbligo del privato di non erogare prestazioni oltre il limite di spesa, ha contestato parzialmente la somma ingiunta, sostenendo che la struttura privata aveva sforato il "tetto di spesa" per il 2008 per € 195.461,94, per cui le era dovuto esclusivamente il minore importo (rispetto alla somma ingiunta di € 601.705,34) di € 389.418,41. Costituitasi in giudizio, la Casa di Cura An. Srl contestava che, nella specie, vi fosse stato uno sforamento del limite di spesa, neppure provato dalla opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

1.1. Il Tribunale, preso atto del fatto che le contestazioni dell'ASL riguardavano esclusivamente la porzione di somma asseritamente oggetto di sforamento del tetto di spesa, e quindi rilevata la mancata contestazione da parte dell'ASL del minore importo di € 389.418,41, concedeva la parziale provvisoria esecutività limitatamente al suddetto minore importo. Con ulteriore successiva ordinanza istruttoria del 13.09.2016, il Tribunale, ritenendolo necessario ai fini della formazione del proprio convincimento sulla vicenda, invitava le parti a depositare agli atti del giudizio ulteriore documentazione, tra cui il contratto (già richiamato dalla stessa ASL opponente quale presunta fonte dell'invocato limite di spesa), intervenuto tra le parti in data 31.10.2008.

Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 2187/2017 rigettava l'opposizione della ASL di Salerno, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

2. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno; si è costituita la Casa di Cura chiedendo il rigetto del gravame.

2.1. La Corte d'Appello di Salerno con sentenza n. 21/2022 ha accolto l'impugnazione ed in integrale riforma della sentenza di prime cure, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo opposto (senza condannare l'ASL nemmeno al pagamento del minore importo da questa non contestato) ed ha condannato la società appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Per quanto ancora di rilievo, la corte di merito ha ritenuto sfornita di prova l'esistenza di un valido ed efficace rapporto tra le parti, e ciò perché:

a) il contratto intervenuto tra le parti non avrebbe potuto essere valutato dal Giudice di prime cure, il quale avrebbe errato nel sollecitare le parti al relativo deposito, violando così i principi di cui all'art. 2697 c.c.;

b) il contratto stesso non sarebbe stato depositato dall'appellata agli atti del giudizio di appello;

c) non sarebbe stata raggiunta finanche la prova dell'accreditamento della struttura, presupposto per l'instaurazione del rapporto contrattuale.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, la Casa di Cura ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso, la "violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e degli artt. 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c."; in sintesi, censura la sentenza di appello nella parte in cui essa ha rilevato, senza che fosse stato svolto alcun motivo di gravame in proposito, la erroneità della decisione del Tribunale di richiedere d'ufficio il deposito di alcuni documenti, tra cui il contratto tra le parti in causa; osserva che le nullità meramente procedimentali, laddove non sanate o sanabili, determinano la nullità della sentenza (non certo la sua inesistenza giuridica) ma che tale nullità non può essere rilevata di ufficio dal Giudice di appello in assenza di un motivo di impugnazione.

2. La ricorrente denuncia con il secondo motivo, la "violazione degli artt. 12,13,14 e 16 del D.P.R. n. 123/2001, con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c." ed in particolare, impugna la sentenza in esame, nella parte in cui ha ritenuto che il contratto del 31.10.2008 non fosse stato nuovamente depositato in appello dall'esponente. L'errore consisterebbe nel fatto che, per i documenti depositati telematicamente (ed il contratto del 31.10.2008 - come dimostra l'allegata schermata polisweb, nonché come risulta tutt'oggi dalla consultazione del fascicolo telematico di primo grado, r.g. n. 4943/2009 del Tribunale di Nocera Inferiore - è stato depositato agli atti del giudizio di primo grado, telematicamente, in data 22.12.2016), non vi sarebbe stato alcun onere per l'appellante di depositarli nuovamente in appello: essi fanno parte infatti del fascicolo telematico di primo grado che viene d'ufficio acquisito dalla Corte di secondo grado.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la "violazione dell'art 112 c.p.c. con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c. con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell'art. 1421 c.c. con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c."; nello specifico, la sentenza di appello viene censurata nella parte in cui ha rilevato d'ufficio -nonostante nessun motivo in proposito fosse stato articolato nell'atto di appello e che la stessa sentenza di primo grado, alla pag. 1, avesse acclarato l'intervenuto accreditamento della struttura - la presunta mancanza della prova della sussistenza dell'accreditamento, e con motivazione apparente ha giudicato non sufficienti le prove fornite per dar conto della sussistenza dell'accreditamento della struttura e dei relativi limiti operativi.

4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la "violazione dell'art 112 c.p.c. con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c." e in sintesi osserva che l'ultimo errore della sentenza di primo grado è quello di avere rigettato per intero la domanda di pagamento dell'esponente (relativa sia a prestazioni rese - pacificamente - entro i tetti di spesa sia a prestazioni rese - asseritamente - oltre i tetti di spesa), benché l'ASL nell'atto di appello avesse impugnato la sentenza di primo grado unicamente nella parte in cui aveva condannato la medesima ASL a pagare anche le prestazioni rese oltre i tetti di spesa. Deduce come ulteriore profilo, autonomamente rilevante e idoneo -anche da solo - a sostenere la fondatezza del presente gravame che le doglianze articolate dall'ASL Salerno con l'atto di appello attenevano esclusivamente "(il dato sarebbe pacifico in atti)" alla minore somma (rispetto all'intero importo ingiunto) riferita alle prestazioni asseritamente rese dalla struttura oltre l'invocato limite di spesa (per € 195.461,94) ed ai relativi interessi. Nessuna contestazione, invece, l'appellante aveva mosso in relazione alla residua somma (pacificamente relativa a prestazioni rese dalla struttura entro il limite di spesa) di € 389.418,41, oggetto peraltro di concessione di provvisoria esecutività (per mancata contestazione) da parte del Tribunale e riconosciuta ancora una volta come non contestata dalla sentenza di primo grado (si cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore). Osserva altresì che l'appellante non aveva in alcun modo impugnato il predetto capo della sentenza ed in ogni caso, come si evince chiaramente dalla semplice lettura dell'appello, ha contestato esclusivamente la spettanza della somma oggetto di presunto sforamento del limite di spesa (la circostanza è, peraltro, ovvia, posto che la documentazione esibita attestava espressamente il controllo positivo della stessa ASL sulle prestazioni erogate e la conferma da parte dell'Ente stesso della somma erogabile al privato). Sul punto, l'ASL stessa afferma che "l'appello ha ad oggetto (esclusivamente) l'infondatezza della pretesa di riconoscimento di prestazioni eccedenti il tetto di spesa stabilito per l'anno 2008 che non potranno in alcun caso essere remunerate" (cfr. pag. 3 dell'appello di controparte).

5. Vanno prioritariamente esaminati per ragioni di ordine logico, il secondo e il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati per il vincolo di intrinseca connessione.

I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Contrariamente a quanto statuito dalla Corte d'Appello, la parte odierna ricorrente ha documentato di aver depositato telematicamente il contratto del 21.10.2008 in prime cure, come emerge evidente dalla schermata polisweb del 22.12.2016 con attestazione di conformità (ove si dà atto di un documento depositato nella stessa data, sfr. alleg. 11 al ricorso per cassazione) e che, pertanto, la stessa parte non aveva alcun onere di depositare nuovamente il contratto dell'ottobre 2008 intercorso con l'Azienda sanitaria.

Le argomentazioni utilizzate dalla sentenza impugnata non sono corrette sia con riferimento al fascicolo cartaceo di parte, tenuto conto che la struttura odierna ricorrente lo aveva depositato nuovamente in grado di appello, sia con riferimento al deposito telematico, deposito nel quale pacificamente confluiscono anche i documenti di parte, purché depositati - appunto -telematicamente in primo grado e raccolti, pertanto, nel fascicolo d'ufficio.

Può essere richiamato in proposito quanto affermato da questa Corte, in via generale e di recente, nel suo più Alto consesso, e cioè che in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (Cass. Sez. U, 16/02/2023 n. 4835).

Quanto alla circostanza dell'accreditamento - come esattamente rilevato da parte ricorrente nella memoria - essa non è stata neppure posta in discussione dalle deduzioni della Azienda sanitaria, odierna controricorrente, la quale con l'atto di appello (pag. 9 dell'atto di appello allegato n. 4 al ricorso per cassazione) aveva dato conto, non solo della sua sussistenza (laddove essa chiariva che "la struttura in questione eroga, in regime di provvisorio accreditamento col S.S.R., prestazioni di riabilitazione, appartenenti alla macroarea della assistenza riabilitativa") ma anche del fatto che il protocollo di intesa, relativo alla macroarea cui l'appellata appartiene, gli era pienamente opponibile, nella sua qualità di centro provvisoriamente accreditato (pag. 11 del medesimo atto di appello), e soprattutto, aveva dato atto dell'esistenza tra le parti di un contratto recante la disciplina del rapporto per l'anno 2008 (quello stipulato in data 31.10.2008, allegato 2.f agli atti ricorso per cassazione e come veduto depositato telematicamente in prime cure) che tra i presupposti (espressamente richiamati all'interno dello stesso atto) prevedeva proprio l'accreditamento della struttura contraente.

Dall'accoglimento del secondo e terzo, discende l'assorbimento del primo e quarto motivi di ricorso.

6. Alla fondatezza nei suindicati termini del secondo e del terzo motivo, assorbiti il primo e il quarto, consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il quarto.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 28 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2024.

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