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Notifica via PEC a indirizzo non risultante dai pubblici registri è valida?

Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26682 del 14/10/2024

La notifica via PEC effettuata da un indirizzo non presente nei pubblici registri può essere considerata valida?

Sul punto la Sezione tributaria della Cassazione,  con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, ribadisce che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha comunque permesso al destinatario di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, senza dubbi sulla provenienza e sull'oggetto dell'atto.

La Suprema Corte richiama il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza 18 maggio 2022 n. 15979), sottolineando che la regola più rigorosa dell'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 si applica solo alle notifiche eseguite dagli avvocati. Per le notifiche rivolte alla Pubblica Amministrazione, è possibile utilizzare anche l'Indice previsto dall'art. 6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Inoltre, la maggiore rigidità formale nelle notifiche digitali riguarda l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, ma non del mittente.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva notificato alla società M. & C. s.r.l. una cartella di pagamento per il recupero di IVA e IRES utilizzando un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici registri.

Il giudice di merito ha ritenuto valida la notifica perché:

a) L'indirizzo PEC di provenienza era chiaramente riconducibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione, grazie al dominio pec.agenziariscossione.gov.it.

b) La casella PEC di destinazione era attiva e risultante dall'indice INI-PEC, e presso di essa era stato regolarmente notificato anche il successivo atto di pignoramento presso terzi.

Quindi, la notifica effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri non ha violato il diritto di difesa del destinatario ed è da considerarsi validamente perfezionata.

In conclusione, se la notifica via PEC permette al destinatario di comprendere chiaramente l'origine e il contenuto dell'atto, e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, essa è valida anche se inviata da un indirizzo non risultante nei pubblici registri.

Notificazione a mezzo p.e.c., indirizzo di posta elettronica istituzionale, indirizzo non risultante nei pubblici elenchi, effetti

In tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati; che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art. 6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

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Cassazione civile, sez. trib., ordinanza 14/10/2024 (ud. 05/06/2024) n. 26682

RILEVATO CHE


1. L'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava, in data 10 maggio 2019, cartella di pagamento n. 071-20190071505065-000 alla MALLARDO E C. Srl, per la riscossione di IVA ed IRES per l'anno d'imposta 2005.

2. La società contribuente impugnava la cartella di pagamento suddetta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sostenendo di esserne venuta a conoscenza soltanto a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 071-84-2019-00006577-001, avvenuta in data 11 novembre 2019. La C.T.P. adìta, con sentenza n. 8646/41/2020, depositata il 4 dicembre 2020, rigettava il ricorso.

3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 4287/20/2022, pronunciata il 19 maggio 2022 e depositata in segreteria il 23 maggio 2022, accoglieva l'appello, annullando la cartella di pagamento impugnata.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 19 dicembre 2022).

Non si è costituita in giudizio la MALLARDO E C. Srl, rimasta intimata.

5. Con decreto del 18 marzo 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l'adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art.

26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, l'ente della riscossione che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto priva di effetti giuridici la notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, in quanto era certa la riconducibilità dell'atto all'ente medesimo, e la necessaria iscrizione nei pubblici registri era da riferirsi unicamente alla casella p.e.c. del destinatario.

2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati; che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art. 6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015).

Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto contenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it; b) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi.

Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.

3. Consegue l'accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2024.

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