L’infortunio occorso al lavoratore durante lo spostamento tra la sede aziendale e il cantiere in cui deve svolgere le proprie mansioni va qualificato come infortunio sul lavoro o come infortunio in itinere?
È questo il quesito a cui risponde la Sezione lavoro della Cassazione con l'ordinanza n. 28429 del 5 novembre 2024.
Nel caso di specie, un lavoratore aveva subito un infortunio durante il tragitto verso il cantiere in cui avrebbe dovuto svolgere la sua prestazione lavorativa.
La Corte d'Appello aveva escluso la natura indennizzabile dell'incidente, qualificandolo come un infortunio in itinere, non coperto dalla tutela dell'INAIL.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto qualificare l'evento come infortunio sul lavoro e non come infortunio in itinere, in quanto l'incidente è avvenuto mentre lui era già a disposizione del datore di lavoro e stava svolgendo un'attività lavorativa durante l'orario di lavoro.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, ricordando che, secondo la costante giurisprudenza, tempo di viaggio verso il luogo di destinazione può essere considerato come parte dell'attività lavorativa vera e propria, soprattutto quando il lavoratore si sposta all'interno dell'orario di lavoro per motivi funzionali alla prestazione stessa.
Nella vicenda in esame, il lavoratore aveva raggiunto la sede aziendale con mezzi propri ed era a disposizione del datore di lavoro al momento dell'infortunio. Il tragitto verso il cantiere doveva quindi essere considerato come uno spostamento funzionale all'interno dell'orario di lavoro.
La Cassazione ha quindi stabilito che la Corte d'Appello di Trieste riesamini il merito della controversia, considerando la natura funzionale dello spostamento e verificando se vi fosse stata o meno una condotta abnorme da parte del lavoratore tale da interrompere il nesso eziologico con l'attività lavorativa.
In conclusione, se il lavoratore si trova già a disposizione del datore di lavoro e si sposta per motivi legati alla prestazione lavorativa, tale spostamento rientra nell'attività lavorativa e può essere tutelato come infortunio sul lavoro, e non come infortunio in itinere.
Cassazione civile, sez. lav., ordinanza 05/11/2024 (ud. 28/05/2024) n. 28429
RILEVATO CHE
Con sentenza del 7.11.2017 n. 334, la Corte d'Appello di Trieste respingeva il gravame di Gi.Fa., avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva rigettato la domanda di quest'ultimo nei confronti dell'Inail, volta a far accertare e dichiarare la natura indennizzabile dell'evento occorsogli, come infortunio "in itinere".
La Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, non riconosceva la natura indennizzabile dell'infortunio.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, Gi.Fa. propone ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre l'Inail resiste con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2 comma 1 e 3 del D.P.R. n. 1124/65, degli artt. 99,112 e 113 c.p.c. e del principio della qualificazione ex officio della fattispecie a prescindere da quella operata negli atti di causa, perché il giudice del gravame avrebbe dovuto qualificare l'evento infortunistico occorso al sig. Gi.Fa., come un infortunio sul lavoro, tutelabile ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/65, essendo avvenuto durante lo svolgimento di attività lavorativa (cd. tempo di viaggio) e non durante il percorso per recarsi dal luogo di abitazione al lavoro, escludendone l'indennizzabilità.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa" (Cass. n. 17511/10, 5701/04).
Nella specie, il lavoratore era giunto sul luogo di lavoro, avendo raggiunto la sede aziendale con mezzi propri ed era a disposizione del datore di lavoro. Lo spostamento verso il cantiere, era uno spostamento all'interno dell'orario di lavoro e funzionale per lo svolgimento delle mansioni che gli erano richieste dal datore di lavoro, il quale doveva sorvegliare per prevenire condotte imperite pertanto, ciò che va accertato è se, in tale contesto (e non invece nel contesto di un infortunio in itinere) sia stata posta in essere o meno, da parte di Gi.Fa., una condotta abnorme idonea ad elidere il nesso eziologico con lo svolgimento dell'attività lavorativa sopra indicata (va rilevato che la Corte d'Appello, da parte sua, si è attestata su un giudizio di imprudenza, cfr. p. 11 della sentenza impugnata).
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 20244.