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Trasferimento immobiliare nell'accordo di separazione, è revocabile?

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28558 del 06/11/2024

Sono valide le clausole di trasferimento immobiliare previste negli accordidi separazione tra i coniugi?

Sul punto è tornata la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28558 del 6 novembre 2024, chiedendosi in particolare se queste clausole possano essere contestate dai creditori di uno dei coniugi.

Nel caso di specie, una società creditrice aveva impugnato il trasferimento gratuito di una proprietà tra coniugi, avvenuto nell'ambito di un accordo di separazione consensuale. La società sosteneva che tale operazione pregiudicava le sue garanzie patrimoniali, poiché il coniuge debitore aveva ceduto alla moglie il 50% della proprietà di un immobile situato a Roma, con relativo posto auto.

Il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva rigettato la richiesta della società creditrice. Tuttavia, la Corte d'Appello di Roma, in un secondo momento, aveva dichiarato inefficace il trasferimento immobiliare, accogliendo l'istanza della società.

La Suprema Corte ha confermato che, sebbene le clausole di trasferimento immobiliare negli accordi di separazione consensuale siano generalmente valide, esse non sono al riparo da possibili azioni revocatorie da parte dei creditori. In altre parole, se il trasferimento si rivela lesivo dei diritti patrimoniali dei creditori, essi possono richiederne la revoca.

L'art. 2901 c.c., infatti, permette di revocare il contratto con cui un coniuge trasferisce un bene all'altro, se tale trasferimento pregiudica i diritti dei creditori. Questo vale anche se il trasferimento è stato effettuato per adempiere a obblighi stabiliti durante la separazione consensuale.

Nella vicenda in esame, il coniuge debitore aveva ceduto alla moglie la metà indivisa di un villino. La Corte d'Appello aveva considerato questo trasferimento come un atto a titolo gratuito e dunque potenzialmente pregiudizievole per i creditori, in quanto riduceva la garanzia patrimoniale disponibile per il pagamento dei debiti. La Cassazione ha confermato questa decisione, evidenziando come la capacità economica del coniuge debitore non fosse sufficiente a soddisfare i creditori dopo il trasferimento del bene.

In conclusione, le clausole di trasferimento immobiliare negli accordi di separazione consensuale possono essere considerate valide, ma non sono intoccabili. Qualora queste clausole pregiudichino i diritti dei creditori, possono essere soggette a revoca tramite azione giudiziaria. In definitiva, la tutela dei creditori prevale sulla libertà contrattuale dei coniugi nel regolare i loro rapporti patrimoniali durante la separazione, se il trasferimento compromette la garanzia patrimoniale necessaria a soddisfare le obbligazioni verso terzi.

Accordi di separazione, trasferimento di beni immobili, validità, ragioni

Le clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedono il trasferimento di beni immobili, sono valide. Dette clausole costituiscono espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate, dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., dato che rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" ed alla finalità di una sistemazione "solutorio-compensativa", comprensiva di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti, anche del tutto frammentari, aventi significati, o eventualmente solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 06/11/2024 (ud. 11/06/2024) n. 28558

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società ITALFONDIARIO Spa, quale mandataria della società Intesa Sanpaolo Spa, creditrice del sig. Ca.Ro. - garante della società Global Systems Services Coop. Soc. a r.l. - conveniva quest'ultimo unitamente alla sig. Lo.An. avanti al Tribunale di Roma, al fine di sentire ivi nei confronti dei medesimi pronunziare declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ. dell'atto pubblico con cui il Ca.Ro. aveva ceduto alla moglie Lo.An., a titolo gratuito e in adempimento di dedotte obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale omologata, la proprietà della metà indivisa di villino in Roma, con annesso posto auto sito al piano seminterrato.

Nella resistenza del Ca.Ro. e della Lo.An., con sentenza n. 9659 del 6 maggio 2018 il Tribunale di Roma rigettava la domanda.

2. Avverso tale sentenza interponeva gravame la società ITALFONDIARIO Spa, nella qualità.

2.1. La causa, in cui si costituivano gli originari convenuti nonché interveniva ex art. 111 cod. proc. civ. la società odierna controricorrente, quale cessionaria dei crediti della banca, veniva decisa con sentenza n. 1530/2022, ove la Corte di Appello di Roma così statuiva: "in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata; dichiara l'inefficacia dell'atto di trasferimento pari al 50% dell'immobile sito in Roma...", con annesso posto auto al piano seminterrato".

3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la Lo.An. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Propone separato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, altresì il Ca.Ro.

Resiste ad entrambi, con distinti controricorsi, la società EVOLVE SPV Srl

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

La Lo.An. ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente osservato che il ricorso della Lo.An. risulta notificato per primo, sicché quello successivamente proposto dal Ca.Ro. deve considerarsi come incidentale.

2. Con unico motivo la ricorrente principale Lo.An. denunzia l'erroneità della sentenza della corte di merito per "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.".

Lamenta essere essenziale la corretta valutazione delle capacità economiche del Ca.Ro. al momento del trasferimento, al fine di individuare l'eventuale eventus damni, laddove la corte territoriale ha fondato l'assunta decisione su dati erronei in quanto privi di riscontro nelle prove documentali dedotte in giudizio.

2.1. Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha così congruamente motivato: "Per quel che riguarda l'eventus damni il Ca.Ro. sostiene in questa sede che, pur avendo ceduto la quota di proprietà della casa familiare, era nelle condizioni patrimoniali - che tutt'oggi permarrebbero - idonee a soddisfare le ragioni di credito di parte attrice... Osserva la Corte sul punto che le allegazioni sulla persistenza della capacità patrimoniale del Ca.Ro. non risultano dimostrate ma, piuttosto, contraddette proprio dalle condizioni previste in sede di separazione dal quale emerge che costui ha mantenuto per il proprio sostentamento l'importo mensile di 1.000,00 Euro con il quale dovrà provvedere, oltretutto, anche al 50% delle spese straordinarie dei due figli che lo stesso ha indicato in Euro 15.000,00 annui. Sicché risulta palese l'insufficienza del suo reddito a garantire l'adempimento dell'obbligazione contratta nei confronti dell'odierna appellante".

Sotto la formale invocazione della violazione di legge, la ricorrente in realtà sostanzialmente sollecita un riesame del fatto e della prova, precluso nella presente sede di legittimità.

3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente incidentale Ca.Ro. denunzia l'erroneità della sentenza n. 1530/2022 della Corte di Appello di Roma per "Violazione e falsa applicazione degli artt. 147,148,156,1322,1333,1411,2901 cod. civ., artt. 29,41 Cost., in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3".

Lamenta che l'impugnata sentenza, in totale assenza di motivazione, ha ritenuto "palese la natura gratuita del negozio e, quindi, la non configurabilità nel caso di specie dell'ipotesi di "adempimento di un debito scaduto", che era invece stata individuata in prime cure dal Tribunale ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cod. civ. Conseguentemente, la corte territoriale ha accolto l'appello della banca, ritenendo indifferente qualsivoglia indagine circa la sussistenza dell'elemento soggettivo di Lo.An., con ciò incorrendo in aperta violazione degli artt. 147,148,1322,1333,1411,2901 cod. civ., artt. 29,41 Cost.

4. Con il secondo motivo, articolato in due censure, denunzia "A. Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. nonché per violazione degli artt. 112,115 comma 1 e 116 comma 1 e 2 cod. proc. civ. ovvero B. Omesso esame di un fatto decisivo per la decisione (in merito alla sussistenza del collegamento tra il trasferimento immobiliare disposto dal sig. Ca.Ro. in favore della sig.ra Lo.An. e le obbligazioni di mantenimento assunte dal primo) ed oggetto di discussione tra le parti - difetto per travisamento della prova (ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, come riformulato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis)".

Lamenta che la corte territoriale ha omesso di riconoscere l'esistenza di un collegamento tra il trasferimento immobiliare disposto da esso Ca.Ro. in favore della Lo.An. e le obbligazioni di mantenimento assunte dal primo in favore della seconda.

5. Con il terzo motivo denunzia "Nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché degli artt. 324,329 co.2, 342,346,360 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.".

Deduce che il vizio in epigrafe indicato coinvolge la sentenza nella parte in cui motiva, ritenendoli sottoponibili alla cognizione del giudice, sulla base degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, nonostante la mancanza di una domanda formulata in tal senso, l'assenza della loro produzione in primo grado, e l'inesistenza di specifica impugnazione degli stessi in appello.

6. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.

6.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, "È suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata. La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare" (Cass., n.11914/2008).

Ed ancora: "Il trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge a favore dell'altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale, trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c." (Cass., 17612/2018; Cass., 1144/2015; Cass., 1404/2016; Cass., 13364/2015).

Questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo la validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili (Cass., 15/05/1997, n. 4306; Cass., 11/11/1992, n. 12110), sul rilievo che dette clausole costituiscono espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate (Cass., 02/12/1991, n. 12897), dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., dato che rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" ed alla finalità di una sistemazione "solutorio-compensativa", comprensiva di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti, anche del tutto frammentari, aventi significati, o eventualmente solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass., 5741/2004; Cass., 11342/2004; Cass., n. 11914/2008; Cass., n. 15603/2005).

Si è al riguardo precisato che tali clausole ed operazioni ad esse correlate possono invero rivelarsi in concreto lesive dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, nessun ostacolo testuale o logico-giuridico in tal caso frapponendosi alla relativa impugnazione - ricorrendone i presupposti - mediante l'esperimento dell'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare (cfr. Cass., 23/3/2004, n. 5741).

Né l'esperimento dell'azione revocatoria può considerarsi precluso in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto necessario dell'accordo di separazione, dato che l'azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell'ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente "convenzionale" (Cass. 12/04/2006, n. 8516).

6.2. Orbene dei suindicati principi la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione nell'impugnata sentenza.

Senza sottacersi che la qualificazione del trasferimento dei cespiti come atto a titolo gratuito o oneroso, e la ravvisata sussistenza nella specie dell'eventus damni per non avere il Ca.Ro. dimostrato la persistenza della propria capacità patrimoniale si sostanziano invero in valutazioni di fatto spettanti al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità.

7. All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi, incidentale vanno rigettati.

8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi, in via principale e incidentale. Condanna i ricorrenti, principale e incidentale, al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società EVOLVE SPV Srl

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della ricorrente principale che del ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l'11 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2024.

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