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Compensi degli avvocati, foro del consumatore è inderogabile

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.31176 del 05/12/2024

In tema di controversie tra avvocati richiedenti il pagamento delle prestazioni professionali e i propri clienti, il giudice competente va individuato nel foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2 lett. u) del codice del consumo.

Lo ha ribadito la Cassazione, sez. II, con l'ordinanza n. 31176 depositata il 5 dicembre 2024.

Il caso

Un avvocato richiede il pagamento di compensi professionali pari a 26.000 euro per attività legali svolte in favore di due clienti, tra cui la difesa in cause civili di diversa natura. La Corte d'Appello di Milano, investita della questione, si dichiara competente e condanna i resistenti al pagamento. Una cliente, però, solleva l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che, in quanto consumatrice, il foro competente è quello della sua residenza. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31176 del 5 dicembre 2024, si pronuncia a favore di questa tesi.

La normativa applicabile

Il fulcro della decisione è l'’art. 33, comma 2, lett. u) del Codice del Consumo, che stabilisce l'inderogabilità del foro del consumatore. Secondo tale norma, nelle controversie tra professionisti e consumatori, il giudice competente è quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore. Questo principio è stato confermato da numerose sentenze della Cassazione, che ribadiscono come il foro del consumatore prevalga su ogni altra disposizione processuale ordinaria, incluse quelle relative alla competenza per territorio prevista per le controversie tra avvocati e clienti.

L’applicazione nel caso concreto

Nel caso esaminato, la cliente aveva contestato la competenza della Corte d'Appello di Milano, sostenendo che tutte le controversie tra avvocati e clienti debbano essere trattate presso il tribunale del consumatore, ovvero del cliente. La Cassazione ha accolto l'eccezione, sottolineando che il rapporto tra l'avvocato e il cliente è disciplinato dallo statuto del consumatore, in quanto il cliente è considerato la parte debole del rapporto contrattuale. Pertanto, ogni deroga al foro del consumatore è nulla, a tutela dei diritti del cliente.

Implicazioni pratiche

La sentenza della Cassazione stabilisce che:

  • L'inderogabilità del foro del consumatore è un principio fondamentale, volto a bilanciare le posizioni tra professionista e cliente.

  • Gli avvocati, nel proporre azioni per il pagamento dei propri compensi, devono considerare che il giudice competente è sempre quello del luogo di residenza del cliente, salvo accordi validi che non violino il Codice del Consumo.

  • Il mancato rispetto di tale principio può comportare la nullità degli atti processuali e il trasferimento della causa al tribunale competente.

Avvocati, controversie sul pagamento delle prestazioni professionali, giudice competente, foro del consumatore, competenza inderogabile

In tema di controversie tra avvocati richiedenti il pagamento delle prestazioni professionali e i propri clienti, il giudice competente va individuato non già in base all'art. 637, comma 3 c.p.c e 14, comma 2 del D.Lgs. n.150/2011, bensì basandosi sulla prevalente disciplina dettata dall'art. 33, comma 2, lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005, in virtù di esigenze di tutela che sono alla base dello statuto del consumatore.

Il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2 lett. u) del codice del consumo si configura alla stregua di un'ipotesi di competenza inderogabile, che preclude quindi la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2 c.p.c.

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Cassazione civile, sez. II, ordinanza 05/12/2024 (ud. 26/03/2024) n. 31176

RILEVATO CHE:


- l'avvocato Vi.Lu. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. evocava, innanzi alla Corte d'Appello di Milano, Vi.Au. e Ve.An., chiedendo la condanna degli stessi al pagamento della somma di Euro 26.000,00 per compensi in considerazione delle prestazioni professionali rese per difenderli in svariate cause civili (due ricorsi per sfratto per finita locazione di due immobili siti in Mandello Lario (LC), una causa di responsabilità professionale nei confronti dell'avvocato Ru.Lu. del foro di Lecco, causa di "ricusazione del Giudice del Tribunale di Lecco", ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa e relativo reclamo, ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Lecco), giudizi tutti conclusi con sentenze di primo e/o di secondo grado, per non avere le parti - nonostante le ripetute raccomandate di sollecito di pagamento - provveduto all'adempimento;

- instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della Vitali, che preliminarmente eccepiva l'incompetenza del giudice adito per essere la stessa consumatore, la Corte d'Appello di Milano, rimasto contumace il Ve.An., con ordinanza n. 1091/2021, condannava in solido i resistenti al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 26.000,00, oltre ad interessi previsti dalla legge dalla domanda al saldo, affermando la propria competenza in primo grado di giurisdizione in quanto la richiesta di pagamento di compensi si riferiva a cause e prestazioni svolte anche avanti alla Corte di appello di Milano e ciò ne attraeva la competenza. Nel merito, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva ed ampiamente documentata dagli atti prodotti l'attività svolta dalla professionista;

- avverso tale provvedimento Vi.Au. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, notificato il 31.12.2022, affidato a cinque motivi;

- l'avvocato Vitali e rimasta intimata, mentre non e stato evocato il Ve.An.;

- in prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO CHE:

1. la ricorrente ho omesso di notificare il ricorso straordinario ad Ve.An., che pure era parte nella precedente fase. A siffatta omissione non può porsi rimedio con un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei suoi riguardi: infatti, secondo la più recente giurisprudenza della Corte è da condividere l'idea che in sede di regolamento di competenza il litisconsorzio non sia sempre un litisconsorzio necessario processuale, come ritenuto in passato, ma possa essere riconducibile sia all'art. 331 c.p.c. sia all'art. 332 c.p.c. a seconda dei casi. È stato, infatti, statuito: "Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ., le cause, connesse, sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo. Pertanto, se alla parte della causa connessa non è notificata l'istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall'art. 47 c.p.c., comma 2, né essa vi ha aderito, nei suoi confronti non deve esser ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., ma può esserle notificato il ricorso ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., e cioè soltanto se l'impugnazione non è preclusa dalla scadenza del termine, altrimenti questa causa procede separatamente - con la conseguenza che la decisione della Corte di Cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa - perché l'inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall'esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo (così Cass. n. 15477 del 2004; Cass. n. 898 del 2005; Cass. n. 6824 del 2010).

Nel caso di specie la Vitali (Augusta) e il Ve.An. sono stati evocati dalla professionista a titolo di pagamento di prestazioni contrattuali, le quali erano riconducibili alla figura del litisconsorzio iniziale facoltativo, essendo esse connesse solo per la comunanza del titolo, rappresentato dallo stesso rapporto contrattuale. La relazione fra le due domande è, perciò, riconducibile all'art. 332 c.p.c. e, poiché nei confronti del Ve.An. è ormai precluso il termine per la proposizione del regolamento, non deve provvedersi ai sensi di detta norma.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 206/2005 in materia di foro del consumatore, in quanto - stante la pacifica qualifica di consumatore che riveste il cliente nel rapporto col proprio difensore - le relative controversie tra loro sono assoggettate al Codice del Consumo, che individua quale foro esclusivo ed inderogabile quello del consumatore, da individuarsi nella specie nel Tribunale di Roma.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 per avere ritenuto la competenza funzionale della Corte d'Appello di Milano, in quanto la norma sancisce la competenza dell'ufficio giudiziario di merito avanti al quale si è svolto il processo nel corso del quale l'avvocato ha prestato la propria opera professionale, ma nella specie non tutti i giudizi per i quali si richiede il compenso sono stati introdotti avanti alla Corte distrettuale, trattandosi di processi distinti e separati fra loro, senza alcun elemento di connessione per giustificarne l'attrazione di competenza a favore della stessa Corte.

Con il terzo motivo la ricorrente censura l'omessa decisione sull'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1 D.L. n. 132/2014.

È pregiudiziale l'esame del terzo motivo, che attiene a questione di procedibilità della domanda. Esso è privo di pregio.

L'art. 3, comma 1 del D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, dispone espressamente che, allorché l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'improcedibilità va rilevata d'ufficio dal giudice o eccepita da parte del convenuto non oltre la prima udienza a pena di decadenza, nell'interesse generale del soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso l'accesso alla tutela giurisdizionale (Cass., Sez. Un., n. 8241 del 2020, Cass. n. 344622023). Del resto, trattandosi di una misura deflativa, l'improcedibilità della domanda determinerebbe un allungamento del giudizio, in contrasto con lo scopo della normativa, tanto più dopo che il giudizio è approdato innanzi ad un organo terzo come il giudice.

Come osservato dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 18.04.2019 n. 97, nella negoziazione assistita il ruolo di assistenza delle parti è svolto dai difensori (a differenza della mediazione, in cui tale compito è svolto da un terzo indipendente), sicchè è escluso l'obbligo di esperire la negoziazione assistita per alcuni procedimenti connotati da particolare celerità, come il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., in cui si determina subito il contatto diretto con il giudice (Cass. n. 16889 del 2023; Cass. n. 2888 del 2023, anche se riferite alla fattispecie monitoria ma che ben può essere richiamata per il procedimento sommario). 3. Il primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

È infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di controversie tra avvocati richiedenti il pagamento delle prestazioni professionali e i propri clienti, il giudice competente vada individuato non già in base all'art. 637, comma 3 c.p.c e 14, comma 2 del D.Lgs. n.150/2011, bensì basandosi sulla prevalente disciplina dettata dall'art. 33, comma 2, lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005, in virtù di esigenze di tutela che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. n. 3241 del 2024; Cass. n. 8406 del 2022).

Va al riguardo ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2 lett. u) del codice del consumo si configura alla stregua di un'ipotesi di competenza inderogabile, che preclude quindi la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2 c.p.c. (per l'affermazione del foro del consumatore come ipotesi di competenza inderogabile, si veda Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari; Cass. n. 21989 del 2021; Cass. n. 3160 del 2021; Cass. n. 1951 del 2018).

Si palesa quindi erronea la statuizione gravata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di affermare la propria competenza.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l'omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla prescrizione dei crediti per le prestazioni professionali dell'avvocato Vi.Lu., ex art 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l'omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordina all'infondatezza della pretesa creditoria dell' an e del quantum debeatur, anche in relazione al preteso riconoscimento del debito, ex art 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto la controparte non ha allegato alcuna documentazione comprovante le proprie prestazioni professionali e le richieste di pagamento, né tantomeno ha specificamente precisato l'ammontare della somma di denaro richiesta, essendo peraltro il messaggio trascritto e da questa allegato del tutto inidoneo a rappresentare un atto ricognitivo di debito.

I motivi quattro e cinque, vertendo sul merito della controversia, rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo e del secondo mezzo.

5. Conclusivamente, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il quarto e il quinto, rigettato il terzo; l'ordinanza deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti e dichiarata la competenza esclusiva inderogabile del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. u) del codice del consumo, luogo di residenza della ricorrente, avanti al quale vanno rimesse le parti, con riassunzione nei termini di legge.

Il giudice dichiarato competente provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il quarto e il quinto, rigettato il terzo;

cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e dichiara la competenza inderogabile del Tribunale di Roma, avanti al quale rimette le parti, anche per le spese del regolamento, con riassunzione nei termini di legge;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 26 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2024.

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