In caso di affidamento condiviso, le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese autonomamente dal genitore collocatario.
Lo ha stabilito la Prima Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 31571 del 9 dicembre 2024, richiamando il principio del superiore interesse del minore.
Nel caso in esame, un padre aveva richiesto l’affidamento esclusivo del figlio, motivando la richiesta con l’opposizione della madre alla prosecuzione di una terapia psicologica che si era dimostrata benefica per il minore. Il tribunale di primo grado aveva respinto la richiesta, confermando l’affidamento condiviso ma riducendo i tempi di permanenza del figlio con la madre. Il padre aveva proposto reclamo, chiedendo una diversa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
La Corte d’Appello di Torino aveva ribadito l’impossibilità di disporre un affidamento esclusivo, riservandolo solo a situazioni di estrema gravità, come violenze o disinteresse totale. Tuttavia, aveva stabilito che il padre, quale genitore collocatario, potesse assumere decisioni autonome in materia di ordinaria amministrazione, come quelle scolastiche, sportive e ricreative.
L’art. 337-ter del codice civile regola l’esercizio della responsabilità genitoriale, distinguendo tra decisioni di maggiore interesse, che devono essere concordate tra i genitori, e questioni di ordinaria amministrazione, per le quali il giudice può stabilire un esercizio disgiunto.
In base all’art. 337-quater, invece, il genitore affidatario in via esclusiva ha l’esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie, salvo diverse disposizioni del giudice.
La Cassazione ha ritenuto legittima la decisione della Corte d’Appello, che aveva confermato l’affidamento condiviso del minore e attribuito al genitore collocatario il potere di assumere decisioni autonome sulle questioni ordinarie. Tale misura, secondo la Corte, non contrasta con il principio di bigenitorialità, ma ne rappresenta un’applicazione corretta e bilanciata, rispondendo all’esigenza di tutelare il benessere e la crescita armoniosa del minore.
Le decisioni di ordinaria amministrazione, infatti, riguardano la gestione quotidiana e non incidono sugli indirizzi fondamentali relativi al minore, che continuano a essere decisi congiuntamente dai genitori.
La Cassazione ha inoltre escluso la necessità di un affidamento esclusivo o super-esclusivo al padre, poiché non sono emersi elementi di particolare gravità nelle condotte della madre tali da giustificare una misura così drastica. Sebbene siano stati rilevati aspetti critici nella relazione madre-figlio, questi risultano mitigabili attraverso un percorso di supporto psicologico.
Con questa ordinanza, la Cassazione conferma che, nell’affidamento condiviso, il genitore collocatario può gestire autonomamente le questioni ordinarie, purché tale scelta sia funzionale al miglior interesse del minore. Questo approccio mira a garantire una gestione più agevole della vita quotidiana del minore, senza compromettere il diritto del minore a mantenere una relazione significativa con entrambi i genitori.
In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 09/12/2024 (ud. 10/10/2024) n. 31571
RILEVATO CHE
Con ricorso del 2019, De.Lu. adiva il Tribunale di Torino, chiedendo la modifica del provvedimento del medesimo Tribunale, emesso il 18.1.18, con il quale era stato disposto l'affidamento congiunto del figlio As., nato, il (omissis), da una relazione con Pa.Wi., con collocamento presso il padre, regolamentando le visite al figlio e statuendo la compartecipazione al 50% a carico dei genitori per le spese straordinarie.
A sostegno del ricorso, il De.Lu. adduceva il comportamento oppositivo della Pa.Wi. la quale aveva impedito la prosecuzione di una terapia psicologica a beneficio del figlio, che aveva sortito effetti positivi, chiedendo che ne fosse disposta la prosecuzione, con affidamento esclusivo del minore al ricorrente, previa riduzione dei tempi di permanenza dello stesso presso la madre. Pa.Wi. resisteva al ricorso.
Il Tribunale, tenuto conto della c.t.u. precedentemente espletata e del relativo supplemento, rigettava l'istanza di affido esclusivo del minore, confermava l'affidamento condiviso, riducendo i tempi di permanenza di quest'ultimo presso la madre, e disponendo la presa in carico dei genitori da parte del Servizio sociale affinché fosse sostenuto un percorso di mitigazione della conflittualità tra loro e di ripresa delle loro modalità comunicative, necessarie per una sana crescita del figlio. Leonardo De.Lu. proponeva reclamo avverso tale provvedimento. Con decreto depositato il 21.6.23 la Corte d'Appello di Torino ha accolto in parte il reclamo, osservando che: non ricorrevano i presupposti per
l'affidamento super-esclusivo richiesto, applicabile nei casi di condotte di particolare gravità nei confronti del minore mentre, nella specie, pur emergendo alcune criticità della madre circa le modalità empiriche con cui si rapportava al figlio, l'incapacità di coinvolgerlo emotivamente in attività divertenti nonché l'incapacità decisionale mostrata, era indubbio il reciproco forte legame tra madre e figlio; sebbene fosse emerso un rapporto ambivalente, con difficoltà emotive rilevate anche durante gli incontri, dalla c.t.u. si desumeva che per la non assoluta gravità degli aspetti critici riscontrati, essi potessero essere mitigati attraverso una psicoterapia; non poteva dirsi che la Pa.Wi. fosse stata colta da "paralisi decisionale", in quanto si era sempre dimostrata disponibile e collaborativa in ordine alla decisioni da assumere per il figlio; in ragione delle difficoltà mostrate dalla madre nel relazionarsi con il figlio (il quale aveva anche, in alcuni periodi, rifiutato di trascorrere i giorni convenuti con la madre), era da modificare la regolamentazione delle visite da parte della madre.
De.Lu. ricorre in cassazione avverso il suddetto decreto, con tre motivi, illustrati da memoria. Pa.Wi. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
RITENUTO CHE
Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione ex art. 360, comma 1 n. 3), c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 337 ter c.c. e 337 quater c.c., per aver la Corte d'Appello confermato l'affidamento condiviso del minore, affermando: "Quindi le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere sempre concordate da entrambi i genitori sia nei contenuti sia nelle modalità attuative. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ritiene invece la Corte che debba essere attribuito al genitore collocatario cioè al padre il potere di assumere decisioni in autonomia sulle questioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo" (pagg. 10 e 11 del decreto della Corte d'Appello). Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello di Torino, prevedendo che lo stesso padre, nell'ambito di un affidamento condiviso, possa assumere decisioni in autonomia dalla Pa.Wi. sulle questioni ordinarie di tipo, scolastico, sportivo e ricreativo, relative al figlio As., avrebbe creato una figura di affidamento condiviso 'spuria', non prevista dalla normativa, né dall'interpretazione giurisprudenziale, considerando che per porre le decisioni sulle scelte 'ordinarie a carico esclusivo del medesimo ricorrente, la stessa Corte avrebbe dovuto disporre l'affido esclusivo, e non quello condiviso, mentre la decisione impugnata finirebbe per svuotare la peculiarità dell'affidamento condiviso, poiché di fatto sarebbe stato attribuito al genitore un affidamento esclusivo.
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma 1 n. 4), c.p.c. per aver la Corte d'Appello adottato contraddittorie motivazioni, tra loro del tutto inconciliabili, nella parte in cui ha statuito (pagg. 7-8 del decreto):
"La deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso deve quindi essere adottata solo in quelle situazioni in cui il superiore interesse del minore potrebbe essere meglio tutelato da un affido esclusivo e ciò avuto riguardo, non a un interesse del minore astratto o ipotetico, bensì ad un interesse specifico e concreto del minore del quale si sta trattando. Qualora venga adottato il regime di affidamento esclusivo, esso lascia comunque in capo al genitore non affidatario il potere di adottare, insieme al genitore non affidatario le decisioni di maggiore importanza per la prole.
L'affidamento esclusivo rafforzato, che trova il suo fondamento normativo nell'art. 337 quater c.c. ha, invece, come conseguenza che il genitore affidatario super esclusivo possa adottare tutte le decisioni inerenti il minore senza la consultazione e senza il consenso dell'altro genitore.
L'ipotesi ha natura residuale ed è riservata alle situazioni di maggiori gravità quali, a titolo esemplificativo, il completo disinteresse di un genitore per il figlio, il mancato mantenimento a favore del figlio da parte del genitore, la strumentalizzazione del figlio a scopo di ritorsione nei confronti dell'altro genitore, le situazioni di violenza intrafamiliare. Pertanto, pare opportuno limitare l'adozione di tale soluzione dell'affido super esclusivo a quelle situazioni familiari residuali in cui occorre garantire il diritto alla bigenitorialità a favore del minore e far sì che il meccanismo decisionale nell'interesse del minore, funzioni adeguatamente senza, tuttavia, escludere uno dei genitori dalla vita del minore.
Il genitore non affidatario continua a mantenere i diritti di visita del figlio e ad esercitare un compito di vigilanza nonché di possibilità di adire il giudice qualora ritenga che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per la prole (cfr. art. 337 quater c.c).
Facendo applicazione dei principi ora esposti nel caso di specie, rileva la Corte che non è possibile ravvisare una situazione di tale gravità da disporre l'affido esclusivo del minore in capo al reclamante" Al riguardo, il ricorrente lamenta che quanto sopra argomentato sia del tutto errato, riferendosi infatti all'ipotesi di affidamento super-esclusivo e non esclusivo, in quanto: l'affidamento super-esclusivo interviene quando risulta prevalente l'interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a scapito della bigenitorialità: a differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, con quello super-esclusivo è
consentito al genitore 'rafforzato' di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso.
Il ricorrente si duole altresì che la Corte territoriale abbia concluso statuendo che "... debba essere confermato l'affidamento condiviso del figlio As.. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere sempre concordate da entrambi i genitori sia nei contenuti sia nelle modalità attuative. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ritiene invece la Corte che debba essere attribuito al genitore collocatario cioè al padre il potere di assumere decisioni in autonomia sulle questioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo".
Peraltro, il ricorrente rimarca il fatto che è stata la stessa Corte a confermare che la Pa.Wi. allo stato non è idonea a svolgere la sua funzione genitoriale, nel momento in cui richiama e fa propri tutti gli aspetti critici evidenziati dalla c.t.u., affermando che tali aspetti: "da un lato possono essere superati, o quanto meno mitigati, con una mirata psicoterapia per la madre" (pag. 10 del decreto, doc. n. 1) e che, secondo quanto evidenziato dalla c.t.u., "la Signora Pa.Wi. appare autocentrata sul suo diritto di madre ma non sul dovere di essere genitore e non riesce ad identificarsi nei bisogni emotivi e affettivi di As. e quindi non riesce ad essere accogliente ed empatica rispetto alle richieste del figlio ma rimane distante e immobile" fpag. 8 del decreto, doc. n. 1).
Il terzo motivo denunzia violazione ex art. 360, comma 1 n. 5), c.p.c. per aver la Corte d'Appello motivato disattendendo le conclusioni del c.t.u., incorrendo in omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, non potendo, a tal fine, essere considerata valida ragione il riferimento all'insussistenza di una "paralisi decisionale", considerando altresì che la Corte ha poi comunque ritenuto di conferire 'in autonomia' all'esponente le decisioni sulle questioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo (come detto riferibili ad un affidamento esclusivo e non condiviso).
In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia disatteso le conclusioni del c.t.u. senza sostanziale motivazione di carattere tecnico-scientifico, affermando, con riferimento all'affidamento esclusivo e contrariamente alla c.t.u. (pag. 120 della c.t.u. con riferimento al paragrafo 8, da pag. 114 a pag. 120) che "non è possibile ravvisare una situazione di tale gravità da disporre l'affido esclusivo del minore in capo al reclamante" (pag. 8 del decreto), non motivando invece in alcun modo in merito al mancato accoglimento della domanda di affidamento super-esclusivo.
L'unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter, commi 2 e 3, c.c., per aver la Corte d'Appello affermato che: "D'altra parte non si ravvisa nel caso di specie una situazione di "paralisi decisionale", in quanto la signora Pa.Wi. si è sempre dimostrata collaborativa e interessata a pronunciarsi in merito alle decisioni da assumere per il figlio, salvo il fatto che su alcune questioni l'accordo non è stato raggiunto. Pertanto, anche per non provocare una situazione di ulteriore marginalizzazione della figura materna, soprattutto agli occhi del figlio, che già intrattiene un rapporto problematico e a volte oppositivo con la madre, ritiene questa Corte che debba essere confermato l'affidamento condiviso del figlio As.." (Cit. All. 1, pag. 10).
Al riguardo, la ricorrente incidentale assume che la sentenza impugnata, pur partendo da una premessa corretta (il conferimento dell'affido condiviso), nel regolare il regime di attribuzione della responsabilità
genitoriale tra le parti nei confronti del minore, ha stabilito che: "Per le questioni di ordinaria amministrazione, ritiene invece la Corte che debba essere attribuito al genitore collocatario cioè al padre il potere di assumere decisioni in autonomia sulle questioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo." (Cit. All. 1, pag. 1), con esclusione della madre, benché affidataria del minore tanto quanto il padre, da ogni decisione di regolare la vita ordinaria del figlio con evidenti ripercussioni anche sull'immagine e sull'autorevolezza della stessa nei confronti del figlio, con la conseguente violazione del principio di bigenitorialità, e della disciplina dell'affido condiviso di cui all'art. 337 ter, commi 2 e 3, c.p.c.
La ricorrente lamenta ancora, sotto altro profilo, che: la Corte d'Appello ha disposto il calendario di visita dei suoi incontri con il figlio, limitato a pochi giorni all'anno, soprattutto per i periodi annuali diversi dalle festività e dalle vacanze estive, in cui praticamente la madre può vedere il figlio soltanto per alcune ore nell'arco di un periodo di due settimane, non contemplando in alcun modo, durante i normali giorni dell'anno, che il figlio debba trascorrere almeno una notte presso la casa della madre, con la conseguenza che il regime stabilito dalla Corte di Appello è, nei fatti, contrario ai principi dell'affido condiviso, che mirano a preservare e a favorire i rapporti costanti e continuativi del minore con tutti e due i genitori; tale statuizione, unita all'impossibilità di concorrere alle decisioni concernenti la vita del figlio, contribuiva grandemente al processo di svilimento della madre, in assoluta contraddizione con i principi dell'affido condiviso.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Il De.Lu. lamenta che la Corte d'Appello, statuendo che lo stesso, nell'ambito di un affidamento condiviso (che ha ritenuto di riconfermare), quale genitore collocatario, possa assumere decisioni in autonomia dalla madre sulle questioni ordinarie di tipo, scolastico, sportivo e ricreativo, relative al figlio, avrebbe creato una figura di affidamento condiviso 'spuria', non prevista dalla normativa, né dall'interpretazione giurisprudenziale, considerando che per attribuire il potere di adottare le decisioni di carattere 'ordinario' esclusivamente al medesimo ricorrente, la Corte consequenzialmente avrebbe dovuto disporre l'affido esclusivo, e non quello condiviso.
Va anzitutto osservato che il provvedimento del Tribunale aveva affidato il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso il padre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. La Corte d'Appello ha, poi, in riforma di tale provvedimento, disposto che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere sempre concordate da entrambi i genitori sia nei contenuti sia nelle modalità attuative. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ritiene invece la Corte che debba essere attribuito al genitore collocatario cioè al padre il potere di assumere decisioni in autonomia sulle questioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo.
Ora, la doglianza non coglie la ratio decidendi, relativa all'insussistenza dei presupposti dell'affido esclusivo a favore del padre; al riguardo, il ricorrente non attinge le specifiche rationes poste a sostegno di tale statuizione, ma lamenta che la suddetta decisione sul potere assegnatogli di assumere decisioni in autonomia sulle questioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo sarebbe stato compatibile solo con un provvedimento di affidamento esclusivo del minore al padre. Al contrario, va osservato che, dato che la Corte d'Appello ha esplicitato diffusamente le ragioni a sostegno dell'affidamento condiviso del minore (seppure con il collocamento presso il padre) e ritenuto del tutto compatibile con tale disciplina l'attribuzione al padre dei citati poteri in tema di ordinaria amministrazione, la doglianza tende a riesaminare l'apprezzamento di merito della Corte d'Appello.
Il secondo motivo è inammissibile. Invero, il ricorrente, rilevato che la sentenza impugnata ha escluso una situazione di tale gravità da disporre l'affido esclusivo del minore in capo al reclamante", lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, poiché quanto argomentato sarebbe del tutto errato, riferendosi all'ipotesi di affidamento super-esclusivo e non esclusivo.
Infatti, la fattispecie di contraddittorietà della motivazione, ex art. 360, n.4, c.p.c. è ormai abrogata e non applicabile ratione temporis; inoltre, la doglianza non è ben calibrata sulla ratio decidendi, dato che la Corte d'Appello si è limitata ad escludere i presupposti dell'affidamento esclusivo.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile poiché diretto a contestare le risultanze della c.t.u. che, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a disporre l'affidamento condiviso. Va rilevato, al riguardo, che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass, n. 6535/19).
Nel caso concreto, va osservato che il giudice d'appello ha preso atto delle argomentazioni del c.t.u. sulla condotta della madre del minore e, pur tenendo conto delle varie criticità emerse, ha escluso la gravità della situazione e, di conseguenza, i presupposti dell'affidamento esclusivo, rilevando che l'affidamento condiviso potesse, allo stato, garantire comunque il miglior interesse del minore.
Ne consegue altresì che, in questo contesto, il disporre l'affidamento congiunto, anziché quello esclusivo, è questione rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro normativo di riferimento l'interesse del minore medesimo e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità (Cass., n. 1202/2006).
L'unico motivo del ricorso incidentale è infondato. La ricorrente assume che la Corte d'Appello, nell'escludere la madre, benché affidataria del minore tanto quanto il padre, da ogni decisione di assumere decisioni di ordinaria amministrazione di tipo scolastico, sportivo e ricreativo, avrebbe violato il principio di bigenitorialità, e la disciplina dell'affido condiviso.
Ora, ai fini della decisione, occorre effettuare una ricognizione delle norme afferenti alla fattispecie.
L'art. 337ter, c.3, c.c., prescrive che : "Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento".
L'art. 337quater, u.c., : "Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse".
Nella specie, la Corte d'Appello, modificando parzialmente la decisione del Tribunale (che, come detto, aveva disposto l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione), ha attribuito al padre il potere di assumere le decisioni suddette in ordine all'ordinaria amministrazione.
Sul punto, non può essere accolta la doglianza secondo la quale la decisione impugnata violerebbe dell'art. 337 quater, c.3, che al riguardo conferisce al giudice, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il potere di stabilire l'esercizio separato della responsabilità genitoriale.
Invero, il provvedimento impugnato, muovendo dall'affidamento condiviso del minore, ha fatto applicazione della suddetta norma dalla quale è dato desumere la disciplina afferente alla distinzione tra le decisioni di maggior interesse e quelle di ordinaria amministrazione relative ai figli.
La Corte d'Appello ha dunque conferito il potere di decidere in tema di ordinaria amministrazione, del tipo scolastico, sportivo e ricreativo al padre collocatario del minore, nell'implicito presupposto che ciò corrisponda al miglior interesse del minore: è pertanto da escludere che tale statuizione sia in contrasto con le norme in tema di affido condiviso ma, anzi, per quanto detto, ne costituisce una corretta attuazione. Invero, va osservato che le decisioni ordinarie sono quelle non di indirizzo ma di gestione della vita quotidiana, o di mera attuazione alle decisioni di maggior interesse; l'attribuzione di tale potere al padre non costituisce, dunque, neppure violazione del principio di bigenitorialità. In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass., n. 4790/22).
Nel caso concreto, l'aver conferito al genitore collocatario il potere di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione negli ambiti sopra indicati, in accoglimento di un'istanza del padre del minore, è stato, come detto, ritenuto misura conforme al miglior interesse del minore, come provvedimento relativo alla mera attuazione delle decisioni di indirizzo, che sono adottate da entrambi i genitori. Infine, per quanto esposto, la critica relativa alle modalità di frequentazione dei minore è inammissibile, in quanto del pari diretta a formulare un apprezzamento di fatto sui presupposti dell'affido condiviso.
Dato il mancato accoglimento di entrambi i ricorsi, le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, compensando le spese del giudizio
Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2024.