Rapporto di conto corrente, diritto di ottenere il rendiconto, prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, diritto spettante anche al fideiussore

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4064 del 14/02/2024

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Rapporto di conto corrente, diritto di ottenere il rendiconto, prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, diritto spettante anche al fideiussore

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/02/2024 (ud. 07/02/2024) n. 4064

FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza n. 475 /2015, resa il 27.5.2015, il Tribunale di Marsala rigettava la domanda proposta da De.Se., De.Re., De.Gi., Re.Ma., Pe.Ag. contro Unicredit Spa, rimasta contumace, volta ad ottenere la dichiarazione di inesistenza dei rapporti bancari, la ripetizione di indebito derivante da pretesi interessi usurari e spese di conto, con compensazione di spese di lite.

2. - Gli attuali ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Palermo che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:

a) dagli esiti probatori emergeva che gli appellanti non avevano mai depositato i contratti che intendevano contestare e si erano limitati a produrre soltanto alcuni estratti conto e una perizia di parte.;

b) che le contestazioni riguardavano illegittime o mancanti pattuizioni contrattuali che non potevano essere esaminate prescindendo dall'esame degli stessi contratti;

c) che tale mancata allegazione non poteva essere superata dalla perizia di parte che non era in ogni caso fondata sull'esame di tali documenti;

d) gli appellanti avrebbero dovuto fare richiesta della documentazione necessaria per contestare le pattuizioni contrattuali ex art.119 TUB prima dell'inizio del giudizio;

e) anche la censura sul superamento del tasso soglia l'assenza del contratto non era possibile determinare quali costi avessero concorso a determinare il tasso applicato. In ogni caso il superamento del tasso non era stato efficacemente dimostrato.

3. - De.Se., De.Re., De.Gi., quali eredi di De.Ba. e quali fideiubenti, Re.Ma. e Pe.Ag. hanno presentato ricorso per cassazione con un motivo. Unicredit Spa ha presentato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono:

4. - Con il primo motivo: Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c. La corte non avrebbe considerato che la Banca non aveva consegnato la documentazione relativa ai contratti, nonostante che fosse stata richiesta tramite lettera formale a.r., si fosse proceduto anche con ingiunzione ed, infine, con la richiesta di un ordine di esibizione mai accolta.

4.1 - La censura è fondata.

II potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo (Cass., n. 11554/2017). Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale (Cass., n. 24181/2020).

Va notato che tale richiesta ex art. 119 TUB è stata allegata con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sin dal giudizio di I grado e nella medesima sede veniva chiesto che il giudice ordinasse l'esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c. Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta possa avere per contenuto esclusivamente la richiesta della copia della documentazione relativa alle singole operazioni compiute sul conto, poiché l'art. 117, comma 1, TUB prevede l'obbligo di consegna della copia del contratto al cliente la cui inosservanza può essere contestata in sede di inadempimento. Sul punto la sentenza della Corte si limita a statuire che la richiesta ex art. 119 TUB deve essere formulata prima dell'inizio del giudizio e che per tale motivazione il Giudice di I grado aveva correttamente respinto la richiesta di esibizione degli stessi ex art. 210 c.p.c. La statuizione non è conforme ai principi sopraindicati definiti costantemente da questa Corte.

5. - Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 7 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2024.

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