In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.
Vedi anche:
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29/02/2024 (ud. 30/11/2023) n. 5359
FATTI DI CAUSA
1. Vi.Bu. si duole con il ricorso in disamina che la Corte d'Appello di Salerno con la sentenza riportata in epigrafe si sia astenuta dal pronunciarsi sulla nullità, da lui eccepita in comparsa conclusionale e ribadita nella memoria di replica, della fideiussione prestata in favore della A&B Srl per contrarietà all'art. 2, lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287, giusta le determinazioni adottate dalla Banca d'Italia 55/2005, ed abbia inoltre rigettato il motivo di impugnazione volto a denunciare la nullità della clausola di c.m.s., indicante solo la percentuale applicabile, sulla considerazione che l'indicazione delle modalità di calcolo non era prevista a pena di nullità.
Il ricorso si vale di due motivi seguiti da memoria, ai quali resiste con controricorso il successore universale di un solo intimato, non avendo svolto attività processuale l'altro intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si censura l'impugnata decisione per vizio di omessa pronuncia avendo essa omesso di statuire sull'eccezione di nullità sollevata dall'appellante riguardo alla fideiussione prestata aderendo al modulo predisposto dall'ABI riportante le clausole sanzionate da Banca d'Italia con il citato provvedimento 55/2005, e inammissibile per difetto di specificità.
3. Va infatti qui ribadito il principio, ancora di recente affermato proprio con riferimento alla medesima contestazione, che ove in sede di legittimità venga eccepito il mancato rilievo ufficioso di una nullità negoziale, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità (Cass., Sez. I, 3/11/2023, n. 30505). Si e al riguardo significativamente precisato, ancora con riferimento ad una fattispecie speculare, che la nullità, quantunque rilevabile in qualunque stato e grado del processo secondo i dettami di SS.UU. 26242/2014, non può essere tuttavia accertata sulla base di una "nuda" eccezione, dal momento che, se i fatti costitutivi di essa non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, non e consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo, infatti, circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati. "In altri termini" - si è scritto nel precedente di che trattasi – "poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la Delib. della Banca d'Italia suindicata erano note e a disposizione delle parti. La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti in comparsa conclusionale di appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101 c.p.c., comma 2,), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio" (Cass., Sez. III, 17/07/2023, n. 20713). Nessun rimprovero può dunque muoversi alla decisione in disamina sotto questo versante non allineandosi la censura al precetto di specificità, dato che essa si astiene dall'indicare quali elementi fattuali fossero stati rapportati al decidente di merito per onerarlo del rilievo officioso dell'allegata nullità.
4. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si censura l'impugnata decisione per avere essa omesso di dichiarare la nullità della clausola concernente la commissione di massimo scoperto applicata al contratto garantito a cagione dell'indeterminatezza di essa, non essendo indicate le modalità di calcolo e risultando indicata la sola percentuale applicabile, è fondato e merita di essere accolto.
5. Questa Corte, scrutinando il punto, sul filo delle considerazioni già più generalmente ostese dal medesimo precedente a cui si è richiamato il decidente, ha sentenziato da ultimo che in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825).
6. Va quindi dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, mentre va accolto il secondo.
Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e la causa va rinviata al giudice a quo per il necessario seguito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Salerno che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 30 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2024.