La Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.
È quanto stabilito dalla Cassazione, Sezione III civile, con l'ordinanza n. 6177 del 7 marzo 2024.
Il caso di specie riguarda la cancellazione di un volo di andata e ritorno per Siviglia da Bologna, con conseguenti disagi e spese aggiuntive per i passeggeri, i quali avevano inizialmente agito in base al regolamento UE 261/2004 per ottenere il risarcimento.
Il Tribunale di appello aveva escluso l'applicabilità della Convenzione di Montreal, orientando la questione sulla giurisdizione verso il giudice irlandese, in virtù di una clausola contrattuale. Tuttavia, la società aerea ricorrente ha contestato tale interpretazione, citando una violazione dell'art. 35 della Convenzione di Montreal e dell'art. 1362 c.c.
Riconoscendo i motivi del ricorso come fondati, i Giudici di legittimità hanno ribadito che la Convenzione di Montreal si applica anche nei casi di compensazione pecuniaria per cancellazione del volo, estendendo la propria applicabilità oltre i casi di ritardo. Questo principio era già stato fissato dalle Sezioni Unite nel 2020, specificando che la giurisdizione si determina sulla base dell'art. 33 della Convenzione di Montreal, indipendentemente dalla presenza di clausole contrattuali che prevedano diversamente.
Si sottolinea, inoltre, che il Regolamento UE 261/2004 non modifica le disposizioni della Convenzione di Montreal riguardanti la giurisdizione per questioni specifiche, grazie anche all'articolo 71 del regolamento che lascia impregiudicate le convenzioni internazionali già applicabili.
In conclusione, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bologna per un nuovo esame della questione, sottolineando l'importanza della Convenzione di Montreal nel diritto del trasporto aereo internazionale, anche in presenza di normative UE concorrenti.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 07/03/2024 (ud. 05/12/2023) n. 6177
RITENUTO CHE
1.- I sigg. Gr.Vi. e Gi.Cr. hanno acquistato un volo, con la compagnia Ryanair, da B a S, e ritorno.
Entrambi i voli sono stati tuttavia cancellati senza preavviso, ed i due hanno dovuto acquistare un diverso biglietto con altra compagnia, che, per il ritorno, non faceva scalo a B, bensì a V. Inoltre, hanno perso il noleggio già corrisposto per una vettura in Spagna, ed hanno sopportato spese conseguenti alla variazione di programma.
2.- Il Gr.Vi. e la Gi.Cr. hanno agito per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE 261 del 2004.
3.- Il Giudice di Pace di Bologna ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice irlandese. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Bologna in sede di appello.
3.1.- In entrambi i gradi la questione della giurisdizione è stata sollevata dalla società Ryanair.
4.- Avverso la sentenza del giudice dell'appello la società Ryanair propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L'intimata non si è costituita.
CONSIDERATO CHE
5.- Il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza escluso che la Convenzione di Montreal, sui trasporti internazionali, trovi nella specie applicazione, trattandosi non già di ritardo del volo bensì di cancellazione del medesimo, con conseguente ravvisata applicabilità del Regolamento EU, e dalla disciplina pattizia del contratto, contenente clausola di individuazione della giurisdizione in Irlanda. Inoltre, i passeggeri hanno chiesto la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento 261 del 2004, e dunque è alle norme di tale regolamento, anche per quanto attiene alla giurisdizione, che occorre fare riferimento, e non a quelle della Convenzione.
6.- Siffatta ratio decidendi è dall'odierna ricorrente contestata con i primi due motivi di ricorso.
Con il primo motivo denunzia la violazione dell'articolo 33 della Convenzione di Montreal, asseritamente applicabile anche in caso di domanda di compensazione pecuniaria, ed anche se il danno deriva non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.
Con il secondo motivo denunzia la violazione dell'articolo 1362 c.c.
Si duole dell'erronea interpretazione della clausola sulla giurisdizione (art. 2.4. del contratto), non avendo il giudice dell'appello tenuto in alcun conto la circostanza che le stesse parti, nel fissare in Irlanda la giurisdizione, hanno fatto salve le disposizioni di segno contrario della stessa Convenzione, tra le quali vi è appunto quella che impedisce la deroga preventiva delle proprie regole di giurisdizione.
7.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Va osservato che la Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.
E' questa la regola stabilita dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'affermare che "In tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004), norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale" (Cass. sez. un. 3561/ 2020).
Né può sostenersi la tesi secondo cui nella specie, essendo stata domandata la riparazione forfettariamente determinata del pregiudizio subito, trovi applicazione non già la detta Convenzione ma il Regolamento UE
Vale al riguardo ribadire quanto sottolineato dalla citata decisione delle Sezioni Unite, in ragione del Considerando n. 35 della Convenzione ("il presente regolamento non incid(e) sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche") nonché del rilievo che il Regolamento "nel testo contiene una norma specifica per dirimere i conflitti nell'ipotesi di concorrente applicabilità della normazione convenzionale e di quella europea, l'art. 71, che prevede che "il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari"" (Cass. sez. Un. 3561/ 2020, p. 12).
7.- Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue, assorbito il terzo motivo, l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Bologna, che in diversa composizione procederà al non compiuto esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione la decisione impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma 5 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2024.