Maternità surrogata, non è trascrivibile l’atto di nascita che indica il genitore d’intenzione

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.85 del 03/01/2024

Non è trascrivibile in Italia l’atto di nascita estero che indichi il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della "lex loci".

Lo ha ribadito la Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 85 del 3 gennaio 2024, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite Civile con la sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022.

Nel caso specifico, il sindaco del comune di Trapani aveva rifiutato la richiesta di una coppia omogenitoriale, sposata a New York, di modificare l'atto di nascita di due bambini nati tramite maternità surrogata. Il materiale genetico proveniva da un membro della coppia, il cui nome era già presente nell'atto di nascita italiano. La richiesta mirava ad aggiungere il nome del secondo genitore.

La Cassazione ha ritenuto che il rifiuto di trascrivere tali atti non è determinato da vizi formali, ma da una controversia di stato. Il processo deve essere risolto in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente con il Ministero dell'interno.

La decisione sottolinea che il ricorso a operazioni di maternità surrogata "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane". Pertanto, non è automaticamente trascrivibile in Italia l'atto di nascita straniero che indichi il genitore d'intenzione quale genitore del bambino. Tuttavia, viene garantito il riconoscimento del legame affettivo tra il minore e il genitore d'intenzione attraverso l'adozione in casi particolari.

Il principio del "best interest of the child" è stato considerato fondamentale nella formazione dell'ordine pubblico internazionale. La Corte ha affermato che l'ordine pubblico svolge sia una funzione preclusiva, per tutelare l'armonia interna dell'ordinamento giuridico, sia una funzione positiva, per promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali.

Minore nato all’estero mediante maternità surrogata, provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione, trascrizione in Italia, esclusione

Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della "lex loci".

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 03/01/2024 (ud. 15/11/2023) n. 85

FATTI DI CAUSA

1.1.- Il Sindaco del Comune di Trapani, quale Ufficiale delegato del Governo nella materia dello Stato Civile, respinse la richiesta avanzata da Co.Fr. e Pa.Le. - che avevano contratto matrimonio in New York il 18/10/2013 - di rettifica dell'atto di nascita di due bambini nati nel 2017 con maternità surrogata utilizzando materiale genetico proveniente da Pa.Le., il cui atto di nascita trascritto in Italia recava l'indicazione di questi come genitore, aggiungendoCo.Fr. come secondo genitore.

Il Tribunale di Trapani aveva accolto l'opposizione al diniego di rettificazione di stato civile ex art. 96 del D.P.R. n. 396/2000 proposta da Co.Fr. e Pa.Le. e disposto la rettifica.

La Corte di appello di Palermo ha accolto il reclamo proposto dal Sindaco del Comune di Trapani e, in riforma dalla prima decisione, ha rigettato l'opposizione al provvedimento adottato dal Sindaco di Trapani.

Co.Fr. e Pa.Le. hanno proposto ricorso per cassazione con sedici mezzi, illustrati da memoria.

Il Ministro dell'Interno e il Sindaco del Comune di Trapani, quale Ufficiale delegato del Governo nella materia dello Stato Civile, hanno replicato congiuntamente con controricorso.

È stata disposta la trattazione camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,9 e 95 D.P.R. 396/2000 e nullità del procedimento in quanto, a loro parere, il decreto impugnato erroneamente ha affermato che il Ministero dell'Interno e l'Ufficiale di stato civile erano legittimati ad impugnare il decreto reso all'esito del giudizio di rettificazione ex art. 95 D.P.R. 396/2000 ed ha respinto l'eccezione da loro proposta in merito, deducendo - di contro - il difetto di legittimazione attiva ad agire e ad impugnare nel procedimento ex art. 95 D.P.R. 396/2000 del Sindaco quale Ufficiale di Governo e del Ministero dell'Interno.

2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 739, comma 2, c.p.c.

La censura concerne la statuizione di tempestività del reclamo proposto dal Sindaco del Comune di Trapani e dal Ministero dell'Interno, iscritto a ruolo il 23 ottobre 2019 formulata dalla Corte di appello sul rilievo che "deve ritenersi che il provvedimento sia stato dato nei confronti di più parti, di tal che il decorso del termine breve di dieci giorni per la sua impugnazione presuppone la prova della notificazione del provvedimento, che, tuttavia, non risulta essere stata eseguita, di tal che la proposizione dell'impugnazione deve ritenersi soggetta al più lungo termine di sei mesi previsto in via generale per tutte le impugnazioni dall'art. 327 c.p.c., che risulta essere stato rispettato" ed il conseguente rigetto dell'eccezione di tardività formulata dai ricorrenti osservando che il Sindaco e il Ministero (come già esposto con riferimento al primo motivo di impugnazione) non erano litisconsorti necessari e, non avendo partecipato al giudizio di primo grado, non potevano impugnare oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto al Pubblico Ministero avvenuta il 30 aprile 2019, quando il decreto era divenuto definitivo, cosa che la Corte d'Appello non aveva rilevato, nonostante la specifica eccezione sollevata.

2.3.- I primi due motivi vengono entrambi argomenti sul presupposto del dedotto difetto di legittimazione attiva ad agire e ad impugnare nel procedimento ex art. 95 D.P.R. 396/2000 del Sindaco quale Ufficiale di Governo e del Ministero dell'Interno.

2.4.- Sono infondati e vanno respinti.

Invero il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, dà luogo, se non determinato da vizi formali, a una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall'art. 67 della L. n. 218 del 1995, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente con il Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile (Cass. Sez. U. n. 12193/2019); inoltre, come precisato da questa Corte "Nei procedimenti disciplinati dall'art. 95 D.P.R. n. 296 del 2000 promossi dai privati, la legittimazione passiva non spetta al procuratore della Repubblica ma al sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l'eventuale decisione, in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile." (Cass. n. 39768/2021)

3.1.- Con i successivi motivi i ricorrenti lamentano:

III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D.P.R. 396/00, 117 Cost. e 8CEDU, 2 e 30 Cost. in relazione alla statuizione che ha ravvisato la contrarietà all'ordine pubblico ex art.18 del D.P.R. 396/2000 dell'atto di nascita formato a seguito di gestazione per altrui.

IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 Cost, 117 Cost., 8CEDU, 244 c.c., atteso che, secondo i ricorrenti, bambini possono far valere anche in Italia lo status di figli di Co.Fr. per effetto del provvedimento del Tribunale di Trapani in data 19 aprile 2019, come risulta peraltro dai loro documenti di identità e dalle loro certificazioni anagrafiche, rilasciate nel frattempo dagli organi di competenza, recanti l'indicazione di entrambi i padri.

V) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25,27,117 Cost., 7 CEDU e 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo i ricorrenti, il diniego al riconoscimento dello status di figlio acquisito all'estero costituisce una sanzione penale sostanziale alla luce dei c.d. criteri Engel enucleati dalla CEDU in materia di "sanzioni sostanzialmente penali", quale "sanzione grave avente natura punitiva" per una condotta "ripugnante" collegata con una norma penale (reato di maternità surrogata). Ne deducono che, alla luce della qualificazione come sanzione sostanzialmente penale del diniego al riconoscimento di entrambi i padri per il tramite della rettificazione o trascrizione richiesta, il diniego è illegittimo in quanto contrasta con le garanzie penali fondamentali previste da CEDU e Costituzione.

VI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,3,32 Cost. Secondo i ricorrenti, il decreto viola le disposizioni a tutela della dignità e della libertà della donna e quelle che prescrivono un canone di ragionevolezza e proporzione per le norme di legge.

VII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,3,30,31 Cost. Secondo i ricorrenti, il decreto impugnato confligge con le indicate disposizioni, atteso che il ricorso alla gestazione per altri - laddove essa sia disciplinata in maniera rigorosa, tale da non ledere la libera autodeterminazione, la dignità e la salute della gestante, come sarebbe avvenuto nel caso in esame - soddisfa, a loro parere, il desiderio umano e insopprimibile, tutelato anche dalla Costituzione italiana ex artt. 30 e 31, di formare una famiglia.

VIII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,117 Cost. e 8CEDU.Secondo i ricorrenti il decreto impugnato violerebbe il diritto all'identità personale inteso quale "diritto ad essere sé stessi", a non veder travisato, offuscato e alterato all'esterno il proprio patrimonio identitario.

IX) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,117 Cost., 14CEDU, 1 Protocollo 12CEDU, 20 e 21Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo i ricorrenti, l'Ufficiale di stato civile non è dotato di alcuno strumento di indagine, al momento della trascrizione, volto a verificare che l'atto di nascita sia stato formato tramite gestazione per altri; ne deducono che una coppia omogenitoriale di sesso maschile risulterebbe svantaggiata al momento della presentazione della domanda di rettificazione dell'atto di nascita rispetto ad una coppia femminile.

X) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza, non discriminazione e proporzionalità ex art. 3 Cost.

I ricorrenti deducono tale violazione osservando che l'ordinamento giuridico italiano consente di formare o trascrivere atti di nascita recanti l'indicazione di entrambi i genitori a seguito della commissione di gravissimi reati da cui scaturisce la nascita di un soggetto (come quello di incesto, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne), e non viceversa di fare lo stesso a seguito del ricorso alla pratica di maternità surrogata.

XI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 Cost., 117 Cost., 8CEDU.

A parere dei ricorrenti il decreto impugnato violerebbe le disposizioni in esame perché, come sottolineato da C. Cost. 162/14, "il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia" e quindi del rapporto di filiazione.

XII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 l. 40/04.

A parere dei ricorrenti, a favore della trascrizione o rettificazione, secondo la giurisprudenza, milita inoltre il principio di c.d. "responsabilità procreativa", che si ricava dal divieto per il genitore intenzionale, imposto dalla L. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, ex artt. 839 e 940, di annullare gli effetti giuridici del proprio atto procreativo, e quindi disconoscere il proprio figlio.

XIII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,3,7,8,9,16,18 Convenzione sui diritti del fanciullo di New York (ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176).

Secondo i ricorrenti il decreto lederebbe il divieto di discriminazione, non rispetterebbe il principio del "best interest of the child" e violerebbe il diritto ad essere cresciuto dal proprio genitore, il divieto alla preservazione della propria identità, il divieto di separare il fanciullo dal genitore e il principio di comune responsabilità dei genitori.

XIV) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 D.P.R. 396/2000.

A parere dei ricorrenti, quando l'Ufficiale di stato civile o il giudice sono chiamati a valutare la conformità o contrarietà all'ordine pubblico ex art. 18 D.P.R. 396/2000 di un atto di stato civile straniero, devono valutare unicamente gli effetti giuridici che l'atto produrrebbe nell'ordinamento italiano (nel caso di specie: devono valutare se l'attribuzione della genitorialità a due padri grazie all'atto di nascita straniero produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico).

XV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,3, Cost., 12, comma 6, L. 40/04, 18 D.P.R. 396/2000, con riferimento all'ordinanza interlocutoria Cass. 1842/2022.XVI) In subordine, i ricorrenti hanno chiesto di disporre la trascrizione "a tempo" o "risolutivamente condizionata", fino al momento di introduzione di una disciplina idonea da parte del legislatore a tutelare il minore in applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate da Cass. 8097/2015.

3.2.- I motivi, da trattare congiuntamente, vanno respinti alla luce del recente e condiviso arresto delle Sezioni Unite (Cass. Sez.U. n. 38162/2022) che, con ampia e approfondita motivazione, hanno affermato la non trascrivibilità dell'originario atto di nascita che indichi il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della "lex loci".

Segnatamente, le Sezioni Unite, che si sono pronunciate a seguito della rimessione disposta con l'ordinanza interlocutoria n. 1842/2022, richiamata dai ricorrenti, hanno affermato che:

- Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della "lex loci";

- Il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo "status" di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.

- In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del "best interest of the child" concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino;

- Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della L. n. 40 del 2004, volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva; ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino.

3.3.- La decisione impugnata risulta conforme a questi principi ed è immune dai vizi denunciati.

4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore delle parti costituite.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 4.000,00=, oltre spese prenotate a debito;

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il giorno 15 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria 3 gennaio 2024.

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