In quali casi è possibile sospendere cautelarmente la patente per guida in stato di ebbrezza?
Con l’ordinanza n. 2425 del 1° febbraio 2025, la Cassazione, Sez. II, ha ridefinito i confini delle fattispecie che giustificano la sospensione della patente di guida in base al Codice della Strada.
Il caso di specie riguardava un conducente sorpreso con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, al quale la Prefettura di Alessandria aveva sospeso la patente per cinque mesi. Tale decisione è stata contestata e portata fino alla Suprema Corte.
La Cassazione ha colto l’occasione per distinguere i diversi presupposti delle due principali tipologie di sospensione disciplinate dagli articoli 186 e 223 del Codice della Strada.
Sospensione della patente ex art. 186 c.d.s.: sanzione accessoria del reato
In materia di guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente prevista dall'art. 186 c.d.s. ha natura di sanzione accessoria. Essa è applicabile nei seguenti casi:
Quando il reato è accertato: la sospensione consegue automaticamente all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186 comma 2 lett. b c.d.s..
Disposizione del giudice penale: la sospensione è formalmente disposta dal giudice penale, anche se la sua applicazione pratica è demandata al prefetto.
La ratio di questa misura è quella di punire e prevenire ulteriori condotte illecite, subordinando la sospensione all'accertamento della responsabilità penale del conducente.
Sospensione cautelare ex art. 223 c.d.s.: misura preventiva
A differenza della sanzione accessoria, la sospensione cautelare prevista dall'art. 223 comma 1 c.d.s. ha una funzione preventiva e può essere adottata prima dell’accertamento definitivo del reato. Le sue caratteristiche principali sono:
Anticipazione della sanzione: rappresenta una misura provvisoria che anticipa la sospensione amministrativa o penale definitiva.
Tutela dell’ordine pubblico: la misura mira a proteggere l’incolumità pubblica e a impedire che il conducente, nell’immediato, continui a rappresentare un pericolo per gli altri utenti della strada.
Valutazione del giudice del merito: la sua applicazione deve avvenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione è rimessa al giudice competente.
Applicabilità della sospensione cautelare anche in caso di guida in stato di ebbrezza
La Cassazione ha confermato che la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 223 c.d.s. può essere disposta anche nei casi di guida in stato di ebbrezza, purché tale condotta configuri un reato penalmente rilevante. Ciò include:
Le ipotesi disciplinate dall'art. 186 comma 2 lett. b c.d.s., in cui il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l.
La necessità che la misura cautelare venga adottata entro un tempo ragionevole e sia accompagnata da una motivazione adeguata che ne giustifichi l'urgenza.
Sospensione finalizzata alla verifica medica (art. 186 comma 9 c.d.s.)
L’ordinanza ha richiamato anche l’art. 186 comma 9 c.d.s., che introduce una specifica fattispecie di sospensione cautelare nei seguenti casi:
Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: in questa situazione, il prefetto può disporre la sospensione immediata della patente fino all’esito della visita medica obbligatoria.
Finalità preventiva: l’obiettivo è verificare l’idoneità del conducente a riprendere la guida e, se necessario, adottare ulteriori provvedimenti come la revoca della patente.
In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. b dello stesso articolo, ed è disposta dal giudice penale (anche se applicata in concreto dal prefetto).
Un'autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente, la cui ratio risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente, è quella prevista dall'art. 186 comma 9 c.d.s., che il prefetto dispone fino all'esito della visita medica e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta all'accertamento.
La sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223 comma 1 c.d.s. - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell'immediato, continui a tenere una condotta pericolosa.
Tale misura può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato (compresa, quindi, l'ipotesi di reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b c.d.s., per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), purché tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 01/02/2025 (ud. 30/01/2025) n. 2425
RILEVATO CHE:
1. la Prefettura di Alessandria propose appello contro la sentenza n. 13/2021 del giudice di pace di Tortona che, in accoglimento del ricorso di Me.Wa., aveva annullato l'ordinanza prefettizia del 18/03/2019 di sospensione della patente di guida per la durata di cinque mesi e, nel contempo, aveva ordinato ai sensi dell'art. 186 comma 8 c.d.s. che il conducente, il quale era stato colto alla guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l), si sottoponesse a visita medica.
2. Il Tribunale di Alessandria, nella resistenza dell'appellato, respingeva l'appello della citata Prefettura, aderendo - per quanto ancora rileva nel presente giudizio di cassazione - alla pronuncia di primo grado, con la quale era stata ritenuta illegittima la sospensione cautelare della patente di guida sul presupposto che non sarebbe prevista nel caso della guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) c.d.s.
3. La suddetta Prefettura ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Me.Wa. ha resistito con controricorso e ha depositato una memoria.
4. L'Avvocatura generale dello Stato ha ipotizzato la sussistenza di una questione di massima di particolare rilevanza per l'ampio contenzioso nazionale sulla violazione costituente oggetto della sentenza impugnata, in quanto deciso in maniera non uniforme dai giudici di merito, e ha pertanto sollecitato l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.
La Prima Presidente, con provvedimento depositato il 26/07/2024, ha disatteso l'istanza e ha rimesso il ricorso alla Seconda Sezione di questa Corte, sul rilievo che "(l)a questione prospettata, che riguarda la relazione tra gli artt. 223 e 186, commi 8 e 9, del codice della strada, non è di massima di particolare importanza, perché non è nuova, ma è delineata nei suoi confini e nei suoi profili applicativi dalla giurisprudenza di questa Corte".
CONSIDERATO CHE:
1. l'unico motivo di ricorso censura - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 223, comma 1, e 186, comma 9, c.d.s.
La Prefettura di Alessandria premette che la massima della sentenza n. 21447/2010 di questa Corte, su cui poggiano sia il ricorso introduttivo del giudizio dell'opponente che la sentenza d'appello, non è chiara.
Aggiunge che, come si evince anche da Cass. n. 32190/2021, la giurisprudenza di legittimità opera un'indebita commistione tra gli artt. 186, comma 9, e 223 c.d.s., commistione che si sostanzia nella "creazione" di una nuova disposizione, non prevista dal legislatore, del seguente tenore: "in caso di guida in stato di ebbrezza non risulta applicabile l'art. 223 c.s., a meno che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 186, nono comma, stesso codice".
Conclude che, in realtà, da un lato, l'art. 223 c.d.s. non è derogato dai commi 8 e 9 dell'art. 186 c.d.s., i quali attribuiscono al Prefetto il potere di sospendere cautelativamente la patente al fine specifico di stimolare il trasgressore a sottoporsi a visita medica, dall'altro, è ragionevole affermare che il Prefetto ha la possibilità di disporre la sospensione cautelare della patente nel caso di soggetto sorpreso alla guida con un tasso alcolemico apprezzabilmente alto (superiore a 0,8 g/l), anche in ipotesi diversa da quella in cui conducente non si sottopone a visita medica;
1.1. il motivo è inammissibile;
secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 14404/2022), "ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero, infatti, che l'indicazione dei motivi non necessita dell'impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l'oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l'altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o princìpi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015). (…) Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959 del 2014) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c." (conf.: Cass. n. 11603/2018).
Nella fattispecie concreta all'esame del Collegio, com'è eccepito in controricorso (pag. 2), il motivo è privo di coerenza e specificità, non si appunta - se non in maniera generica e, quindi, insufficiente - contro la ratio decidendi della pronuncia del Tribunale piemontese, ma critica la giurisprudenza di legittimità in materia di sospensione della patente di guida di cui agli artt. 186 e 223 c.d.s., la quale, si sostiene in ricorso (pag. 4), "non appare perspicua", ragion per cui la P.A. ricorrente formula l'auspicio (prodromico all'istanza di assegnazione del ricorso alle sezioni unite di cui si è dato conto in precedenza) che il decisum della S.C. (in particolare, si fa riferimento alla sentenza n. 21447/2010) venga adeguatamente rimeditato sia perché sarebbe risalente nel tempo, sia (conclusivamente) per il mutato contesto anche a seguito delle sopravvenute modifiche dell'art. 223 c.d.s.
Nondimeno, in conformità dell'indicazione di cui al richiamato provvedimento della Prima Presidente, ritiene il Collegio di doversi fare carico degli argomenti dell'Avvocatura generale, ripercorrendo, in breve, i passaggi essenziali della giurisprudenza di questa Corte che, nel tempo, si è consolidata in un orientamento la cui corretta chiave di lettura esegetica è stata recepita nella sentenza qui impugnata.
Preliminarmente, è utile riportare le disposizioni del codice della strada (nella versione vigente all'epoca dei fatti) che delimitano l'ambito d'indagine del Collegio.
L'art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) dispone:
"1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
(…) b) con l'ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
(…) 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito (…).
(…) 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
(…) 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 (…)".
L'art. 223 (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato) recita:
"1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni (…)".
Di queste due norme - gli articoli 186 e 223 del codice della strada - si è occupata, come evidenziato, a più riprese la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. 2, Sentenza n. 21447 del 19/10/2010, alla quale, nel caso di specie, fanno riferimento sia il Tribunale di Alessandria che il ricorso per cassazione della Prefettura; in termini, Sez. 2, Ordinanza n. 9539 del 18/04/2018) - che, al riguardo, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "(i)n tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che - in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro".
La giurisprudenza successiva ha puntualizzato che la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'articolo 223 c.d.s. costituisce misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale, che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 25870 del 15/12/2016).
Un'altra pronuncia di rilievo (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18342 del 2017, non massimata, punto 4 delle "ragioni della decisione") precisa che "(l)a ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870)".
Questo filone interpretativo, sviluppatosi progressivamente nel tempo, si è arricchito di nuovi svolgimenti giurisprudenziali, per i quali, in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal Prefetto, mentre la sospensione cautelare e preventiva disposta dal Prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa (Sez. 2, Ordinanza n. 17999 del 23/06/2021; in termini, Sez. 2, Ordinanza n. 21433 del 19/07/2023).
Recentemente questa Corte (Cass. n. 32190/2021, non massimata, punti 13 e 14) ha chiarito che "(l)a sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica di cui al 9 co. dell'art. 186 c.d.s. è volta ad assicurare che il trasgressore si sottoponga alla visita medica ex art. 119 c.d.s. (art. 119 c.d.s. richiamato dall'8 co. dell'art. 186 c.d.s.), affinché se ne riscontri l'idoneità alla guida. La sospensione della patente di guida di cui al 2 co. dell'art. 186 c.d.s. ("all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni"), cui si correla la sospensione di cui all'art. 223 c.d.s. ("nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, (…) il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni"), è la vera e propria sanzione amministrativa accessoria. Significativo in tal senso è del resto l'inciso "ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis", che figura nel testo del 9 co. dell'art. 186 c.d.s. (…) D'altronde, questa Corte ha già spiegato che "autonoma fattispecie di sospensione cautelare della validità della patente è quella prevista dall'art. 186, comma 9, che il prefetto adotta "fino all'esito della visita medica", e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta al controllo (ex plurimis, Cass. del 26/05/2010, n. 12898; Cass. 19/10/2014, n. 21774). La ratio di tale misura (…) è evidentemente diversa e risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente" (così in motivazione Cass. 27.6.2017, n. 16051)".
Ripercorse le principali tappe dell'itinerario giurisprudenziale, a questo punto diviene possibile giungere a una conclusione attraverso l'enunciazione dei principi di diritto appresso indicati, senza oltrepassare il perimetro del singolo caso in esame - nel quale, giova ricordarlo, al conducente, risultato positivo all'alcoltest (con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l), il Prefetto ha applicato la sospensione della patente di guida per cinque mesi - e, dunque, senza rivolgere l'attenzione a tutte quante le fattispecie di sospensione della patente di guida che si stagliano nell'ampio panorama del codice della strada:
- in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. b dello stesso articolo, ed è disposta dal giudice penale (anche se applicata in concreto dal prefetto);
- la sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223 comma 1 c.d.s. - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell'immediato, continui a tenere una condotta pericolosa;
- la sospensione cautelare e provvisoria prevista dall'art. 223 comma 1 c.d.s. può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato (compresa, quindi, l'ipotesi di reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b c.d.s., per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), purché tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole;
- un'autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente, la cui ratio risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente, è quella prevista dall'art. 186 comma 9 c.d.s., che il prefetto dispone fino all'esito della visita medica e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta all'accertamento;
2. in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;
3. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Trattandosi di ricorso proposto da una P.A. non trova applicazione l'obbligo di pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Prefettura al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 400,00, a titolo di compenso, € 100,00, per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 30 gennaio 2025, nella camera di consiglio della 2ª Sezione Civile.
Depositato il Cancelleria il 1 febbraio 2025.