In quali casi i controlli investigativi sui dipendenti da parte del datore di lavoro sono legittimi?
La risposta arriva dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2565 del 3 febbraio 2025.
Nel caso esaminato, un dipendente aveva richiesto la reintegra dopo essere stato licenziato per aver svolto altre attività durante l'orario di lavoro, pur risultando presente grazie alla timbratura del cartellino. La Corte d'Appello di Napoli ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa, in quanto il comportamento del lavoratore ha comportato una lesione irreparabile del vincolo fiduciario e integrava un'ipotesi di truffa aggravata. Il dipendente ha impugnato la decisione sostenendo l’illegittimità dei controlli svolti da un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro.
La normativa e la giurisprudenza
I controlli investigativi devono rispettare precise regole:
Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970, artt. 2 e 3): vietati i controlli sull’adempimento della prestazione lavorativa, ma consentiti quelli a tutela del patrimonio aziendale.
Controlli Difensivi: ammessi quando finalizzati all’accertamento di comportamenti illeciti o fraudolenti, non per monitorare semplicemente la prestazione lavorativa.
Giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15094/2018; Cass. n. 3590/2011): i controlli tramite agenzie investigative sono leciti se motivati dal sospetto fondato di comportamenti penalmente rilevanti.
Rispetto della Privacy (L. 675/96): i dati raccolti devono essere trattati secondo le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.
La soluzione della vicenda
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del lavoratore, stabilendo che:
I controlli investigativi non erano diretti al semplice monitoraggio della prestazione lavorativa, bensì all’accertamento di condotte fraudolente (i c.d. "furbetti del cartellino").
La lesione del vincolo fiduciario e la configurazione di un illecito penale (truffa aggravata) giustificavano l’utilizzo dell’agenzia investigativa.
La relazione investigativa ha acquisito pieno valore probatorio, essendo stata supportata da testimonianze e da un quadro probatorio coerente.
L’assenza di una contestazione specifica da parte del lavoratore sulle risultanze della relazione investigativa ha ulteriormente confermato la legittimità del licenziamento.
Conclusioni
I controlli investigativi sui dipendenti sono legittimi quando mirano a verificare comportamenti penalmente rilevanti o attività fraudolente dannose per l’azienda. Tuttavia, devono:
Rispettare i limiti normativi per garantire la libertà e dignità del lavoratore.
Essere giustificati da fondati sospetti di illeciti e non usati per un mero controllo della prestazione lavorativa.
Gestire i dati raccolti nel rispetto delle normative sulla privacy.
Cassazione civile, sez. lav., ordinanza 03/02/2025 (ud. 19/11/2024) n. 2565
IN FATTO
RILEVATO CHE
1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 22 ottobre 2021, ha riformato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 19 dicembre 2019 che aveva accolto la domanda di reintegra nel posto del lavoro di Pi.Gi.
2. In particolare, la Corte dopo aver accertato che il lavoratore durante l'orario di lavoro si dedicava ad altre attività, pur risultando timbrato il cartellino, ha ritenuto adeguata la sanzione irrogata del licenziamento in tronco in ragione della lesione irrimediabile del rapporto fiduciario, integrante anche un illecito penale e ha rigettato il ricorso di primo grado, condannando il reclamato al pagamento delle spese processuali.
3. Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso il Pi.Gi., con sette motivi, cui resiste con controricorso l'Ente Autonomo Volturno Srl; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.
IN DIRITTO
CONSIDERATO CHE
4.- I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati:
4.1. con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dell'art. 2043 c.c. In particolare, sostiene che la Corte di Appello di Napoli avrebbe ritenuto erroneamente legittimo il ricorso da parte della EAV Srl ad un'agenzia investigativa per accertare il corretto adempimento della prestazione lavorativa, laddove il ricorso a tale forma di controllo è ammesso dalla giurisprudenza solo in caso di fondato sospetto dell'esecuzione di illeciti, e non a fini esplorativi (ossia per verificare l'allontanamento dalla sede di lavoro, che costituisce un mero inadempimento).
4. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 257-bis c.p.c., dell'art. 5 della legge 604 del 1966, degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, contestando l'utilizzo della relazione investigativa come fonte di prova della giusta causa del licenziamento. Avrebbe errato la Corte di Appello di Napoli, basando la propria decisione su un erroneo utilizzo della relazione investigativa, non adeguatamente corroborata dalla prova testimoniale e nel contraddittorio, e contrastante con documentazione quali i rapporti giornalieri di verifica e le cedole di servizio, che attesterebbero la presenza del lavoratore nei luoghi di lavoro. Avrebbe altresì errato la corte valorizzando la mancata specifica contestazione delle risultanze della relazione investigativa, da parte del lavoratore, che - comunque - non avrebbe confutato con i propri testimoni le dichiarazioni ivi contenute. Per tal via la corte, nella prospettazione difensiva, avrebbe invertito l'onere probatorio trasferendo sul lavoratore l'onere di provare la illegittimità della sanzione. Sottolinea ancora il ricorrente che la relazione investigativa, proveniente da un terzo, non assume il valore di prova piena, ma di mera scrittura privata con valore meramente indiziario.
5. Con il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 432,436 e 437, comma 2, c.p.c., dell'art. 115c.p.c., degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dell'art. 2697 c.c. in cui sarebbe incorsa la corte, disponendo d'ufficio l'audizione come testimoni dei sigg. Se.Gi. e Ca.Fa., autori delle indagini oggetto della relazione investigativa, sopperendo alla colpevole inerzia della società, che non aveva formulato la richiesta istruttoria e
violando il principio del tantum devolutum quantum appellatum nonchè il principio dispositivo della prova.
6. Con il quarto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, L. 604 del 1966, dell'art. 2697 c.c., nonché degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello di Napoli, ritenendo raggiunta la piena prova dei fatti contestati al lavoratore sulla base della testimonianza del sig. Se.Gi., escusso in sede di giudizio d'appello, autore della relazione investigativa, il quale si sarebbe limitato a una generica conferma del rapporto investigativo, senza riferire fatti specifici, circostanziati e chiari relativi alle tre giornate oggetto di contestazione, senza ricordare dettagli essenziali, come le date precise dei presunti episodi contestati, né fornire elementi probatori chiari che potessero essere oggetto di verifica.
7. Con il quinto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorrente lamenta l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la corte attribuendo valore probatorio pieno alla testimonianza del sig. Se.Gi. e alla relazione investigativa da lui redatta, nonostante la loro manifesta inattendibilità e le numerose contraddizioni emergenti dagli atti del processo.
8. Con il sesto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 del Regio Decreto n. 148/1931, nonché dell'art. 18, commi 1, 2 e 6, della legge n. 300/1970, poiché sarebbe stato disposto il licenziamento dalla società datrice di lavoro senza il coinvolgimento del Consiglio di disciplina, come richiesto dalla normativa di settore.
9. Con il settimo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 del Regio Decreto n. 148/1931 in cui sarebbe incorsa la Corte, non attribuendo rilevanza alla omissione da parte della società datrice di lavoro delle attività di indagine tramite i propri funzionari, della relazione scritta prevista dalla normativa speciale per gli autoferrotranvieri e, comunque, alla mancata osservanza dell'iter procedurale disciplinare prescritto.
10. Il ricorso è infondato.
10.1 Infondato il primo motivo con cui il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia fondato la propria decisione sulla legittimità dei controlli operati dall'agenzia investigativa per verificare i comportamenti del lavoratore, richiamandosi ad un orientamento giurisprudenziale che autorizza l'uso di agenzie investigative per finalità difensive, quando siano in gioco atti illeciti o fraudolenti e non il mero adempimento delle obbligazioni lavorative.
Ed infatti, come questa Corte ha più volte evidenziato, tramite la giurisprudenza richiamata dallo stesso ricorrente nonché -correttamente - dalla sentenza impugnata, i controlli investigativi posti in essere dal datore di lavoro tramite agenzie investigative non sono vietati, purché siano finalizzati a verificare comportamenti del dipendente che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o attività fraudolente, fonti di danno per il datore di lavoro, mentre non possono essere diretti a verificare esclusivamente il corretto adempimento dell'obbligazione contrattuale, in ossequio al divieto sancito dagli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (Cass. n. 15094/2018; conf. Cass. n. 3590/2011). Inoltre, è giustificato il ricorso a tali strumenti investigativi in presenza del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (Cass. n. 3590/2011).
Nel caso di specie, appunto, la sentenza impugnata chiarisce che il controllo investigativo fu disposto non già per verificare genericamente l'adempimento della prestazione lavorativa, ma proprio rilevare e verificare le (sospette) "condotte fraudolente dei propri dipendenti, tra cui il reclamato che marcavano la loro presenza in ufficio mentre in realtà non lavoravano: i cd. "furbetti del cartellino")".
Pertanto sussistevano pienamente i presupposti per legittimare l'utilizzo dell'agenzia investigativa, poiché, ed è appena il caso di sottolinearlo, la condotta di chi procede alla timbratura del cartellino senza essere presente o trattenersi sul luogo di lavoro e/o si allontana per svolgere attività personali, oltre a violare i doveri contrattuali, con rilevanza anche sotto il profilo disciplinare, costituisce un comportamento fraudolento, idoneo ad integrare un'ipotesi di truffa aggravata, (Cass. n. 17637/2016; Cass. N. 8426/2014).
10.2. Del pari infondato il secondo motivo, con cui, contestando il valore di piena prova attribuito alla relazione investigativa, il ricorrente mostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto fondati gli addebiti non solo sulla base della detta relazione, ma anche sulla base della testimonianza resa in giudizio dall'investigatore e sul generale quadro probatorio (approfondendo le contraddizioni e l'inattendibilità dei testi introdotti dal lavoratore e la scarsa rilevanza probatoria dei documenti prodotti).
Né inficia la ripartizione degli oneri probatori l'avere la corte valorizzato, quale elemento accessorio della motivazione, la mancata specifica contestazione da parte del ricorrente delle risultanze dell'indagine investigativa. La Corte ha correttamente ritenuto che il datore di lavoro non fosse tenuto a mettere a disposizione del lavoratore, già in fase disciplinare, le fonti di prova su cui aveva basato il provvedimento di licenziamento, né risulta che tale richiesta sia stata formalmente avanzata dal ricorrente in sede di procedimento disciplinare.
Parte ricorrente, in sostanza, con il motivo proposto, sostanzialmente, sembra richiedere una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Come ribadito da questa Corte Questa corte, anche a sezioni unite (Cfr. SSUU 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.
10.3 Infondato anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente contesta la decisione della Corte di Appello di Napoli che ha disposto d'ufficio l'audizione degli autori della relazione investigativa, non indicati dalla parte appellante nella lista testimoniale, né oggetto di alcuna specifica richiesta in appello, in violazione della disciplina regolante l'utilizzo dei poteri istruttori d'ufficio (art. 437, comma 2, c.p.c.).
Ed infatti, in conformità con gli insegnamenti di questa corte (Cass. n. 26597/2020), la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la propria decisione di attivare i propri poteri officiosi per completare il quadro probatorio rettificando la decisione del giudice di primo grado che aveva escluso l'utilizzo degli stessi poteri, su opposizione della difesa della società.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori del giudice può essere utilizzato anche in appello a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, quando vi sia una semiplena probatio o una pista probatoria e si renda necessaria una conferma indispensabile alla decisione, nel caso di specie ricorrente alla luce del materiale documentale (relazione investigativa), e delle dichiarazioni inattendibili di alcuni testimoni (Cass. N. 17683/2020, N. 11845 del 2018 N. 28134 del 2018).
10.4 Il quarto motivo, con cui il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5, L. 604 del 1966, dell'art. 2697 c.c., nonché degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) in merito alla valutazione della testimonianza del sig. Se.Gi., autore della relazione investigativa, è inammissibile. Sul punto la Corte ha evidenziato come il teste ha "riconosciuto il Pi.Gi. presente in aula. Ha confermato di averlo visto uscire, durante l'orario di lavoro, con il figlio, dove abitava, che automobile avesse, di che colore, in quali posti si fosse recato. Rispetto a queste circostanze precise, specifiche e chiare, nulla ha potuto obbiettare e contestare, come già scritto il Pi.Gi.
Ad esempio, se l'auto non fosse quella marca e quel tipo con quel colore, che la persona con la quale si accompagna non era il figlio, che non era stato nei luoghi in cui lo aveva visto il teste che non abitava in quella via. Il teste non conosceva prima il Pi.Gi. né era della zona dove lo stesso viveva e lavorava. Pertanto vi è, a seguito della testimonianza del Se.Gi., la prova piena della condotta fraudolenta del Pi.Gi. che attraverso altre persone aveva timbrato il cartellino della presenza in ufficio ma nei tre giorni contestati non era al lavoro ma in giro o a casa per svolgere sue attività private." La corte ha pure chiarito che le contestazioni del Pi.Gi., senza cogliere il nucleo essenziale della deposizione si erano concentrate su aspetti di contorno e irrilevanti, peraltro, puntando su uno solo degli episodi contestati. A fronte di tali puntuali e coerenti osservazioni, il motivo, come emerge dalla mera lettura del ricorso (cfr. pagina 91 ove si evidenzia che la testimonianza del Se.Gi. non è in grado di provare i fatti posti a base del recesso), a dispetto della dichiarata deduzione di una violazione di legge, introduce in realtà una sollecitazione a questa corte volta a rivalutare le affermazioni contenute in sentenza circa il contenuto della deposizione e l'attendibilità del teste Se.Gi., la cui valutazione rientra nei poteri del giudice del merito.
Contrasta dunque con il ripetuto insegnamento delle Sezioni unite che hanno sottolineato l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020).
12. Analogamente inammissibile il quinto motivo, con cui il ricorrente propone la censura alla valutazione della testimonianza del medesimo teste Se.Gi. e alla sua relazione investigativa, con riferimento al paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ritenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non esaminare adeguatamente le emergenze probatorie prodotte dal ricorrente, tra cui la denuncia-querela presentata contro il sig. Se.Gi. per falsa testimonianza, depositata presso la Procura della Repubblica e prodotta nel giudizio di appello, i verbali di udienza e le cedole di servizio, che dimostrano la presenza effettiva del ricorrente sul luogo di lavoro nei giorni contestati, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che evidenzia le contraddizioni nelle dichiarazioni rese dal sig. Se.Gi. in altro procedimento, oltre ad altre contraddizioni nelle sue dichiarazioni.
Anche con il motivo in esame, infatti, il ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità (Cass. SS.UU. n. 8053/2014), limitandosi a proporre una diversa ricostruzione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte territoriale, senza indicare con chiarezza e univocità quale specifico fatto decisivo per il giudizio sarebbe stato omesso.
In particolare, la censura si incentra sull'attendibilità del teste Se.Gi., richiamando dichiarazioni rese in un distinto giudizio promosso dal sig. Fiore contro l'EAV. Tuttavia, anche in tal caso, si tratta di un apprezzamento di merito riservato al giudice territoriale, il quale ha evidentemente ritenuto irrilevante tale profilo (Cass. n. 26597/2020).
Il ricorrente, senza confrontarsi con i principi elaborati da questa corte in relazione al vizio in esame, non chiarisce i connotati del fatto decisivo omesso, limitandosi, esemplificativamente, a riportare come dalla relazione di servizio risulterebbe che il teste Se.Gi., nella stessa data del 28 ottobre 2016, avrebbe seguito sia il Pi.Gi. che il Fiore (altro lavoratore coinvolto nell'indagine). Tuttavia, tale circostanza non risulta determinante ai fini della decisione, né il ricorrente spiega in che modo ciò potrebbe incidere sull'esito della controversia, mentre nel controricorso si evidenzia correttamente come nessuna circostanza concreta induce a ritenere che entrambe le attività siano state svolte in simultanea.
Appare altresì il caso di rilevare come del documento relativo alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari, richiamato a pag. 106 del ricorso, non vi è traccia nella sentenza e la parte non deduce dove, come e quando sia stato oggetto del dibattito tra le parti, sicché deve rilevarsene la novità e dunque la inammissibilità (cfr. Cass. n. 25732/2021), mentre, in ogni caso, il ricorrente non ha contestato gli altri due episodi che concorrono a fondare il giudizio di responsabilità a suo carico, circostanza che rende comunque irrilevanti le censure sollevate con riguardo alla sola giornata del 28 ottobre.
10.6. Infondati, infine i motivi sesto e settimo con cui il ricorrente deduce la violazione degli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148/1931, e conseguentemente l'illegittimità del licenziamento erroneamente esclusa dalla corte.
La Corte di appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha motivato ampiamente in merito al Consiglio di Disciplina e sulla relazione scritta, evidenziando tutti i passaggi del procedimento, le omesse contestazioni del lavoratore e in definitiva, confermando che il procedimento seguito ha garantito il diritto al contraddittorio e alla difesa.
In particolare, come correttamente ha osservato la corte, richiamando la disciplina di cui agli articoli 53- 54 del Regio decreto n. 148 del 1931, il lavoratore, dopo l'opinamento, non ha presentato alcuna richiesta diretta ad attivare il consiglio di disciplina, né ha chiesto la relazione sulla base della quale l'azienda era giunta al provvedimento di destituzione, né ha censurato la condotta del datore di lavoro nel non avergliela messa a disposizione (cfr. per una ricostruzione della disciplina Cass. Sez. L., 07/03/2023, n. 6765)
Pertanto, poiché l'attivazione del Consiglio di Disciplina non era obbligatoria, alla luce della situazione ricostruita dalla corte, ed
essendo sufficiente il rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori il motivo va rigettato.
10.7. Il settimo e ultimo motivo è assorbito nel rigetto del sesto, essendo tale motivo volto a sindacare la pronuncia della corte di inammissibilità della eccezione circa la mancata predisposizione della relazione scritta, considerata dalla corte tardivamente sollevata (Cass. n. 7687/2017).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 19 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2025.