La perizia grafologica disposta per provare l’autenticità della sottoscrizione di un documento, può essere eseguita sulla copia della scrittura privata?
Sulla questione torna la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2777 del 4 febbraio 2025.
Il caso di specie
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto nei confronti del fratello, basato su una scrittura privata di riconoscimento di debito.
L’originale, custodito nel fascicolo d’ufficio poi smarrito, era stato sostituito da una copia fotostatica. L'ingiunto ha disconosciuto la sottoscrizione e si è opposto alla perizia eseguita sulla copia.
Le norme e i principi giuridici applicabili
La Cassazione ricorda che:
la verificazione della sottoscrizione deve avvenire sull’originale della scrittura privata (artt. 215 e 216 c.p.c.)
In assenza dell’originale, per cause non imputabili alla parte che intende avvalersene, è ammessa la prova per altri mezzi.
In via eccezionale, può essere disposta una perizia sulla copia fotostatica, limitata agli accertamenti scientificamente compatibili, con valore indiziario.
La Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui "in caso di disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che intenda avvalersene deve produrre l’originale per ottenere la verificazione. In mancanza, può fornire prova con altri mezzi o richiedere una perizia sulla copia, dal valore meramente indiziario".
La soluzione della vicenda
La Corte d’Appello di Salerno aveva attribuito alla copia fotostaticalo stesso valore dell’originale, autorizzando la perizia grafologica.
La Cassazione, però, ha respinto tale interpretazione, specificando che:
La perizia sulla copia fotostatica non garantisce un esame attendibile, poiché mancano le caratteristiche fisiche dell’originale.
L’indisponibilità dell’originale, anche se non imputabile, non legittima l’attribuzione di pieno valore alla perizia sulla copia.
Tuttavia, la perizia sulla copia può essere considerata come elemento indiziario, insieme ad altre prove, per stabilire la paternità della sottoscrizione.
Conclusioni
La Corte di Cassazione chiarisce che la perizia grafologica deve essere eseguita sull’originale, se disponibile.
In caso contrario, la prova dell’autenticità della sottoscrizione può essere fornita attraverso altri mezzi ammissibili o, in via residuale, tramite una perizia sulla copia, con valore meramente indiziario.
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso; in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore; a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 04/02/2025 (ud. 15/01/2025) n. 2777
FATTI DI CAUSA
Ro.Ge. ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 14.202,56 nei confronti del fratello Ro.Vi., sulla base di una scrittura privata di riconoscimento del debito.
L'opposizione dell'ingiunto è stata rigettata dal Tribunale di Salerno.
La Corte d'Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre Ro.Vi., sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso Ro.Ge.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c.
A seguito del deposito di istanza di decisione del ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia "Art. 360, co. 1, n. 5 cpc: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
Il ricorrente deduce che "la Corte territoriale ha omesso di considerare che il deducente aveva contestato, fin dal primo momento, che la scrittura privata prodotta in giudizio dal fratello in sede monitoria era solo una copia e non l'originale".
Con il secondo motivo si denunzia "Art. 360, co. 1, n. 3 cpc: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2700 e 2702 cc; artt. 112,113,115,116,215,216,221 e ss cpc). Violazione e/o falsa applicazione dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza, anche della corte suprema di cassazione".
Con il terzo motivo si denunzia "Art. 360, co. 1, n. 3 cpc: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2700 e 2702 cc; artt. 112,113,115,116,215,216,221 e ss. cpc; art. 113 cpp). Violazione e/o falsa applicazione dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza, anche della corte suprema di cassazione".
Con il quarto motivo si denunzia "Art. 360, co. 1, n. 3 cpc: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1988,2700 e 2702 cc; artt. 112,113,115,116,215,216,221 e ss cpc; art. 113 cpp). Violazione e/o falsa applicazione dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza, anche della corte suprema di cassazione".
2. Risulta pregiudiziale sul piano logico, nonché assorbente, ad avviso della Corte, l'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso e, in particolare, delle censure, formulate con tali motivi, relative all'ammissibilità ed all'efficacia della consulenza tecnica grafologica per la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata posta a fondamento delle pretese dell'opposto Ro.Ge., disconosciuta dall'opponente Ro.Vi., consulenza che risulta espletata su una copia fotostatica della scrittura stessa e non sull'originale.
2.1. Secondo la Corte d'Appello, essendo stato smarrito il fascicolo di ufficio, contenente l'originale della scrittura (come accertato in fatto dai giudici di merito, sulla base di una valutazione degli elementi istruttori disponibili non sindacabile nella presente sede), una volta disposta la ricostruzione di detto fascicolo, alla copia fotostatica della scrittura privata prodotta a tal fine andrebbe attribuito lo stesso valore dell'originale, a tutti gli effetti: di conseguenza, per tale ragione, dovrebbe ritenersi possibile anche una consulenza grafologica per accertare l'autenticità della sottoscrizione in calce alla stessa, come se si trattasse del documento originale.
Il ricorrente ha contestato tale assunto, sostenendo in particolare quanto segue: "Orbene, come è noto, a seguito dell'eccezione di disconoscimento tempestivamente formulata dall'opponente, il Sig. Ro.Ge. per potersi avvalere del documento mediante verificazione avrebbe dovuto depositare in giudizio l'originale della scrittura privata contestata ma egli ha verosimilmente depositato solo un'altra copia, con la conseguenza che la CTU grafologica sulla base della quale è stato rigettato l'appello è nulla in quanto non poteva essere eseguita su una fotocopia. Sul punto, codesta Ecc.ma Corte ha già chiarito che "a fronte del disconoscimento del documento prodotto in fotocopia la Corte di merito ha correttamente motivato la sua esclusione dal novero del materiale probatorio idoneo a procedere al subprocedimento di verificazione sul solco del principio di diritto secondo il quale in caso di disconoscimento di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass., Sez. 62, ordinanza n. 7267 del 27/03/2014; in senso conforme, Sez. 3 sentenza n. 33769 del 19/12/2019; Sez. 2, sentenza n. 9202 del 14/5/2004)" (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 28015/21). La sentenza in contestazione è, quindi, illegittima anche sotto il profilo della violazione dei predetti consolidati principi giurisprudenziali, già enunciati dagli ermellini in relazione a fattispecie in terminis".
Con la censura appena esposta, il ricorrente ha, in sostanza, posto la questione relativa alla possibilità, affermata dalla Corte d'Appello, di svolgere una perizia grafologica, con identica valenza di quella eseguita sull'originale, su di una copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, in luogo che sull'originale stesso, laddove quest'ultimo non sia disponibile per ragioni non imputabili alla parte che ha chiesto la verificazione.
La predetta censura è fondata.
2.2. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità), il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve
necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024, Rv. 670000-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 711 del 15/01/2018, Rv. 647974-01; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv. 636340-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv. 629895-01; Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 27/01/2009, Rv. 606317-01; Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007, Rv. 599857-01; Sez. 2, Sentenza n. 9202 del 14/05/2004, Rv. 572874-01; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000, Rv. 538859-01; Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 18/02/2000, Rv. 534045-01; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999, Rv. 530696-01; Sez. 2, Sentenza n. 2911 del 04/04/1997, Rv. 503477-01; Sez. 3, Sentenza n. 10469 del 22/10/1993, Rv. 484022-01; Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv. 477216-01).
Il suddetto indirizzo è stato, del resto, posto a base della recente decisione di questa stessa Sezione, invocata dalla parte ricorrente nella sua memoria, che ha definito il giudizio tra Ro.Vi. e un altro dei suoi germani, Ro.Gi., giudizio avente ad oggetto questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggetto del presente e che aveva, però, avuto un esito opposto in sede di appello (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8015 del 25 marzo 2024).
Le ragioni alla base di tale indirizzo (dal quale questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi) sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici
accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Di conseguenza, non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per l'indisponibilità (sia pure incolpevole) di quest'ultimo.
Dunque, non può essere condiviso l'assunto in diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello, secondo cui, in caso di avvenuta ricostruzione del fascicolo di ufficio mediante la produzione di copie fotostatiche degli atti e dei documenti in esso contenuti, ivi incluso l'originale della scrittura privata disconosciuta già regolarmente prodotta, sarebbe possibile svolgere una perizia grafologica sulla copia fotostatica utilizzata al fine della ricostruzione, come se si trattasse dell'originale.
2.3 È opportuno ulteriormente precisare che, con riguardo alla tematica in esame, non possono dirsi pertinenti le decisioni di legittimità richiamate dalla Corte d'Appello a sostegno del suo assunto, qui disatteso, per cui la ricostruzione del fascicolo processuale ordinata dal giudice consentirebbe di ritenere che la copia fotostatica della scrittura prodotta a tal fine abbia lo "stesso valore" dell'originale ad ogni effetto, al punto da consentire l'esecuzione di una perizia grafologica su di essa, come se si trattasse dell'originale: nessuno dei suddetti precedenti, in realtà, contiene l'affermazione di tale principio, in quanto in essi sono affrontate e risolte altre e diverse questioni relative alla ricostruzione del fascicolo processuale, non interferenti con quella oggetto del presente ricorso (in particolare, nella sentenza di questa Corte n. 9240 del 2009 si afferma semplicemente che il verbale di udienza ricostruito con la produzione di una sua copia fa fede fino a querela di falso come l'originale, non certo che è possibile una perizia grafologica su una fotocopia; altrettanto è a dirsi per le altre decisioni richiamate nella sentenza impugnata, che hanno oggetto del tutto differente da quello del presente giudizio).
L'identità del valore tra l'originale e la copia con cui questo è ricostruito si riferisce, invero, al contenuto del documento ed alla sua idoneità probatoria o rappresentativa, ma non anche al suo supporto fisico ed alle caratteristiche strutturali di questo, quando l'uno e le altre siano oggetto diretto delle indagini da compiersi nel corso del giudizio: ciò che è conforme ad altra cosa non è, del resto, proprio quella stessa cosa, se non altro nella sua fisica composizione e quanto alle caratteristiche fisiche o strutturali dell'originale, che siano indispensabili all'espletamento di un determinato incombente istruttorio.
2.4 Sono opportune delle precisazioni, in relazione all'ipotesi in cui la parte che, a sostegno delle sue pretese, abbia invocato una scrittura privata di cui sia stata disconosciuta la sottoscrizione, ne abbia chiesto la verificazione ma non sia disponibile l'originale del documento onde consentire la perizia grafologica, per cause ad essa non imputabili.
Fermo restando che, laddove la produzione dell'originale sia possibile, la parte che abbia chiesto la verificazione della sottoscrizione disconosciuta deve senz'altro provvedervi, onde consentire la perizia grafologica e, in mancanza, non potrà avvalersi della scrittura stessa, laddove, invece, il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla suddetta parte, secondo gli stessi principi espressi nell'indirizzo di questa Corte più sopra esposto, resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili.
Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti.
L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile.
In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnicoscientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale).
In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione.
2.5 Possono, in definitiva, enunciarsi i seguenti principi di diritto:
"In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso; in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore; a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili".
2.6 La decisione impugnata non risulta conforme a tali principi di diritto: la Corte d'Appello ha, infatti, espressamente ritenuto ammissibile e pienamente attendibile, come se fosse stata svolta sull'originale, la perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, sulla copia fotostatica della scrittura, sull'assunto che tale copia fotostatica, in quanto prodotta in seguito ad ordine del giudice di ricostruzione del fascicolo processuale smarrito, avrebbe ad ogni effetto lo stesso valore dell'originale "ricostruito", onde, in tal caso, "l'accertamento del CTU effettuato su una fotocopia deve ritenersi equivalente ad uno effettuato sull'originale".
Tale assunto non è conforme ai principi di diritto più sopra esposti.
La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata, onde consentire, in sede di rinvio, un nuovo esame complessivo delle emergenze probatorie in ordine alla effettiva autenticità della sottoscrizione della scrittura privata fatta valere da Ro.Ge. nei confronti del germano Ro.Vi.: il giudice del rinvio dovrà segnatamente stabilire se, valutando il complesso di tutti gli elementi istruttori disponibili, possa ritenersi o meno raggiunta la prova che la scrittura privata (in relazione alla quale deve ritenersi già definitivamente ed irrevocabilmente accertata la conformità tra originale e copia fotostatica prodotta in giudizio, a seguito della ricostruzione del fascicolo processuale operata su ordine del giudice) era stata redatta e sottoscritta da Ro.Vi., senza però che tale prova possa considerarsi fornita sulla base di una consulenza tecnica grafologica diretta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione svolta sulla copia fotostatica del documento; una consulenza tecnica potrà eventualmente essere oggetto di valutazione, nei limiti della effettiva certa attendibilità sul piano scientifico del suo oggetto e, comunque, unitamente ad ulteriori elementi di prova, quale semplice elemento indiziario in tal senso, secondo i principi di diritto in precedenza enunciati.
3. Sono accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, nei limiti precisati in motivazione, assorbita ogni altra censura.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2025.