Quando decorre il termine per impugnare una sentenza tributaria?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3057 del 6 febbraio 2025, ha ribadito che il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione del dispositivo da parte della segreteria.
Ma se la segreteria non comunica il dispositivo?
Il contribuente può far valere la mancata comunicazione come motivo per proporre il ricorso oltre i termini? La risposta della Cassazione è chiara: no. L'inerzia della segreteria non può essere usata come scusa per superare la decadenza.
Le regole in gioco
L'art. 37 del D.Lgs. 546/92 impone alla segreteria delle Commissioni Tributarie di comunicare il dispositivo della sentenza. Tuttavia, questa comunicazione ha solo valore informativo e non incide sulla decorrenza del termine lungo per impugnare, che resta fissato in sei mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.).
La Cassazione ha già chiarito in passato (Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 14746/2017) che la mancata comunicazione del dispositivo non costituisce una causa giustificativa per la rimessione in termini. Il contribuente, dunque, ha l'obbligo di verificare autonomamente il deposito della sentenza, senza poter addurre la mancata comunicazione come scusa.
Il caso concreto
Un contribuente, venditore ambulante, si è visto contestare maggiori ricavi dall'Agenzia delle Entrate e ha perso in primo grado davanti alla C.T.P. di Venezia.
La segreteria non ha comunicato il dispositivo della sentenza, così il contribuente ha presentato appello oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione.
Ritenendo che la mancata comunicazione fosse un motivo valido per giustificare il ritardo, ha impugnato la decisione della C.T.R. in Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità dell’appello: il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione.
Le conseguenze
Se la segreteria omette la comunicazione, possono esserci responsabilità disciplinari per il personale addetto, ma questa circostanza non comporta alcuna proroga dei termini di impugnazione. Inoltre, la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non è applicabile, poiché il contribuente avrebbe potuto conoscere il deposito della sentenza con un comportamento diligente.
Morale della storia: non aspettate la comunicazione del dispositivo! Se siete parte in un processo tributario, controllate periodicamente la pubblicazione della sentenza, altrimenti rischiate di perdere il diritto all'impugnazione.
Il non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte costituita, gli estremi della "causa non imputabile" del mancato rispetto del termine lungo per impugnare, in quanto essa avrebbe potuto, con un comportamento ordinariamente diligente, e dunque esigibile, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre impugnazione.
Cassazione civile, sez. trib., ordinanza 06/02/2025 (ud. 26/11/2024) n. 3057
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle Entrate effettuò una verifica fiscale nei confronti di Sa.Re. (d'ora in poi, anche "il contribuente"), esercente l'attività di venditore ambulante di abbigliamento, redigendo un processo verbale di constatazione, firmato dal contribuente ma asseritamente mai consegnatogli.
L'Ufficio gli notificò due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2000 e 2001, sulla base del citato processo verbale di constatazione, contestandogli maggiori ricavi ai sensi degli artt. 38 e 39, primo comma, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tali avvisi non vennero impugnati dal contribuente, come pure non vennero impugnati la conseguente cartella di pagamento e l'avviso di intimazione di pagamento con iscrizione ipotecaria sulla casa di abitazione.
Il contribuente presentò in data 20 gennaio 2009, all'Agenzia delle Entrate, un'istanza di autotutela con riferimento agli avvisi di accertamento e ai successivi atti notificati, ai sensi dell'art. 2-quater della legge n. 656/94 e dell'art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997 n. 37.
L'Ufficio, con provvedimento del 19 settembre 2011, rigettò la richiesta di autotutela.
Contro il diniego di autotutela, il contribuente presentò ricorso alla C.T.P. di Venezia, che lo rigettò.
Il dispositivo della sentenza non venne comunicato dalla Segreteria della Commissione e il contribuente propose appello, avverso la sentenza di primo grado, oltre il termine di sei mesi dal deposito.
La C.T.R. dichiarò inammissibile l'appello.
Avverso la sentenza d'appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
L'Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, ma solo un atto di costituzione al fine di ricevere l'avviso per l'eventuale udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Violazione di legge (art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 547 del 1992), anche alla luce di una interpretazione sistematica e costituzionalmente adeguata al diritto di difesa e al diritto di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24,111 Cost.), ove si ritiene che la comunicazione del dispositivo della sentenza, da parte della segreteria della Commissione tributaria, non sarebbe adempimento obbligatorio. Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che non vi sarebbe in capo alla segreteria della Commissione l'obbligo giuridico di comunicare il deposito della sentenza alle parti. A contrario, afferma il contribuente che l'obbligo giuridico non solo sarebbe esistente, ma sarebbe anche collegato al contenuto della comunicazione.
La comunicazione del dispositivo (e dunque dell'avvenuto deposito), infatti, sarebbe funzionale a determinare il dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione.
Intendere come non obbligatoria la comunicazione della sentenza alle parti costituite avrebbe la conseguenza di comprimere il diritto di difesa, costituzionalmente tutelato, della parte soccombente, vieppiù nella vigenza di un termine lungo per impugnare ridotto da un anno a sei mesi dal deposito della sentenza.
1.1. Il motivo è infondato, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione del dispositivo della sentenza pubblicata mediante deposito della stessa, nel testo integrale originale, nella segreteria della commissione tributaria, è un preciso obbligo del personale di segreteria, come risulta dall'uso dell'indicativo performativo ("è comunicato") in luogo della locuzione verbale "deve essere comunicato".
Tuttavia, l'omissione di tale adempimento non comporta alcun riflesso sulla decorrenza del termine lungo per impugnare.
La parte costituita, infatti, ha l'onere di attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa, e tra queste attività vi è senz'altro il deposito della sentenza, dal quale inizia a decorrere in ogni caso il termine lungo per impugnare (ex coeteris, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 36369 del 29/12/2023, Rv. 669883 - 01).
Né ha rilievo la circostanza che si è passati da un termine lungo di un anno a un termine lungo di sei mesi per l'impugnazione della sentenza: sei mesi, infatti, sono comunque un termine congruo per consentire alla parte costituita, che dunque è a conoscenza del processo, di adempiere al suo onere di diligenza e di verificare se, nonostante la mancata ricezione della comunicazione del dispositivo, la sentenza sia stata comunque depositata.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "Violazione di legge (art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992) quanto alla tesi (posta quale conseguenza e completamento della precedente), secondo cui sarebbe onere delle parti assumere le informazioni dell'avvenuto deposito. Cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c.", il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui dall'errata premessa dell'inesistenza dell'obbligo formale di comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza, fa discendere l'erronea conseguenza che sarebbe onere della parte informarsi circa l'avvenuto deposito della sentenza.
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato "Violazione di legge, laddove non coglie la ratio di informazione delle parti, che è sottesa al dovere di comunicazione, informazione che è essenziale ai fini della miglior tutela di diritti costituzionalmente garantiti. Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 24 e 111 Cost.", il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che dall'omessa comunicazione del dispositivo della sentenza alla parte non discenderebbe alcun pregiudizio per la ulteriore prosecuzione dell'iter processuale. Argomenta che, invece, dall'omessa comunicazione del dispositivo discenderebbe la lesione del diritto del contribuente ad essere informato circa un evento essenziale per la sua difesa in giudizio, che costituisce un valore di rango costituzionale.
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato "Violazione dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l'art. 153, comma 2, c.p.c., laddove la sentenza ritiene che la violazione del dovere di comunicazione non avrebbe alcuna conseguenza giuridica (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)", il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il fatto che l'art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non prevede alcuna conseguenza per il caso in cui non sia stato comunicato il dispositivo della sentenza non significa che non esista l'obbligo di comunicazione.
Inoltre, la conseguenza dell'omessa comunicazione del dispositivo esisterebbe, e sarebbe quella di consentire la rimessione in termini del contribuente soccombente, ex art. 153, comma 2, c.p.c., ai fini dell'impugnazione della sentenza.
4.1. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.
L'omessa o tardiva comunicazione del dispositivo della sentenza, in realtà, può avere delle conseguenze giuridiche a danno del soggetto (funzionario di segreteria) che, dovendo provvedervi, non l'abbia fatto, ma da essa non potrebbe derivare, come pretenderebbe implicitamente il contribuente, che la decorrenza del termine lungo per impugnare rimanga indefinitamente sospesa.
Il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza, sia che ad esso segua la tempestiva comunicazione del dispositivo, sia che tale comunicazione sia intempestiva, rispetto al termine di dieci giorni stabilito dall'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, sia che tale comunicazione sia del tutto omessa.
Ciò non significa che la comunicazione in parola sia un mero "orpello" procedimentale, privo di contenuto; significa che tale comunicazione ha una funzione di "avviso" alla parte costituita che però non vale a sollevarlo dall'onere di verificare, con una ragionevole periodicità dopo che la causa sia stata trattenuta in decisione, se la sentenza sia stata depositata al fine di rispettare il termine lungo per l'impugnazione (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14746 del 13/06/2017, Rv. 644592 - 01).
In tale ottica, dunque, non può dirsi che, mancata la comunicazione del dispositivo della sentenza e spirato il termine lungo per l'impugnazione, la parte soccombente debba essere automaticamente rimessa in termini per impugnare ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., in quanto l'omessa comunicazione non integra una causa non imputabile che consenta di per sé alla parte di essere rimessa nei termini per impugnare.
5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato "L'asserito onere di autoinformazione della parte (che la impugnata sentenza teorizza in luogo del dovere di informazione della segreteria della Commissione), oltre a violare (come si è detto) l'art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, viola il principio di legittimo affidamento sull'espletamento corretto e in buona fede dei compiti/doveri di un ufficio pubblico. Violazione in parte qua del principio di correttezza e buona fede (da parte dell'ufficio pubblico) e del connesso principio immanente di legittimo affidamento (nella correttezza e buona fede dell'ufficio pubblico). Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 97 Cost.", il contribuente censura la sentenza impugnata per aver leso il suo legittimo affidamento nel corretto adempimento dei doveri incombenti su di un pubblico ufficio.
6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato "La tesi dell'esonero della segreteria dal dovere di comunicazione e dell'onere di autoinformazione della parte in causa, incorre altresì in vizi di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità, riconducibili a violazione dell'art. 3 Cost. Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", il contribuente censura la sentenza impugnata per aver implicitamente imposto un dovere di autoinformazione continua in capo al contribuente contrario ai princìpi di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità.
7. Con il settimo motivo di ricorso, rubricato "Violazione di legge, laddove la sentenza impugnata ritiene che gli unici casi che fanno eccezione al termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza sono quelli previsti al secondo comma dell'art. 327 c.p.c., ignorando la norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, c.p.c. Cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 38, terzo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992, 327 c.p.c. e 153, secondo comma, c.p.c.", il contribuente censura la sentenza impugnata per aver fondato la sua decisione di inammissibilità solo sul fatto che egli non era contumace nel giudizio di primo grado, senza considerare che l'art. 153, comma 2, c.p.c. reca una disposizione di carattere generale che trascende quella dell'art. 327, comma 2, c.p.c., la quale rappresenta l'estrema difesa per consentire l'impugnazione della parte soccombente che senza sua colpa non abbia avuto tempestiva conoscenza del deposito della sentenza.
7.1. Il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.
Per quanto si è detto nell'esame del quarto motivo di ricorso, circa la funzione della comunicazione del dispositivo della sentenza depositata, non può dirsi che la decisione della C.T.R. abbia violato il legittimo affidamento del contribuente nel corretto espletamento dei compiti affidati ai pubblici uffici.
Il carattere meramente "notiziale" della comunicazione (del dispositivo) della sentenza da parte della segreteria del giudice tributario impone alla parte soccombente di non ritenere che il termine lungo per impugnare per lui non decorra fin quando egli non riceva la comunicazione del dispositivo.
Del resto, l'onere di diligenza richiesto alla parte non è inesigibile, né particolarmente gravoso o sproporzionato, consistendo nel dovere di informarsi con una periodicità accettabile circa l'avvenuta pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in segreteria.
Quanto alla portata dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., inoltre, e al suo rapporto con l'art. 327, secondo comma, c.p.c., deve rilevarsi che tra le due disposizioni c'è una relazione di genere a specie: la "contumacia involontaria" della parte processuale è una particolare fattispecie che fonda la speciale rimessione in termini in presenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 327 c.p.c.
Quest'ultima disposizione, tuttavia, non esaurisce tutta la sfera applicativa dell'art. 153, secondo comma, c.p.c.: anche la parte costituita e la parte contumace volontaria potrebbero essere rimesse in termini per impugnare qualora dimostrassero che l'esperimento dell'impugnazione nel termine ordinario sia stato reso impossibile da causa a loro non imputabile.
Può in proposito esprimersi il principio di diritto secondo cui "il non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte costituita, gli estremi della "causa non imputabile" del mancato rispetto del termine lungo per impugnare, in quanto essa avrebbe potuto, con un comportamento ordinariamente diligente, e dunque esigibile, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre impugnazione".
8. Il ricorso è rigettato.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Agenzia delle Entrate esime il collegio dal regolare le spese del giudizio.
8.1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2025.