Responsabilità del magistrato, riabilitazione, diniego, impugnazione per cassazione, ammissimibilità, misura del trasferimento di sede o di funzione, effetti

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.3652 del 13/02/2025

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Responsabilità del magistrato, riabilitazione, diniego, impugnazione per cassazione, ammissimibilità, misura del trasferimento di sede o di funzione, effetti

Sebbene l’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 limiti l’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Sezione disciplinare alle sentenze e alle ordinanze di sospensione cautelare, obbligatoria e facoltativa, di cui agli artt. 21 e 22 dello stesso decreto legislativo, deve ritenersi consentito il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale la Sezione disciplinare, ai sensi del successivo (e posteriormente introdotto) art. 25-bis, decide in tema di riabilitazione, trattandosi di provvedimento che statuisce sulle situazioni giuridiche del magistrato ritenuto responsabile in esito al procedimento disciplinare, perpetuando, in caso di diniego del beneficio, l’effetto che si ricollega alla pronuncia di condanna, e viceversa neutralizzandone ogni effetto allorché la riabilitazione sia accordata.

La riabilitazione [è] ammissibile anche quando la censura è accompagnata dalla misura del trasferimento di sede o di funzione.

La riabilitazione del magistrato condannato alla censura con trasferimento d’ufficio non comporta … l’estinzione di quest’ultima misura. Non si assiste, cioè, ad una riassegnazione automatica, eventualmente in soprannumero, alla sede dalla quale il magistrato condannato e riabilitato era stato trasferito. Ciò non toglie che il magistrato trasferito d’ufficio, una volta maturato il periodo di legittimazione nell’ufficio ad quem, possa ambire, al pari di ogni altro magistrato, al rientro nella sede da cui è stato trasferito (o al trasferimento in altra sede) secondo la disciplina ordinaria dei tramutamenti, ferme le valutazioni di competenza del Consiglio superiore.

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Cassazione civile, sez. un., sentenza 13/02/2025 (ud. 04/02/2025) n. 3652

FATTI DI CAUSA


1. - In data 20 luglio 2023, il dott. Sc.Fr., giudice del Tribunale di Viterbo, ha presentato un'istanza di riabilitazione ex art. 25-bis del D.Lgs. n. 109 del 2006.

La richiesta di riabilitazione è stata avanzata con riferimento alla sentenza n. 222 del 2016 emessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in data 13 maggio 2016, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 17551 del 14 luglio 2017, con la quale è stata inflitta al dott. Sc.Fr., all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la sanzione disciplinare della censura ed è stato disposto, d'ufficio, il suo trasferimento al Tribunale di Viterbo, con funzioni di giudice civile.

2. - La Sezione disciplinare del CSM, con ordinanza n. 34/2024 depositata in segreteria l'8 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione.

A tale esito la Sezione disciplinare dell'Organo di governo autonomo della magistratura è pervenuta sul rilievo che la condanna inflitta al dott. Sc.Fr. non rientra tra quelle per le quali la disposizione di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 109 del 2006 consente di accedere al beneficio della riabilitazione.

Secondo la Sezione disciplinare, il beneficio della riabilitazione è stato previsto dal legislatore limitatamente a fatti di non particolare gravità, quali sono quelli per i quali consegue l'applicazione delle due sanzioni disciplinari meno afflittive di cui al catalogo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 109 del 2006, e cioè l'ammonimento e la censura.

La Sezione del CSM ha osservato che nel caso in esame si versa in un'ipotesi diversa da quella prefigurata dal legislatore, giacché non è stata irrogata soltanto la sanzione della censura, ma è stata anche applicata l'ulteriore sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio e del cambio di funzioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 109 del 2006.

Tale duplice sanzione accessoria costituisce, secondo il giudice a quo, un ulteriore (e più grave) trattamento sanzionatolo, che si risolve in un vero e proprio quidpluris rispetto alla mera sanzione disciplinare principale.

Ha osservato la Sezione disciplinare che il principio di proporzionalità e di adeguatezza della pena può condurre, in sede di giudizio di colpevolezza e di irrogazione della sanzione principale, anche alla determinazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 13, le quali risultano particolarmente afflittive, comportando un effetto evidentemente più gravoso per il magistrato.

3. - Per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il dott. Sc.Fr. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

4. - Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato una memoria in prossimità dell'udienza, concludendo per il rigetto del ricorso.

5. - Il ricorrente, a sua volta, ha presentato una memoria illustrativa e ha allegato documentazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il ricorso ci si duole della dichiarazione di inammissibilità, da parte della Sezione disciplinare, dell'istanza di riabilitazione proposta dal dott. Sc.Fr. in relazione alla sentenza n. 222 del 13 maggio 2006, emessa dalla medesima Sezione, in quanto emessa sul presupposto - ritenuto errato - che la (ivi disposta) sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio, accanto alla sanzione della censura, comporti l'impossibilità di riscontrare il requisito oggettivo di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 109 del 2006 e precluda l'accesso al beneficio della riabilitazione.

Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche (l'art 25-bis del D.Lgs. n. 109 del 2006) di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge punitiva.

Ad avviso del ricorrente, l'interpretazione dell'art. 25-bis seguita dal giudice a quo non sarebbe rispondente né al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, né all'intenzione del legislatore.

Il ricorrente sostiene che il riferimento alla sanzione deve avere riguardo alla tipizzazione operata dall'art. 5 del D.Lgs. n. 109 del 2006, laddove il trasferimento d'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo rappresenterebbe soltanto una possibile modulazione della sanzione principale cui può accedere e non sarebbe configurabile come una specifica tipologia sanzionatoria.

Nel ricorso si invoca il principio di legalità del trattamento sanzionatorio, applicabile anche nel momento estintivo. Il principio di legalità sarebbe messo a repentaglio da interpretazioni restrittive non necessitate dalla lettera della legge. Osserva, inoltre, il ricorrente che, nell'istituto della riabilitazione, mentre il requisito soggettivo, in quanto sempre frutto di valutazione (del comportamento dell'istante successivo alla sanzione disciplinare), risentirebbe della discrezionalità (comunque vincolata) dell'Organo chiamato a compierla, viceversa quello oggettivo potrebbe dipendere soltanto da una scelta legislativa. D'altra parte, l'art. 108, primo comma, Cost., riservando esclusivamente alla legge la disciplina dello status del magistrato, richiederebbe la compiuta pre-determinazione delle condizioni ostative della riabilitazione.

Conclusivamente, secondo il ricorrente, subordinare l'ammissibilità dell'istanza di riabilitazione all'assenza di una sanzione accessoria la cui irrogazione è intimamente discrezionale, significherebbe contraddire uno dei caratteri necessari del sistema disciplinare.

2. - Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità del ricorso.

Sebbene l'art. 24 del D.Lgs. n. 109 del 2006 limiti l'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Sezione disciplinare alle sentenze e alle ordinanze di sospensione cautelare, obbligatoria e facoltativa, di cui agli artt. 21 e 22 dello stesso decreto legislativo, deve ritenersi consentito il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Sezione disciplinare, ai sensi del successivo (e posteriormente introdotto) art. 25-bis, decide in tema di riabilitazione, trattandosi di provvedimento che statuisce sulle situazioni giuridiche del magistrato ritenuto responsabile in esito al procedimento disciplinare, perpetuando, in caso di diniego del beneficio, l'effetto che si ricollega alla pronuncia di condanna, e viceversa neutralizzandone ogni effetto allorché la riabilitazione sia accordata.

3. - Il motivo è anche fondato.

4. - Occorre muovere dal dato normativo.

L'art. 25-bis del D.Lgs. n. 109 del 2006 è stato introdotto, in seno alla disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, dall'art. 11, comma 1, lettera f), della legge n. 71 del 2022, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

La disposizione dell'art. 25-bis si compone di quattro commi.

Ai sensi del comma 1, "la condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva".

Il comma 2, a sua volta, prevede che "la condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva".

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui il magistrato abbia conseguito la settima valutazione di professionalità: in questo caso, "la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2, alla positiva valutazione del... successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura".

Al Consiglio superiore della magistratura è affidato, dal comma 4, il compito di stabilire "le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si proceda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante".

5. - Con la riabilitazione, il legislatore ha introdotto nel sistema un meccanismo che consente, a certe condizioni, di cancellare le conseguenze di un errore commesso o di un infortunio in cui il magistrato sia incorso anni prima, sempre che l'errore o l'infortunio sia rimasto un fatto isolato nel corso della vita professionale. Quantunque la riabilitazione in materia disciplinare non possa dirsi costituzionalmente imposta o necessitata, tuttavia l'estinzione degli effetti della sanzione disciplinare di modesta entità, decorso un certo periodo di tempo e in caso di buona condotta, rappresenta un principio diffuso, di apertura alla speranza, che soddisfa l'esigenza di consentire, a chi lo abbia meritato sul campo, di ottenere una seconda possibilità.

Nella sentenza n. 289 del 1992 - con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto formato dall'art. 87 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il D.P.R. n. 3 del 1957, e dall'art. 276 del regio decreto n. 12 del 1941, nella parte in cui consentiva l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare - la Corte costituzionale ha osservato come la specificità costituzionale dello status del magistrato, che si riverbera sulla configurazione legislativa del procedimento disciplinare e, quindi, sul regime normativo degli atti incidenti sulle sanzioni irrogate con quel procedimento, impedisce di considerare le situazioni poste a confronto come omogenee e preclude, pertanto, la possibilità di un'automatica estensione ai giudici dell'istituto della riabilitazione previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Difatti, nel caso dei magistrati, viene in rilievo l'interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, che gode di una speciale garanzia costituzionale di indipendenza e di autonomia rispetto ad ogni altra funzione pubblica. Inoltre, l'interesse costituzionale alla tutela dei diritti deve essere commisurato, nel caso dei giudici, alla salvaguardia più rigorosa del dovere di imparzialità e della connessa esigenza di credibilità collegate all'esercizio della funzione giurisdizionale.

6. - La disposizione dell'art. 25-bis subordina la cessazione degli effetti della condanna disciplinare alla sanzione dell'ammonimento o della censura a una duplice condizione: una, di carattere oggettivo, agganciata al trascorrere di un lasso di tempo, diversificato in ragione della sanzione concretamente inflitta, e, l'altra, di carattere soggettivo, costituita dal conseguimento di una successiva valutazione di professionalità positiva o, per il magistrato che abbia già ottenuto la settima valutazione di professionalità, di una positiva valutazione del suo successivo percorso professionale.

In particolare, la condizione oggettiva, di carattere temporale, è costituita dal decorso dei termini di tre (nel caso di applicazione dell'ammonimento) o cinque anni (nel caso di applicazione della censura) dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna; mentre l'altra condizione, di tipo contenutistico, rimessa alla valutazione del Consiglio superiore della magistratura, consiste nel conseguimento di una successiva valutazione di professionalità positiva là dove si tratti di magistrato che abbia ottenuto una valutazione di professionalità inferiore alla settima, oppure, per il magistrato già di settima valutazione, dalla positiva valutazione del successivo percorso professionale, nelle forme e nei modi stabiliti dallo stesso CSM.

La disposizione normativa è, tuttavia, muta con riferimento all'eventuale irrogazione, insieme alla sanzione della censura, della misura - accessoria - del trasferimento d'ufficio ad altra sede con cambio di funzioni.

Si tratta, quindi, di stabilire se il silenzio del legislatore precluda la riabilitazione quando alla censura consegua la misura accessoria del trasferimento di sede o di funzioni.

7. - Il silenzio è stato inteso in senso preclusivo dalla Sezione disciplinare. Esso sarebbe indicativo della volontà del legislatore di escludere siffatta ipotesi dall'ambito applicativo dell'art. 25-bis.

Secondo l'ordinanza impugnata, la duplice sanzione accessoria costituisce un ulteriore (e più grave) trattamento sanzionatorio, che si risolve in un vero e proprio quid pluris rispetto alla mera sanzione disciplinare principale. Questo esito sarebbe un precipitato del principio di proporzionalità e adeguatezza della pena, il quale può condurre, in sede di giudizio di colpevolezza e di irrogazione della sanzione principale, anche alla determinazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 109 del 2006, le quali risultano particolarmente afflittive, comportando un effetto evidentemente più gravoso per il magistrato.

La Sezione disciplinare richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 109 del 2006 nella parte in cui prevedeva come obbligatoria la sanzione accessoria del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando ricorre una delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera a). Per giustificare l'irragionevolezza di tale previsione, la Corte costituzionale ha affermato che "la misura obbligatoria del trasferimento di ufficio si aggiunge alla sanzione disciplinare tipica, aumentandone significativamente la portata afflittiva, anche sul piano del prestigio personale (non scisso da quello professionale) che il magistrato condannato vedrà significativamente compromesso, attesa la rilevanza esterna che la misura stessa presenta".

L'inammissibilità dell'istanza è stata, quindi, giustificata dal giudice a quo:

(i) con il maggior disvalore del fatto rispetto alle condotte che possono essere punite unicamente con la censura, e con la conseguente ratio della sanzione accessoria, consistente nel fine di evitare che, proprio per la condotta tenuta dal magistrato, la sua permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento della amministrazione della giustizia;

(ii) con la lettera dell'art. 25-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del 2006, che fa espressamente riferimento alle sanzioni principali dell'ammonimento e della censura, senza alcun ampliamento dell'ambito della concessione del beneficio fino ad abbracciare le ipotesi in cui alla censura si aggiungano sanzioni accessorie;

(iii) con il vulnus al principio di eguaglianza derivante dall'applicazione dell'effetto riabilitativo a magistrati che hanno compiuto fatti di diversa entità, tali da ricevere l'ulteriore sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio con cambio di funzioni, rispetto a magistrati che hanno compiuto fatti meno gravi, tali da ricevere unicamente la sanzione della censura.

8. - Il Collegio delle Sezioni Unite ritiene la riabilitazione ammissibile anche quando la censura è accompagnata dalla misura del trasferimento di sede o di funzione.

9. - L'istituto della riabilitazione è ipotizzabile, secondo quanto prevede l'art. 25-bis della legge n. 109 del 2006, esclusivamente con riferimento alle condanne disciplinari di lieve o moderata entità, ossia con riguardo a quelle che hanno dato luogo alla irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento o della censura.

Il riferimento alla sanzione disciplinare dell'ammonimento o della censura impone, ad avviso del Collegio, di aver riguardo alla tipizzazione operata dall'art. 5 del D.Lgs. n. 109 del 2006, il quale, sotto la rubrica "Sanzioni", elenca in ordine di gravità, e con carattere di tassatività, le sanzioni disciplinari previste dal legislatore.

Tali sono, oltre all'ammonimento e alla censura, la perdita dell'anzianità, l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo

0 semidirettivo, la sospensione dalle funzioni per un periodo compreso fra tre mesi e due anni e la rimozione.

Il decreto legislativo elenca, dunque, nell'art. 5, in maniera tassativa, le sanzioni applicabili. Nel successivo art. 12, il decreto legislativo ribadisce tale tassatività, dettando regole di correlazione tra i diversi illeciti e le sanzioni astrattamente comminabili, mediante l'indicazione di una sanzione minima di volta in volta applicabile.

In tale ambito non figura il trasferimento d'ufficio.

10. - Il catalogo delle sanzioni recato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 109 del 2006 non esaurisce completamente, per vero, il quadro delle conseguenze sanzionatorie astrattamente possibili per il magistrato assoggettato a procedimento disciplinare.

Accanto alle sanzioni (principali) considerate in tale disposizione, si deve, infatti, tener conto anche delle misure che possono (o debbono) trovare applicazione in esito alla condanna disciplinare.

In particolare, la Sezione disciplinare del CSM, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento (in ragione, evidentemente, della tenuità dei fatti per i quali essa è sanzione appropriata) o dalla rimozione (in ragione, in questo caso, della cessazione del rapporto di servizio), "può disporre" - secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 109 del 2006 - "il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia".

Ai sensi del secondo periodo del comma 1 dello stesso art. 13, il trasferimento "è sempre disposto" "nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni".

Il trasferimento d'ufficio definitivo (diverso da quello in via cautelare, disciplinato dall'art. 13, comma 2) è una misura, ai sensi del primo periodo dell'art. 13, comma 1, rimessa alla discrezionalità della Sezione disciplinare ove venga inflitta la sanzione della censura (allo stesso modo di quanto accade ove vengano inflitte la perdita dell'anzianità o l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo).

Ai sensi della formulazione originaria della citata disposizione, il trasferimento doveva essere sempre disposto sia quando ricorreva una delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera a) - ovvero dinanzi a comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti - sia nel caso in cui veniva inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni prevista dall'art. 5, comma 1, lettera e).

Successivamente, tale previsione è stata dichiarata incostituzionale (Corte cost., sentenza n. 170 del 2015, cit.) per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto, nel prevedere il primo dei due richiamati automatismi, essa aveva delineato una sanzione eccessivamente rigida, equiparando irragionevolmente una pluralità di illeciti dotati di diversa gravità e non consentendo, in fase di applicazione, di tener conto del necessario rapporto di adeguatezza con il caso concreto.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale, dunque, il trasferimento non è più applicabile automaticamente nel caso di violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera a) (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2016, n. 2724); resta, invece, un effetto aggiuntivo automatico nel caso in cui sia inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni, di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).

11. - Il trasferimento (il quale può riguardare sia la sede, sia l'ufficio, sia entrambi) rappresenta (secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite: Cass., Sez.Un., 9 dicembre 2015, n. 24825; Cass., Sez. Un., 4 novembre 2020, n. 24631; Cass., Sez. Un., 12 aprile 2023, n. 9712) una sanzione accessoria, la cui applicazione, salvo il necessario presupposto rappresentato dalla irrogazione di una sanzione principale diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, rinviene il suo fondamento nel manifestarsi della condotta del magistrato con maggiore pericolosità od offensività rispetto al bene giuridico tutelato dall'illecito disciplinare.

Difatti, salvo che il trasferimento consegua, automaticamente, all'irrogazione della sanzione della sospensione dalle funzioni, la relativa applicazione presuppone l'accertamento di un contrasto tra la condotta disciplinarmente rilevante e il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Il trasferimento d'ufficio aumenta la portata afflittiva della sanzione disciplinare principale cui accede anche sul piano del prestigio personale (non scisso da quello professionale), essendo questo compromesso dalla rilevanza esterna che la misura presenta.

Nella citata sentenza n. 170 del 2015, la Corte costituzionale ha evidenziato che la sanzione accessoria del trasferimento comporta "un effetto molto gravoso per il magistrato, giacché concreta una eccezione alla regola della inamovibilità". In una cornice che doverosamente privilegia il principio di necessaria adeguatezza tra il tipo di sanzione e la natura e gravità dell'illecito disciplinare, ontologicamente diversificato in ragione della varietà delle condotte addebitabili, l'aggiunta della misura del trasferimento alla sanzione disciplinare tipica ne aumenta significativamente la portata afflittiva, anche sul piano del prestigio personale.

L'applicazione ad opera della Sezione disciplinare, nel rispetto della previsione di legge, del trasferimento d'ufficio (con cambio di funzioni) in dipendenza della condotta tenuta dal magistrato incolpato, significa certamente che è ben possibile riscontrare un diverso livello di gravità del danno o del pericolo per il bene protetto dall'illecito disciplinare punito con la sanzione disciplinare (principale) della censura.

Sul piano della finalità della norma, occorre peraltro rimarcare che, secondo il costante indirizzo delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2017, n. 17551; Cass., Sez. Un., 12 aprile 2023, n. 9712), la ratio della previsione risiede non tanto nel sanzionare ulteriormente il magistrato, quanto piuttosto nell'impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori occasioni di violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, anche attraverso la perdita di prestigio e di autorevolezza dei giudici.

La norma, pertanto, tutela un interesse pubblico riconducibile all'art. 97 Cost. ed all'intero titolo IV della Costituzione.

12. - Non occorre in questa sede indagare, funditus, se il trasferimento d'ufficio, sotto il profilo della natura giuridica, abbia realmente le caratteristiche della sanzione accessoria o se esso non costituisca espressione, piuttosto, di un contenuto eventuale della sanzione disciplinare della censura.

L'indagine potrebbe essere sollecitata dalla considerazione che, posta l'analogia, sul piano sistematico, tra diritto penale (come archetipo del diritto punitivo) e diritto disciplinare, (soltanto) nel primo ambito le sanzioni accessorie "conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa" (art. 20 cod. pen.), laddove il trasferimento d'ufficio costituisce una misura applicata discrezionalmente dal giudice disciplinare.

13. - Ai fini della soluzione del dubbio interpretativo che pone il ricorso, nondimeno, è sufficiente sottolineare due aspetti.

14. - Il primo è che nello status del magistrato - presidiato, per precetto costituzionale (art. 108 Cost.), dalla garanzia della riserva di legge - c'è, oggi, l'istituto della riabilitazione.

La disciplina dello status richiede la compiuta predeterminazione delle condizioni che consentono la (o che sono di ostacolo alla) riabilitazione.

Nella condizione del magistrato ammonito o censurato in esito ad un procedimento giurisdizionale, la legge n. 71 del 2022, che ha introdotto l'art. 25-bis, ha riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo a veder cessare gli effetti della condanna disciplinare alla sanzione dell'ammonimento o della censura, quando, trascorso il lasso di tempo diversificato in ragione della sanzione concretamente inflitta, il magistrato abbia conseguito una successiva valutazione di professionalità positiva o una successiva valutazione del suo successivo percorso professionale.

Il riferimento alla sanzione si innesta sulla tipizzazione operata dall'art. 5 del D.Lgs. n. 109 del 2006. Nella declinazione positiva della riabilitazione, il beneficio non può essere precluso da una misura che, di per sé, non integra alcuna tipologia sanzionatoria autosufficiente e non esibisce un carattere autonomamente selettivo.

Nella tassonomia della riabilitazione, non è condivisibile l'opzione ermeneutica per la quale l'ammissibilità dell'istanza debba dipendere dall'assenza di una misura - il trasferimento d'ufficio - prevista a corredo di una pluralità di sanzioni e la cui irrogazione, in caso di applicazione della censura, è discrezionale.

Una operazione siffatta importerebbe una restrizione, per via d'interpretazione, della portata di una norma di garanzia di status. La riabilitazione finirebbe con l'essere preclusa, ex ante, da un trattamento accessorio al quale il legislatore non attribuisce alcuna valenza ostativa. Inoltre, la situazione giuridica del condannato alla censura si trasformerebbe in una aspettativa mera del giudicabile, perché sarebbe rimessa alla Sezione disciplinare, chiamata a decidere della responsabilità dell'incolpato, l'integrazione del requisito oggettivo della successiva riabilitazione.

15. - Il secondo aspetto che al Collegio preme sottolineare è che il trasferimento d'ufficio, in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 109 del 2006, rappresenta una risposta complementare alla sanzione disciplinare cui può accedere, ma non integra, per espressa scelta del legislatore, una tipologia sanzionatoria con autonoma capacità di selezionare e di distinguere ciò che rientra nel raggio di operatività e nel campo di applicazione dell'istituto della riabilitazione.

Poiché, infatti, le sanzioni accessorie costituiscono mere appendici delle sanzioni principali, quando il legislatore si riferisce a queste ultime, come fa nell'art. 25-bis, è naturale presumere che stia avendo riguardo anche alle prime.

Nel nostro caso, il legislatore ha inteso prescrivere che "la condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura, con o senza trasferimento di sede e di funzioni, perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva o, se ha già conseguito la settima valutazione di professionalità, purché vi sia stata una positiva valutazione del suo successivo percorso professionale, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura".

15.1. - D'altra parte, alla riconducibilità del trasferimento d'ufficio nel novero delle sanzioni accessorie non è certo di ostacolo la circostanza che la sua applicazione sia eventuale in caso di condanna alla sanzione della censura.

Sebbene le pene accessorie, nella sistematica del codice penale, si manifestino attraverso una ridotta discrezionalità del giudice, occorre ricordare che l'automatismo delle pene accessorie non ne costituisce più connotazione imprescindibile. Basti pensare al fatto che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'automatismo della pena interdittiva della responsabilità genitoriale rispetto a taluni tipi di reato (si veda, ad esempio, la sentenza n. 102 del 2020, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale).

Ma anche ove dovesse muoversi da un diverso inquadramento, ossia considerando l'accessorietà rispetto alla sanzione (della censura) nella fase della sua applicazione, la variazione sarebbe destinata a rimanere nell'ambito della tipologia sanzionatoria considerata dal legislatore nel delineare il presupposto oggettivo della riabilitazione. Tale inquadramento sarebbe, a maggior ragione, non preclusivo della riabilitazione disciplinare: essendo quest'ultima collegata alla sanzione di cui il trasferimento costituisce un contenuto particolare, a tali fini esso sarebbe irrilevante.

16. - Secondo il Pubblico Ministero vi sarebbe una considerazione, ritenuta decisiva, per interpretare il silenzio dell'art. 25-bis nel senso della inammissibilità della riabilitazione quando alla condanna alla censura si accompagni il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio.

Tale considerazione sarebbe da ravvisare nel fatto che rispetto all'effetto demolitorio della riabilitazione, riguardante non solo la sanzione principale, ma anche quella accessoria, il legislatore, per rispettare il principio della riserva di legge in tema di inamovibilità dei magistrati (art. 107 Cost.), avrebbe necessariamente dovuto prevedere le modalità di rivalutazione della destinazione del magistrato censurato e trasferito, attribuendo uno specifico potere al giudice disciplinare o al Consiglio superiore della magistratura, specularmente a quanto fatto con la previsione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 109 del 2006 per la fase sanzionatoria.

L'obiezione non appare al Collegio dirimente.

Infatti, la riabilitazione implica che la condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare "perde ogni effetto": essa, pertanto, non determina affatto la revoca automatica del trasferimento, ma comporta, più semplicemente, la neutralizzazione dei suoi effetti negativi. In altri termini, l'incidenza riguarda gli effetti preclusivi che la disciplina ordinamentale ricollega alla sanzione disciplinare, ma resta salva, per il Consiglio superiore della magistratura, la possibilità di apprezzamento, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, in ordine al fatto storico che ha integrato l'illecito, sebbene nell'ambito di una valutazione che deve necessariamente tenere conto degli elementi positivi che a quel fatto sono succeduti, per come accertato nell'ambito del procedimento di riabilitazione (cfr. Cass., Sez. Un., 6 aprile 1991, n. 3612; Consiglio di Stato, Sez. VII, 11 ottobre 2024, n. 8152).

La riabilitazione del magistrato condannato alla censura con trasferimento d'ufficio non comporta, dunque, l'estinzione di quest'ultima misura. Non si assiste, cioè, ad una riassegnazione automatica, eventualmente in soprannumero, alla sede dalla quale il magistrato condannato e riabilitato era stato trasferito. Ciò non toglie che il magistrato trasferito d'ufficio, una volta maturato il periodo di legittimazione nell'ufficio ad quem, possa ambire, al pari di ogni altro magistrato, al rientro nella sede da cui è stato trasferito (o al trasferimento in altra sede) secondo la disciplina ordinaria dei tramutamenti, ferme le valutazioni di competenza del Consiglio superiore.

Preme sottolineare, d'altra parte, che la misura del trasferimento con cambio di funzioni, di cui all'art. 13, comma 1, non può considerarsi una misura perpetua, essendo destinata a venire meno per effetto di un tramutamento ordinario una volta conseguita l'ordinaria legittimazione nella sede ad quem.

Sarebbe, infine, irragionevole considerare che il trasferimento d'ufficio, una volta superato nei suoi effetti a seguito dell'ordinaria procedura di tramutamento a domanda, esplichi, nondimeno, una valenza preclusiva in ordine all'istanza di riabilitazione, sul presupposto che non sarebbero previste e disciplinate le modalità di rivalutazione della destinazione del magistrato censurato e trasferito.

17. - Certamente il legislatore ben avrebbe potuto, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, individuare una condizione ostativa alla concessione del beneficio della riabilitazione nella complessiva risposta sanzionatoria in esito al giudizio disciplinare. Pertanto, il legislatore avrebbe potuto stabilire che l'applicazione, in aggiunta alla censura, del trasferimento di ufficio con cambio di funzioni preclude l'accesso alla riabilitazione.

Questa opzione, tuttavia, non è stata seguita dal legislatore della riforma in materia di riabilitazione disciplinare del magistrato ordinario.

La legge n. 71 del 2022, infatti, intervenendo sul D.Lgs. n. 109 del 2006 inserendovi il nuovo art. 25-bis, nel dettare le condizioni per la riabilitazione dalle condanne disciplinari di disvalore lieve o moderato, ha considerato, tra i presupposti oggettivi, la condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento o della censura.

Questa è l'area delle sanzioni disciplinari lievi che consentono, per scelta del legislatore, l'accesso all'istituto di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. n. 109 del 2006.

Resecare per via interpretativa, dall'ambito delle condanne con applicazione della sanzione della censura, quelle cui segua la misura di cui all'art. 13, comma 1, significherebbe attribuire al silenzio legislativo sul punto l'implicita volontà di escludere dal beneficio chi, pur punito in misura produttiva di effetti della legge assunti tutti come reversibili, sia stato destinatario, a tutela del buon andamento della giustizia, del provvedimento ancillare di trasferimento di ufficio con cambio di funzioni.

Si tratta, però, di un approdo ermeneutico in malam partem, contrario ai principi generali del sistema punitivo racchiusi nel codice di diritto penale, nel quale la riabilitazione determina l'estinzione delle pene accessorie. Il giudice disciplinare non può, per assicurare una tutela più avanzata al bene protetto dalla norma disciplinare, mettere a rischio il principio di legalità, attraverso una ricostruzione in chiave puramente sostanziale dell'assetto di interessi disciplinato dalla legge. Rispetto a questo rischio, l'incompletezza della tutela del bene protetto costituisce, sempre, un male minore.

18. - L'ordinanza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, non ricorrendo i presupposti di legge per una decisione nel merito da parte di queste Sezioni Unite.

La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2025.

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