Cosa succede se la notifica via PEC non va a buon fine perché l’indirizzo del destinatario risulta non valido o inattivo?
L’Agenzia delle Entrate deve effettuare un secondo invio oppure la notifica è comunque valida?
La risposta arriva dalla Sezione tributaria della Cassazione, con l’ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025, che ha risolto la questione chiarendo quando sia effettivamente necessario ripetere l’invio via PEC.
Il caso xi specie
Una contribuente aveva impugnato l’intimazione di pagamento per alcune cartelle esattoriali, sostenendo che la notifica non fosse valida. L’invio PEC era stato effettuato all’indirizzo INIPEC indicato nel registro delle imprese, ma questo risultava non valido.
Le Commissioni tributarie avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto effettuare un secondo tentativo di notifica. La questione è così giunta in Cassazione.
Le norme applicabili
La disposizione di riferimento è l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina le modalità di notifica a mezzo PEC per gli atti tributari.
Secondo questa norma:
La soluzione della vicenda
La Cassazione ha chiarito che il secondo invio è obbligatorio solo nel caso in cui la casella PEC risulti satura. Se, invece, l’indirizzo non è valido o non attivo, non è necessario alcun secondo tentativo.
La disposizione normativa, infatti, separa chiaramente le due ipotesi usando la disgiuntiva "oppure", indicando che si tratta di situazioni alternative.
Inoltre, da un punto di vista logico, non avrebbe senso tentare un nuovo invio verso un indirizzo già certificato come non valido.
Di conseguenza, la procedura corretta prevede direttamente:
Queste formalità completano validamente la notifica senza bisogno di ulteriori invii via PEC.
Conclusioni
La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la validità della notifica.
In sintesi: se l’indirizzo PEC non è valido o inattivo, la notifica si considera validamente effettuata senza obbligo di secondo invio.
In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.
Cassazione civile, sez. trib., ordinanza 13/02/2025 (ud. 22/01/2025) n. 3703
RILEVATO CHE
1. La contribuente impugnava l'intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento eccependo l'omessa notifica di alcune di esse e quindi la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva in capo all'amministrazione. La C.T.P. accoglieva il ricorso e la C.T.R. rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate la quale, quindi, propone ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso. È rimasta intimata Agenzia delle entrate-Riscossione.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 60, D.P.R. n. 600/73, 26, D.P.R. n. 602/73 e 2697, c.c., in relazione alle cartelle ancora in contestazione (finali (Omissis) e (Omissis)) ritenendo la relativa notifica non valida in quanto mancherebbe il secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni.
2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 25, D.P.R. n. 602/73 laddove la sentenza impugnata ha ritenuto l'intervenuta decadenza a norma della disposizione indicata.
3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, e sono fondati.
4. Invero la notifica in parola avvenne a mezzo pec nei confronti della contribuente, pacificamente imprenditrice, all'indirizzo indicato INIPEC indicato nel registro delle imprese (cfr. pag. 17 del ricorso). La notifica avvenne però ad un indirizzo che risultava non valido, come da rapporto del gestore della posta certificata.
Per tale ipotesi l'art. 60, D.P.R. n. 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione.
Secondo l'interpretazione fornita dalla C.T.R., nella sentenza impugnata, si dovrebbero però compiere le descritte formalità solo dopo aver effettuato un secondo invio, nel termine dilatorio di sette giorni rispetto al primo, in ossequio al disposto della norma in commento, esattamente come accade in caso di casella satura.
Tale interpretazione non può essere seguita.
Invero da un punto di vista letterale la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura, e infatti la disposizione prevede che "Se anche a seguito di tale tentativo (il secondo, n.d.r.) la casella di p.e. risulta satura oppure se l'indirizzo di p.e. non risulta valido od attivo".
Come si vede le due ipotesi introdotte dall'ipotetica "se" e separate dalla disgiuntiva "oppure" sono chiaramente alternative.
Dal punto di vista logico poi sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido è non più attivo.
Da quanto precede ne consegue il seguente principio di diritto "In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo".
Ne consegue che la notifica effettuata risulta nella specie perfettamente valida.
4.1. Alla luce di quanto precede, poiché le cartelle vennero notificate rispettivamente il 29 gennaio ed il 15 febbraio 2018, e poiché ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 602/73 l'Amministrazione deve procedere alla notifica a pena di decadenza entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie quindi, trattandosi di dichiarazione presentata nel 2015 con riguardo all'anno d'imposta precedente), il termine andava a spirare il 31 dicembre 2018, e pertanto la decadenza non si è verificata.
5. Il ricorso dev'essere dunque accolto, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito va respinto il ricorso introduttivo, dovendosi precisare limitatamente alle cartelle ancora in contestazione (nn. (Omissis) e (Omissis)), essendo sulle altre intervenuto il giudicato.
Spese di lite a carico della controricorrente soccombente.
Spese delle fasi di merito compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo per quanto ancora in contestazione (cartelle nn. (Omissis) e (Omissis)).
Condanna la controricorrente al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in Euro 2300,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2025.