Quando si può considerare legittima un'eccezione di inadempimento?
E quali sono le verifiche che il giudice di merito deve effettuare per per stabilirne la validità?
Alle domande risponde la Cassazione, sezione III civile, con l'ordinanza n. 4134 del 18 febbraio 2025.
La vicenda in esame
Il caso riguardava la controversia tra due società. La prima aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 474.844,14 euro, poi revocato su opposizione della controparte che aveva eccepito l’inadempimento per mancato pagamento degli stipendi ai sub-vettori. La controparte sosteneva di aver sostenuto tali esborsi e di aver compensato tale importo con quanto dovuto.
La Corte d'Appello di Milano ha accolto l'eccezione di inadempimento sulla base di una "forte preoccupazione" manifestata dai sindacati e del "rischio" di un’azione diretta, senza verificare l’effettività dell’inadempimento.
Norme e principi applicabili
La Suprema Corte richiama l’art. 1460 c.c. sull’eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, secondo cui ciascuna parte può rifiutarsi di adempiere se l’altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente. Tuttavia:
L’inadempimento deve essere attuale e concreto.
L’eccezione deve essere sollevata in buona fede oggettiva, valutando l’effettiva incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale.
La giurisprudenza consolidata (Cass. n. 18587/2024, n. 20719/2023, n. 23759/2016) ribadisce che non basta un inadempimento potenziale o meramente temuto.
La soluzione del caso
La Cassazione ha riscontrato che la Corte d'Appello aveva fondato la decisione su preoccupazioni soggettive e su un rischio potenziale, senza verificare:
L’esistenza di un inadempimento attuale e concreto: la società attrice aveva richiesto il pagamento immediato di una fattura, ma la scadenza per gli stipendi era successiva e nessuna azione legale era stata avviata.
La buona fede oggettiva di chi eccepisce l’inadempimento: non si è accertato se la condotta della convvenuta fosse realmente influenzata dall’inadempimento della società attrice o se mirasse a sottrarsi al pagamento.
La Corte ha evidenziato che un'eccezione di inadempimento non può trasformarsi in uno strumento di tutela preventiva, valido solo per un inadempimento potenziale.
Conclusione
In caso di eccezione di inadempimento, quindi, il giudice di merito deve effettuare due verifiche:
che l’inadempimento sia attuale e concreto: non rilevano rischi futuri o timori soggettivi.
che l'eccezione sia sollevata in buona fede: la condotta della parte inadempiente deve aver compromesso l’equilibrio del contratto, valutando i fatti in modo oggettivo.
In tema di eccezione di inadempimento, il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l'eccezione.
In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 18/02/2025 (ud. 17/12/2024) n. 4134
FATTI DI CAUSA
1. LOGISTICA ITALIA Srl propone ricorso, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza n. 2554/2020 del 13 ottobre 2020 con cui la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la sua impugnazione avverso la sentenza n. 2643/2019, con cui il Tribunale di Milano aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da LOGISTICA ITALIA per l'importo di Euro 474.844,14, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente DHL Express Italy Srl - che aveva addotto di aver sostenuto esborsi per rimediare all'inadempimento di LOGISTICA ITALIA al pagamento degli stipendi ai sub-vettori - ed operando quindi compensazione tra tali esborsi e quanto dovuto a Logistica. Resiste con controricorso DHL.
La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Nullità ex art. 360, co.1, n. 3) per difetto di legittimazione passiva e violazione o falsa applicazione di legge (artt. 81 c.p.c., art. 1372 c. 2, 1262 e 1264 c.c.) rispetto alle domande riconvenzionali nel procedimento monitorio e alle domande di cui al procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.".
Sostiene che il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi hanno errato nell'affermare che essa LOGISTICA ITALIA era inadempiente -e tenuta alla manleva di DHL- nei confronti dei sub-vettori di cui si era avvalsa; agli atti non vi sarebbe stata prova alcuna che i sub-vettori si fossero lamentati di un suo reale ed effettivo grave inadempimento ed avessero chiesto a DHL di provvedere in sua vece ai pagamenti.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "Nullità ex art. 360, co.1, n. 3) per violazione o falsa applicazione della norma di cui all'art. 1460 c.c. (anche in relazione agli artt. 4.4. lett. e) in punto di manleva per pretese di dipendenti e/o terzi, 4.4. lett. f) in punto di rifusione danni per eventuali pretese/azioni dei predetti soggetti, 4.7.4 in punto di manleva per pretese di personale, collaboratori o ausiliari e/o istituti terzi, 7.6 in tema di sospensione dei pagamenti dovuti a Logistica e 7.4 in punto di compensazione del contratto di trasporto sottoscritto da Logistica e DHL in data 1.04.2011)".
Censura la ricorrente l'impugnata sentenza laddove ha affermato l'inadempimento di LOGISTICA ITALIA nei seguenti termini: "la prova delle pretese di pagamento avanzate dai dipendenti dei subvettori risulta(va) documentalmente acquisita, atteso che il 24.07.2014 UIL Trasporti, dopo che in data 3.6.2014 era stata manifestata da DHL EXPRESS ITALY 29 Srl la propria volontà di recedere dal contratto con LOGISTICA ITALIA Srl..., aveva espresso sia a LOGISTICA ITALIA Srl che a DHL EXPRESS ITALY Srl la "forte preoccupazione" delle RAS e dei lavoratori dipendenti dalle tre Cooperative sub-vettori per il pagamento dello stipendio di luglio ("entro il 7 agosto") e aveva chiesto garanzia di tale pagamento (doc. 12 appellata). A tale comunicazione, sempre in data 24.7.2014, LOGISTICA ITALIA Srl nonché Global System S.c.a.r.l., Special Service S.c.a.r.l., e Salerno Servizi soc. coop. avevano replicato con lettera all'Organizzazione sindacale e a DHL EXPRESS ITALY Srl che il pagamento degli stipendi di luglio avrebbe potuto avvenire solo se fosse intervenuto il saldo immediato, e non a 90 gg., della fattura di LOGISTICA ITALIA Srl relativa al mese di luglio, così implicitamente ammettendo di non disporre nell'immediato di sufficienti mezzi finanziari per far fronte all'impegno nei confronti delle maestranze".
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia "Nullità ex art. 360, co.1, n. 3 per violazione o falsa applicazione dell'art. 2532 c.c.".
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il quinto motivo del proposto appello, nonostante in entrambi i gradi di giudizio LOGISTICA ITALIA avesse contestato la debenza del trattamento di fine rapporto essendo le dichiarazioni di recesso dei 97 soci lavoratori invalide e/o inefficaci poiché rassegnate fuori dai casi tassativi previsti ex lege, nonché, in ogni caso, la non esigibilità del TFR da Logistica, bensì dai sub-vettori.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia "Nullità ex art. 360, co.1, n. 3 per violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c.".
Lamenta che la corte di merito non ha preso in considerazione l'eccezione, formulata da LOGISTICA ITALIA sin dal primo grado di giudizio, di porre in compensazione l'indennità di mancato preavviso che i sub-vettori potevano far valere a fronte del recesso dei loro 97 soci lavoratori esercitato in assenza di giusta causa.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia "Nullità ex art. 360, co.1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in fase di appello".
Censura l'impugnata sentenza laddove ha omesso di esaminare il fatto, decisivo e non contestato, rappresentato dalle sommarie informazioni testimoniali, rese nel procedimento penale, relative alla circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro tra i 97 soci lavoratori dimissionari e le rispettive cooperative fu non già un atto spontaneo e libero, bensì un atto orchestrato e imposto da DHL per spingere i soci lavoratori delle varie cooperative sub-vettrici a farsi assumere da nuovo appaltatore designato da DHL stessa.
6. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di scrutinare, anzitutto, il secondo motivo di ricorso.
6.1. Il motivo è fondato.
Il giudice d'appello espressamente attribuisce alla odierna ricorrente un inadempimento - considerandolo rilevante ex art. 1460 cod. civ. al punto da porlo in compensazione con il debito di DHL- che identifica nella "forte preoccupazione" "delle RAS e dei lavoratori dipendenti delle tre Cooperative sub-vettrici per il pagamento dello stipendio di luglio ("entro il 7 agosto")"; e aggiunge che LOGISTICA ITALIA, nel richiedere il pagamento immediato, invece che a 90 giorni, di una propria fattura relativa al mese di luglio 2014, avrebbe implicitamente ammesso di non disporre allo stato di sufficienti mezzi finanziari per adempiere all'obbligo nei confronti delle maestranze (v. pp. 4 e 5 dell'impugnata sentenza).
In tal modo la corte territoriale non applica correttamente l'art. 1460 cod. civ., non tenendo conto degli insegnamenti di questa Suprema Corte, per cui nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: a) presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass., 22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295, Cass., 29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880).
Orbene, a fronte di questi principi di diritto, nel caso di specie la corte territoriale non ha individuato, né tantomeno accertato un concreto inadempimento di LOGISTICA ITALIA, ma si è limitata a far riferimento a una "forte preoccupazione" che sarebbe stata espressa da rappresentanze sindacali ed al mero "rischio" per DHL di subire "una eventuale azione diretta ai sensi dell'art. 7-ter D.Lgs. 21.11.2005, n. 286" (v. p. 6 della sentenza). Per di più, la corte addebita a LOGISTICA ITALIA un ritardo del pagamento dello stipendio di luglio 2014 ai dipendenti dei sub-vettori, ma, al contempo, per un verso espressamente individua la scadenza stipendiale "entro il 7 agosto" successivo, per altro verso dà atto che gli accordi di DHL con i novantasette soci lavoratori dei subvettori sono avvenuti mediante novantasette scritture private in data 31 luglio 2014, cioè cronologicamente e giuridicamente prima del preteso inadempimento stipendiale dell'attuale ricorrente.
La Corte d'Appello, inoltre, anche se si dovesse reputare -ipotesi appunto insostenibile per i dati cronologici da essa stessa rimarcati - che abbia accertato un inadempimento effettivo (per cui tuttavia non si comprende perché sia ricorsa alle nozioni di "preoccupazione" e di "rischio", veicolanti solo la sussistenza di possibilità pregiudizievoli), per applicare l'art. 1460 cod. civ. avrebbe dovuto - e lo ha del tutto omesso - di procedere al giudizio di comparazione tra tale inadempimento di LOGISTICA ITALIA e l'inadempimento di DHL al pagamento delle fatture per nolo nn. 8, 10, 11, 12, e 13 del 2014 azionate da LOGISTICA ITALIA in sede monitoria.
L'impugnata sentenza giunge quindi a estendere erroneamente la portata applicativa dell'art. 1460 cod. civ., da un lato trasformandola in strumento non di reazione, bensì di tutela preventiva, valevole per ipotesi di mero "rischio di inadempimento", e dunque per inadempimento non effettivo ma solo potenziale (e - non si può non notare per inciso - potenziale è ogni inadempimento quando la prestazione non è ancora dovuta), e d'altro lato omettendo di verificare se la parte che rivolge l'eccezione sia in buona fede, cioè rifiuti il proprio adempimento a fronte di un concreto e più rilevante inadempimento della controparte del contratto a prestazioni corrispettive.
7. Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto, il che comporta l'assorbimento degli altri motivi.
8. L'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in altra sezione e comunque in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame in applicazione dei seguenti principi di diritto:
- "In tema di eccezione di inadempimento, il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l'eccezione";
- "In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva".
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2025.