Un infermiere ha diritto a un compenso extra per il tempo impiegato a vestirsi e svestirsi?
La Cassazione, con l’ordinanza n. 4249 del 18 febbraio 2025, ha chiarito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, per ottenere il riconoscimento di una somma aggiuntiva legata alla vestizione e svestizione, il lavoratore deve dimostrare di aver effettuato tali operazioni prima di timbrare in entrata e dopo aver timbrato in uscita.
La vicenda in esame
Un infermiere dell’ASP di Cosenza ha chiesto il pagamento dell’indennità di vestizione per il periodo 2009-2019, sostenendo che il tempo impiegato per cambiarsi non era incluso nell’orario lavorativo e quindi doveva essere retribuito.
In primo grado, il Tribunale di Castrovillari ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo una differenza retributiva di 4.491,53 euro. Tuttavia, in appello, la Corte di Catanzaro ha ribaltato la decisione, rigettando il ricorso: il lavoratore non aveva fornito prove concrete che dimostrassero che il cambio d’abito avvenisse fuori dall’orario di lavoro.
L'infermiere ha quindi impugnato la sentenza in Cassazione, sostenendo che il CCNL Sanità 2016-2018 non prevedeva un obbligo di timbratura per il tempo di vestizione e che il datore di lavoro aveva il dovere di includere tali operazioni nell’orario retribuito.
Le regole sul tempo di vestizione
Secondo la Cassazione, il tempo impiegato per vestirsi e svestirsi è orario di lavoro retribuibile se:
Il CCNL Sanità 2016-2018 (art. 27, commi 12 e 13) stabilisce che il tempo destinato alla vestizione, svestizione e passaggio di consegne può essere riconosciuto fino a un massimo di 15 minuti, ma solo se risulta dalle timbrature. Di conseguenza, senza una registrazione formale, non può essere richiesto un compenso aggiuntivo.
La decisione della Cassazione
Nel caso specifico, l’infermiere non ha fornito elementi di prova per dimostrare che il cambio della divisa avvenisse al di fuori dell’orario di lavoro timbrato. Inoltre:
Di conseguenza, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello.
Conclusioni
Il principio stabilito dalla Cassazione è chiaro: senza una prova concreta che la vestizione e svestizione avvengano fuori dall’orario retribuito, non si ha diritto a un compenso extra.
Chi intende far valere tale diritto dovrà quindi documentare con precisione quando e dove effettua il cambio d’abito. Altrimenti, il rischio è quello di vedersi negata la richiesta.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita.
Cassazione civile, sez. lav., ordinanza 18/02/2025 (ud. 17/12/2024) n. 4249
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso innanzi al Tribunale di Castrovillari Ca.Pa., infermiere, agiva nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al fine di ottenerne la condanna al pagamento dell'indennità di vestizione maturata da giugno 2009 a settembre 2019 pari ad Euro 9.528,52.
2. Il Tribunale ha accolto la sua domanda nei limiti della prescrizione quinquennale, e gli ha liquidato in Euro 4.491,53 la differenza retributiva spettante.
3. L'ASP Cosenza proponeva appello che la Corte d'Appello di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, accoglieva e rigettava la domanda proposta dal ricorrente di primo grado.
La Corte territoriale rilevava innanzitutto che il Tribunale non aveva accordato al ricorrente la "indennità di divisa" che in ricorso pareva essere stata rivendicata quale autonoma voce retributiva e della quale, però, il contratto collettivo di comparto non faceva menzione neppure nella sua formulazione più recente.
Evidenziava che l'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL del 21.5.2018 non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, "15 minuti complessivi" per le operazioni di "vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate" e cioè di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle "timbrature" dei cartellini del personale. Riteneva che la circostanza che il ricorrente avesse eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature non era stata allegata e, come tale, non poteva considerarsi incontestata e dunque pacifica, siccome aveva invece ritenuto il Tribunale.
Detta circostanza, inoltre, non aveva formato oggetto della richiesta di prova testimoniale, articolata in ricorso, perché ai testimoni non si era chiesto di confermare che il ricorrente fosse stato costretto a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirla solo dopo aver timbrato in uscita.
Riteneva quindi indimostrato che siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa fossero state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature.
4. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, assistiti da memoria.
5. L'ASP Cosenza è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 27, commi 12 e 13 CCNL Sanità 2016-2018 applicabile ratione temporis ai fatti di causa.
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricavato dalla disposizione pattizia un obbligo di timbratura evincendosi da esse solo l'obbligo a carico di parte datoriale che nell'orario di lavoro retribuito debba comprendersi anche il tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione del personale che presta assistenza infermieristica.
Assume che, a fronte di siffatto obbligo, in assenza di prescrizioni contrattuali collettive che definiscano il tempo divisa come orario di lavoro necessariamente straordinario, deve ritenersi riconosciuto alla parte datoriale, mediante la possibilità di ricorrere ad una disciplina aziendale di dettaglio così come consentito dall'art. 27, comma 13, del CCNL sopra richiamato, di decidere nell'autonomia di gestione del rapporto di lavoro, se il riconoscimento del tempo di vestizione e/o di passaggio di consegne debba essere parte del normale orario di lavoro (già retribuito) oppure da considerarsi in aggiunta all'orario di lavoro in entrata e uscita (e quindi da retribuire in modo addizionale), secondo i principi e le indicazioni adottabili nella disciplina di dettaglio, nello specifico del tutto assente.
Deduce che la Corte territoriale abbia ricollegato erroneamente la rivendicazione retributiva aggiuntiva degli intervalli di tempo dedicati al cambio divisa al di fuori del turno di servizio ad un inesistente obbligo di timbratura che non trova fondamento giuridico né nella disciplina della contrattazione collettiva sopra richiamata che sul punto è del tutto generica nei termini sopra esposti, né nella regolamentazione aziendale dell'ASP di Cosenza.
1.1. Il motivo non è fondato.
Al riguardo, questo Collegio ribadisce che le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione (Cass., Sez. L, n. 18612 dell'8 luglio 2024).
Si sottolinea, poi, che il giudice di appello, oltre a rilevare che la disposizione contrattuale impone al datore l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni i è imitato ad affermare che questo tempo deve risultare dalle "timbrature" dei cartellini del personale. Tale ragionamento è corretto sol che si consideri il contenuto testuale dell'art. 27 del CCNL 2016-2018 nella parte che qui rileva: "12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo".
Il tempo di vestizione, dunque, deve risultare dalla timbratura essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio.
La Corte territoriale ha evidenziato che il differenziale retributivo riconosciuto dal Tribunale in effetti valeva a ricompensare il tempo eccedente l'orario di lavoro ordinario (come risultante dalla timbratura): ossia lo straordinario, mentre non era stata neppure allegata la circostanza che il ricorrente avesse eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature e pertanto la stessa non poteva considerarsi pacifica.
Si tratta di una verifica che preclude l'accoglimento della domanda della dipendente, in quanto, per costante giurisprudenza, in caso di richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata).
È stato ritenuto, infatti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015).
In particolare, si è evidenziato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020).
Nella specie, la corte territoriale ha pure precisato che la P.A. controricorrente aveva espressamente disconosciuto che il ricorrente avesse svolto l'attività in questione al di fuori dell'orario lavorativo ordinario e che, comunque, la prova testimoniale richiesta non aveva ad oggetto la dimostrazione "che il ricorrente sia stato costretto a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirla solo dopo aver timbrato in uscita", con la conseguenza che non era provato che "siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature".
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, atteso che la corte territoriale non avrebbe considerato l'inesistenza di un obbligo di timbratura ai fini retributivi del tempo aggiuntivo rispetto al turno di servizio per il cambio divisa e l'inconfigurabilità del tempo divisa aggiuntivo rispetto al turno di servizio come lavoro di tipo straordinario.
2.1. Il motivo è inammissibile, atteso che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, come individuata esaminando il primo motivo.
Peraltro, le circostanze indicate dal ricorrente non rappresentano dei fatti, ma delle questioni di diritto, non prospettabili in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
3. Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:
"In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita".
4. Nulla spese atteso che la controparte è rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 17 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2025.