Se la domanda giudiziale viene modificata per aggiungere nuovi danni verificatisi durante il processo, si tratta di una nuova domanda o di una semplice modifica della domanda originaria?
Sulla questione torna la Cassazione, sezione III civile, con l’ordinanza 19 febbraio 2025 n. 4410, precisando la distinzione tra mutatio ed emendatio libelli.
Il caso di specie
Il proprietario di un magazzino a Palermo, danneggiato da infiltrazioni d’acqua provenienti da un immobile comunale, ha avviato due distinti procedimenti contro il Comune:
Il Tribunale ha accolto la richiesta di eliminazione delle infiltrazioni ma ha respinto quella sul lucro cessante, ritenendola tardiva e coperta da giudicato.
La Corte d’Appello ha confermato.
Gli orientamenti giurisprudenziali
La Cassazione richiama due fondamentali pronunce delle Sezioni Unite:
Secondo i giudici di legittimità, se si resta nell’ambito della stessa vicenda sostanziale, anche un cambiamento di petitum e causa petendi non genera una nuova domanda, ma una modifica ammissibile, proponibile fino al deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
La soluzione della vicenda
La Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello sottolineando che:
La domanda di risarcimento del mancato guadagno è stata correttamente proposta con la memoria ex art. 183, subito dopo il verificarsi del fatto (recesso del conduttore).
Conclusioni
La domanda di risarcimento per danni sopravvenuti, derivante dalla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio, è quindi ammissibile anche se presentata nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., purché proposta entro i termini previsti.
In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria, ma ad essa si cumula.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 19/02/2025 (ud. 12/02/2025) n. 4410
FATTI DI CAUSA
1. De.En. è stato proprietario di un magazzino, sito in P, Via (Omissis), sottostante ad un appartamento sito al primo piano nello stesso stabile condominiale (ma con ingresso dalla via (Omissis)) di proprietà del Comune di Palermo. Davanti al magazzino, secondo la descrizione offerta dal De.En. in ricorso, si trovava all'epoca dei fatti una caditoia, che scaricava le acque provenienti dalla strada comunale nel pozzetto comunale, normalmente collegato alla fognatura pubblica, ove a sua volta scaricava. Detto magazzino, che nel 2009 era rimasto danneggiato dagli eventi indicati nell'atto introduttivo del giudizio di merito, è stato condotto in locazione fino al mese di maggio 2011 ed è stato ceduto a terzi dall'odierno ricorrente in data 26 maggio 2015.
2. Il De.En., in ricorso, nell'esposizione del fatto (pp.1-20), che precede l'illustrazione dei motivi di ricorso, riferisce di un primo giudizio risarcitorio e di un giudizio cautelare, ai quali ha fatto seguito il giudizio di merito, definito con la sentenza impugnata in ricorso.
2.1. Quanto ad un primo giudizio di risarcimento danni (recante n. 17436/2009 e definito con sentenza n. 3019/2013 del Tribunale di Palermo), il ricorrente trascrive in ricorso l'atto di citazione introduttivo (pp. 3-6) e la sentenza che lo ha definito (pp. 6-8).
Dall'atto di citazione, notificato in data 2/12/2009, si evince che il De.En., nel convenire davanti al Tribunale di Palermo il Comune di quella città, esponeva che: a) una infiltrazione - proveniente da una tubazione, che, dipartendosi dal soprastante appartamento di proprietà comunale, passava in un cavedio all'interno del suo magazzino - gli aveva cagionato danni (macchie di umidità alla parete, al cavedio ed ai paramenti esposti alla parete);
detta infiltrazione era già stata riparata dal Comune, che tuttavia non gli aveva ancora risarcito i danni; b) nella notte tra i giorni 15 e 16 ottobre 2009, in occasione di una violenta pioggia autunnale, il pozzetto di cui sopra, sottostante alla caditoia comunale, si era intasato (come d'altronde tutti gli altri pozzetti dalla strada) con la conseguenza che le acque piovane, provenienti dalla strada, non erano state scaricate nella fognatura pubblica, ma si erano sollevate, erano tracimate ed erano penetrate all'interno del suo magazzino (all'epoca condotto in locazione dalla ditta L. Speciale di Ca.Fr. Srl) fino ad una altezza (misurata sulle pareti interne) di circa 20/30 centimetri, determinando danni (non oggetto del giudizio di merito che ha proceduto il presente giudizio di legittimità) a due computer ed a sei paia di scarpe da lavoro antinfortunistiche e costringendo il conduttore a tenere chiuso l'esercizio per tre giorni al fine di effettuare le necessarie opere di asciugamento e ripristino;
nell'occasione erano intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri, che avevano verificato che l'acqua era tracimata a causa dell'intasamento della caditoria, dovuto a materiali terrosi e, della rottura del tubo che collegava la caditoia comunale con la fognatura; detto allagamento aveva causato la imbibizione della pareti del suo magazzino, che erano ammuffite sino ad una altezza di 30/40 cm e che andavano integralmente ripulite; c) era tuttora in atto altra infiltrazione - proveniente dallo scarico della terrazza, il cui collettore di scarico penetrava nel suo magazzino ed era circondato da un alone di acqua - che, in occasioni delle recenti piogge, aveva dato luogo a veri e propri abbondanti gocciolamenti;
in relazione a ciò, contestualmente alla citazione, avrebbe proposto ricorso per denuncia di danno temuto (depositato il successivo 7/12/2009, ndr), onde ottenere la eliminazione delle cause di infiltrazione e la riparazione della perdita, ma, con la citazione chiedeva la condanna del comune convenuto al risarcimento dei danni subiti a causa di tale infiltrazione. Tanto premesso in fatto, il De.En. concludeva in citazione chiedendo la condanna del comune convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal magazzino, di sua proprietà, danni che quantificava in Euro 15 mila (o nella diversa somma ritenuta di giustizia).
Dalla sentenza n. 3019/2013 (trascritta in ricorso, pp. 6-8) si evince che: a) il Comune di Palermo si era costituito, chiedendo di essere autorizzato a chiamare l'Amap Spa e l'Amia Spa, che pure si erano costituite; b) il processo era stato istruito anche mediante consulenza tecnica; c) il Comune di Palermo veniva condannato a corrispondere al De.En. la somma di Euro 11.426,53, oltre iva ed oltre accessori, a titolo risarcimento dei danni, che erano stati riportati dall'immobile attoreo e che erano stati analiticamente descritti dal ctu.
2.2. Quanto al giudizio cautelare (recante n. 17210/2009 e definito con ordinanza di rigetto 11 ottobre 2010, emessa dal GU e confermata dal Collegio), il ricorrente riferisce in ricorso che: a) con ricorso per denuncia di danno temuto, depositato il 7 dicembre 2009, aveva chiesto ordinarsi la condanna del Comune convenuto all'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle infiltrazioni che arrecavano pericolo al suo magazzino; b) il ricorso era stato istruito con ctu; c) il Tribunale aveva respinto il suo ricorso per ritenuta insussistenza di uno stato di pericolo grave e prossimo, con ordinanza 11/10/2010, confermata dal collegio in sede di reclamo.
3. Quanto al secondo giudizio risarcitorio (recante n. 4141/2011, definito dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 7289/2014 e dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 1892/2020), che ha preceduto il presente giudizio di legittimità, il ricorrente:
- riferisce che: a) con atto di citazione notificato il 14 marzo 2011, aveva chiesto la condanna del Comune all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, al ripristino degli elementi del magazzino ed al risarcimento dei danni conseguiti e conseguendi dalle lamentate infiltrazioni; b) nel successivo mese di maggio 2011 il conduttore aveva abbandonato la locazione del suo magazzino a causa delle infiltrazioni; esso odierno ricorrente aveva conferito incarico ad una immobiliare per concludere una nuova locazione, ma senza alcun risultato, in quanto nessuno voleva affittare un magazzino dove piove acqua dall'alto;
- riferisce che il comune si era costituito eccependo l'esistenza della litispendenza in ordine agli stessi fatti nell'ambito del giudizio introdotto con citazione notificata il 2/12/2009 e rilevando l'avvenuta instaurazione per le dette infiltrazioni di un giudizio cautelare, che si era concluso con ordinanza di rigetto;
- riferisce di avere, in sede di prima memoria ex art. 183, depositata il 24 ottobre 2011: a) rilevato che quella controversia aveva un oggetto diverso da quello delle controversie che l'avevano preceduta, avendo ad oggetto l'esecuzione delle opere di riparazione (che era stata richiesta nel cautelare); b) anche chiesto il risarcimento dei danni che si erano verificati successivamente sia alla citazione introduttiva del primo giudizio risarcitorio che a quella introduttiva di quel giudizio (e, segnatamente, il mancato incasso del canone di locazione, pari ad Euro 700 mensili, a decorrere dal 1 giugno 2011);
- riporta la motivazione della sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva: a) in accoglimento della sua domanda (rigettata nel pregresso giudizio cautelare), condannato il Comune di Palermo ad eliminare le cause delle infiltrazioni di acqua nel suo immobile nel termine di giorni 120 dalla pubblicazione della sentenza, eseguendo i lavori specificati nella ctu espletata; b) in difetto, condannato lo stesso comune a rimborsargli la somma di Euro 5.036,28, a titolo di costi necessari alla loro eliminazione; c) dichiarato inammissibile, perché coperta da precedente giudicato, la sua domanda risarcitoria; d) compensato tra le parti le spese processuali;
- riporta i sette motivi di appello da lui proposti avverso la sentenza di primo grado; in sintesi, il De.En. chiedeva che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la propria domanda risarcitoria fosse accolta, con autorizzazione ad eseguire i lavori di eliminazione delle infiltrazioni in danno ed a spese del Comune in caso di inottemperanza dello stesso, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio;
- riferisce che, in pendenza del giudizio di appello (e precisamente in data 26 maggio 2015), ha venduto il magazzino, per cui, in sede di note conclusive, ha dichiarato di non avere più alcun interesse alle riparazioni dell'immobile e di limitare la domanda al risarcimento del danno prodottosi fino alla data della vendita (perdita del canone di locazione);
- riferisce che il giudizio di secondo grado è stato istruito mediante ctu "al fine di accertare il valore locativo dell'immobile" alla data di cessazione della locazione (maggio 2011) ed alla data di definizione del primo giudizio risarcitorio (giugno 2013);
- riporta la motivazione con la quale la corte territoriale con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado;
- dopo la suddetta esposizione dei fatti di causa, il ricorrente passa ad articolare ed illustrare (pp. 20-31) nove motivi di ricorso.
4. Al ricorso ha resistito con controricorso il Comune di Palermo.
5. È stata formulata proposta di definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
6. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
7. Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.
8. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'Appello di Palermo, espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.1892/2020, ha confermato integralmente la sentenza del giudice di primo grado. Precisamente:
- ha dato atto che "agli atti del giudizio di primo grado non sussiste la prova della irrevocabilità della sentenza", ma rilevava che detta prova era stata acquisita nel giudizio di secondo grado, "posto che la mancata impugnazione della pronuncia" era stata espressamente ammessa dal De.En. nel suo atto di appello;
- ha rigettato i primi tre motivi (confermando il capo c della sentenza impugnata): sia perché ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse coperta dal giudicato formatosi; sia perché le circostanze di fatto poste a base della richiesta di risarcimento del lucro cessante erano state introdotte soltanto con la memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. (e, quindi, tardivamente);
- nonostante il De.En. in sede di note conclusive avesse dichiarato di non voler coltivare la domanda proposta con il quarto motivo, ha esaminato detto motivo ai fini della soccombenza virtuale e lo ha dichiarato inammissibile alla luce del principio di diritto affermato da Cass. n. 576/1992;
- alla luce delle statuizioni che precedono, ha rigettato anche il quinto e l'ultimo motivo di appello concernente l'avvenuta compensazione delle spese processuali di primo grado.
2. De.En. articola in ricorso nove motivi. Precisamente:
- con il primo motivo, denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c." nella parte in cui la corte territoriale, pur accogliendo il primo motivo di appello, non ha pronunciato la nullità della sentenza di primo grado (sull'erroneo presupposto che sarebbe legittimo il rilievo d'ufficio di una questione di pure diritto) ed ha rilevato che, quand'anche la questione fosse di fatto o mista, il De.En. non aveva segnalato il pregiudizio che sarebbe derivato alle proprie difese dalla mancata segnalazione della questione;
- con il secondo motivo, denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., dell'art. 124disp. att. c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c." nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto provata l'esistenza del giudicato esterno, di cui alla sentenza Tribunale Palermo n. 3019/2013, nonostante che della stessa non fosse mai stata prodotta dalla controparte copia conforme munita di attesta zione di passaggio in giudicato;
- con il terzo motivo, denuncia " violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 153c.p.c., dell'art. 112c.p.c. e dell'art. 183 comma 6 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale: a) ha dichiarato inammissibile la sua domanda risarcitoria sull'erroneo presupposto che fosse coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 1039/2013; b) ha ritenuto (erroneamente, in tesi difensiva) che detto giudicato abbia coperto anche i danni, da lui subiti, per effetto del recesso del conduttore dal contratto di locazione; c) ha ritenuto che tra le due azioni vi fosse identità di petitum e di causa petendi;
a detto ultimo riguardo rileva che i danni, che furono oggetto della sentenza n. 3019/2013, erano conseguenza diretta ed immediata delle infiltrazioni che avevano causato danni alle murature, mentre il danno, che è stato oggetto della sentenza impugnata, è costituito dal recesso del conduttore, causato a sua volta dalla impossibilità di fruire dell'immobile locato a causa delle infiltrazioni;
- con il quarto motivo, denuncia: "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 1523c.p.c., dell'art. 112c.p.c. e dell'art. 183 comma 6 c.p.c." nella parte in cui la corte territoriale, erroneamente interpretando il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, non ha tenuto conto del fatto che, durante la pendenza del primo giudizio risarcitorio, in data 14 marzo 2011 era già stato notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che ha preceduto il presente giudizio di legittimità e in data 20 ottobre 2011 era già stata depositata la memoria ex art. 183 comma 6 numero 1, ragion per cui l'azione risarcitoria, proposta nel presente giudizio, non poteva essere stata proposta anche nell'altro; fa presente che, secondo la giurisprudenza all'epoca vigente, con la memoria ex art. 183 comma 6 numero 1 non potevano essere proposte domande nuove (quale quella di danni verificatisi in corso di causa);
- con il quinto motivo, denuncia: " violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. sotto altro profilo dei limiti oggettivi e cronologici del giudicato, di cui alla sentenza n. 3019/2013 del Tribunale di Palermo" nella parte in cui la corte territoriale, rigettando la sua domanda di risarcimento del lucro cessante, è incorsa nel vizio denunciato in quanto il danno da lucro cessante (cioè da perdita di locazione), da lui azionato, pur trovando la sua causa nella stessa infiltrazione, è un danno avente autonomi elementi e fatti costitutivi (cronologicamente ed oggettivamente distinti) rispetto a quelli del danno materiale al magazzino, che aveva formato oggetto del primo giudizio risarcitorio e del giudizio cautelare; sostiene che la domanda da lui proposta in sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 1 era pienamente ammissibile, sia perché accessoria e conseguenziale rispetto alla domanda di cessazione del fatto illecito mediante eliminazione delle infiltrazioni, sia perché in sede di atto di citazione lui aveva chiesto il risarcimento anche dei danni "conseguendi", cioè anche di quelli che si sarebbero verificati nel corso del giudizio (con autonomi fatti costitutivi, anche se sempre causati dalle infiltrazioni mal riparate);
- con il sesto motivo, denuncia: " violazione e falsa applicazione dell'art. 183 comma sesto numero 1 c.p.c." nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la domanda di risarcimento dei danni (da lui subiti per effetto del recesso del conduttore dal contratto di locazione), essendo stata proposta in sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 1 (depositata il 24 ottobre 2011), fosse tardiva; osserva che con detta memoria aveva azionato un diritto che atteneva alla medesima vicenda sostanziale già dedotta;
- con il settimo motivo, che articola in via subordinata a tutti i precedenti motivi, denuncia: " violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. ed ulteriore violazione dei limiti cronologici del giudicato" nella parte in cui la corte territoriale non ha condannato il comune di Palermo al risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita della locazione e per la mancata nuova locazione del magazzino, per cui era causa, relativamente al periodo successivo al 27 giugno 2013, data di pronuncia della sentenza n. 3019/2013 (e precisamente dal 28 giugno 2013 fino al 8 ottobre 2014, data di pubblicazione della sentenza di primo grado); sostiene che a detto danno, che quantifica in Euro 11 mila, andavano aggiunte le ulteriori mensilità di risarcimento maturate successivamente fino alla vendita del magazzino (avvenuta il 26 maggio 2015); sottolinea che:
a) in relazione a dette mensilità non può operare alcuna preclusione, trattandosi di periodi successivi alla formazione del giudicato sulla sentenza n. 3019/2013; b) dalla prova documentale e dalle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado era emerso che il conduttore aveva lasciato la locazione del magazzino a causa delle persistenti ed aggravate infiltrazioni di acqua, che provenivano dalla terrazza di proprietà comunale e che, danneggiando merci e macchinari custoditi nel magazzino, danneggiavano la sua stessa attività commerciale;
- con l'ottavo motivo, denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 2931 c.c. e degli artt. 91 e 112 c.p.c. "nella parte in cui la corte territoriale, pur non avendo lui più interesse all'esecuzione delle opere (avendo nel frattempo venduto il magazzino), ha esaminato il terzo motivo del suo atto di appello, che trascrive ai fini dell'autosufficienza, per poi erroneamente rigettarlo (non avendo mai lui chiesto una condanna alternativa all'esecuzione);
- con il nono motivo, denuncia: "violazione dell'art. 91 c.p.c." nella parte in cui la corte territoriale ha posto a suo carico tutte le spese processuali ed il contributo unificato; al riguardo si proclama difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
3. Non fondati sono i primi due motivi, che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente.
Sono ormai passati oltre quindici anni da quando le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, con sentenza n. 20935/2009 hanno statuito che: "Nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando ovvero dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato:
qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio".
Le stesse Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 30883/2024, hanno precisato che: "L'art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applica al rilievo della tardività dell'impugnazione, la quale è circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da queste agevolmente riscontrabile, e non si configura come uno sviluppo inatteso della lite".
Occorre aggiungere che le Sezioni Unite, con sentenza n. 226/2001, hanno riqualificato l'eccezione di giudicato esterno come eccezione rilevabile d'ufficio, purché la parte interessata all'effetto avesse provato il passaggio in giudicato attraverso l'attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.
Pertanto, all'epoca residuava ancora una differenza tra giudicato interno ed esterno: il primo era automaticamente acquisito agli atti e, quindi, era rilevabile anche in assenza di specifiche produzioni documentali; il secondo, invece, dal momento che veniva qualificato come fatto extraprocessuale e non come elemento di diritto tout court, doveva essere specificamente allegato e provato.
Da questa impostazione, discendeva la conseguenza per cui il giudicato esterno non poteva dedursi per la prima volta in sede di legittimità, neppure se formatosi successivamente al decorso dei termini per la proposizione del ricorso e tuttavia prima della pronuncia della Cassazione.
Tale limitazione è stata superata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13916/2006, che, qualificando anche il giudicato esterno come elemento di diritto e non di fatto, ha riconosciuto al giudice di legittimità il potere di conoscerne pienamente e, di conseguenza, la facoltà della parte interessata di dedurlo, anche qualora si fosse formato in pendenza dei termini di impugnazione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., o al massimo sino all'udienza di discussione, se sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte è oramai costante nel ritenere che il giudicato esterno, al pari del giudicato interno, integrando un elemento normativo, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr., tra le tante, Cass. n. 13916/2006; n. 20802/2010; n. 8614/2011; n 6102/2014; n. 11365/2015; n. 9059/2016).
L'inquadramento del giudicato esterno come elemento normativo ne consente la rilevabilità d'ufficio a prescindere dalla presenza o meno della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (così come avviene per il giudicato interno), dal momento che la necessità di tale certificazione si giustificava proprio alla luce del fatto che il giudicato esterno precedentemente non veniva considerato come elemento di diritto, autonomamente conoscibile dal giudice, anche a prescindere dalle allegazioni delle parti (iura novit curia), bensì come elemento fattuale da provare.
Senonché, come ritenuto da Cass. n. 4803/2018 (confermata, sul punto, da Cass. n. 36258/2023), di fronte al riconoscimento esplicito del giudicato esterno proveniente dalla controparte, la questione della certificazione di cancelleria perde di rilievo, perché il fatto in questo caso sarebbe da considerarsi pacificamente ammesso agli atti e, quindi, non necessiterebbe di alcuna prova.
Anche la mancata contestazione determina, alla stregua di quanto disposto a norma dell'art. 115 c.p.c., il venir meno dell'onere probatorio relativamente al fatto non contestato. I fatti non espressamente contestati dalla parte avverso la quale sono prodotti devono considerarsi, infatti, esclusi dalla formazione del thema probandum in quanto implicitamente ammessi. La contestazione costituisce un presupposto dell'onere probatorio e, di conseguenza, la non contestazione dell'altra parte dispensa colui che allega ed eccepisce determinati fatti dall'onere di provarli.
Pienamente conforme ai sopra richiamati principi di diritto è la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale:
a) ha ritenuto che la questione del giudicato, formatosi sulla sentenza n. 3109/2013 del Tribunale di Palermo, era di puro diritto;
b) per l'ipotesi in cui si fosse voluto ritenere che la suddetta questione era anche di fatto, ha comunque rilevato che la pendenza di altro giudizio con analoga domanda (definito per l'appunto con la sentenza di cui sopra, acquisita agli atti, anche se priva della annotazione di Cancelleria) era stata oggetto di contraddittorio delle parti, come pure i correlati effetti giuridici (esclusi quelli del giudicato);
c) ha ritenuto provato che la sentenza n. 3019/2013 fosse passata in giudicato, in quanto (p.4) "la mancata impugnazione della pronuncia (era, n.d.r.) stata espressamente ammessa dall'appellante nel suo atto di gravame".
In definitiva, va confermato il seguente principio di diritto:
"La certificazione ad opera del cancelliere dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., ha funzione (non costitutiva, ma) dichiarativa e ricognitiva di un fatto che si è verificato automaticamente in seguito alla mancata impugnazione della sentenza medesima. La parte che invoca il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova, normalmente, mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno.".
4. Fondati, invece, sono i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, da trattare congiuntamente per l'evidente loro intima connessione, nella parte in cui il ricorrente si duole, sostanzialmente, del fatto che la corte territoriale ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, da lui subito per effetto del recesso del conduttore dal rapporto di locazione (dell'immobile oggetto dei danneggiamenti, lamentati in citazione), fosse preclusa, poiché coperta dal giudicato formatosi relativamente alla sentenza n. 1039/2013, ove sarebbe stata "deducibile", e comunque fosse tardiva, poiché proposta in sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 1.
Si impongono alcune considerazioni di sistema a partire dagli ultimi arresti delle Sezioni Unite in materia di modificazione della domanda.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8510/2014, a fronte di una domanda di risoluzione contrattuale, proposta ai sensi dell'art. 1453 comma secondo c.c. nel corso del giudizio originariamente promosso per ottenere l'adempimento, hanno ammessa la possibilità di introdurre anche la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale. In quella occasione, i confini della modifica ammissibile sono stati disegnati avendo riguardo precipuo alla complessiva tutela offerta dal processo, senza fornire spiegazioni processualmente orientate in termini di connessione tra domande: la domanda risarcitoria proposta in occasione dell'esercizio dello ius variandi consentito dall'art. 1453, co. 2, c.c. rappresentava una pretesa "non legata da un rapporto di consequenzialità logico-giuridica alla domanda di risoluzione";
Successivamente, le Sezioni Unite: dapprima, con sentenza n. 12310/15, hanno ritenuto ammissibile, nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 1, c.p.c., la modifica della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., in una domanda di accertamento del già avvenuto effetto traslativo, sulla base del medesimo contratto qualificato come compravendita (nell'occasione, hanno altresì precisato che l'attività di modificazione possa riguardare anche entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo - petitum e causa petendi - purché in aderenza alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio); poi, con sentenza n. 22404/2018, hanno ritenuto ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria di cui all'art. 183, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, pur sempre con il limite dell'aderenza alla medesima vicenda sostanziale.
Secondo la sentenza del 2015 delle Sezioni Unite, i confini della tradizionale distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, fondata sul richiamo agli elementi identificativi dell'azione (petitum e causa petendi), vanno ridisegnati: non è l'intervento su detti elementi a provocare la mutatio non consentita, ma solo la modifica della "vicenda sostanziale dedotta in giudizio". Tanto affermando, le Sezioni Unite hanno ridimensionato la rigidità di un sistema processuale improntato sull'idea che fosse precluso qualsiasi intervento su causa petendi o petitum.
Sennonché, la pronunzia del 2015, individuando l'elemento distintivo tra domanda "nuova" e "modificata" nel fatto che nel primo caso la domanda era in "aggiunta" e non in "sostituzione" di quella originaria, finiva appunto per tagliare fuori dall'ambito di ammissibilità tutte le domande "aggiuntive" (così testualmente Cass. 12310/15: "La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.").
Da qui il ritorno delle Sezioni Unite sulla complessa problematica con la successiva sentenza n. 22404/18, che ha ampliato la nozione di modificazione ammessa, estendendola all'ipotesi di domanda che, sebbene aggiunta all'originaria, sia "connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta", ovvero sia alternativa alla prima, nel senso che tra le due una sola è accoglibile. In tal caso non si amplia la materia del contendere, "medesima è la vicenda sostanziale dedotta in giudizio", restando solo da accertare se il bene della vita sia attribuibile in base ad un'azione o ad un'altra.
In definitiva: la domanda che, prima delle suddette sentenze delle Sezioni Unite, era generalmente ritenuta una domanda nuova inammissibile è diventata una domanda modificata ammissibile, se introdotta nei termini dell'art. 183 comma 6 c.p.c., a prescindere dalle prospettazioni difensive del convenuto. Invero, i commi 5 e 6 dell'art. 183 c.p.c. (l'assetto è analogo nell'art. 171 ter c.p.c., previsto dalla riforma del D.Lgs. 149/22) distinguono tra la facoltà di proporre domande "nuove", che sono ammissibili se "conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto", e la facoltà di "precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate", per la quale non è stabilito altro limite se non quello temporale.
In applicazione dei princìpi affermati dalle Sezioni Unite nel 2015 e nel 2018, la successiva giurisprudenza di legittimità a sezione semplice:
- ha ritenuto che si fosse in presenza di modifica ex art. 183 comma 6 c.p.c. consentita in caso di: a) mutamento della domanda risarcitoria contro intermediario finanziario in quella di risoluzione per inadempimento (Cass. 13091/18); b) mutamento della domanda di nullità del contratto d'acquisto di strumenti finanziari in quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass. 3254/18 e Cass. 35789/22); c) mutamento della domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione sine titulo (Cass. 4322/19); d) introduzione di domanda di adempimento formulata in via gradata rispetto a domanda di inefficacia dei pagamenti ex art. 44 L.Fall. (Cass. 18546/20); e) sostituzione della domanda di risarcimento dei danni subiti per avere contratto l'epatite C in conseguenza di una trasfusione di sangue con la domanda volta ad accertare che l'attore aveva contagiato il virus non con tale trasfusione ma per effetto di una "generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza" (Cass. 4031/21); f) mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione per inadempimento (Cass. 32933/23);
- al contrario, ha ritenuto che costituisse domanda nuova inammissibile: a) la richiesta di declaratoria di illegittimità dell'avvenuta estromissione dai locali con conseguente loro riconsegna rispetto a domanda originaria di mero accertamento della natura locatizia del contratto (Cass. 31078/19); b) la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da illecito aquiliano formulata in via subordinata rispetto a domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass. 22865/19).
La prospettiva è sempre quella della necessità che non si introducano fatti nuovi, una "diversa vicenda sostanziale".
Non è stata ritenuta tale diversità quando, ad esempio, si modifica la domanda risarcitoria contro intermediario finanziario in quella di risoluzione per inadempimento "tenuto conto che entrambe le richieste riguardavano la stessa operazione di compravendita titoli ed erano fondate sull'allegazione dei medesimi comportamenti inadempienti dell'intermediario" (così espressamente Cass. 13091/18). Così come non vi è diversità se alla domanda di nullità del contratto d'acquisto di strumenti finanziari si sostituisce quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, posto che la domanda di risarcimento si fonda in tal caso sui medesimi inadempimenti e comportamenti dedotti come causa di invalidità dei contratti di investimento (Cass. 3254/18 e Cass. 35789/22).
Così come non vi è diversità se la domanda di pagamento dei canoni di locazione viene sostituita con quella di indennità di occupazione sine titulo, perché, pur se viene meno il titolo contrattuale il bene della vita richiesta è sostanzialmente il medesimo e si giustifica per la stessa causale, ovvero il godimento del bene (è l'ipotesi di Cass. 4322/19, molto simile a quella decisa da Cass. SU 22408/18, in cui la prestazione viene chiesta non più a titolo contrattuale ma ai sensi dell'art. 2041 c.c.).
Viceversa, è stata ritenuta diversa la vicenda sostanziale quando al posto della domanda di accertamento dell'esistenza di una locazione si chiede accertarsi l'illegittimità dell'estromissione dei locali (Cass. 31078/19); ovvero quando al posto di danni richiesti per l'inadempimento di un contratto si invocano danni derivanti dalla violazione della regola generale del neminem laedere, mutando così completamente la prospettiva rispetto a quella originaria contrattuale (Cass. 22865/19).
Applicando i principi di cui sopra alla fattispecie oggetto dell'odierno ricorso, la corte territoriale:
- erroneamente ha ritenuto identici il fatto costituivo del danno lamentato nel giudizio risarcitorio definito con sentenza n. 3019/2013 ed il fatto costitutivo del danno lamentato nel giudizio risarcitorio definito con la sentenza impugnata con il ricorso in esame: invero, nel primo giudizio risarcitorio, il fatto, costitutivo del danno, erano le infiltrazioni di acqua, che avevano determinato danni materiali al magazzino, mentre, in secondo giudizio risarcitorio, il fatto, costitutivo del danno da lucro cessante per il proprietario locatore, è il recesso del conduttore, benché a sua volta causato dalla impossibilità di fruire dell'immobile locato a causa delle infiltrazioni;
- erroneamente non ha tenuto conto che alla data del 5 ottobre 2012 (allorquando, nel primo giudizio risarcitorio, definito con la sentenza n. 3019/2013, era stata chiesta prova sulla cessazione della locazione) era già stato notificato l'atto di citazione introduttivo del secondo giudizio risarcitorio (definito con la sentenza della corte territoriale, impugnata con il ricorso in esame) e non era ancora stato emesso il provvedimento cautelare (sulla richiesta di esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni);
- erroneamente non ha considerato che la domanda di risarcimento degli ulteriori danni, verificatisi in corso di causa, nella giurisprudenza formatasi all'epoca dell'instaurazione del primo giudizio risarcitorio, costituiva domanda nuova, mentre, nella giurisprudenza formatasi a seguito delle menzionate sentenze delle Sezioni Unite del 2015 e del 2018, costituisce domanda che può essere espressamente proposta nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti;
- erroneamente non ha considerato che la domanda di risarcimento del mancato reddito da locazione è stata correttamente proposta dall'odierno ricorrente nel giudizio di merito (definito dalla corte territoriale con la sentenza, impugnata con il ricorso in esame) subito dopo che si è verificato il relativo fatto costitutivo (la cessazione del rapporto di locazione con conseguente perdita del relativo canone), quale evento evidentemente sopravvenuto all'instaurazione della lite;
- erroneamente ha ritenuto tardiva la domanda di risarcimento danni, derivanti dal recesso del conduttore dal rapporto di locazione, proposta dall'odierno ricorrente in sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 1 c.p.c., nonostante che essa fosse nascente dalla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio.
A tanto consegue l'accoglimento dei motivi da tre a sei compresi, con assorbimento degli altri (a vario titolo condizionati dalle questioni oggetto di quelli), in applicazione del seguente principio di diritto:
"In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce alla domanda originaria, ma ad essa si cumula".
5. Per le ragioni che precedono, assorbiti i motivi settimo, ottavo e nono, s'impone la cassazione dell'impugnata sentenza in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame dell'appello proposto dal De.En.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte - rigettati il primo ed il secondo motivo - accoglie per quanto di ragione il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo e - assorbiti i motivi settimo, ottavo e nono - cassa in relazione alle censure accolte la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame dell'appello del De.En., tenuto conto di quanto indicato nella motivazione che precede.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2025.