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Difensore d’ufficio ha diritto al compenso anche per le udienze di mero rinvio?

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4539 del 20/02/2025

Quando un avvocato d’ufficio partecipa a un’udienza di mero rinvio, ha diritto al compenso per la sua presenza?

Oppure, trattandosi di un’attività che non incide direttamente sul processo, il giudice può negargli la liquidazione dell’onorario?

A dare una risposta è la Cassazione civile, sez. II, con l'ordinanza n. 4539 del 20 febbraio 2025, che ha stabilito che la presenza del difensore alle udienze di rinvio è obbligatoria e, di conseguenza, deve essere retribuita.

Il caso di specie

Un avvocato assiste un imputato ammesso al gratuito patrocinio e chiede la liquidazione del compenso per l’attività svolta. Il Tribunale di Reggio Calabria, tuttavia, respinge la richiesta, sostenendo che l’avvocato si fosse limitato a partecipare a quattro udienze di mero rinvio, escludendo quindi il pagamento ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014.

L’avvocato fa opposizione, ma il Tribunale conferma il rigetto. A quel punto, il difensore presenta ricorso per Cassazione, contestando l’interpretazione restrittiva del diritto al compenso.

Le norme sul compenso del difensore d’ufficio

La Cassazione ribalta la decisione del Tribunale, richiamando le seguenti norme:

  • Art. 117 del D.P.R. n. 115/2002, che riconosce il diritto del difensore d’ufficio alla liquidazione dell’onorario anche per l’assistenza a soggetti irreperibili.
  • Art. 12 del D.M. n. 55/2014, che stabilisce che il compenso si liquida per fasi processuali (studio, fase introduttiva, istruttoria e decisionale), senza escludere le udienze di rinvio. Tuttavia, il tempo impiegato può incidere sulla quantificazione, ma non sul diritto al compenso.

Alla luce del principio dell’obbligatorietà della difesa penale,  il difensore d’ufficio non può rifiutarsi di partecipare alle udienze, poiché la sua presenza è necessaria per la regolarità del processo.

La soluzione del caso concreto

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’avvocato e ha chiarito che:

  • Non si può negare il compenso solo perché l’udienza è stata un mero rinvio.
  • Il giudice deve comunque valutare l’intero incarico difensivo, considerando anche altre attività come la fase di studio.
  • Il quantum del compenso può variare in base all’impegno richiesto, ma l’an del diritto alla retribuzione non può essere escluso.

Questa posizione è stata già affermata dalla Cassazione n. 18791/2020, che aveva stabilito che la durata dell’attività incide solo sulla quantificazione dell’onorario, ma non sulla sua debenza.

Di conseguenza, la decisione del Tribunale di Reggio Calabria è annullata con rinvio, imponendo una nuova valutazione della liquidazione richiesta dal difensore.

In conclusione, il difensore d’ufficio deve essere retribuito anche per la partecipazione alle udienze di rinvio, perché il suo ruolo è essenziale per garantire il diritto di difesa.

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Cassazione civile, sez. II, ordinanza 20/02/2025 (ud. 05/02/2025) n. 4539

RILEVATO CHE:


1. L'avv. Mi.Mi. chiese al Tribunale di Reggio Calabria - Sezione penale dibattimentale, la liquidazione dei compensi e il rimborso delle spese in relazione all'attività difensiva d'ufficio svolta nell'interesse dell'imputato Pa.Da., ammesso al gratuito patrocinio.

Il Tribunale, con decreto dell'8/4/2023, rigettò la richiesta e l'istante propose ricorso in opposizione, depositato il 27/4/2023, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria - Sez. civile, che, nella contumacia del Ministero della Giustizia, rigettò parimenti la domanda sul presupposto che il predetto difensore avesse presenziato a quattro udienze di mero rinvio, che si erano rese necessarie per l'espletamento delle ricerche dell'imputato poi dichiarato irreperibile, e che erano escluse, in quanto tali, dalla liquidazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014.

2. Contro la predetta ordinanza, Mi.Mi. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.

In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 - bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 disp. att. cod. proc. pen. e 117 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale rigettato l'istanza di liquidazione onorari sul presupposto della mancanza di attività difensiva, senza, invece, considerare che nel processo penale vige il principio dell'obbligatorietà del diritto di difesa dalla quale discende l'obbligatorietà dell'attività difensiva, tanto più nel momento in cui il difensore sia nominato d'ufficio e quindi debba onorare un incarico avente natura pubblica, in virtù del quale è tenuto a presenziare anche alle udienze di mero rinvio, non celebrabili in assenza del difensore.

2. Il motivo è fondato.

L'art. 117 D.P.R. n. 115 del 2002, rubricato "Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile, stabilisce, infatti, al comma 1 che "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82", in virtù del quale "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".

Lo stesso art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, stabilisce che il compenso si liquida per fasi, intendendosi con ciò la fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria o dibattimentale e la fase decisionale.

Nessuno sbarramento è, dunque, imposto dal legislatore in ordine alla liquidazione spettante al difensore d'ufficio di persona irreperibile in relazione alla natura delle specifiche attività svolte, ossia all'an della spettanza dei compensi, incidendo le specifiche attività svolte soltanto sulla valutazione del quantum della pretesa, come evincibile dal ridetto art. 82, che richiama per l'appunto l'impegno professionale profuso nello svolgimento dell'incarico.

Con riguardo a questo specifico aspetto, l'art. 12, secondo capoverso, del d.m. n. 55 del 2014, fornisce ulteriori precisazioni, allorché stabilisce che "Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale (...) si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime", oltre naturalmente agli altri criteri specificati nella prima parte, ossia "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente".

Ciò comporta che la partecipazione ad udienze di mero rinvio non incide sull'esistenza del diritto al compenso, comunque dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 d.m. n. 55 del 2014, ma semmai sulla sola quantificazione dello stesso, in uno con gli ulteriori criteri meglio specificati nel comma 1 della predetta disposizione.

In questi termini si è del resto già espressa questa Corte allorché, nell'interpretare il ridetto art. 12, comma 1, ha affermato, sia pure per una fattispecie affatto diversa da quella in esame, che il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato (Cass., Sez. 6 - 2, 10/9/2020, n. 18791).

Ha, dunque, errato il giudice di merito nel rigettare la pretesa liquidazione sul presupposto che le quattro udienze alle quali aveva partecipato il difensore fossero di mero rinvio, non soltanto perché non ha considerato che, nel processo penale, l'assistenza del difensore è sempre obbligatoria e che questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza, ma anche perché, nella specie, i rinvii si erano resi necessari al fine di svolgere le ricerche dell'imputato irreperibile e attenevano, perciò, alla fase introduttiva del giudizio.

Peraltro, il giudice avrebbe anche dovuto valutare quali ulteriori attività il difensore avesse avuto modo di compiere, anche tenendo conto del momento della nomina, se in udienza o fuori da essa.

In ragione di ciò, deve dichiararsi la fondatezza del ricorso, con conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Reggio Calabria anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2025.

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