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Affidamento familiare non può avere una durata indeterminata

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.5589 del 03/03/2025

L'affidamento familiare può essere prorogato all'infinito? Oppure deve sempre avere una durata definita?

A rispondere è la Corte di Cassazione, sezione I civile, con l’ordinanza n. 5589 del 3 marzo 2025, che chiarisce ancora una volta la natura temporanea dell’affidamento e il suo scopo primario: aiutare la famiglia di origine a superare le difficoltà per consentire al minore di rientrare nel proprio ambiente naturale.

Affidamento familiare e dichiarazione di adottabilità

L’affidamento familiare è una misura transitoria, che si applica solo quando le difficoltà della famiglia di origine sono superabili nel tempo.
Diversamente, la dichiarazione di adottabilità è prevista nei casi in cui l’ambiente familiare risulti irreversibilmente inadeguato, rendendo necessario un intervento definitivo.

Proprio per questa differenza, il provvedimento che dispone l’affidamento deve indicare un periodo di durata prevedibile, e le eventuali proroghe non possono essere indefinite. Se la situazione di abbandono diventa permanente, occorre procedere con la dichiarazione di adottabilità, anche nel caso in cui il minore sia inserito in un ambiente di affido positivo.

Il caso in esame

La vicenda riguarda una minore affidata a un Ente, con l'obiettivo di attivare un progetto di affido etero-familiare.

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, dopo un’indagine durata cinque anni, ha disposto l’affidamento all’ente pubblico, stabilendo che la minore mantenesse rapporti con i genitori e la nonna in modalità inizialmente protette, con possibilità di maggiore liberalizzazione nel tempo.

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione, ritenendo giustificata la mancata audizione della minore ai sensi dell’art. 473-bis.4 c.p.c., per evitare di esporla a stress emotivo e conflitti di lealtà. Tuttavia, la Cassazione ha riscontrato una carenza nel provvedimento: mancava una chiara calendarizzazione delle relazioni periodiche sullo stato dell'affidamento.

Monitoraggio e valutazione periodica dell’affidamento

L’affidamento familiare, sia intra-familiare che extra-familiare, deve contenere:

  • le motivazioni del provvedimento;

  • i tempi e le modalità di esercizio dei poteri dell’affidatario;

  • le modalità di mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine.

Inoltre, i Servizi Sociali devono riferire periodicamente all’autorità giudiziaria sull’andamento dell’affidamento, non solo alla scadenza del periodo stabilito. Questo consente di valutare se l’affidamento debba proseguire, se la famiglia di origine abbia superato le criticità o se, invece, sia necessario adottare soluzioni definitive, come la dichiarazione di adottabilità.

Conclusioni

La Cassazione ha ribadito che l'affidamento familiare non può essere prorogato senza limiti e che è necessario un monitoraggio costante per garantire il miglior interesse del minore.

Se l'affidamento diventa una condizione indefinita, si rischia di creare una situazione di incertezza giuridica, in cui il minore resta sospeso tra la famiglia di origine e un futuro adottivo che non arriva mai.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 03/03/2025 (ud. 05/02/2025), n. 5589

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, all'esito di un procedimento dipanatosi in un arco temporale di circa 5 anni, durante il quale l'Ufficio giudiziario aveva avuto modo di valutare, per il tramite dei Servizi specialistici del territorio, i profili di personalità e le competenze genitoriali di La.Gi. e di Mo.Vi. (genitori) e di Mo.Gi. (nonna materna), adulti di riferimento della minore Ma.La. (nata a M il (Omissis)), ritualmente costituitisi nel procedimento di primo grado, nonché di apprezzare le dinamiche familiari disfunzionali e comunque perturbanti, rispetto ad un adeguato percorso di crescita della bambina, con decreto definitivo reso in data 20 gennaio 2023, confermò l'affido della minore all'Ente, Comune di Milano, affinché, anche in collaborazione con i Servizi specialisti del territorio, provvedesse ad avviare a suo favore, previe dimissioni comunitarie, un progetto di affido etero familiare, regolamentasse i rapporti tra la minore, i genitori e la nonna, inizialmente con modalità protette ed osservate, con facoltà di progressiva liberalizzazione, a seconda del grado di accettazione e di collaborazione dei familiari al progetto formalizzato a tutela della bambina ed avviasse interventi di supporto e di sostegno, sia a favore della minore, che dei genitori.

Il decreto venne distintamente reclamato da La.Gi. e da Mo.Gi., nonna materna della minore.

La Corte di appello di Milano con decreto datato 18 ottobre 2023 e depositato in data 9 novembre 2023, all'esito del compimento dell'attività istruttoria e dell'espletamento della CTU, ha respinto i reclami, distintamente proposti dal padre e dalla nonna materna.

La Corte ha rimarcato che:

la valutazione psicodiagnostica della minore aveva evidenziato una situazione di grave rischio evolutivo ed una condizione psicoaffettiva preoccupante, contraddistinta da meccanismi adattativi e dall'interiorizzazione di un mondo esterno poco sicuro e a tratti malevoli, che la portava ad esprime il desiderio di essere salvata;

Mo.Vi., madre della minore, aveva intrapreso un positivo percorso di supporto psicologico volto alla propria crescita personale ed al distacco dalla figura materna (Mo.Gi.) dalla quale si era sempre sentita sminuita; aveva mostrato competenze spendibili per la bambina ed aveva prestato adesione al progetto di affido etero familiare, comprendendo il bisogno della minore di creare legami riparativi;

il padre della minore mostrava gravi carenze relazioni, risultava caratterizzato da perduranti tratti di immaturità e di dipendenza e scarsamente consapevole delle condizioni psico emotive della bambina nel prospettare un suo progetto di ricongiungimento con la figlia, peraltro, non condiviso dalla sua attuale compagna;

la nonna Mo.Gi., dell'età di 74 anni, non poteva rappresentare una risorsa per la minore perché presentava un funzionamento individuale molto fragile, caratterizzato da tratti psicotici e della presenza di un deterioramento cognitivo lieve e di aspetti personologici che ne inficiano le competenze genitoriali e l'osservazione della relazione tra la nonna e la nipote aveva evidenziato le sue difficoltà ad entrare in sintonia con la nipote "essendo emersa una modalità comunicativa e relazionale basata sul dire alla bambina ciò che deve fare e/o pensare, precludendo, così, alla minore, che si appresta ad affrontare movimenti di individuazione personale e di separazione, ogni possibilità di esprimere un pensiero proprio che sia differente. Tale approccio della nonna materna è emerso anche nel corso delle osservazioni degli incontri con la nipote avvenuti in Spazio Neutro, nei quali la donna ha spesso sollecitato la minore a movimenti di alleanza ai propri desideri di ricongiungimento, costringendola a prendere posizioni del tutto inappropriate, anche rispetto al progetto di affido etero familiare formalizzato dal Tribunale a suo favore, situazione che ha affaticato la bambina, portandola, in più occasioni, a rifiutarsi di incontrare la nonna" (fol. 12 del decr. Imp.), anche se risultava comunque accertato il legame di affetto che la legava alla nipote.

All'esito, condividendo la progettualità adottata dal Tribunale per i Minorenni, la Corte di merito ha ritenuto che il disposto affido etero familiare della bambina rappresenti "un'importante possibilità di crescita in un contesto esclusivo, stabile, chiaro, protettivo e fermamente centrato sui suoi bisogni affettivi ed evolutivi, con il mantenimento dei legami familiari presenti nel suo panorama affettivo." (fol. 14).

In dettaglio, nel dispositivo, la Corte di merito ha così statuito:

"Incarica il Servizio sociale del Comune di Milano, anche in collaborazione con i Servizi specialistici del territorio e con il Servizio sociale del Comune di M : a) di assicurare, con i tempi e le modalità ritenute più opportune, tenuto conto dell'andamento del percorso di affido e delle condizioni psico emotive della minore, il mantenimento dei rapporti tra la minore e i genitori, nella prospettiva di una maggiore liberalizzazione; b) di valutare la frequenza e le modalità degli incontri tra la minore e la nonna materna, tenuto conto del grado di collaborazione della donna al progetto di affido della nipote in questa sede confermato e della sua capacità di non più sollecitare nella minore richieste di alleanza e di appartenenza esclusiva alla stessa; c) di valutare, in caso di disponibilità l'intervento, la fattibilità di un percorso di sostegno a Mo.Gi., sia con funzioni di accompagnamento alla progettualità formalizzata in questa sede a favore di Ma., sia con funzioni di sostegno nella relazione con la nipote; d) di avviare in tempi brevi a favore della minore un sostegno psicologico che la sostenga nell'elaborazione dei propri vissuti e l'accompagni nella presente progettualità; e) di avviare a favore del padre, qualora consenziente, un percorso psicologico individuale e alla genitorialità che gli consenta di lavorare sugli aspetti di criticità personale e relazionale emersi nel rapporto con la figlia; f) di assicurare ad entrambi i genitori periodici incontri psicosociali congiunti, che favoriscano l'avvio di una genitorialità maggiormente condivisa e centrata sui bisogni evolutivi della figlia; g) di regolamentare con i tempi e le modalità ritenute più opportune i rapporti tra la minore e i familiari che ne facessero richiesta; h) di mantenere monitorate le condizioni di benessere della minore, informando, alla scadenza di 24 mesi dalla notifica del presente decreto, la competente A.G. minorile in relazione all'andamento del progetto di affido, alla necessità di prosecuzione dello stesso o di eventuale modifica." (fol.15).

Mo.Gi., nonna della minore, ha proposto ricorso con due mezzi, chiedendo la cassazione del decreto. L'avvocato Sc.Ma., curatore speciale della minore, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, ha replicato con controricorso e memoria. Il padre e la madre della minore, nonchè la Procura generale presso la Corte di Appello di Milano, nei cui confronti è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, sono rimasti intimati.

È stata disposta la trattazione camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE 

2.- Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 473-bis 4 c.p.c., che prevede l'"ascolto del minore", e dell'art. 315-bis c.c. relativo invece ai diritti del figlio.

La ricorrente, dopo avere ricordato che r ascolto" costituisce un diritto del minore, previsto nel suo interesse, da espletare anche se il minore ha età inferiore ai dodici anni, si duole che tale incombente non sia stato svolto e deduce che la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello è insufficiente.

Il motivo è infondato.

Giova ricordare che ai sensi dell'art. 473-bis 4, primo e secondo comma, c.p.c. "1. Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. 2. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato." e che secondo l'art. 315-bis, terzo comma "Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.".

La sentenza impugnata ha dato retta applicazione alle norme in esame.

Nel ricorso si sostiene che la Corte territoriale ha giustificato l'omessa audizione della minore, affermando che "avrebbe posto (Ma.) in una condizione di ansia, con riacutizzazione di conflitti di lealtà, certamente dannosi ed inutili", con motivazione che, a parere della ricorrente, avrebbe, inopportunamente, tutelato potenziali conflitti di lealtà della minore nei confronti dei Servizi sociali.

Tale lettura del decreto impugnato è inesatta e non può essere condivisa, in quanto prescinde dal complessivo sviluppo motivazionale dal quale si evince che la decisione è stata fondata sulla disamina delle relazioni familiari interpersonali, nell'ambito delle quali la nonna si era rivelata portatrice di "agiti dal portato estremamente ridondante ed assertivo che hanno turbato la bambina". La Corte territoriale, infatti, così si esprime "Tali andamenti relazionali appaiono estremamente disfunzionali rispetto ad un equilibrato percorso di crescita della minore, in quanto rischiano di consolidare aspetti problematici emersi dalla valutazione peritale di Ma., la quale, in ragione della sua storia passata e della precoce esposizione a conflitti di lealtà rispetto agli adulti di riferimento, (in particolare proprio nei confronti della nonna materna, la quale ha più volte posto in essere agiti dal portato estremamente ridondante ed assertivo che hanno turbato la bambina), ha strutturato un funzionamento adattivo, foriero di costruzione di un falso Sé. Tali vissuti della minore e la sua pregressa esposizione a dinamiche familiari che l'hanno costantemente messa nella condizione di assumere pregiudizievoli posizioni di schieramento, hanno portato la Corte a non ritenere opportuno procedere nella presente sede all'ascolto di Ma., ritenendosi che tale adempimento istruttorio l'avrebbe posta in una condizione di ansia, con riacutizzazione di conflitti di lealtà, certamente dannosi ed inutili." (fol. 12-13).

La decisione risulta immune dai vizi denunciati e la censura, che di fonda su una lettura parziale ed incompleta, è infondata in quanto la Corte di merito ha ampiamente motivato la decisione di non procedere all'ascolto della minore infradodicenne, illustrandone le ragioni strettamente connesse alle pregiudizievoli dinamiche familiari.

3.1.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 183, e dell'art. 315-bis c.c.

A parere della ricorrente, il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano, prescrivendo ai Servizi Sociali di dare avvio ad un programma di affidamento etero-familiare, avrebbe leso il diritto della piccola Ma. di crescere nella propria famiglia, e di mantenere rapporti significativi con i parenti ed in particolare con la nonna materna G., in violazione della norma indicata che menziona espressamente il "diritto di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti".

In particolare, la ricorrente:

I) - non ritiene sussistente la condizione dell'assenza di un ambiente familiare idoneo, la cui presenza è prevista come necessaria per l'applicazione dell'istituto dell'affidamento etero-familiare dall'art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184, in quanto - a suo parere- la pregressa situazione di conflittualità tra essa stessa e la figlia Vittoria (madre della minore) sarebbe risalente ed oramai superata;

II) - lamenta, inoltre l'inadeguatezza dei percorsi di sostegno che avrebbero dovuto garantire il diritto della minore al mantenimento del suo nucleo familiare; deduce l'inadeguatezza dei percorsi di sostegno volti alla risoluzione dei conflitti presenti con la figlia Vittoria, sostiene però di avere lavorato su detto rapporto "arrivando ad accettare e perdonare definitivamente gli errori compiuti da questa in passato.";

III) - si duole che la Corte d'Appello di Milano non abbia voluto concedere l'affidamento della minore all'odierna ricorrente, nonostante la stessa sia sempre stata il principale punto di riferimento della minore e sia riuscita a mantenere un rapporto affettivo privilegiato con la bambina, rimarcando di godere di una condizione economica idonea a garantirne il futuro.

3.2.- Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.

3.3.- Il primo e terzo profilo di censura risultano palesemente inammissibili perché apparentemente deducono violazioni di legge, ma in realtà sollecitano il riesame del merito, atteso che la Corte territoriale, dopo avere ripercorso con dovizia di particolari le vicende familiari, le iniziative intraprese e gli esiti, ha illustrato ampiamente le ragioni della decisione dell'affido etero-familiare, senza che la ricorrente abbia evidenziato emergenze fattuali non valutate e decisive.

Il decreto impugnato, con ampiezza di argomenti puntualmente correlati alle emergenze istruttorie di fatto, opportunamente ricostruite nella loro concreto manifestarsi alla luce di molteplici approfondimenti istruttori, ha delineato con cura ed approfondita disamina delle relazioni intessute tra le parti il quadro familiare gravemente disfunzionale in cui viveva la minore, distinguendo la posizione e le responsabilità di ciascuno dei familiari coinvolti, compresa la nonna, e ha puntualmente espresso le ragioni della ravvisata inidoneità degli stessi a prendersi adeguatamente cura della bambina e complessivamente dell'impossibilità del sistema familiare di svolgere una funzione vicariante e di rappresentare per Ma. un contesto di vita sufficientemente responsivo, supportivo e tutelante.

Inoltre, dal decreto emerge la condivisione espressa dalla madre al progetto di affido etero-familiare della minore e va rimarcato che il padre, pur non avendo espresso il consenso, non ha impugnato la decisione con cui è stata evidenziata l'inadeguatezza del progetto familiare da lui proposto.

3.4.- Il secondo profilo di doglianza merita accoglimento nei sensi di seguito precisati, là dove solleva obiezioni alla in merito alle iniziative di sostegno alla genitorialità ed alla tempistica nell'ambito della regolamentazione del programma di affido etero-familiare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 183/1984, disposto dalla Corte di merito.

3.5.- Giova ricordare che il diritto del minore ad una crescita equilibrata all'interno della famiglia di origine è il cardine attorno al quale ruota l'istituto dell'affidamento familiare dei minori previsto dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, come modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001, proprio perché questo istituto e limitato nel tempo ed e finalizzato al superamento di condotte pregiudizievoli dei genitori ai sensi dell'art. 333 cod. proc. civ.

L'affidamento familiare e istituto inteso quale misura offerta ad un bambino che versa in difficoltà, determinate da malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente possono ostacolare la funzione educativa e la convivenza tra genitore e figlio; e destinato a rimuovere queste situazioni di difficoltà e di disagio familiare connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale e si pone in funzione strumentale alla tutela, riconosciuta con carattere prioritario dall' ordinamento, del diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine (Cass. n.1837/2011). La misura rientra tra i provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'articolo 333 cod. civ., in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 cod. civ. e ben può declinarsi nelle forme dell'affidamento intrafamiliare, ovverosia tra i membri della cosiddetta "famiglia allargata" - anche se non e questo il caso per ragioni che risultano ben illustrate dalla Corte di appello e non utilmente censurate, come si e già avuto modo di precisare - nell' esigenza, prioritaria, di evitare al minore, insieme al trauma conseguente allontanamento dei genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui e cresciuto (Cass. n. 28257/2019).

Il provvedimento di affidamento familiare (sia intra che extra familiare), deve indicare specificatamente non solo le motivazioni di esso, ma anche i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

Il provvedimento deve infatti indicare il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice che ha disposto la misura di ogni evento di particolare importanza, illustrando, inoltre, con relazioni periodiche semestrali l'andamento del programma di assistenza, la sua presumibile ulteriore durata e l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. Quanto al profilo nevralgico della durata, trattandosi di una misura che si connota specificamente per la sua temporaneità, il provvedimento di affidamento deve indicare il periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine (Cass. n. 16569/2021).

Come è stato già puntualizzato, l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto dell'art. 4 della legge n. 184/1983, che prevede l'indicazione della sua presumibile durata e stabilisce tempi e modalità dell'eventuale proroga, senza che possa essere strumentalmente utilizzato per nascondere una diversa tipologia di affidamento, quale può essere l'affidamento a rischio giuridico o quello disposto in pendenza del giudizio di accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 33147/2022; Cass. n. 24727/2021).

Invero, la situazione che giustifica l'affidamento familiare, a norma degli artt. 2 e segg. della legge n.184/1983, e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità, si differenziano proprio in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità; pertanto, il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l'eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata, atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un'attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare, la quale (ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 184/1983), non è di impedimento alla dichiarazione anzidetta (Cass. n.10706/2010; Cass. n.1837/2011).

Alla temporaneità dell'affidamento familiare consegue che lo stesso cessi con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore; tuttavia, trascorso il periodo di durata previsto, quando non sia stato dichiarato cessato l'affidamento per le anzidette ragioni, il giudice tutelare sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore richiede, se necessario, al competente Tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

3.6.- Nel caso di specie l'affido è stato disposto ai sensi degli artt. 4 e 5-bis della legge n. 184/1993, atteso il mancato consenso da parte del padre, che prevedono che la durata dell'affido non sia superiore a 24 mesi (art. 5-bis, comma 2, lett. g) e che il servizio sociale debba riferire all'autorità giudiziaria con periodicità stabilita dalla stessa autorità giudiziaria che ha disposto la misura, comunque non superiore a sei mesi (art. 5-bis, comma 2, lett. h).

La decisione impugnata risulta, in linea di massima, chiaramente allineata e conforme ai principi espressi, pur tuttavia risulta carente quanto alla calendarizzazione delle relazioni periodiche.

Invero, la mancata programmazione della periodicità delle relazioni intertemporali, a fronte della previsione della durata dell'affidamento già nella misura massima consentita (24 mesi), non risulta appropriata in relazione alla specifica finalità dell'affidamento extra-familiare ed al concreto programma posto in campo dagli stessi giudici di merito. Fermi i compiti assegnati ai Servizi sociali, direttamente impegnati, tra l'altro, nell'attuazione dei percorsi di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio del benessere della minore, nella programmazione delle visite e degli incontri tra i familiari e la bambina, risulta necessario che il progressivo aggiornamento sull'andamento delle molteplici iniziative sia sottoposto all'autorità giudiziaria periodicamente, e non solo alla scadenza della durata dell'affido extra-familiare, al fine di verificare se le soluzioni adottate si siano dimostrate congruenti con l'interesse del minore, se ricorra o meno l'auspicata implementazione delle capacità genitoriali, se sia stato possibile coltivare ed in che misura le relazioni affettive familiari, se sia evincibile la possibilità del rientro della minore in famiglia o, al contrario, se non si sia palesato uno stato di abbandono, oltre che quant'altro utile, di modo da consentire l'adozione con tempestività dei provvedimenti che si possano rendere necessari nel superiore interesse del minore.

In relazione a questo specifico profilo il motivo va accolto e la decisione va cassata nella parte in cui stabilisce che il Sevizio sociale provvederà ad informare l'A.G. alla scadenza di 24 mesi dalla comunicazione decreto, senza indicare la periodicità delle preventive relazioni intertemporali da trasmettere all'A.G.

4.- In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione e la Corte di appello di Milano in diversa composizione, in sede di rinvio dovrà provvedere, con una valutazione all'attualità, a indicare anche la periodicità delle relazioni ex art.5 bis, comma 2, lett. h), in applicazione dei principi espressi, e alla liquidazione delle spese anche per il grado di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, rigettato il ricorso nel resto; cassa il decreto impugnato nei limiti dell'accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2025.

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