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Il diritto dei nonni a frequentare i nipoti: è sempre garantito?

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.6658 del 13/03/2025

La Cassazione, con l'ordinanza n. 6658 del 13 marzo 2025, è tornata ad affrontare il delicato equilibrio tra il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e il superiore interesse del minore, come previsto dall'art. 317-bis c.c. e dall'art. 8 CEDU.

Il diritto degli ascendenti non è assoluto

Il diritto dei nonni di vedere i propri nipoti non è incondizionato: può essere riconosciuto solo se il giudice accerta che tali rapporti siano positivi, gratificanti e vantaggiosi per il minore. In caso contrario, o se vi è una manifesta opposizione del minore capace di discernimento (soprattutto se ha compiuto 12 anni), la frequentazione non può essere imposta.

Su questo punto si era già espressa anche la Cassazione con la sentenza n. 29685/2024, sottolineando che “non esiste un diritto incondizionato alla frequentazione da parte degli ascendenti, se non si dimostra che il rapporto è utile alla crescita equilibrata del minore”. La decisione del 2025 conferma e rafforza questa linea, ribadendo che l'“esclusivo interesse del minore” è l'unico parametro decisivo.

Il caso: un minore conteso tra Liguria e Puglia

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, i nonni paterni avevano chiesto al Tribunale per i Minorenni di Genova di poter vedere il nipote, trasferitosi con la madre a Bari. Inizialmente il giudice aveva autorizzato visite periodiche in Liguria e a Bari, a carico della madre. Tuttavia, la Corte d'appello aveva poi limitato le visite dei nonni al solo periodo in cui il minore si trovava col padre.

I nonni hanno proposto ricorso in Cassazione, che ha accolto la loro tesi: non si può subordinare la frequentazione dei nonni alla presenza del padre, senza una specifica motivazione e senza aver previsto strumenti adeguati per regolare i rapporti.

Le indicazioni della Cassazione

Secondo la Suprema Corte, il giudice deve:

  • accertare l'effettiva utilità del rapporto nonni-nipote;
  • evitare che il minore sia coinvolto in dinamiche conflittuali;
  • assicurarsi che le visite non interferiscano con i tempi affettivi, sociali, scolastici e ludici del minore;
  • motivare espressamente se ritiene necessaria la presenza di un genitore durante le visite;
  • valutare anche forme mediate di contatto, come le videochiamate, in presenza di ostacoli logistici;
  • avvalersi, se necessario, della collaborazione dei Servizi Sociali.

Conclusione

La poronuncia in esame ribadisce un principio centrale del diritto di famiglia: il rapporto tra nonni e nipoti è tutelato solo se giova realmente al benessere del minore. In presenza di conflitti familiari o distanze geografiche, il giudice deve individuare modalità equilibrate e proporzionate di frequentazione, che rispettino la libertà e la serenità del minore.

La Corte d'appello dovrà ora riesaminare il caso, stabilendo se e come i nonni possano vedere il nipote anche in autonomia rispetto al padre, tenendo conto di tutti gli strumenti disponibili per garantire la spontaneità dei rapporti e il benessere psicofisico del minore.

Ascendenti, diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, esclusivo interesse del minore, fruttuosa cooperazione con i genitori, assenza di alcun pregiudizio per i minori

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore".

La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.

Invero, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.

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Cassazione civile sez. I, ordinanza 13/03/2025 (ud. 05/02/2025) n. 6658

FATTI DI CAUSA

RILEVATO CHE:

1.- Dal matrimonio fra Ga.St. e Sc.Lo. nasceva nel 2017 Ga.Ed.

A seguito dell'allontanamento di Scorcia dalla casa familiare, sita in Liguria, ed il suo trasferimento a Bari, presso i genitori, con il figlio, il padre proponeva al Tribunale per i Minorenni di Genova, domanda volta a conseguire la dichiarazione di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, che veniva respinta.

Promosso dalla moglie il giudizio di separazione personale, il Tribunale Ordinario con ordinanza presidenziale in data 12 settembre 2022 lasciava il minore collocato presso la madre, in B., e regolava le modalità di frequentazione padre-figlio, disponendo una consulenza tecnica di ufficio.

I nonni paterni Ga.Vi. e Sa.Ca. promuovevano il presente procedimento presso il Tribunale per i Minorenni e chiedevano che fosse accertato se la condotta della madre era pregiudizievole al minore; in ogni caso chiedevano che il Tribunale disponesse le modalità di frequentazione ritenute opportune fra nonni paterni e nipote nonché che fossero disposte delle videochiamate. Lamentavano che la Scorcia avesse intrapreso relazione con una persona, da loro descritta come negativa.

II Tribunale per i Minorenni di Genova con provvedimento in data 14 settembre 2022 disponeva: -che il minore fosse portato a fare visita ai nonni una volta al mese tenendolo la notte del sabato e riportandolo a Bari la domenica, il tutto con spese a carico della madre; -che i nonni paterni potessero far visita al minore il successivo fine settimana mensile a Bari tenendolo con loro dal venerdì sera alla domenica a Bari un secondo fine settimana al mese; -che i nonni potevano stare con il minore anche quando questo incontrava il padre.

Questo provvedimento era impugnato da Scorcia che chiedeva alla Corte di Appello di eliminare il diritto di visita autonomo dei nonni paterni, stabilendo che questi potessero vedere il minore solo quando era previsto l'incontro con il padre, che in subordine fossero ridotte le modalità di visita autonome e che in ogni caso non fossero più poste a suo carico le spese di trasferimento da Bari a Rapallo. Si doleva, tra l'altro che i periodi di visita paterni sommati a quelli previsti per i nonni paterni comportavano che il minore non avrebbe potuto trascorrere con la madre alcun fine settimana.

I nonni paterni si costituivano contestando i motivi di appello. La Corte territoriale disponeva l'integrazione del contradittorio nei confronti del padre Ga.St., che si costituiva in data 29 marzo 2023, chiedendo il rigetto del reclamo.

La Corte di appello disponeva l'acquisizione della CTU resa nel procedimento di separazione.

Nelle more, il Presidente del Tribunale ordinario con ordinanza del 13 settembre 2023, trascritta nel provvedimento qui impugnato, dopo avere rappresentato l'accesa conflittualità tra i coniugi, aveva confermato e mantenuto l'affidamento del minore ai Servizi sociali, aveva disposto la limitazione della responsabilità genitoriale, ex art.333 c.c., a favore dei servizi sociali in relazione ad una serie di scelte da adottare nell'interesse del minore. Quanto all'esercizio del diritto di visita, nell'ordinanza presidenziale era detto che "11. Al fine di garantire la frequentazione padre/figlio nonché nonni paterni/nipote occorre prevedere un calendario che tenga conto della distanza tra le rispettive città di abitazione. È da escludersi di sottoporre il minore a stressanti e continui spostamenti bisettimanali. Del resto, il fatto di portarlo in treno fino a Bari (in quanto l'aereo costava troppo) da parte del padre non può diventare una costante.".

Quindi nell'ordinanza presidenziale, dopo avere evidenziato la compromissione psicologica del minore ed avere dato conto che "il padre non ha dichiarato alcuna disponibilità a recarsi a Bari", era stabilito che: a) il padre poteva vedere il minore a weekend alternati in Bari, prelevando il figlio dalla madre e tenendolo con sé (in albergo o altra dimora che vorrà individuare); b) il padre doveva comunicare al curatore speciale i weekend in cui si sarebbe recato a Bari; c) era precisato inoltre, ritenendo che tale frequentazione non sarebbe avvenuta, che nell'interesse esclusivo del minore, appariva necessario prevedere che i periodi in cui lo stesso non andava a scuola sarebbero stati trascorsi prevalentemente con il padre, secondo uno specifico calendario di dettaglio ivi illustrato, conclusivamente affermando che "... che ove il padre cominci a recarsi regolarmente a Bari nei weekend alternati (prendendo il figlio il venerdì pomeriggio e riportandolo alla madre la domenica sera entro le 20.00) potrà essere rivalutata la frequenza estiva, con una riduzione del periodo a Rapallo, da parte del giudice istruttore".

Nel corso del giudizio, Ga.St. - dopo avere chiesto dei rinvii per consentire la sostituzione del suo difensore - si costituiva nuovamente il 21 dicembre 2023, questa volta difendendosi in proprio, sostenendo per la prima volta l'inammissibilità del reclamo per difetto della notifica e svolgendo ulteriori deduzioni.

La Corte di appello, riservata la decisione, respinta l'eccezione di nullità della notifica perché sanata dalla costituzione in giudizio di Ga.St. in data 29 marzo 2023, ha accolto il reclamo. Nel riformare la prima decisione, ha disposto che "che i due nonni paterni possano liberamente frequentare il nipote sia in L. che a B. quando questo è presso il proprio padre (ovviamente con modalità tali da non privare il padre di tempi di frequentazione del figlio da solo) secondo le disposizioni del Tribunale ordinario.".

I nonni hanno proposto ricorso chiedendo la cassazione del decreto con due motivi. Ga.St. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale con tre mezzi. La madre è rimasta intimata.

È stata disposta la trattazione camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 317 bis c.p.c., per aver la decisione impugnata precluso la possibilità per i ricorrenti, quali ascendenti, di intrattenere rapporti diretti e personali significativi con il minore senza dover condividere tale lasso temporale esclusivamente allorquando il minore si trovi con il genitore, il quale, a giudizio della Corte territoriale, deve essere presente agli incontri del minore con i nonni.

II motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Va premesso che, come più volte affermato da questa Corte, nella vigenza della disciplina successiva alla novella introdotta con il D.Lgs. n.154/2013, "Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore". La sussistenza di tale interesse - nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti -è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore." (Cass. n.15238/2018). Invero, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass. n. 2881/2023).

Una volta accertata la ricorrenza delle condizioni anzidette, il giudice, ove ritenga di consentire che la frequentazione tra gli ascendenti ed il nipote esclusivamente alla presenza del genitore ex parte, deve espressamente motivare sul punto; deve, inoltre, utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, avvalendosi se del caso dei Servizi Sociali, al fine di contemperare la regolamentazione della frequentazione in modo proporzionato ed equilibrato con le altre esigenze di vita del minore (affettive, sociali, scolastiche e ludiche). L'esigenza di una regolamentazione chiara ed equilibrata della frequentazione con gli ascendenti, focalizzata sul superiore interesse del minore alla ricorrenza dei presupposti, è maggiormente avvertita laddove la situazione familiare sia connotata da una grave conflittualità, tale da impedire una gestione degli incontri attuata concordemente in autonomia da parte dei genitori, pur separati o divorziati, e dove si realizzino condizioni geografiche che tendenzialmente rendono più complesso l'incontro di persona.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto funzionale all'interesse del minore la frequentazione con i nonni, ma, nonostante la grave ed accertata conflittualità tra le parti e la distanza geografica delle rispettive residenze, non ha stabilito se gli incontri possano avvenire anche senza la presenza paterna e non ha proceduto a delinearne, anche avvalendosi dei Servizi Sociali, la concreta regolamentazione, di modo da definire in maniera più puntuale quale sia la modalità di incontro, di persona o mezzo apparati elettronici, tra nonni paterni e nipote: a tanto la Corte territoriale dovrà procedere in sede di rinvio, ove permanga all'attualità, la positiva valutazione dell'interesse del minore a mantenere i rapporti con i nonni paterni, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione al fine di contemperare la relativa organizzazione con le altre esigenze di vita del minore in modo da rispettarne i tempi dedicati alla vita affettiva, sociale, scolastica e ludica e, nel contempo, inibire le potenziali occasioni di conflitto e favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.

3.- Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,135 c.p.c. per difetto e/o contraddittorietà e/o apparente e/o irragionevolezza della motivazione sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio resa nel processo di separazione giudiziale tra i due coniugi, ma acquisita nel giudizio di cui trattasi e presa in considerazione da parte della Corte territoriale nonostante nella stessa consulenza non vi sia stata alcuna valutazione da parte del collegio peritale d'ufficio nominato del contesto sociale, familiare, abitativo nel quale il minore è stato collocato dalla madre, segnatamente sulla persona del nonno materno e dello zio materno che condividono l'abitazione del minore ivi situato.

Il motivo è inammissibile perché riguarda temi e questioni (collocamento del minore ed idoneità del contesto familiare ed

abitativo in cui il minore vive) che esorbitano dal presente giudizio e dalla materia giustiziabile, in quanto concernono statuizioni di competenza del Tribunale ordinario, che già si è pronunciato nell'ambito del giudizio di separazione personale intrapreso dai coniugi ed ancora in corso.

4.- Il ricorso incidentale svolto dal padre del minore propone tre motivi con cui si denuncia: I) la violazione e falsa applicazione degli artt. 330-170 e 331 c.p.c., 101 c.p.c. nonché, per quanto occorrer possa, dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179/12; II) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 347 c.p.c. nonché agli artt. 115,116 e 194 c.p.c.; III) l'omesso esame circa ripetuti fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardanti un preteso squilibrio dei tempi di incontro del minore con i nonni e le condotte ostative frapposte dalla madre alla frequentazione ed all'incontro telematico tra nonni e nipote.

5.- Con i primi due motivi, il ricorrente, dopo avere dedotto che la notifica del reclamo era nulla/inesistente, si duole che la Corte di appello non abbia dichiarato l'inammissibilità del reclamo avversario e lo abbia deciso, nonostante la nullità della notifica; lamenta, inoltre la valutazione riservata alla CTU, che è stata acquisita dal giudizio di separazione.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Quanto al primo motivo, come si evince dal decreto impugnato, Ga.St. si è costituito due volte e nella prima occasione (in cui era assistito da un difensore terzo) erano state svolte difese anche di merito, cosicché si erano sanati gli eventuali difetti di notifica; la denuncia dei vizi della notifica, proposta dal Garbarino in qualità di avvocato, in rappresentanza di se medesimo, al momento della seconda costituzione avvenuta il 21 dicembre 2023 era ritenuta tardiva ed inammissibile.

La prima censura risulta priva di specificità in quanto non si confronta con la statuizione, che fonda la avvenuta sanatoria sulla

prima costituzione avvenuta nel giudizio di reclamo, nè la critica con adeguata autosufficienza e da ciò discende la sua inammissibilità.

Anche la seconda doglianza è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 1229/2019).

Nella specie, il mezzo involge un apprezzamento di merito circa la valutazione della CTU, acquisita dal giudizio di separazione, e risulta inammissibile per difetto di specificità in quanto non vi è alcuna indicazione di fatti che, ove diversamente apprezzati, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, posto che il motivo non focalizza né trascrive alcun passaggio delle osservazioni del CT di parte, di cui si lamenta la pretermissione, ma si limita a prospettare un diverso apprezzamento delle osservazioni del CT di parte, laddove deduce che "paiono molto più aderenti alla realtà rispetto alle valutazioni delle due Consulenti Tecniche d'ufficio" (fol.12 del ric.); restano assorbiti gli altri profili di doglianza.

6.- Il terzo motivo del ricorso incidentale, che concerne l'omesso esame di circostanze fattuali, in tesi, idonee ad influire sulla regolamentazione dei tempi di frequentazione nonni-nipote, è assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

in conclusione, il primo motivo del ricorso principale va accolto nei limiti e per quanto di ragione, inammissibile il secondo; il terzo motivo del ricorso incidentale va dichiarato assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, inammissibili i motivi primo e secondo; il decreto impugnato va cassato nei limiti dell'accoglimento nei sensi di cui in motivazione.

La Corte di appello di Genova, in diversa composizione, in sede di rinvio dovrà provvedere, ove permanga all'attualità la positiva valutazione dell'interesse del minore a mantenere i rapporti con i nonni paterni, avvalendosi della collaborazione dei Servizi Sociali, a stabilire spazio e modalità di incontro meglio definiti tra i nonni paterni ed il nipote secondo i principi prima enunciati, motivando se le occasioni di incontro possano essere fruite anche senza la presenza paterna; dovrà, infine, provvedere sulle spese di giudizio anche del presente grado.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo del ricorso principale, per quanto di ragione, assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, inammissibili gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato nei limiti dell'accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2025.

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