Può un avvocato stabilito in Italia essere cancellato dall'albo speciale se il suo titolo di studio è contestato?
Le Sezioni Unite della Cassazione, con l'ordinanza n. 6794 del 14 marzo 2025, hanno chiarito la questione.
Un abogado, iscritto in Spagna ad un Colegios de Abogados, era stato registrato anche nella sezione speciale degli avvocati stabiliti in Italia.
Tuttavia, il COA di YYY aveva cancellato la sua iscrizione, sostenendo che il titolo spagnolo non fosse valido, sulla base di un'informativa del sistema IMI (Informazione del Mercato Interno).
Il CNF aveva confermato la cancellazione, ma l'avvocato ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione, sostenendo che, ai fini dell'iscrizione come avvocato stabilito, fosse sufficiente l'iscrizione a un ordine forense spagnolo.
Il caso riguarda due distinti procedimenti:
Riconoscimento del titolo straniero: regolato dalla Direttiva 2005/36/CE e dal D.Lgs. 206/2007.
Iscrizione come avvocato stabilito: disciplinata dalla Direttiva 98/5/CE e dal D.Lgs. 96/2001.
La Corte di Giustizia UE (sentenza C-58/13 del 2014) ha chiarito che l'iscrizione in un ordine professionale dello Stato di origine è sufficiente per ottenere l'iscrizione in Italia come avvocato stabilito, salvo casi di abuso.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato che il procedimento di riconoscimento del titolo e quello di iscrizione come avvocato stabilito sono separati:
Il diniego del riconoscimento del titolo (procedura di omologazione) è impugnabile davanti al TAR.
La cancellazione dall'albo speciale degli avvocati stabiliti, invece, è impugnabile davanti al CNF e poi in Cassazione.
Il COA aveva annullato l'iscrizione basandosi su informazioni IMI relative al procedimento di riconoscimento diretto del titolo, e non su quello di iscrizione come avvocato stabilito. La Cassazione ha ribadito che l'unico requisito richiesto dalla normativa UE per l'iscrizione come avvocato stabilito è l'iscrizione presso un ordine forense dello Stato di origine.
Poiché nel caso specifico non vi era un abuso dell'iscrizione in Spagna, le Sezioni Unite hanno cassato la decisione del CNF, confermando che un abogado, iscritto regolarmente in Spagna, ha diritto all'iscrizione in Italia come avvocato stabilito.
Se sei un abogado e vuoi stabilirti in Italia, l'iscrizione in Spagna è sufficiente per ottenere l'iscrizione nell'albo speciale, salvo casi di abuso.
Il consiglio? Non confondere i due procedimenti: il riconoscimento del titolo e l'iscrizione come avvocato stabilito sono due percorsi distinti. Il COA non può rifiutare l'iscrizione o procedere con la cancellazione basandosi su un'informativa amministrativa, se l'avvocato risulta regolarmente iscritto in Spagna.
Cassazione civile, sez. un., ordinanza 14/03/2025 (ud. 04/02/2025) n. 6794
FATTI DI CAUSA
1. L'avvocato X.Y. ricorre, sulla base di quattordici motivi, per la cassazione della sentenza n. (Omissis) del (Omissis)/2024 del Consiglio Nazionale Forense, esponendo quanto di seguito.
2. Era stato iscritto, dal (Omissis)/2018, nell'albo presso l'Ordine degli Avvocati di (Omissis), nella Sezione speciale avvocati stabiliti, di cui al D.Lgs. n. 96 del 2001, in quanto abilitato a svolgere la professione di abogado in Spagna, ove risultava iscritto nei Colegios de Abogados di (Omissis) e di (Omissis), come attestato anche dal Consejo General de la Abogacia Espanola.
3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (Omissis), con provvedimento del (Omissis) 2021 aveva disposto la cancellazione del ricorrente dalla suddetta Sezione speciale per mancanza di un sotteso titolo di studio idoneo a conferirgli il diritto all'esercizio professionale, come risultante dall'informativa IMI, sistema di Informazioni del Mercato Interno, caso (Omissis), con cui era stato attestato che il titolo d'istruzione in parola "non (era) registrato nel Registro Nazionale dei Titoli Universitari, pertanto non conferisce alcun diritto professionale".
4. Aveva quindi impugnato la delibera del COA davanti al CNF che aveva rigettato il ricorso osservando, in particolare, che:
– il deducente aveva chiesto il riconoscimento del titolo professionale spagnolo al Ministero della giustizia che, a sua volta, gli aveva comunicato un preavviso di rigetto;
– secondo l'amministrazione investita, infatti, egli era laureato in giurisprudenza in Italia, aveva dichiarato di essere in possesso del "Titulo" di "Licenciado en Derecho" rilasciato dalla Universidad di (Omissis) di (Omissis), per poi iscriversi al Collegi d'Advocats di (Omissis), in Spagna, dal (Omissis)/2018, e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (Omissis), come avvocato stabilito, dal (Omissis)/2018, ma non aveva chiesto l'omologa della laurea italiana secondo la disposizione addizionale nona della ley n. 34 del 2006 spagnola, e non aveva acquisito il master né sostenuto l'esame di Stato in Spagna, requisiti, questi ultimi, specificatamente richiesti, al fine dell'accesso alla professione di abogato, in base alle informazioni fornite, tramite il sistema IMI, dal Ministerio de Justicia e dal Consejo General de la Abogacia Espagnola, entrambe indicate dalla Spagna quali autorità interne competenti al riguardo;
– in specie, il Ministerio de Justicia, in via generale, aveva rappresentato che dovevano ritenersi irregolari le iscrizioni presso Colegios de Abogados di soggetti che, formulata la richiesta di omologazione del proprio titolo straniero di laureato in giurisprudenza in data successiva al 31 ottobre 2011, non avessero frequentato il master specifico accreditato e superato l'esame di Stato in Spagna;
– il Consejo de la Abogacia Espagnola, con risposta inviata sempre tramite il sistema IMI, aveva esplicitamente confermato la suddetta conclusione;
– inoltre, il Ministerio de Educacion aveva esplicitato in modo univoco che il diploma di licenciado en derecho, come ogni altra licenciatura, si era completamente estinto il 30 giugno 2015, sicché ogni diploma di licenciado ottenuto in Spagna in data successiva non aveva valore, né accademico, né professionale;
– pertanto, il mero dato amministrativo dell'avvenuta iscrizione in un Colegio di Abogados non poteva essere rilevante, dovendosi porre l'accento sul dato sostanziale dell'irregolarità dell'iscrizione di coloro che non possedessero i requisiti che le stesse autorità competenti spagnole avevano indicato come indispensabili ai fini del corretto accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna;
– posta questa motivazione del preavviso ministeriale negativo, il deducente, invece di far perfezionare il diniego e impugnarlo, aveva infine rinunciato alla domanda, con conseguente estinzione del procedimento di omologa del titolo professionale spagnolo in Italia;
– conclusivamente, dal certificato prodotto era risultato che il percorso di studi seguìto in Spagna era avvenuto nel 2016 e 2017, sicché, in ragione delle sopra riportate e condivise ricostruzioni fattuali e in diritto, il titolo di licenciado non era sufficiente a sorreggere validamente la pur risultante iscrizione.
5. Resiste con controricorso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (Omissis).
6. A séguito d'istanza di sollecita definizione, con provvedimento della Prima Presidente, in data 8 gennaio 2025, è stata disposta l'abbreviazione dei termini e fissata l'adunanza in camera di consiglio, del 4 febbraio 2025, con termini per memorie.
Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.
Con ulteriore istanza, del 21 gennaio 2025, il ricorrente ha chiesto provvedersi sulla richiesta d'inibitoria, in ordine alla quale è stata fissata l'adunanza non partecipata del 27 gennaio 2025.
Hanno depositato memorie sia X.Y. che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (Omissis), insistendo nelle contrapposte richieste.
Queste Sezioni Unite, con ordinanza del 27 gennaio 2025, hanno disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della Direttiva 98/5/CE e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 96 del 2001, poiché il CNF avrebbe errato mancando di considerare che il procedimento d'iscrizione in Italia nell'apposita Sezione degli avvocati stabiliti risulta vincolato e richiede unicamente il possesso di un certificato d'iscrizione professionale straniero, senza lasciare alcuna discrezionalità allo Stato membro di stabilimento.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il CNF avrebbe mancato di specificare comprensibilmente le ragioni per cui il titolo di studio vantato dal deducente poteva essere ritenuto inidoneo all'iscrizione professionale spagnola, sottesa a quella italiana di avvocato stabilito, nonostante la diversa valutazione di due Colegios de Abogados, uniche autorità competenti a quella valutazione.
Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 49, nonché degli artt. 4, 5, 18, 45 e 56, T.F.U.E., Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come ratificato dalla legge n. 130 del 2008, nonché degli artt. 8 e 47, C.E.D.U., posto che una corretta interpretazione orientata al rispetto dei principi eurounitari fondamentali in materia di stabilimento dei lavoratori e professionisti, avrebbe dovuto indurre il CNF a ritenere illegittima la delibera adottata dal COA in quanto idonea a creare una disparità di trattamento in Italia rispetto alla Spagna del titolo professionale di abogado pacificamente e non abusivamente posseduto dal ricorrente, così determinando un'illegittima restrizione all'esercizio professionale del deducente in Italia, con conseguente invalida disapplicazione del provvedimento delle competenti autorità di altro Sato membro e correlata illecita interferenza nella vita professionale del soggetto esercente, corrispondente, altresì, a un diritto fondamentale in tal modo leso.
Con il quarto motivo si prospetta l'eccesso di potere con violazione degli artt. 36 e 17 della legge professionale n. 247 del 2012, poiché il CNF avrebbe esplicitamente quanto erroneamente integrato - con proprie valutazioni amministrative eccedenti il perimetro del controllo giurisdizionale - i motivi della decisione del COA, ipotizzando condotte abusive del deducente, aggiungendo, inoltre, che avrebbe dovuto far perfezionare il rigetto di omologazione del titolo professionale da parte del Ministero della giustizia per poi eventualmente impugnarlo.
Con il quinto motivo si prospetta la violazione del regolamento UE n. 1024 del 2012, della direttiva 2013/55/UE, e della Direttiva 2005/36/CE, dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 206 del 2007, poiché del sistema IMI non era prevista l'applicabilità, men che meno vincolante, alla Direttiva 1998/5/CE, relativa alla professione forense in quanto partecipativa, sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri, ferma restando, al contempo, la generale natura informativa e non costitutiva delle informazioni così assunte, e fermo rimanendo, infine, che altro avrebbe dovuto considerarsi il sistema del riconoscimento delle qualifiche professionali, altro quello del diritto dell'avvocato allo stabilimento, con prevalenza per specialità della normativa comunitaria del 1998 su quella del 2005, sebbene la prima temporalmente precedente.
Con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,335, cod. proc. civ., 37, comma 1, legge n. 247 del 2012, 6, C.E.D.U., poiché il CNF non si era pronunciato sull'eccezione di sospensione processuale per la querela di falso proposta in relazione al contenuto dell'informativa IMI (Omissis) richiamata già dal COA, sulla mancata registrazione del diploma del richiedente nel Registro Nazionale dei Laureati dell'Università, pur dopo aver dato atto che l'acquisizione della prova dell'introduzione di quel giudizio appariva necessaria ai fini della decisione, decidendo, così, senza tenerne conto.
Con il settimo motivo si prospetta l'omesso esame del fatto, dedotto e discusso, dell'esclusiva competenza dei Colegios de Abogados a decidere sulla sussistenza dei requisiti legali per l'esercizio della professione forense in Spagna e, quindi, della validità della corrispondente iscrizione agli albi di quello Stato.
Con l'ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, cod. proc. civ., e l'apparenza o contraddittorietà della motivazione.
Il CNF avrebbe incomprensibilmente dato atto della regolare iscrizione del deducente a due Ordini professionali spagnoli che, nell'ambito delle loro indiscusse competenze, avevano dunque vagliato positivamente la relativa domanda, con conseguente diritto all'iscrizione quale avvocato stabilito in Italia, mai sindacata in quanto tale. Al contempo, invece, aveva affermato la diretta sindacabilità del titolo di studio sotteso, senza spiegare perché dovessero prevalere le indicazioni provenienti dal Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades sulla pretesa inidoneità del sotteso titolo accademico posseduto, e senza rendere comprensibile l'ulteriore e contestuale indicazione del Ministerio de Justicia e del Consejo General de la Abogacia Espagnol quali autorità competenti a valutare i requisiti per l'accesso alla professione di abogado in Spagna.
Con il nono motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24, Real Decreto n. 936 del 2001, di recepimento in Spagna della Direttiva 98/5/CE, in combinato disposto con gli artt. 3 e 6, D.Lgs. n. 96 del 2001, e con l'art. 14, legge n. 218 del 1995. Il CNF avrebbe erroneamente obliterato la competenza esclusiva dei Colegios de Abogados a valutare il possesso dei requisiti professionali forensi in Spagna e la conseguente correttezza dell'iscrizione nei corrispondenti Ordini, sufficiente all'iscrizione in Italia quale avvocato stabilito.
Con il decimo motivo si prospetta la violazione della disposizione addizionale prima, seconda e quarta del Real Decreto n. 1393 del 2007 spagnolo, nonché della disposizione ottava e nona della Legge n. 34 del 2006 spagnola, in combinato disposto con gli artt. 3 e 6, D.Lgs. n. 96 del 2001, e con l'art. 14, legge n. 218 del 1995, poiché il CNF avrebbe errato mancando di considerare che la graduale estinzione dei corsi di laurea di licenciatura era stata disposta con precisazioni ed eccezioni, in specie stabilendo che dall'anno accademico 2010-2011 non avrebbero potuto più accettarsi immatricolazioni per il primo anno di licenciatura, e che agli studenti che avessero iniziato i propri studi universitari ufficiali nei vecchi ordinamenti, venissero applicate le disposizioni che regolavano quei corsi, fino al 30 settembre 2015, quando sarebbero state definitivamente estinte, ferma l'organizzazione da parte delle Università, di almeno quattro sessioni d'esame nei due anni accademici successivi alla data di estinzione sopra menzionata, e ferma la validità dei titoli accademici pregressi - rispetto a quello diverso di Grado en derecho cui si applicavano, invece, i discussi requisiti ulteriori di master, tirocinio ed esame di Stato - anche ai fini professionali, come era accaduto per il deducente che aveva legittimamente sostenuto gli esami per la licenciatura en derecho negli anni 2016 e 2017, secondo quanto accertato dalla stessa decisione gravata, per poi iscriversi tempestivamente, entro i due anni successivi, secondo la legge ordinamentale spagnola, quale esercente.
Con l'undicesimo motivo si prospetta la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Il CNF avrebbe mancato di spiegare le ragioni per le quali la rinuncia alla domanda di omologazione italiana del titolo professionale di abogado dovesse comportare effetti in malam partem sulla propria iscrizione quale avvocato stabilito, fermo rimanendo che aveva anche impugnato davanti al giudice amministrativo il preavviso di rigetto di quel diverso procedimento e che il T.A.R. del Lazio aveva giudicato inammissibile il ricorso trattandosi di atto preliminare, in quanto tale non impugnabile.
Di conseguenza era seguita l'estinzione del relativo procedimento amministrativo.
Con il dodicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-octies, legge n. 241 del 1990. Il CNF, integrando la delibera del COA con proprie motivazioni, espressive di una valutazione amministrativa estranea rispetto al sindacato giurisdizionale sulla stessa, aveva sovrapposto l'esame del diritto all'omologazione del titolo professionale spagnolo in Italia con quella del diritto all'iscrizione alla diversa e speciale Sezione degli avvocati stabiliti nel nostro Paese.
Con il tredicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione legge n. 106 del 1990, di ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, nonché della legge n. 1253 del 1966, di ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961, con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5, 11, 12 e 14 della stessa. Il CNF avrebbe conclusivamente obliterato il valore fidefacente degli atti pubblici provenienti dalle autorità spagnole preposte, depositate inoltre agli atti di notaio italiano, e in specie: il certificato accademico, depositato con apostille, e il certificato di avvocato esercente iscritto agli Ordini spagnoli e in particolare al Collegio degli Avvocati di (Omissis), depositato con apostille, con corrispondente comunicazione della Abogacía Española Consejo General (Consiglio Generale dell'Avvocatura Spagnola) del 2 agosto 2022, che aveva attestato la qualità di avvocato esercente in Spagna.
Con il quattordicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 41, Cost., 6 e 8, C.E.D.U., 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 18, 21, 85, 86 e 89, regolamento UE n. 679 del 2016 (GD.P.R.), 1, 2-ter, 2-sexies, 2-undecies, 2-duodecies, 51, 52 e 106, D.Lgs. n. 196 del 2003.
Il CNF avrebbe omesso di pronunciarsi compiutamente sulla richiesta di oscuramento integrale delle proprie generalità nel provvedimento emanato, idoneo a riflettersi negativamente sulla propria posizione professionale e personale.
2. Parte ricorrente ha reiterato l'istanza di oscuramento in questa sede di legittimità, e ha inoltre sollecitato rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267, T.F.U.E., sollevando, se ritenuto necessario, i seguenti quesiti:
i) se la regola prevista dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 98/5/CE, per come interpretata dalla Corte di giustizia, possa essere derogata, consentendo allo Stato membro di stabilimento di negare la permanenza nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti a un soggetto che è iscritto in un Ordine degli avvocati dell'Unione europea, ovvero di pretendere ulteriori requisiti oltre al certificato d'iscrizione, considerando che, altrimenti, il soggetto potrebbe spendere il titolo professionale nello Stato di origine ma non in quello di stabilimento, con possibile violazione dell'art. 49, T.F.U.E.
ii) l'esatta natura delle comunicazioni IMI di cui al regolamento UE n. n. 1024 del 2012, ovvero se da esse possa farsi derivare la valutazione d'invalidità di un certificato d'iscrizione a un Ordine professionale conseguito in uno Stato membro.
3. I motivi di ricorso dal primo al quinto, e dal settimo al tredicesimo, possono essere esaminati congiuntamente per connessione, e sono fondati per quanto di ragione.
4. Va preliminarmente osservato che non viene in rilievo l'ipotizzata messa in discussione della fidefacenza degli atti pubblici di provenienza spagnola richiamati, per quanto ancora qui rilevanti.
È infatti pacifico, in quanto constatato anche dal CNF, che X.Y.:
a) ha un titolo accademico di laureato in giurisprudenza, in Italia, e un titolo accademico di licenciado en derecho, in Spagna, completato, quest'ultimo negli anni 2016- 2017 (pag. 8, quarto capoverso, della sentenza in questa sede gravata);
b) ha una duplice iscrizione ad Ordini professionali di abogado, a (Omissis), dal 2018, e a (Omissis), dal 2019, antecedentemente, comunque, alla delibera del COA del 2021 (pag. 2, n. 1) lett. a), pag. 4, quarto capoverso, pag. 9, primo e quarto capoverso, della sentenza gravata), in modo corrispondente alla menzionata documentazione riprodotta in questa sede (all. K, L, M, cui si aggiunge il doc. N su altra analoga iscrizione, questa volta successiva, del 2024).
La decisione del CNF non nega tutto ciò, ma diversamente afferma che, in forza delle risultanze IMI, in specie la n. (Omissis), il titolo di studio, sotteso e in parola, non conferiva più, dopo il 2015, alcun diritto accademico e professionale.
Osserva il CNF (pag. 9): "la comunicazione IMI (Omissis) non mette in discussione il titolo di avvocato, bensì il suo presupposto necessario, il titolo di studio conseguito, in quanto non rispettoso della normativa spagnola, perché non inserito nel Registro nazionale dedicato, oltre che il titolo abilitante conseguito dopo il periodo in cui ne era stata disposta l'abrogazione, a partire dal 30 giugno 2015" (secondo la ricostruzione del ricorrente il 30 settembre del 2015, ma la precisazione non assume rilievo).
5. Le questioni poste sono, dunque, le seguenti: se il COA possa, nei predetti termini, ritenere invalida, ai fini dell'iscrizione professionale del richiedente quale avvocato stabilito in Italia, l'iscrizione quale abogado agli Ordini forensi spagnoli, nonostante quest'ultima sia dunque stata differentemente valutata dai competenti Consigli degli Ordini forensi in Spagna, e se il CNF possa avallare tale statuizione, sottolineando, come ha fatto, l'irrilevanza, in particolare, delle "eccezioni relative all'asserita incompetenza dell'autorità spagnola (Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades) e del Ministero della Giustizia italiano a sindacare la validità del titolo di studio e la pretesa di attribuire tale competenza esclusivamente agli Ordini professionali; le autorità indicate, infatti, sono quelle competenti, ai sensi dei rispettivi ordinamenti nazionali, a valutare la legittimità di un titolo di studio affinché lo stesso possa esplicare gli effetti previsti dalla legge" (stessa pag. 9 della decisione del CNF).
6. Come già osservato da queste Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 08/06/2023, n. 16255) riguardo agli avvocati stabiliti la disciplina domestica dell'accesso alle professioni legali risulta in via primaria dalla Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. Il regime di prima iscrizione è regolato, in Italia, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, senza che ciò possa impedire successive cancellazioni conseguenti a ulteriori accertamenti da cui emerga la mancanza di un valido titolo professionale acquisito all'estero, con avallo eurounitario, a mente dell'art. 7, comma 5, della Direttiva menzionata, di "un'interpretazione un'interpretazione della norma domestica (l'art. 17 L. n. 247 del 2012) che, in chiave antiabusiva, permetta all'autorità ordinamentale dell'Avvocatura di annullare un proprio atto assunto in precedenza sulla base di un presupposto che si sia manifestato ab origine insussistente" (pag. 6 del precedente appena richiamato).
Si è pertanto concluso nel senso che nel caso in cui - dopo che l'avvocato stabilito, all'esito del prescritto esercizio triennale della professione in Italia, abbia ottenuto l'iscrizione nella Sezione ordinaria dell'albo - risulti la carenza di un requisito necessario per il conseguimento del titolo abilitativo nello Stato membro d'origine, il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è tenuto a disporre la cancellazione della suddetta iscrizione, conformemente al menzionato art. 7, comma 5, della Direttiva 98/5/CE, secondo cui, letteralmente, "la revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta dall'autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l'avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante".
Nella fattispecie di cui alla decisione appena ricordata il COA aveva disposto la cancellazione dell'iscrizione, ritenuta inizialmente legittima, in base a elementi direttamente acquisiti dalla autorità ordinamentale originaria, a conferma del fatto che l'istante "non (fosse) abilitato all'esercizio dell'attività di avvocato in Spagna" (pag. 4 della motivazione). Vi era stata, difatti, una verifica diretta presso il Consejo de la Abogacia spagnola per la quale, dopo il 3 ottobre 2011, i cittadini stranieri che avessero voluto iscriversi ad un Colejo de Abogado avrebbero dovuto frequentare un master e superare un esame di Stato in Spagna, indicando che, pertanto, l'allora ricorrente non era abilitato ad esercitare l'attività forense in quello Stato, e di conseguenza non aveva diritto all'iscrizione come avvocato stabilito in Italia.
7. Va aggiunto che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite riconosce, ai fini dell'accertamento circa l'idoneità del titolo professionale, la procedura IMI quale strumento elettronico per lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ritenendola obbligatoria anche in epoca anteriore alla vigenza della direttiva 2013/55/UE, recante modifiche alla direttiva 2005/36/CE (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34440).
8. Ora, nel caso di specie, l'informazione IMI (Omissis), come specificato dal COA, che su di essa ha basato la sua decisione, e parimenti dal CNF, aveva indicato che "il titolo di studio posseduto dallo stesso non era registrato nel Registro Nazionale dei Titoli Universitari, così da non conferire alcun diritto" (doc. 6 di parte controricorrente in questa sede).
Inoltre, il CNF ha rimarcato che, nel procedimento avviato dall'odierno ricorrente per l'omologazione del titolo di abogado, il Ministero della giustizia italiano aveva evidenziato come il Consejo de la Abogacia Espagnola avesse chiarito che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge (spagnola) 34/2006, quando il titolo presentato abbia iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliano iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge" suddetta.
9. Ciò posto, deve dunque e in primo luogo osservarsi che il COA ha disposto la cancellazione non dopo una richiesta d'informazioni IMI inerente al procedimento aperto in relazione all'iscrizione quale avvocato stabilito, bensì ad informazioni IMI acquisite in relazione alla domanda di omologazione italiana del titolo di abogado.
L'iscrizione nella Sezione speciale in parola non corrisponde, evidentemente, alla riconosciuta e compiuta equipollenza del titolo professionale estero in Italia, ma concerne il titolo di avvocato spagnolo stabilito in Italia, che, a mente dell'art. 8, D.Lgs. n.96 del 2001 (salvo quanto disposto dal seguente art. 12 con l'acquisizione di ulteriori requisiti) "deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori".
Come osservato dalla Procura Generale, il procedimento di riconoscimento diretto del titolo di abogado nell'ordinamento italiano, in esecuzione della direttiva 2005/36/CE, è del tutto differente da quello concernente l'iscrizione, così come, del resto, il mantenimento dell'iscrizione dell'avvocato stabilito nella Sezione speciale di cui all'art. 6, legge n. 96 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/5/CE. Si tratta di istituti autonomi (su cui v. Cass., Sez. U., 22/12/2011, n. 28340, punto II, par. 2, pagg. 5-7), la cui diversità si riflette anche sul regime d'impugnazione dei relativi provvedimenti. Il diniego del riconoscimento del titolo straniero richiesta ai sensi della legge n. 206 del 2007, promanando dal Ministero della Giustizia, è impugnabile davanti al giudice amministrativo. Il diniego o la cancellazione dell'iscrizione dell'avvocato straniero nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti, promanando dal COA, è impugnabile davanti al CNF.
È quindi chiaro, al riguardo, che nessun effetto preclusivo può determinare, sul punto, il preavviso di rigetto adottato dal Ministero della giustizia nel diverso procedimento di omologazione del titolo professionale spagnolo in Italia, né, di conseguenza, è logicamente ipotizzabile alcun onere del ricorrente di attendere l'eventuale rigetto per poi impugnarlo, trattandosi di fattispecie del tutto distinte.
10. In secondo luogo, la riportata informazione IMI indica l'inidoneità del titolo accademico di licenciado en derecho, non più presente nel Registro nazionale dei titoli ovvero dei laureati universitari, e sostituito, dopo il 2015, da quello, utile in uno ad altri requisiti per l'esercizio della professione di abogado, di titolato con il Grado en derecho, senza specificazioni in ordine alla disciplina transitoria concernente il vecchio ordinamento universitario spagnolo. La stessa informativa, inoltre, afferma trattarsi di caso identico a quello IMI (Omissis), informazione discussa dal CNF sia pure con mero richiamo ad atti del Ministero della
giustizia che la menzionavano ed esibita in questa sede, la quale, diversamente, segnala che il richiedente in quel caso non risultava nel Registro delle lauree come titolare di alcuna qualifica, e non risultavano a suo nome indicazioni nel Registro delle omologazioni dei titoli.
11. In terzo luogo, le ulteriori indicazioni del Consejo de la Abogacia Espagnola, richiamate dal CNF a chiarimento della ricostruzione normativa, sono quelle indicate dalla stessa autorità amministrativa spagnola con riferimento alle omologazioni dei titoli professionali, fattispecie, si ripete, distinta. Come logico, l'accertamento dell'idoneità del titolo accademico spagnolo ai fini della qualifica di abogado, omologabile in Italia, è comune al procedimento inerente al titolo di avvocato stabilito, ma anche la risposta appena menzionata non offre chiarimenti in ordine alla disciplina transitoria afferente al vecchio ordinamento spagnolo universitario, che parte ricorrente sostiene sorreggere le proprie pur sempre esistenti iscrizioni agli Ordini forensi iberici.
12. Conclusivamente, mentre non risulta uno scambio d'informazioni IMI specifico sulla possibilità che la disciplina transitoria potesse, nello specifico caso, essere validamente sottesa alle iscrizioni agli Ordini spagnoli, risultano invece queste ultime, non revocate o sospese, senza che siano stati neppure richiesti compiuti chiarimenti agli organi competenti dello Stato membro di provenienza, in doverosa attuazione del principio di leale cooperazione tra le autorità dei diversi Stati (su cui la difesa di parte ricorrente richiama correttamente l'arresto di Corte di giustizia, 16 giugno 2022, C-577/20).
Nel citato precedente di questa Corte n. 16255 del 2023 il Consejo de la Abogacia Espagnola, interpellato, aveva specificato, come sopra visto, che il soggetto in questione "non (era)abilitato all'esercizio dell'attività di avvocato in Spagna" (pag. 4, cit., della motivazione), e l'iscrizione all'Ordine degli avvocati di (Omissis),
allegata per la prima volta in quella sede di legittimità, era sopravvenuta e successiva alla delibera del COA, "dunque "con un presupposto di fatto che non (smentiva) quello storico, anteriore, sulla cui base la delibera di cancellazione (era stata) assunta". Una fattispecie, quindi, diversa da quella ora in scrutinio.
In questa cornice ricostruttiva, la motivazione della sentenza del CNF finisce per palesarsi fondata su basi differenti da quelle che compiutamente permetterebbero la conclusione raggiunta nei termini di un'abusiva iscrizione agli Ordini forensi spagnoli, e, dunque, finisce per rivelarsi per un verso erronea, per l'altro solo apparente.
13. A completamento della ricostruzione sinora delineata, deve altresì osservarsi quanto di séguito.
Come ancora una volta sottolineato dal Sostituto Procuratore Generale, a norma dell'art. 6, comma 2, e comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 96 del 2001, l'iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine è l'unica condizione per l'iscrizione nella Sezione speciale (Cass., Sez. U., n. 28340 del 2011, cit., par. 2b). E a diverse conclusioni potrebbe giungersi solo qualificando in termini di abusività l'iscrizione presso l'albo estero. Ad esempio, quale modo surrettizio per ovviare alla pendenza di procedimenti penali e disciplinari ostativi all'iscrizione nell'albo nazionale, aggirando così le preclusioni e i limiti propri della legislazione professionale italiana (v. sul punto Cass., Sez. U., 22/07/2016, n. 15200; conf. Cass., Sez. U., 04/03/2016, n. 4252). Si dovrebbe, pertanto, versare in ipotesi completamente differenti dalla fattispecie in questa sede in scrutinio.
Nella decisione da ultimo citata può leggersi (Cass., n. 4252 del 2016, cit., pag. 4), anzi, che deve escludersi l'abusività della condotta del cittadino di uno Stato membro che si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a séguito del superamento di esami universitari a faccia poi ritorno, anche dopo poco tempo, nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita. In questo senso si menziona, e va nuovamente ricordata Corte di Giustizia, 17.07.2014, C-58/13, C-59/13, pronunciata a séguito di rinvio pregiudiziale proposto dal CNF, in cui si afferma (par. 39): "la presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato attestante l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine è l'unica condizione alla quale può essere subordinata l'iscrizione dell'interessato nello Stato membro ospitante, che gli consenta di esercitare in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale d'origine". Analogamente si è espressa Corte di Giustizia, 19.09.2006, C-193/05, parr. 37-38, in cui si aggiunge che "tale analisi è confermata dalla relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la qualifica (...), in cui, nelle osservazioni relative all'articolo 3, si afferma che "(l)'iscrizione (presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante) avviene di diritto qualora il richiedente presenti il documento attestante la propria iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine"". Identiche sono le considerazioni svolte nei parr. 67 e 68, da Corte di Giustizia, 19.9.2006, C-506/04.
Del resto, proprio la giurisprudenza di queste Sezioni Unite come quella espressa nel precedente del 07/06/2019, n. 3706, richiamato dalla difesa istante, ha confermato la conclusione, poiché, in quel caso, era stato accertato che gli avvocati stabiliti in questione avevano ottenuto il titolo di avvocato rilasciato in Romania dall'U.N.B.R. - struttura "(Omissis)", mentre l'unica istituzione deputata a rilasciare il titolo di avvocato era l'Unione nazionale dei (Omissis).
Pertanto, proprio la mancanza di un valido titolo d'iscrizione nell'albo professionale estero - integrante condizione necessaria e sufficiente per la corrispondente iscrizione nella Sezione speciale italiana in discorso - era stata la ragione della cancellazione degli avvocati stabiliti.
Ne risulta confermata, sotto tutti questi dedotti profili, l'erroneità della decisione del CNF.
14. Resta logicamente assorbito l'esame del sesto motivo.
15. Il quattordicesimo motivo è fondato.
La richiesta di oscuramento dei dati identificativi del ricorrente è stata accolta dal CNF, senza motivazioni, solo parzialmente, limitandone la disposizione alla "riproduzione della sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica", con indicazione che fosse "omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza" stessa. La domanda era invece formulata nel senso di disporre in via generale l'omissione dei dati indentificativi, e come tale avrebbe dovuto scrutinarsi, a mente dell'art. 52, D.Lgs. n. 196 del 2003, che vieta la diffusione dei dati personali eccedenti rispetto alla finalità di garantire l'accesso alla decisione giurisdizionale per scopi di studio e informazione giuridica.
Parimenti, l'istanza di oscuramento in parola va accolta in questa sede.
16. La decisione impugnata va dunque cassata per le ragioni esposte.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie per quanto di ragione i motivi dal primo al quinto, dal settimo al quattordicesimo, assorbito il sesto, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale Forense perché pronunci in diversa composizione.
Oscuramento dei dati come in motivazione.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2025.