Può il mancato perfezionamento del deposito telematico giustificare la rimessione in termini?
La Cassazione civile, con l'ordinanza n. 69 del 3 gennaio 2025, affronta una questione cruciale nel contesto del processo telematico: le condizioni per richiedere la rimessione in termini a seguito di un errore tecnico nel deposito di atti processuali.
Nel procedimento in oggetto, una società aveva presentato opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo la rimessione in termini per un deposito telematico non perfezionato. Il problema era emerso a causa di un errore della cancelleria, che aveva rifiutato il deposito per difetto di anticipazione delle spese forfettarie. La società opponente aveva richiesto il riconoscimento della validità del deposito originario, ma tale istanza era stata avanzata dopo oltre tre anni dal mancato perfezionamento.
Il Tribunale, valutando il caso, aveva ritenuto che il deposito fosse comunque tempestivo, poiché accompagnato dalla ricevuta di avvenuta consegna (“seconda PEC”). Tuttavia, l'assenza delle successive ricevute necessarie (“terza PEC” per i controlli automatici e “quarta PEC” per i controlli manuali) rendeva la questione controversa.
Secondo l'art. 16-bis del D.L. n. 179/2012, il perfezionamento del deposito telematico si considera avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC). Tuttavia, questo perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei controlli automatici e manuali, certificati rispettivamente dalla terza e dalla quarta PEC.
La rimessione in termini, disciplinata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., è ammessa solo in presenza di una causa non imputabile alla parte che ha determinato la decadenza. Per applicare l’istituto della rimessione in termini, occorre l’espletamento di due necessarie verifiche:
a) l’effettiva presenza di un "fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte" istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, "riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà", e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo.
b) l’"immediatezza della reazione", va intesa come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", e cioè come prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha evidenziato due aspetti fondamentali:
Errore tecnico e legittimo affidamento: La generazione della seconda PEC può generare un legittimo affidamento nella parte opponente sulla regolarità del deposito. Tuttavia, l'assenza della quarta PEC dimostra che il deposito non si è completato correttamente.
Tempestività della reazione: L'istanza di rimessione in termini era stata presentata oltre tre anni dopo il mancato perfezionamento del deposito. Un tale ritardo è incompatibile con il principio di immediata attivazione, richiesto per accedere alla rimessione in termini.
La Corte ha quindi stabilito che, in assenza delle ricevute successive alla seconda PEC, il deposito telematico non può considerarsi perfezionato. Di conseguenza, spetta alla parte interessata attivarsi tempestivamente per risolvere il problema, tramite un nuovo deposito o la richiesta di rimessione in termini entro un termine ragionevole.
La pronuncia ribadisce l'importanza della tempestività e della diligenza nel gestire i problemi legati al deposito telematico. Il mancato perfezionamento del deposito non giustifica automaticamente la rimessione in termini: è necessario dimostrare sia l'esistenza di un impedimento non imputabile, sia un'immediata attivazione per superarlo.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 03/01/2025 (ud. 12/12/2024) n. 69
FATTI DI CAUSA
1.1. La Luad Sas di Ad.Vi. E C. ha presentato, dopo aver chiesto la rimessione in termini per il deposito dell'iscrizione a ruolo del ricorso, con il riconoscimento della validità ed efficacia del deposito già effettuato, opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO ELDO ITALIA Spa, censurando il decreto con il quale il giudice delegato, a fronte di una richiesta in prededuzione per complessivi € 191.593,98, di cui € 188.341,98 per canoni di locazione scaduti e non pagati, ed € 3.252,00 per spese liquidate in giudizio, aveva ammesso la società istante per il minor importo di € 136.593,98 in collocazione chirografaria.
1.2. Il Fallimento si è costituito in giudizio chiedendo - in primo luogo, il rigetto dell'istanza di rimessione in termini formulata dall'opponente, per essere stata presentata dopo oltre tre anni rispetto alla scadenza del termine; - nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato per le valutazioni già svolte dalla curatela in sede di verifica del passivo.
1.3. Il Tribunale, con il decreto in epigrafe, ha, sia pure in parte, accolto l'opposizione proposta.
1.4. Il Tribunale, in particolare, con riferimento alla richiesta di rimessione in termini formulata dall'opponente, ha, innanzitutto, rilevato che
- la società opponente, successivamente alla comunicazione di esecutività dello stato passivo ex art. 97 L.Fall., avvenuta il 9/4/2018, aveva dedotto di aver provveduto al deposito telematico dell'opposizione, ai fini della sua iscrizione a ruolo, già in data 9/5/2018;
- di aver, però, nei primi mesi del 2021, avvedutasi del mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo da parte della cancelleria, appreso che l'ufficio aveva proceduto a rifiutare l'iscrizione del procedimento per difetto di anticipazione delle spese forfettarie;
- di aver domandato, giacché il rifiuto dell'iscrizione a ruolo del ricorso non poteva esserle imputato, la remissione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. per il deposito del ricorso, chiedendo di riconoscere come valido ed efficace il deposito già effettuato;
- la cancelleria del ruolo generale civile ha, in effetti, attestato che nel "registro telematico è risultata la presenza dell'atto ad oggetto ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 e 99 L.Fall. relativo al Fallimento Eldo Spa in liquidazione", e che "tale ricorso è stato oggetto di un mero errore materiale da parte dell'Ufficio di cancelleria, che in data 10.5.2018 ha rifiutato il surriferito procedimento per difetto della anticipazione delle spese forfettarie, ma tale circostanza può costituire oggetto di rifiuto soltanto in caso d'iscrizione cartacea".
1.5. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che
- a norma dell'art. 285 del D.P.R. n. 115/2002, il rifiuto da parte del cancelliere degli atti non fiscalmente in regola potesse trovare applicazione soltanto per il deposito cartaceo degli atti introduttivi e dovesse invece escludersi per le ipotesi sopravvenute di introduzione del processo con modalità telematiche, per le quali, piuttosto, deve trovare applicazione l'art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 170/2012, conv. con L. 221/2012, secondo cui "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia";
- conseguentemente che, dal momento in cui viene generata tale ricevuta di avvenuta consegna, essendosi perfezionato il deposito, non residua alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi dell'art. 285 del D.P.R. cit., da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie, indicate nella predetta nota ministeriale;
- nel caso di specie, l'opponente aveva prodotto la ricevuta di avvenuta consegna del ricorso in opposizione allo stato passivo, generata in data 9/5/2018, e, quindi, entro il termine previsto dall'art. 99, comma 1, L.Fall.;
- la cancelleria, dal suo canto, in data 14/5/2021, su sollecitazione della ricorrente, aveva chiesto al coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati (Cisia) del Ministero della Giustizia, competente per il distretto di Napoli, la riattivazione dell'originaria busta telematica, depositata il 9/5/2018 ed erroneamente rifiutata;
- tale riattivazione non era stata però tecnicamente possibile, come si evince dalla comunicazione del Cisia, per un errore fatale del sistema dovuto alla scadenza medio tempore del certificato della firma digitale apposta all'atto (avente durata triennale), sicché unicamente per tale ragione tecnica che la ricorrente aveva dovuto procedere a depositare un nuovo il ricorso per l'iscrizione a ruolo in data 19/5/2021;
- il ricorso, presentato per l'iscrizione a ruolo in data 9/5/2018 e correttamente depositato alla luce della richiamata ricevuta di avvenuta consegna, doveva, dunque, ritenersi tempestivo;
- non vi era, pertanto, alcuna necessità di delibare l'istanza di rimessione in termini proposta dall'opponente perché, in realtà, nessuna decadenza risulta maturata rispetto all'originaria iscrizione a ruolo del ricorso.
1.6. Il Tribunale, poi, quanto al merito, dopo aver rilevato che
- la Eldo, in data 10/10/2011, aveva chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo prevedendo, attraverso il progressivo restringimento dell'attività aziendale alla sola Regione Campania, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e il soddisfacimento dei creditori anche mediante i flussi di cassa derivanti dalla continuazione dell'attività;
- la proposta concordataria era stata omologata in data 9/5/2012;
- l'opponente aveva, quindi, dedotto che la locazione commerciale stipulata con la società poi fallita, avendo ad oggetto un immobile utilizzato dalla Eldo come punto vendita, doveva essere considerata come funzionale alla procedura di concordato preventivo in quanto ricompreso tra le attività per le quali il piano concordatario aveva previsto la prosecuzione;
- il Fallimento, dal suo canto, non aveva contestato la sussistenza del rapporto e la debenza dei canoni impagati richiesti (salvo una differenza sul quantum) ma si era opposto al riconoscimento della prededuzione per tali crediti;
ha ritenuto che
- il contratto di locazione da cui trae origine il credito vantato dal ricorrente, stipulato nel 2008 e pendente al momento della presentazione della domanda di concordato e della sua ammissione, era indubbiamente "funzionale alla continuità aziendale prevista dal piano concordatario omologato, e pertanto alla realizzazione degli obiettivi ivi previsti";
- la proposta concordataria omologata dal Tribunale, infatti, contemplava espressamente la ristrutturazione aziendale dell'impresa mediante la drastica riduzione del perimetro operativo attuata attraverso la chiusura di numerosissimi punti vendita, ad esclusione di quelli ubicati nella sola Campania, che avrebbero invece garantito la prosecuzione in continuità, tra i quali "deve quindi ritenersi compreso anche il punto vendita di S, oggetto della locazione con l'odierna ricorrente";
- il piano industriale presentato da Eldo Italia con la proposta concordataria, nel circoscrivere la propria attività ai soli punti vendita della Campania, prevedeva di acquisire attivo da destinare ai creditori, oltre che dalla dismissione delle unità locali presenti nelle altre regioni, dai ricavi dell'attività imprenditoriale di cui era prevista la prosecuzione, tra cui rientrava quella svolta presso il punto vendita di Salerno;
- il Fallimento resistente non aveva, del resto, indicato specifici e concreti motivi da cui inferire la non funzionalità o l'estraneità alla continuità aziendale dell'attività svolta presso l'immobile oggetto di locazione, essendosi limitato nel presente giudizio a ribadire le astratte conclusioni rese dai curatori in sede di verifica del passivo;
- l'accertata funzionalità del contratto di locazione del punto vendita di Salerno rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano concordatario presentato dalla Eldo Italia imponeva, pertanto, il riconoscimento della prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, L.Fall.
1.7. Il Tribunale, quindi, ha ammesso la società istante al passivo del Fallimento per la somma di € 188.341,98, oltre interessi e rivalutazione, in prededuzione.
2.1. Il FALLIMENTO ELDO ITALIA Spa, con ricorso notificato (lunedì) 7/3/2022, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
2.2. La Luad Sas ha resistito con controricorso.
2.3. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la nullità del procedimento, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 16-bis del D.L. 179/2012 e degli artt. 99 L.Fall., 153, comma 2, c.p.c. e 294, commi 2 e 3, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di non dover delibare l'istanza di rimessione in termini proposta dall'opponente sul rilievo che, rispetto all'originaria iscrizione a ruolo del ricorso, non era maturata alcuna decadenza, omettendo, tuttavia, di considerare che, a fronte del rifiuto del primo tentativo di deposito del 10/5/2018, il ricorso in opposizione è stato depositato solo in data 19/5/2021 e, quindi, più di tre anni dopo l'effettivo termine di scadenza del 9/5/2018.
3.2. Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT, infatti, ha osservato il ricorrente, è un procedimento a formazione progressiva nel quale la seconda pec (cd "ricevuta di consegna") attesta che l'invio è intervenuto con la consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, a condizione, però, che, con l'ultima pec, il deposito sia stato poi accettato dalla cancelleria, che consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec.
3.3. Nel caso in esame, il fatto che il deposito sia stato rifiutato dal cancelliere (a prescindere dal fatto che questi sia incorso o meno in errore nel rifiutare l'atto) ha, pertanto, comportato che il deposito in data 9/5/2018 del ricorso proposto dall'opponente non si è perfezionato.
3.4. Il Tribunale, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, non ha rilevato che, ai fini della rimessione in termini, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini solo a condizione che la stessa abbia azionato il rimedio non appena acquisita la consapevolezza di aver violato il termine.
3.5. Nel caso di specie, invece, l'opponente ha depositato l'istanza di rimessione in termini solo in data 19/5/2021, ovvero ben tre anni dopo il rifiuto del primo deposito, avvenuto (e conosciuto) in data 10/5/2018.
3.6. Con il secondo motivo, proposto in via via subordinata, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 112,153, comma 2, e 294, commi 2 e 3, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata dall'opposto di tardività dell'istanza di rimessione in termini formulata dall'opponente.
3.7. Con il terzo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 111 L.Fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente riconosciuto in prededuzione l'asserito credito per canoni di locazione scaduti e non pagati dalla Eldo Italia successivamente al 2014, ritenendo che il contratto di locazione del punto vendita di Salerno era funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano concordatario presentato dalla Eldo Italia, senza, tuttavia, considerare che il credito azionato dall'opponente era sorto successivamente rispetto all'omologa del concordato preventivo di Eldo e che si tratta, quindi, di un cd. credito posteriore, ossia di un credito per titolo e causa posteriore rispetto all'omologa, per il quale non ricorre nessuna delle condizioni richieste dall'art. 111 L.Fall. ai fini del riconoscimento della prededuzione, e cioè che si tratti di crediti sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali oppure di crediti espressamente qualificati prededucibili per legge.
3.8. I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del terzo.
3.9. Ed infatti, come da questa Corte già ripetutamente affermato, il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte pec di ricevuta
- la prima ("ricevuta di accettazione") attesta che l'invio È stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario;
- la seconda ("ricevuta di consegna"), invece, attesta che l'invio È intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento (art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012, introdotto dall'art. 1, comma 19, L. n. n. 228/2012 ed applicabile ratione temporis), con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima pec, e cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che È quindi fattispecie a formazione progressiva;
- la terza pec attesa l'esito controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che dev'essere censito in ReGIndE, il formato del messaggio, che dev'essere aderente alle specifiche, e la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB);
- la quarta pec, infine, attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec (Cass. n. 28982 del 2019, in motiv.).
3.10. Se, dunque, come stabilisce l'art. 16 bis, comma 7, cit., la tempestività del deposito telematico dev'essere verificata (salva l'applicazione dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.) avendo riguardo al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta "seconda p.e.c.", la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del "sistema giustizia" (cfr. Cass. SU. n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2021; Cass. n. 19796 del 2021; Cass. n. 19163 del 2020), deve, nondimeno, rilevarsi che tale effetto È "anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC" e, cioè, come detto, subordinato "al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che È quindi fattispecie a formazione progressiva", sicché esclusivamente con l'accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), "e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti" (Cass. n. 17404 del 2020; Cass. n. 27654 del 2022; Cass. SU n. 28403 del 2023, in motiv.).
3.11. Questa Corte, in definitiva, ponendo l'accento sul momento e sul rilievo dei controlli automatici (terza pec) e dei controlli manuali (quarta pec), ha, in sostanza, ritenuto che, se è vero che "il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l'articolo 16 bis", è, tuttavia, "altrettanto vero... che detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli", automatici (v. art. 13, comma 7, D.M. giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 7, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/2014) e manuali (v. art. 13, comma 7, D.M. giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 10, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/2014), della cancelleria (Cass. n. 27654 del 2022, in motiv.), e cioè, in definitiva, all'accettazione da parte della stessa (Cass. n. 28982 del 2019), "la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell'art. 196-sexies disp. att. c.p.c.)" (Cass. SU n. 28403 del 2023, in motiv.).
3.12. Ne consegue che, in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell'atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia) dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini da parte del giudice (Cass. n. 29357 del 2022; conf., più di recente, Cass. n. 19307 del 2023).
3.13. In definitiva, ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso - la generazione della "ricevuta di avvenuta consegna" ("RdAC" - c.d. "seconda pec") individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass. SU n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2022; Cass. n. 19796 del 2021); - tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive pec, e cioè quella "esito controlli automatici deposito" (c.d. "terza pec") e quella di "accettazione deposito" (cd. "quarta pec"); - "lo scopo del deposito – infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)"; - "in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo" (così Cass. n. 19307 del 2023, in motiv.); - in caso di deposito che generi unicamente le prime due pec, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo ma è solo con le due pec successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale; - in assenza delle pec successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta pec diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta pec) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività Cass. n. 6743 del 2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.).
3.14. In applicazione dei principi appena sintetizzati al caso in esame, ritiene la Corte che la società opponente, a fronte del deposito telematico riscontrato dalla RdAC entro il termine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo, poteva maturare un legittimo affidamento sulla tempestività del gravame medesimo, a condizione, però, che le successive pec (indipendentemente dal momento del loro generarsi, e quindi anche ove generate in un momento successivo alla scadenza del termine) dessero esito positivo.
3.15. Viceversa, a fronte del mancato ricevimento della c.d. "quarta pec" (in conseguenza del rifiuto della cancelleria), il profilo della tempestività del gravame è risultato travolto dalla irritualità del suo deposito, non potendosi considerare come tempestiva un'opposizione che, seppur in conseguenza di un rifiuto non consentito, sia stata sottratta all'esame sia dell'organo giurisdizionale sia della controparte opposta.
3.16. L'opponente, a fronte del mancato ricevimento della quarta pec, aveva, dunque, due possibilità - reiterare la procedura di deposito telematico (che, ove effettuata con esito positivo, si sarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito ed avrebbe potuto quindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della "busta", ma la data della "RdAC" del primo deposito (sempre Cass. n. 6743 del 2021)); - oppure (in difetto di deposito con esito positivo) presentare un'istanza di rimessione in termini, che, peraltro, è ammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.).
3.17. Risulta, per contro, dal decreto impugnato che il deposito telematico del ricorso in opposizione allo stato passivo, avvenuto in data 9/5/2018, era stato rifiutato dalla cancelleria, con la conseguenza che, come giustamente dedotto dal Fallimento, tale deposito (a prescindere dalle ragioni per cui tale rifiuto è avvenuto e dalla fondatezza o meno delle stesse) non si è giuridicamente perfezionato.
3.18. Il Tribunale, a fronte della decadenza in cui l'opponente era incorsa (e della mancata rinnovazione del deposito stesso con esito positivo), non poteva, quindi, omettere di delibare l'istanza con la quale la stessa aveva chiesto la rimessione in termini e di verificarne, pertanto, la fondatezza, non prima, tuttavia, di considerare che - la rimessione in termini è istituto che, in ragione del suo essere attuazione dei "principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo", ben può trovare applicazione non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di proporre impugnazione (cfr. Cass. n. 4585 del 2020, in motiv.), come l'opposizione all'esclusione dal passivo fallimentare di cui agli artt. 98 ss. L.Fall. (cfr. Cass. n. 22342 del 2021), ed al relativo deposito telematico (Cass. n. 32296 del 2023); - la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l'espletamento di due necessarie verifiche a) la prima attiene all'effettiva presenza di un "fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte" istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato (Cass. n. 11029 del 2023), "riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà", e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (cfr. Cass. SU n. 4135 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023; Cass. n. 25228 del 2023; Cass. n. 18435 del 2024); b) la seconda attiene all'"immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., Cass. SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n. 22342 del 2021; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 32296 del 2023), avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito).
4. Il ricorso dev'essere, pertanto, accolto e il decreto impugnato, per l'effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Napoli Nord che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e, per l'effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Napoli Nord che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma il 12 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2025.