Le Sezioni Unite della Cassazione hanno deciso di rinviare la trattazione sulla questione degli effetti dell’Euribor manipolato sui contratti di mutuo, in attesa della risposta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 6943 del 15 marzo 2025, la Cassazione ha preso atto della questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d’Appello di Cagliari e ha sospeso la decisione per permettere ulteriori approfondimenti.
Il contenzioso nasce dal ricorso presentato da alcuni risparmiatori contro una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che aveva confermato la validità della clausola contrattuale che parametrava il tasso di interesse all’Euribor. La somma contestata, richiesta con decreto ingiuntivo, era pari a 306.548,86 euro, relativa a un contratto di finanziamento del 2005. La questione principale riguarda gli effetti della manipolazione dell’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, accertata dalla Commissione Europea.
La Prima sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19 luglio 2024, aveva chiesto alle Sezioni Unite di chiarire se la violazione dell’art. 101 TFUE, accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, comporti effetti diretti sui singoli contratti di mutuo o se tali effetti si limitino esclusivamente al mercato dei derivati.
In particolare, le Sezioni Unite dovranno decidere su:
La giurispudenza si divide in due orientamenti contrastanti:
Le Sezioni Unite hanno deciso di rinviare a nuovo ruolo la decisione in attesa della risposta della Corte di Giustizia.
Cassazione civile, sez. un., ordinanza interlocutoria 15/03/2025 (ud. 18/02/2025) n. 6943
FATTO E DIRITTO
La RAFF Srl, Pa.Se. e Da.Gi. hanno proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 459/2020, pubblicata il 14 settembre 2020.
Resiste con controricorso la GE.SE. GESTIONI SEPARATE Srl in liquidazione.
La Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la decisione, resa dal Tribunale di Cagliari, di rigetto della opposizione proposta dalla RAFF Srl, da Pa.Se. e da Da.Gi. contro il decreto ingiuntivo con il quale la GE.SE. GESTIONI SEPARATE Srl aveva loro intimato il pagamento della somma di Euro 306.548,86, oltre interessi, essendone debitrice la RAFF in forza di contratto di finanziamento del 14 dicembre 2005 intercorso con la SFIRS Spa (dante causa della istante in monitorio), ed essendo la Pa.Se. e il Da.Gi. fideiussori delle relative obbligazioni assunte dalla RAFF Srl
La Corte di Cagliari ha, tra l'altro, dichiarato valida la clausola contrattuale di determinazione degli interessi mediante applicazione del parametro dell'Euribor.
L'unico motivo del ricorso per cassazione deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284,1346,1418, comma 2, e 1825 c.c., dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'art. 101 TFUE, dell'art. 53 Accordo sull'Area Economica Europea, dell'art. 127 t.u.b. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto valida la clausola (n. 4) del contratto di finanziamento che, nel determinare il tasso variabile degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell'Euribor (tasso pari all'Euribor a sei mesi maggiorato del 2% all'anno), benché la Commissione dell'Unione Europea, con decisione del 4 dicembre 2013, avesse accertato la sua illecita alterazione per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008.
La Prima Sezione civile, all'esito dell'adunanza camerale svoltasi il 18 giugno 2024, ha pronunciato ordinanza interlocutoria pubblicata il 19 luglio 2024, n. 19900/2024, con la quale ha rimesso la causa per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, davanti alle quali è stata discussa il 18 febbraio 2025.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, ha depositato memoria, chiedendo di rigettare il ricorso.
Hanno depositato memoria anche i ricorrenti, rivolgendo "istanza di sospensione del processo o quanto meno di rinvio dell'udienza a "nuovo ruolo"".
La memoria dei ricorrenti riferisce di un provvedimento reso dalla Corte d'Appello di Cagliari nell'ambito di giudizio civile dinanzi ad essa pendente, con cui è stata sottoposta alla Corte di Giustizia UE questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE "se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90...), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza".
Il Collegio, alla luce delle nuove allegazioni svolte dalle parti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c. e nel corso dell'udienza di discussione, ritiene opportuno rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per approfondimenti.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2025.