Quando una sentenza civile passata in giudicato è stata riconosciuta contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è possibile chiedere la revocazione?
La risposta arriva dalla Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7128 del 17 marzo 2025, che interpreta l'art. 391-quater c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022).
Il caso concreto riguarda due ricorrenti che avevano chiesto la revocazione di una sentenza di legittimità che aveva rigettato la loro domanda risarcitoria nei confronti del Ministero dell'Interno, per la morte del congiunto per overdose in una camera di sicurezza della Questura di Milano.
La Corte EDU aveva poi accertato la violazione dell'art. 2 CEDU (diritto alla vita). Tuttavia, secondo la Cassazione, non è possibile riaprire il processo se non si tratta di uno status personale.
L'art. 391-quater c.p.c. consente la revocazione delle sentenze passate in giudicato se il loro contenuto è riconosciuto contrario alla CEDU, ma solo quando la violazione riguarda un "diritto di stato della persona".
Questo limite deriva dalla logica stessa della disposizione: la revocazione, incidendo sul giudicato, rappresenta un rimedio eccezionale, ammesso solo quando la tutela per equivalente (cioè il risarcimento) non è sufficiente.
Secondo la Cassazione, per diritto di stato si intende una posizione giuridica fondamentale della persona, come ad esempio:
il riconoscimento o la negazione dello status di figlio;
l'attribuzione o la rimozione dello status di genitore;
la filiazione, la cittadinanza, la genitorialità.
Non sono invece sufficienti:
la lesione di diritti personalissimi;
il collegamento indiretto a uno status;
la mera richiesta di risarcimento per danni patrimoniali o morali.
Nel caso concreto, le ricorrenti chiedevano la revocazione sulla base di una sentenza della Corte EDU che aveva accertato la violazione dell'art. 2 CEDU e riconosciuto un indennizzo per danni non patrimoniali.
Ma la loro domanda iniziale aveva ad oggetto solo un risarcimento economico, non lo status personale.
Quindi, non era in discussione uno status, come invece richiesto dall'art. 391-quater c.p.c. La Corte sottolinea che la tutela risarcitoria già concessa dalla Corte EDU è da considerarsi sufficiente.
Inoltre, ammettere la revocazione anche in questi casi significherebbe snaturare il limite di eccezionalità dell'istituto, attribuendo ai giudici interni un controllo sul quantum dell'indennizzo deciso a Strasburgo, con effetti distorsivi.
La revocazione ex art. 391-quater c.p.c. resta una soluzione estrema, riservata ai casi in cui sia stata negata o attribuita erroneamente una qualifica personale.
Nessuna seconda chance, insomma, se si tratta “solo” di euro.
La nuova ipotesi di “revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, prevista dall’art. 391-quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un “diritto di stato della persona” e che l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell’illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato.
Cassazione civile sez. III, sentenza 17/03/2025 (ud. 08/01/2025) n. 7128
FATTI DI CAUSA
Ai.Ro. e Ca.Na. hanno chiesto, ai sensi dell'art. 391quater c.p.c., la revocazione della sentenza n. 15721/2011 di questa Corte, che ha confermato la pronuncia della Corte d'Appello di Milano con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalle stesse (unitamente a G.K.), nei confronti del Ministero dell'Interno, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto Ca.Ca., avvenuta per una intossicazione acuta da cocaina, mentre si trovava presso la camera dei fermati della Questura di Milano.
Assumono le ricorrenti che il contenuto della indicata sentenza è stato dichiarato contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, con sentenza del 14 settembre 2023, pronunciata all'esito del procedimento n. 2264/2012, che la violazione accertata dalla Corte europea avrebbe pregiudicato un loro diritto di stato della persona e che l'equa indennità accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sarebbe idonea a compensare le conseguenze della violazione stessa.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Il Ministero dell'Interno ha depositato memoria di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione orale.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il presente ricorso pone la questione interpretativa relativa all'ambito di applicabilità dell'art. 391quater c.p.c. e, precisamente, quella relativa all'esatta individuazione dell'estensione della nozione di "diritti di stato della persona", ai quali il nuovo istituto è espressamente limitato.
2. Si premette che l'art. 391quater c.p.c. è stato introdotto dal legislatore nazionale con il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"), al fine di adeguare l'ordinamento processuale civile all'obbligo internazionale assunto dallo Stato, di conformazione alle decisioni della Corte EDU, posto in linea generale dall'art. 46 della Convenzione EDU.
In proposito, vi erano state già varie sollecitazioni, da parte della Corte Costituzionale (cfr. le sentenze n. 123 del 26 maggio 2017 e n. 93 del 21 marzo 2018), che riprendevano analoghe sollecitazioni provenienti da istituzioni sovranazionali (cfr. la Raccomandazione R. 20002 del 19 gennaio 2000 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa).
Come si esprime la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, "L'intervento si pone in linea con i solleciti da tempo impartiti al legislatore dalla Corte Costituzionale in tema di possibile riapertura dei processi civili, al fine di assicurare una effettiva restitutio in integrum, ove ancora materialmente o giuridicamente possibile, se il contenuto del relativo giudicato integri una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU, accertata dalla Corte europea di Strasburgo non suscettibile di essere ristorata tramite tutela risarcitoria (per equivalente), in linea con le statuizioni della Corte Costituzionale su questo tema (sentenza n. 93/2018 e sentenza n. 123 del 2017, riprese anche dalla sentenza della CEDU, BEG Spa c. Italia del 20 maggio 2021, caso n. 5312/11). Si osserva, inoltre, che l'intervento rappresenta un ulteriore adempimento della Raccomandazione R. 20002 del 19 gennaio 2000 del Comitato dei ministri, che, pur non essendo vincolante, è particolarmente importante per la ricostruzione della portata della giurisprudenza convenzionale e per la sua funzione orientativa, la quale afferma che l'obbligo conformativo può "in certe circostanze" ricomprendere misure individuali diverse dall'equo indennizzo e che "in circostanze eccezionali" il riesame del caso o la riapertura dei processi si è dimostrata la misura più adeguata, se non l'unica, per raggiungere la restitutio in integrum".
La Corte Costituzionale, in sintonia con quanto affermato dalla stessa Corte EDU (cfr. Corte EDU, 1a sez., BEG Spa c. Italia del 20 maggio 2021, caso n. 5312/11; Bochan c. Ucraina (no 2) 22251/08 Sentenza 5.2.2015 (GC)), aveva, in primo luogo, confermato che "spetta in linea di massima agli Stati contraenti decidere il modo migliore di attuare le sentenze della Corte senza turbare ingiustamente i principi della res judicata o della certezza del diritto nel contenzioso civile, in particolare se tale contenzioso concerne terzi titolari di propri interessi legittimi da tutelare"; aveva, poi, espressamente affermato che "dalla giurisprudenza della Corte EDU e dalla Raccomandazione si ricava, dunque, che l'obbligo di conformazione alle sentenze della Corte ha un contenuto variabile, che le misure ripristinatorie individuali diverse dall'indennizzo sono solo eventuali e vanno adottate esclusivamente laddove siano "necessarie" per dare esecuzione alle sentenze stesse, e che il riesame del caso o la riapertura del processo sono tuttavia da ritenersi le misure più appropriate nel caso di violazione delle norme convenzionali sul giusto processo", finendo per escludere l'illegittimità costituzionale delle norme in tema di revocazione civile che non prevedevano, in linea generale, la possibilità di riapertura del processo nei casi in cui il contenuto di una sentenza passata in giudicato era stato dichiarato integrare una violazione della Convenzione EDU, pur evidenziando l'opportunità che il legislatore provvedesse a introdurre delle misure in tal senso.
In sostanza, la stessa Corte Costituzionale aveva dato atto che, nel quadro dei vincoli derivanti dal diritto sovranazionale, l'obbligo di conformazione alle sentenze della Corte EDU nel diritto interno poteva aver luogo, sempre sulla base delle valutazioni discrezionali del legislatore, di regola, attraverso misure individuali di tutela risarcitoria per equivalente (tutela cd. secondaria) e, solo in via residuale ed eccezionale, nei casi in cui la tutela risarcitoria per equivalente non fosse idonea ad assicurare una integrale rimozione dei pregiudizi derivanti dalla violazione, attraverso uno strumento che consentisse la riapertura del processo nazionale civile (cfr., in particolare, Corte Costituzionale, sentenze n. 123 del 26 maggio 2017 e n. 93 del 21 marzo 2018).
La revocazione, incidendo sulla res judicata e sulla certezza del diritto nel contenzioso civile è, in altri termini, intesa come una sorta di extrema ratio, da riservare ai casi in cui le altre misure conformative non possono essere efficaci, in quanto non idonee a rimuovere integralmente i pregiudizi derivanti dalla violazione.
Certamente muovendo dalla considerazione di queste vicende, la legge delega 26 novembre 2021 n. 206, all'art. 1, comma 10, ha previsto, tra l'altro, quanto segue: "Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente; [……] ".
La Relazione illustrativa al successivo decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge di delegazione, nel dar conto delle modalità di attuazione della delega, si è poi così espressa: "In particolare, i casi in cui il rimedio risarcitorio è tendenzialmente inidoneo a rimuovere le conseguenze della violazione convenzionale sono stati individuati attraverso il riferimento alle violazioni di un diritto di stato della persona. Per questi diritti, infatti, il rimedio risarcitorio, in quanto finalizzato ad attribuire un'utilità economica alternativa, spesso si rivela non del tutto satisfattivo".
Lo scopo della nuova disposizione processuale di cui all'art. 391quater c.p.c., dunque, è quello di dare attuazione all'obbligo dello Stato italiano di conformarsi alle decisioni vincolanti della Corte EDU previsto dall'art. 46 della Convenzione, con la previsione della riapertura del processo civile, limitatamente ai casi in cui il pregiudizio derivante dalla violazione commessa dallo Stato e concretizzatasi in una sentenza ormai passata in giudicato, ma il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione, non sia suscettibile di tutela per equivalente (cioè, di quella che viene definita come "tutela secondaria" dei diritti fondamentali previsti dalla richiamata Convenzione), vale a dire nei casi in cui le misure individuali comportanti il riconoscimento alla parte lesa di un risarcimento in termini economici non siano idonee (o non siano sufficienti, perché non idonee, da sole) a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della violazione.
Il nuovo istituto è stato, pertanto, introdotto dal legislatore delegato, che così ne ha interpretato i limiti, al fine di consentire di rimuovere, nell'ordinamento interno, esclusivamente gli effetti di sentenze in materia di "diritti di stato della persona", cioè aventi ad oggetto status personali, il cui contenuto sia stato giudicato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione.
La limitazione a detti diritti dovrebbe evidenziare che il legislatore delegato non ha ritenuto necessario lo strumento eccezionale della revocazione, incidente sul giudicato, per ogni altra situazione soggettiva che non sia qualificabile come "diritti di stato della persona", e ciò perché sarebbe sempre possibile, per tali situazioni, una tutela per equivalente; di conseguenza, dovrebbe ritenersi che il suddetto strumento eccezionale non sia stato previsto per tutte quelle situazioni che non siano identificabili come "un diritto di stato della persona".
3. Tale scelta del legislatore delegato, di definizione del campo di applicazione del nuovo istituto, impone, in primo luogo, un'indagine sulla puntuale individuazione del significato e del contenuto della nozione di "diritto di stato della persona", in funzione della quale è avvenuta tale delimitazione.
Secondo la tradizionale definizione dottrinale, gli stati della persona (o status personali) sono "le posizioni giuridiche fondamentali che la persona assume nell'ambito della società e del nucleo familiare", posizioni soggettive che rilevano come presupposti di diritti e doveri della persona stessa.
Secondo una certa ricostruzione sistematica, peraltro, anche gli status potrebbero ritenersi oggetto di un diritto soggettivo, assoluto ed indisponibile, che tutela l'interesse della persona al riconoscimento ed al godimento dello status che le spetta e che si esercita mediante le cd. azioni di stato, con le quali è possibile reclamare, contestare o ottenere la modificazione degli status personali, azioni previste e regolate dal codice di rito (cfr. artt. 9 e 70, n. 3, c.p.c.).
4. A seguito dell'introduzione dell'art. 391quater c.p.c., anche sul rilievo che la delega sarebbe stata esercitata in modo limitato, dal momento che essa non prevedeva affatto, almeno espressamente, che il rimedio della revocazione dovesse essere applicabile esclusivamente in caso di violazioni incidenti sul riconoscimento di status personali, sono state avanzate come è noto proposte interpretative tendenti ad intendere la nozione di "diritti di stato della persona" in senso estensivo, ricomprendendo in essi, secondo la varietà delle opinioni, anche tutti i diritti derivanti o presupposti da status personali o a questi correlati, ovvero tutti i diritti di natura strettamente personale, o tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione EDU, se non addirittura, in generale, tutti i diritti non patrimoniali.
Questa Corte non ritiene, però, che tali sollecitazioni interpretative possano essere condivise.
5. Non è possibile interpretare l'art. 391quater c.p.c. nel senso per cui la nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui la violazione commessa dallo Stato mediante la sentenza passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione, abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura, tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali, quand'anche gli stessi presupponessero o derivassero da un determinato status personale.
Queste le ragioni.
Se il legislatore avesse inteso riconoscere la possibilità della revocazione anche in caso di sentenze costituenti violazione della Convenzione EDU con riguardo a posizioni soggettive diverse da quelle aventi ad oggetto direttamente il riconoscimento di status personali, non avrebbe così chiaramente indicato la limitazione del rimedio all'ipotesi di violazione che abbia "pregiudicato un diritto di stato della persona" (probabilmente ispirandosi all'analogo istituto introdotto nel diritto francese, limitato appunto alle azioni di stato, come è stato fatto notare da più parti, sia pure traducendone i termini non del tutto fedelmente).
L'espressione utilizzata dal legislatore delegato, riferendosi ad "un diritto di stato della persona", allude chiaramente ad un diritto che dello stato della persona deve rappresentare, sul piano dell'ordinamento, la diretta implicazione, esprimendo, cioè, in via diretta il contenuto normativo dello stato della persona.
La suddetta espressione normativa deve, pertanto, certamente intendersi come volta ad indicare come oggetto della tutela revocatoria esclusivamente le violazioni che abbiano pregiudicato il diritto al riconoscimento di un determinato status personale, cioè si siano risolte nella negazione totale o parziale di esso, o anche nel tardivo riconoscimento dello status alla persona, con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equivalente, ovvero ancora i casi in cui vi sia stata erronea attribuzione di uno status personale oggettivamente pregiudizievole secondo l'ordinamento o tardivo disconoscimento di esso e la compromissione derivatane per la persona non sia rimediabile con la sola riparazione per equivalente.
Essa non può, invece, ragionevolmente intendersi, né sul piano letterale né su quello sistematico, come volta ad indicare: a) il pregiudizio ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, ed anche se presupponente certamente o, comunque, derivante da un determinato status soggettivo del suo titolare, ma leso senza che questo status sia stato direttamente negato o riconosciuto come limitato o riconosciuto tardivamente; b) il pregiudizio derivante ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, la cui lesione non sia stata conseguenza della attribuzione errata di uno status o del tardivo disconoscimento di esso.
Una cosa è, infatti, il pregiudizio incidente direttamente sul diritto al riconoscimento di uno status soggettivo personale, il pregiudizio, cioè, che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto (ad es. lo status di figlio di un determinato soggetto), ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status che si sia negato di possedere (es. lo status di genitore di un determinato soggetto), pregiudizio che può essere rimosso solo con il riconoscimento effettivo dello status illegittimamente negato o con la eliminazione dell'attribuzione dello status illegittimamente operata (il che, naturalmente non toglie che, durante il tempo in cui lo status non è stato attribuito o è stato erroneamente attribuito, il pregiudizio verificatosi debba essere risarcito necessariamente per equivalente).
Altra cosa è il pregiudizio arrecato ad uno "stato soggettivo personale", inteso in senso generico ed atecnico come la mera titolarità di un qualsiasi altro diritto, anche se si tratti di diritti fondamentali, inviolabili, di natura personale e non patrimoniale ed anche se eventualmente si tratti di un diritto che presupponga la titolarità di un determinato status personale: diritti la cui natura non implica necessariamente l'insuscettibilità di una tutela per equivalente e che, anzi, in taluni casi, sono tutelabili solo per equivalente, in forma risarcitoria.
In questi ultimi casi la titolarità dello status o la non titolarità dello status non sono l'oggetto diretto della lesione, che avviene senza che la spettanza dello status sia stata posta in dubbio o senza che si sia attribuito al soggetto uno status che non gli spetta. Non può dirsi, allora, pregiudicato il diritto di stato della persona.
6. Si deve, a questo punto, considerare che, nel caso di specie, la richiesta risarcitoria avanzata dalle ricorrenti nel giudizio definito con la sentenza di legittimità di cui si chiede la revocazione aveva ad oggetto danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, derivanti dalla perdita di un rapporto parentale: essa era diretta, cioè, proprio ad ottenere una compensazione di tipo economico, per equivalente, per la perdita del rapporto parentale, mentre non era direttamente in discussione il riconoscimento dei loro status personali (più precisamente: lo status della Ca.Na. di figlia della vittima era pacifico; quello di convivente more uxorio della Ai.Ro. era stato negato per difetto di prova della convivenza, ma sulla questione non è stato proposto ricorso alla CEDU e quindi, per tale aspetto non potrebbe in nessun caso ritenersi che il contenuto della sentenza di cui si chiede la revocazione sia stato dichiarato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione).
Orbene, come già chiarito: la legge delega (legge 26 novembre 2021 n. 206), sulla base della quale è stato introdotto il nuovo art. 391quater c.p.c., all'art. 1, comma 10, ha previsto l'introduzione del rimedio della revocazione esclusivamente nei casi in cui "una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente"; e la stessa Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha chiarito che " […] i casi in cui il rimedio risarcitorio è tendenzialmente inidoneo a rimuovere le conseguenze della violazione convenzionale sono stati individuati attraverso il riferimento alle violazioni di un diritto di stato della persona. Per questi diritti, infatti, il rimedio risarcitorio, in quanto finalizzato ad attribuire un'utilità economica alternativa, spesso si rivela non del tutto satisfattivo".
Inoltre, merita ricordare che l'art. 41 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, prevede che "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa".
Da tali considerazioni possono trarsi ulteriori elementi a sostegno delle conclusioni sin qui esposte.
6.1 Sotto il primo dei profili evidenziati, può, infatti, osservarsi che la stessa legge delega, benché effettivamente consentisse, in teoria, di introdurre la nuova fattispecie di revocazione straordinaria in caso di violazione di diritti di qualunque natura e non solo di "diritti di stato della persona", aveva, comunque, chiaramente inteso limitare l'operatività del nuovo istituto a quelle ipotesi in cui il giudicato nazionale contrario ai principi della Convenzione EDU comporta un pregiudizio a diritti di natura tale per cui non sia configurabile una tutela "per equivalente", cioè non sia configurabile un risarcimento di tipo esclusivamente economico, in quanto tale risarcimento non sarebbe idoneo a rimuovere il pregiudizio, essendo al tal fine necessario rimuovere la decisione stessa passata in giudicato e adottare le statuizioni, diverse dalla condanna al pagamento di somme di denaro, conseguenti alla rimozione.
Ciò è da ritenersi già, di per sé, sufficiente a concludere che il nuovo istituto non possa operare in caso di decisioni nazionali che abbiano accolto o rigettato una domanda volta essa stessa a conseguire una condanna al pagamento di una somma di danaro (sia pure a titolo risarcitorio per la lesione di un diritto fondamentale, anche non patrimoniale), in quanto in tal caso viene richiesta proprio e soltanto una tutela per equivalente (che, dunque, nella specie, non solo è oggettivamente possibile, ma è ritenuta tale dalla stessa parte interessata), ciò che esclude in radice l'operatività della nuova ipotesi di revocazione straordinaria.
Una diversa interpretazione della nozione di "diritto di stato della persona", che la estendesse a diritti la cui lesione è suscettibile di tutela per equivalente, si porrebbe, del resto, in contrasto con gli stessi limiti della delega e, indirettamente, con l'art. 76 Cost.
6.2 Sotto il secondo dei profili evidenziati, può, inoltre, ulteriormente osservarsi, che la Corte EDU, in base al richiamato art. 41 della Convenzione, riconosce essa stessa alla parte che si assume lesa da una violazione dello Stato membro, "un'equa soddisfazione", cioè il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti alla violazione accertata, liquidandoli in via equitativa (ma comunque satisfattiva sul piano economico).
La tutela per equivalente che si vorrebbe ottenere mediante la revocazione della pronuncia che l'ha negata sarebbe, allora, solo aggiuntiva a quella riconosciuta dalla CEDU e non volta a sopperire a ciò che la pronuncia della stessa non ha potuto indennizzare.
6.3 Dunque, la previsione della legge delega e i limiti di operatività del nuovo art. 391 quater c.p.c. trovano, in quest'ottica, coerenza logica e giuridica: il legislatore ha inteso introdurre un rimedio, nel diritto nazionale, idoneo a dare attuazione all'obbligo dello Stato italiano di conformarsi alle decisioni della Corte EDU che accertano una violazione della Convenzione da parte di una decisione di diritto interno, anche con una eccezionale deroga ai limiti derivanti dal giudicato, ma limitandola ai casi in cui la tutela per equivalente, offerta in primo luogo dall'art. 41 della stessa Convenzione EDU, in base a misure riparatorie (l'indennizzo), non sia di per sé idonea a rimuovere, da sola, le conseguenze del pregiudizio derivante dalla violazione, trattandosi di un pregiudizio non suscettibile di tutela per equivalente.
Nel caso di sentenze che abbiano mancato di riconoscere (o abbiano illegittimamente attribuito) status personali, infatti, la riparazione per equivalente non è comunque idonea ad attribuire lo status ingiustamente negato da una sentenza passata in giudicato (o ad eliminare l'attribuzione di uno status personale illegittimamente riconosciuto), ed è necessario rimuovere tale sentenza, ai fini di una effettiva riparazione, non conseguibile attraverso l'equa soddisfazione di cui all'art. 41 o, comunque, in generale, attraverso misure riparatorie individuali di carattere risarcitorio.
6.4 Nella specie, la Corte EDU ha rigettato la domanda di equa soddisfazione delle ricorrenti in relazione ai danni patrimoniali, ritenendoli non provati, ed ha invece accolto quella relativa ai danni non patrimoniali (definiti dalla Corte CEDU come "danno morale"), riconoscendo, a tale titolo, alle ricorrenti una somma determinata equitativamente.
Stando così le cose:
a) in relazione ai danni patrimoniali, non potrebbe in nessun caso invocarsi la revocazione della sentenza impugnata, sulla base della decisione della Corte EDU, la quale, in sostanza, ha escluso al riguardo la sussistenza di una violazione (non avendo ritenuto provato che si fosse effettivamente verificato un danno patrimoniale); sotto tale profilo, da una parte, deve escludersi che il contenuto concreto della decisione revocanda sia in contrasto con quella della Corte EDU, avendo entrambe le decisioni, in sostanza, negato la lesione del diritto fatto valere e la sussistenza del diritto al risarcimento invocato; d'altra parte, come già chiarito, è da escludere, più in generale, che la previsione dell'art. 391quater c.p.c. possa comprendere anche le violazioni che abbiano leso diritti patrimoniali, in quanto "diritto di stato della persona" è un'espressione che, comunque la si voglia intendere, secondo l'interpretazione ampiamente dominante, certamente non comprende i diritti risarcitori di natura patrimoniale;
b) in relazione ai danni non patrimoniali, l'equa soddisfazione, cioè la restitutio in integrum, in forma di tutela c.d. secondaria, mediante risarcimento, è stata in realtà già riconosciuta e liquidata dalla Corte EDU ed essa deve ritenersi, in linea di principio, satisfattiva, cioè idonea a compensare le conseguenze della
violazione accertata, in relazione ai danni riconosciuti sussistenti.
6.5 Né è possibile ritenere naturalmente sempre nella pur non condivisibile logica dell'esegesi estensiva qui negata della nozione di diritti di stato che il giudice nazionale nella specie la Corte di Cassazione adìta ex art. 391quater c.p.c. possa sindacare, sotto il profilo della sua idoneità e congruità in concreto, la correttezza della determinazione dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte EDU, sostanzialmente svolgendo il ruolo di una sorta di giudice di ulteriore grado rispetto a quest'ultima, in ordine alla corretta determinazione dell'importo dell'adeguata tutela per equivalente (cioè, del risarcimento) del danno riconosciuto.
È appena il caso di osservare che, ammettendo un ulteriore sindacato del giudice nazionale sulla valutazione operata dalla Corte EDU in ordine alla entità della riparazione per equivalente della violazione, si finirebbe per alterare e addirittura stravolgere la gerarchia stessa e l'ambito delle competenze spettanti ai giudici nazionali e a quelli sovranazionali.
6.6 Va, in definitiva, ribadito che l'esegesi proposta è pienamente conforme al fatto che l'equa soddisfazione di cui all'art. 41 Convenzione EDU può essere riconosciuta dalla Corte EDU solo "se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione".
7. Le ricorrenti hanno avanzato (in particolare nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., in vista della pubblica udienza) dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 391 quater c.p.c., se interpretato restrittivamente come riferibile esclusivamente alle sentenze passate in giudicato che siano state riconosciute integrare una violazione del diritto al riconoscimento di uno status personale.
Viene, in particolare, prospettato, innanzi tutto, un possibile contrasto con gli artt. 117, nonché 2, 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, sull'assunto per cui "nella legge delega, non vi è alcun riferimento ai diritti di stato della persona come presupposto applicativo della norma".
Inoltre, la disposizione dell'art. 391quater c.p.c. di cui si discute, secondo le ricorrenti, "nell'interpretazione restrittiva qui offerta dalla Procura Generale, sarebbe palesemente lesiva dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.), dei diritti fondamentali dell'uomo (art.2 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.)", perché "la limitazione ai soli "diritti di stato" strettamente intesi, (come sostanzialmente limitati alle sole c.d. azioni di stato), configura una irragionevole disparità di trattamento tra diverse tipologie di diritti fondamentali, discriminando ingiustificatamente tra soggetti che hanno subito violazioni dei diritti umani".
Tali dubbi di legittimità costituzionale risultano, in parte, manifestamente infondati e, in parte, anche non rilevanti ai fini della decisione.
7.1 In primo luogo, con riguardo al primo ordine di dubbi di legittimità costituzionale, è sufficiente osservare che il mancato pieno esercizio della delega e, precisamente, l'esercizio della delega in modo limitato rispetto a quanto con la stessa autorizzato, non determina alcuna violazione della Costituzione, dando luogo solo, eventualmente, ad una potenziale responsabilità di tipo politico del governo verso il Parlamento.
Di conseguenza, il fatto che nella legge delega non fosse prevista la limitazione dell'ammissibilità della nuova ipotesi di revocazione ai soli casi in cui fosse stata accertata una violazione incidente sui diritti di stato della persona non può di per sé comportare né, direttamente, un dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale della norma introdotta in base alla delega, né, indirettamente, imporre una sua interpretazione in termini più ampi di quanto previsto dal suo effettivo contenuto letterale e sistematico.
D'altra parte, sotto tale ultimo profilo, si è ampiamente chiarito che la limitazione del nuovo istituto ai casi di violazioni incidenti su diritti di stato della persona è stata prevista dal legislatore delegato proprio al fine di dare corretta attuazione alla delega ed alla limitazione, ivi prevista, del nuovo istituto, appunto, esclusivamente alle violazioni della Convenzione EDU in relazione alle quali non fosse possibile una tutela per equivalente, ipotesi che, come evidenziato dalla relazione introduttiva, sono state intese come corrispondenti proprio ai predetti casi di violazioni incidenti su diritti di stato della persona.
Peraltro, anche se la delega fosse stata esercitata nella sua massima portata, con riguardo a tutti i diritti, di qualunque natura, insuscettibili di tutela per equivalente, ne sarebbero comunque rimasti esclusi quelli fatti valere nel giudizio definito con la sentenza di cui si chiede la revocazione nella presente sede, trattandosi di diritti risarcitori, cioè proprio di diritti integranti una tutela per equivalente, sottratti in radice alla possibilità della misura riparatoria consistente nella riapertura del processo, secondo l'espressa previsione della legge di delega, di modo che l'interpretazione sollecitata dalle ricorrenti, in luogo che essere "costituzionalmente orientata" comporterebbe, al contrario e come già visto, essa stessa una violazione dell'art. 76 Cost.
7.2 Per quanto poi riguarda la ipotizzata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), dei diritti fondamentali dell'uomo (art. 2 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.), per irragionevole disparità di trattamento tra diverse tipologie di diritti fondamentali, possono svolgersi analoghe considerazioni.
Come già chiarito dalla stessa Corte Costituzionale, nelle decisioni richiamate in precedenza (n. 123 del 107 e n. 93 del
2018), l'obbligo di conformazione alle decisioni della Corte EDU non richiede necessariamente la previsione del rimedio della riapertura del processo (civile) che abbia dato luogo alla violazione, in quanto tale tipologia di rimedio, derogando al principio del giudicato e incidendo, così, sulla certezza dei rapporti giuridici, è configurabile come una extrema ratio, da utilizzarsi solo quando la tutela per equivalente non è, ontologicamente, idonea a rimuovere adeguatamente le conseguenze della violazione, essendo quest'ultima, in caso contrario, pienamente satisfattiva.
La questione di cui si vorrebbe investire il giudice delle leggi non merita, dunque, la valutazione di non manifesta infondatezza, sempre per l'assorbente ragione che l'estensione della norma dell'art. 391quater c.p.c., attraverso il meccanismo dell'eliminazione della decisione coperta dal giudicato, alla mera lesione di un diritto fondamentale risarcibile per equivalente accertata dalla CEDU, secondo gli stessi ammonimenti del Giudice delle Leggi che si sono sopra richiamati, non sarebbe affatto rivolta ad eliminare un pregiudizio attraverso "misure ripristinatorie individuali diverse dall'indennizzo […] "necessarie" per dare esecuzione alle sentenze stesse", ma sarebbe solo funzionale ad attribuire una tutela per equivalente (peraltro aggiuntiva all'indennizzo riconosciuto dalla CEDU), perché questa dovrebbe, in definitiva, poi conseguire alla revocazione della decisione.
Ne segue che l'introduzione della nuova norma con l'ambito di applicazione che sopra si è identificato non determina una situazione ordinamentale di lesione del principio di eguaglianza e nemmeno del paradigma di cui all'art. 2 e di quello di cui all'art. 24 Cost.
A tutto voler concedere, una lesione del parametro dell'eguaglianza sarebbe configurabile solo se si fosse in presenza di una decisione interna su un diritto fondamentale riconosciuta lesiva dalla CEDU e per la quale la tutela per equivalente non sia satisfattiva.
Ma non ricorre certo una simile situazione in relazione ai diritti fatti valere dalle parti qui ricorrenti e, dunque, un'ipotetica questione di legittimità costituzionale, volta ad estendere l'applicazione della nuova norma a tutti i diritti fondamentali, non è prospettabile secondo il parametro della non manifesta infondatezza perché i diritti fatti valere dalle ricorrenti, pur ricollegandosi alla perdita del congiunto, sarebbero certamente diritti suscettibili solo di tutela per equivalente.
La domanda proposta dalle stesse aveva ad oggetto proprio ed esclusivamente tale forma di tutela: ed è appena il caso di osservare, del resto, che la violazione del diritto alla vita, così come, in generale, il danno da perdita del rapporto parentale, consente, in realtà, solo ed esclusivamente una tutela per equivalente.
Ciò assorbe ogni altra possibile considerazione sul punto: giacché, anche a voler ipotizzare, sebbene solo per un momento ed in linea astratta, la possibilità di estendere il rimedio revocatorio ai casi di violazione di diritti diversi da quelli di stato della persona (attraverso la prospettata interpretazione "costituzionalmente orientata" dell'art. 391 quater c.p.c., ovvero attraverso la auspicata pronuncia "additiva" di illegittimità costituzionale relativa alla medesima norma), dovrebbe comunque trattarsi di diritti insuscettibili di tutela per equivalente, ipotesi che senz'altro non ricorre nell'ambito della presente controversia, il che determina, pertanto, altresì, l'indicato carattere di inammissibilità della prospettata questione di legittimità costituzionale.
8. Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: "la nuova ipotesi di "revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo", prevista dall'art. 391quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un "diritto di stato della persona" e che l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato".
9. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell'assoluta novità delle questioni poste dal ricorso e della conseguente incertezza interpretativa in ordine alle medesime.
Per la natura della causa petendi, va d'ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità delle parti private, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
–dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i dati identificativi delle parti private.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 8 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2025.