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Responsabilità dell’avvocato? Esclusa se giurisprudenza è oscillante

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.7462 del 20/03/2025

Un avvocato può essere ritenuto responsabile se perde la causa ma la giurisprudenza sul punto è oscillante?

La Cassazione civile, sez. III, con l’ordinanza n. 7462 del 20 marzo 2025, ha risposto di no.

La vicenda

Un giovane, rimasto orfano in un grave incidente stradale, si era visto rigettare l’appello per inammissibilità, in quanto proposto dal suo tutore nonostante nel frattempo fosse diventato maggiorenne. Dopo aver perso ogni possibilità di ottenere il risarcimento, ha fatto causa alla propria avvocata – che era anche sua zia – per negligenza professionale, ritenendo che avrebbe dovuto ottenere una nuova procura prima di proporre appello.

Il cuore della questione: può un legale essere ritenuto negligente se si affida a un orientamento giurisprudenziale poi smentito?

Le regole in gioco

Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione:

  • La colpa professionale dell’avvocato va valutata ex ante, cioè al momento della scelta difensiva, non con il senno di poi.

  • L’avvocato non risponde se sceglie una linea difensiva giuridicamente plausibile, anche se poi risulta perdente.

  • Non c’è responsabilità se la questione trattata è discussa in dottrina o giurisprudenza, e non risolta in modo univoco (Cass. 11906/2016).

  • L’obbligo di diligenza impone al legale di seguire la linea giuridica più prudente solo se l’orientamento contrario è davvero consolidato e univoco (Cass. 21953/2023).

  • La valutazione del giudice di merito sulla responsabilità dell’avvocato non è censurabile in Cassazione, salvo evidenti errori giuridici (Cass. 28903/2024).

La decisione della Cassazione

Nel caso concreto, la questione dell’ultrattività della procura era tutt’altro che risolta:

  • Le Sezioni Unite avevano espresso orientamenti alterni nel tempo: favorevoli nel 1984 e nel 2014, contrari nel 1996 e nel 2005.

  • Quando l’avvocata ha proposto l’appello nel 2003, vi erano pronunce favorevoli all’ultrattività, non si trattava quindi di una linea isolata o chiaramente errata.

  • La Corte d’Appello ha riconosciuto che la professionista aveva informato il cliente dell’esito negativo e che questi aveva tempo per impugnare la sentenza, ma non l’ha fatto.

  • Nessuna violazione dell’art. 1227 c.c.: non c’è concorso colposo del cliente, ma una scelta consapevole (e discutibile) di non proporre ricorso.

  • Infine, la strategia processuale seguita – citare solo le assicurazioni e non l’impresa responsabile – è stata considerata valutazione difensiva legittima.

Conclusione

La Cassazione ha respinto il ricorso: l’avvocata non può essere ritenuta responsabile.

Le sue scelte erano compatibili con un orientamento giurisprudenziale allora plausibile, anche se poi smentito.

Quindi? Non basta aver perso la causa per chiamare in causa l’avvocato.

In sintesi: se la giurisprudenza è incerta, la responsabilità professionale non scatta.

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 20/03/2025 (ud. 10/02/2025) n. 7462

FATTI DI CAUSA

1. La presente causa, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni derivante da responsabilità professionale, prende le mosse da una precedente tragica vicenda.

In data 6 settembre 1985 si verificò, lungo la strada statale Domiziana, un gravissimo incidente stradale nel quale persero la vita Co.Br., che si trovava alla guida della propria autovettura, e sua moglie Ca.An., mentre riportò gravi danni anche Gi.Fr., che viaggiava come trasportato a bordo della medesima automobile. A seguito della morte dei coniugi Corvino, i due figli allora minorenni Co.Fa. e Co.Ma. vennero affidati alla tutela del nonno materno Ca.Lu.

L'incidente coinvolse altri due mezzi, tra i quali un autocarro di proprietà della Tramontano Sas, assicurato con la Norditalia e condotto da Salvatore Lamberti.

Nel 1986 Gi.Fr. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, gli eredi di Co.Br. e la società di assicurazione della vettura da lui condotta, chiedendo il risarcimento dei danni da lui patiti. Furono chiamati in causa anche i proprietari degli altri automezzi coinvolti, con le rispettive società di assicurazioni. Il tutore Ca.Lu. affidò la difesa del minore Co.Fa. alla propria figlia Ca.Co., svolgente professione di avvocato nonché zia del bambino rimasto orfano. L'avv. Ca.Co. si costituì in giudizio e, oltre a chiedere il rigetto della domanda proposta nei confronti degli eredi, avanzò domanda riconvenzionale nei confronti delle sole società di assicurazione Unione e Generali Spa, ma non nei confronti dei conducenti.

Nel corso del giudizio di primo grado Co.Fa. (nato il 10 gennaio 1977) divenne maggiorenne, mentre il tutore Ca.Lu. venne a mancare il 4 maggio 1999.

A conclusione del giudizio di primo grado il Tribunale, con sentenza del 23 settembre 2002, rigettò la domanda, per non essere stata chiarita la dinamica del sinistro.

Quella decisione fu impugnata da più parti e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 28 febbraio 2007, n. 566, per quanto di rilievo nella sede odierna, dichiarò inammissibile l'appello proposto da Ca.Lu., col patrocinio dell'avv. Ca.Co., quale tutore di Co.Fa.

Osservò la Corte territoriale che, essendo quest'ultimo divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, l'appello non poteva essere proposto dal tutore, né poteva ritenersi operante, nella specie, il principio dell'ultrattività del mandato, dovendo invece applicarsi la regola generale dell'art. 1722, n. 4), cod. civ., secondo cui la morte del mandante, a cui è assimilabile la perdita della capacità processuale del medesimo, estingue il mandato. Quanto alle rimanenti parti del giudizio, la Corte napoletana, in parziale accoglimento degli ulteriori appelli, dichiarò la Sas Comer Ittica di Tramontano Giuseppe esclusiva responsabile del sinistro e condannò la UniOne, quale designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni, tra gli altri, anche di Co.Ma., sorella di Co.Fa., difesa in quell'occasione da un legale diverso dall'avv. Ca.Co.

La sentenza della Corte d'Appello di Napoli passò in giudicato, non essendo stato proposto ricorso per cassazione.

2. A seguito di questa complessa vicenda processuale Co.Fa. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, in data 26 giugno 2007, l'avv. Ca.Co., chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza della negligenza professionale della convenuta, il cui comportamento aveva determinato l'esito di inammissibilità dell'appello e la perdita, da parte dell'attore, di ogni possibilità di ottenere il risarcimento dei danni richiesti nel precedente giudizio.

A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che avverso la sentenza n. 566 del 2007 cit. non era esperibile alcun rimedio impugnatorio; che la convenuta aveva omesso di citare in giudizio la società Comer Ittica, proprietaria del mezzo ritenuto responsabile della tragedia; che la stessa non l'aveva mai informato dei problemi conseguenti al raggiungimento della maggiore età e che sussisteva, quindi, una responsabilità professionale del difensore, colpevole di non aver proposto un'impugnazione almeno ammissibile in rito.

Si costituì in giudizio l'avv. Ca.Co., chiedendo il rigetto della domanda.

Rilevò la professionista, tra l'altro, che all'epoca in cui ella aveva proposto l'appello non era affatto da escludere l'ultrattività del mandato conferito per il giudizio di primo grado, sicché nessuna negligenza professionale poteva esserle addebitata.

Si costituì in giudizio anche l'Unipolsai Spa, assicuratrice dell'avv. Ca.Co., associandosi alle difese di quest'ultima e affermando che anche un'eventuale condanna alla manleva doveva essere contenuta nei limiti del massimale.

Riassunta la causa, a seguito di declaratoria di incompetenza e di successivo regolamento di competenza, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il giudizio venne interrotto per la morte dell'avv. Ca.Co. e riassunto nei confronti degli eredi, Fe.Da., Fe.Ma. e Fe.An., i quali si costituirono associandosi alla linea difensiva della propria congiunta.

Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese.

3. La decisione è stata impugnata in via principale da Co.Fa. e in via incidentale dagli eredi Fe., i quali hanno chiesto la condanna dell'appellante per lite temeraria.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 14 settembre 2022, ha rigettato entrambi gli appelli e ha compensato le ulteriori spese del grado.

3.1. La Corte territoriale ha innanzitutto ripercorso le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda avanzata dal Corvino e ha ritenuto di condividerle.

Ha premesso come non sussistesse alcun dubbio sul fatto che l'avv. Ca.Co. fosse stata investita del mandato di curare gli interessi dell'allora minorenne nipote Co.Fa. ed ha aggiunto che la sentenza di primo grado, pur avendo accennato alla carenza di legittimazione dell'appellante, era in ogni caso pervenuta ad una decisione di rigetto "all'esito dell'esame della domanda risarcitoria nel merito (avendo affermato l'insussistenza di qualsivoglia profilo di negligenza nella condotta professionale dell'avv. Ca.Co.)".

Ciò detto, la Corte di merito è passata ad affrontare il punto centrale della questione, costituito dalla sussistenza o meno di una negligenza professionale. A questo proposito, la sentenza – rispondendo al motivo di appello nel quale il Corvino aveva affermato che il Tribunale si sarebbe dovuto attenere al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 19 dicembre 1996, n. 11394 – ha rilevato che tale prospettazione non poteva essere condivisa, perché tra la sentenza ora indicata e la successiva sentenza 28 luglio 2005, n. 15783, vi erano state ben sette pronunce delle Sezioni semplici che erano favorevoli al principio dell'ultrattività del mandato. E poiché nel giudizio introdotto in primo grado dall'avv. Ca.Co. davanti al Tribunale di Santa Maria C.V. il mandato non era limitato al primo grado, doveva attribuirsi rilievo pregnante alle sette pronunce suindicate. D'altra parte, non era da ritenere un caso il fatto che, per chiarire la questione, fosse stato necessario l'ulteriore intervento delle Sezioni Unite (con la sentenza n. 15783 del 2005) al cui orientamento la Corte d'Appello di Napoli si era attenuta nella suindicata sentenza n. 566 del 2007. Era parimenti da escludere, quindi, che potesse essere utilmente richiamato il c.d. principio di precauzione.

Doveva pertanto affermarsi che la scelta dell'avv. Ca.Co., compiuta nel 2003, di proporre appello in nome e per conto del tutore, pur essendo divenuto l'assistito maggiorenne, non poteva considerarsi frutto di negligenza, posto che vi era all'epoca un diritto vivente "totalmente schierato a favore dell'ultrattività del mandato". Ha aggiunto la Corte d'Appello che il principio enunciato dalla sentenza 19 dicembre 1996, n. 11394, era stato smentito dalle pronunce successive e che, comunque, le stesse Sezioni Unite, con la successiva sentenza 4 luglio 2014, n. 15295, avevano "riaffermato la regola dell'ultrattività della procura". Ragione per cui, in definitiva, era da richiamare il principio, enunciato nella sentenza 10 giugno 2016, n. 11906, di questa Corte secondo cui l'imperizia del professionista sussiste quando egli dimostri di ignorare precise disposizioni di legge o sbagli nella soluzione di problemi sui quali non vi sono margini di opinabilità; mentre l'errore professionale va riguardato ex ante e non ex post, sicché le scelte conseguenti a valutazione di problemi giuridici opinabili non possono comunque dare luogo a responsabilità professionale.

3.2. La Corte d'Appello ha poi indicato ulteriori ragioni per le quali l'appello principale doveva essere rigettato.

Ha ricordato, innanzitutto, che il Corvino aveva avuto notizia dell'esito negativo di cui alla sentenza n. 566 del 2007 della Corte napoletana in tempo utile per proporre ricorso per cassazione, per cui appariva discutibile la decisione di promuovere subito il giudizio per responsabilità professionale senza prima tentare la strada dell'impugnazione della pronuncia d'appello.

Oltre a questo, la sentenza ha messo in luce altri due elementi: da un lato, il fatto che il Corvino non aveva dimostrato di aver effettivamente pagato all'avv. Ca.Co. un anticipo di Euro 1.800, del quale chiedeva la restituzione; dall'altro, la circostanza per cui la decisione della professionista di proporre la domanda risarcitoria solo nei confronti delle società di assicurazione, e non anche della responsabile società Comer Ittica, era frutto di una scelta processuale di carattere strategico, come tale incensurabile sotto il profilo della negligenza professionale. Senza contare che il Corvino avrebbe potuto esperire un'autonoma domanda risarcitoria nei confronti della società suindicata.

3.3. La Corte d'Appello ha quindi rigettato anche l'appello incidentale degli eredi Ca.Co., escludendo che l'azione proposta potesse contenere in sé elementi di temerarietà.

4. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli propone ricorso Co.Fa. con atto affidato a quattro motivi.

Resistono Fe.Da., Fe.Ma. e Fe.An. con un unico controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 83 cod. proc. civ. e degli artt. 1176, 1218 e 1724 cod. civ., per avere la sentenza impugnata completamente travisato la ricostruzione della giurisprudenza all'epoca vigente ed avere, di conseguenza, ritenuto conforme a diligenza una linea di comportamento totalmente difforme dai principi dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Il motivo premette che la valutazione della diligenza deve partire dalla constatazione per cui, nel momento in cui fu proposto l'appello dichiarato inammissibile, il tutore era morto e il minore era divenuto maggiorenne. E aggiunge come "stabilire quale fosse, ad una certa data, il principio di diritto applicabile in materia processuale non costituisca un accertamento di fatto, ma una valutazione di diritto".

Detto ciò, il ricorrente osserva che la questione della c.d. ultrattività del mandato è stata oggetto di ben sette pronunce delle Sezioni Unite, che negli anni sono andate oscillando tra la tesi dell'ultrattività della procura e quella, viceversa, secondo cui la conclusione di un grado di giudizio pone le parti nella situazione di partenza, con conseguente necessità che il giudizio venga instaurato da o nei confronti della giusta parte. All'epoca in cui l'avv. Ca.Co. propose l'appello era vigente, ad avviso del ricorrente, l'orientamento contrario all'ultrattività, definito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11394 del 1996, che costituiva diritto vivente; salvo poi la successiva modifica di cui alla sentenza n. 15295 del 2014, che aveva ripristinato la teoria dell'ultrattività. Sicché, conclude sul punto il ricorrente, l'orientamento favorevole all'ultrattività risorse solo molti anni dopo il momento in cui l'avv. Ca.Co. ebbe a promuovere l'appello dichiarato inammissibile.

Il ricorrente aggiunge, poi, che sarebbe errata l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui la decisione n. 11394 del 1996 era stata in seguito smentita da sette pronunce contrarie; quei sette provvedimenti, infatti, non sarebbero pertinenti rispetto al caso in esame e non costituivano diritto vivente, mentre altre trentuno decisioni di questa Corte, indicate nel ricorso, si erano conformate all'insegnamento di cui alla sentenza n. 11394 del 1996. La Corte d'Appello, quindi, sarebbe "incorsa in un clamoroso errore", avendo affermato che il diritto vivente era nel senso dell'ultrattività del mandato, mentre era vero il contrario; e il ricorrente esamina poi le sette pronunce enunciate dalla Corte d'Appello per sostenere che esse non potrebbero comunque adattarsi al caso in esame.

La decisione impugnata, quindi, sarebbe errata per aver escluso la responsabilità dell'avvocato che aveva proposto l'appello ignorando un principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione "e ribadito da 31 successive decisioni di legittimità".

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 cod. civ., con conseguente nullità della sentenza per insanabile contraddittorietà.

Il ricorrente osserva che l'avv. Ca.Co., in presenza di una giurisprudenza oscillante, avrebbe dovuto comunque farsi rilasciare dal Corvino, ormai maggiorenne, un nuovo mandato, essendo certamente plausibile che la Corte d'Appello non seguisse la tesi dell'ultrattività della procura. Ma, oltre a questo, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di precauzione. Qualora, infatti, si volesse accettare la tesi della Corte d'Appello, peraltro contraddittoria, secondo cui vi era, all'epoca, un alternarsi di contrastanti interpretazioni, ciò avrebbe certamente dovuto indurre il difensore a scegliere la linea più sicura in vista della tutela delle ragioni del proprio cliente. L'avvocato, infatti, per costante giurisprudenza, non deve seguire le proprie personali convinzioni, ma deve adottare la condotta processuale più utile per il cliente, proprio allo scopo di evitare di incorrere in responsabilità professionale. In definitiva, qualunque sia l'opinione sulla questione dell'ultrattività della procura, il ricorrente rileva che si trattava "quantomeno di una questione discussa, e che già in passato aveva fatto a lungo discutere", particolare che l'avvocato avrebbe dovuto conoscere facendo uso della normale diligenza. Per cui, nel dubbio, egli avrebbe dovuto optare per la linea più garantista, ottenendo il rilascio di una nuova procura alle liti.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1127 cod. civ., per erronea qualificazione del concorso colposo.

Il motivo contesta che la sentenza impugnata abbia qualificato come colposa la condotta dell'odierno ricorrente conseguente alla mancata impugnazione della sentenza n. 566 del 2007 della Corte d'Appello. Il ricorrente osserva che il cliente di un avvocato non è imputabile, ai sensi dell'art. 1227 cit., per non aver intrapreso

un'ulteriore iniziativa giudiziaria per sanare gli errori del professionista. Oltre a ciò, il ricorso per cassazione non avrebbe avuto alcuna plausibile possibilità di successo.

Si osserva, inoltre, che l'art. 1227 cit. sarebbe stato violato dalla sentenza impugnata per aver affermato che la condotta colposa del cliente fosse stata causa esclusiva del danno. Ed infatti, anche volendo ammettere che sussista una colpa del cliente, questa sarebbe incomparabilmente minore rispetto a quella del professionista che avrebbe dovuto consigliare tale iniziativa. Il comportamento dell'avv. Ca.Co., dunque, costituirebbe un ineliminabile antecedente causale, per cui il risarcimento avrebbe potuto, semmai, essere ridotto, ma non eliminato.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Il ricorrente contesta in questo motivo le ulteriori affermazioni contenute nella sentenza impugnata. In particolare, osserva che egli non avrebbe potuto promuovere un autonomo giudizio nei confronti del proprietario del mezzo investitore, perché, rigettata la domanda risarcitoria in primo grado per mancanza di prova, in un ipotetico nuovo giudizio egli si sarebbe visto opporre il giudicato. Tale autonoma domanda, inoltre, non avrebbe potuto essere accolta, data l'esistenza del principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 5 maggio 2006, n. 10311), secondo cui non sono possibili esiti differenziati della domanda risarcitoria nei confronti del danneggiato e dell'assicuratore.

5. Il ricorrente conclude osservando di essere titolare di uno specifico interesse all'accoglimento del ricorso, derivante dal fatto che la Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 566 del 2007 non si limitò a dichiarare inammissibile il suo appello, ma accolse la domanda degli altri danneggiati. Ne consegue che, se la domanda risarcitoria da lui avanzata fosse stata esaminata nel merito, egli avrebbe verosimilmente avuto diritto al risarcimento dei danni morali e patrimoniali per la perdita di entrambi i genitori, per cui l'errore professionale dell'avv. Ca.Co. avrebbe comunque una portata causale decisiva.

6. La Corte osserva che l'esame dei quattro motivi di ricorso, di indubbia complessità anche per gli evidenti risvolti umani che sono sottesi alla vicenda, esige di affrontare una serie di questioni in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.

6.1. Il primo punto, che costituisce una sorta di premessa generale all'esame vero e proprio delle censure, riguarda i limiti entro i quali la responsabilità dell'avvocato può essere scrutinata nel giudizio di cassazione e ha dato luogo, tra le altre, a numerose pronunce fra le quali giova richiamare una delle più recenti.

Nella sentenza 11 novembre 2024, n. 28903, alla quale l'odierna decisione intende dare ulteriore continuità, questa Corte ha ricordato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato "la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007)".

La suindicata sentenza era stata chiamata in principalità a stabilire se, nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale omessa o malamente intrapresa o proseguita, che è pacificamente una valutazione in diritto, rilevi nel giudizio di cassazione come un fatto – come tale tendenzialmente insindacabile – ovvero possa essere censurata in quanto errata in diritto. Quella decisione, ponendo in evidenza come non vi sia un contrasto all'interno della giurisprudenza di questa Corte, ha stabilito che "la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito è una valutazione che attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, essenzialmente perché è un giudizio che ha ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente". Ciò nondimeno, non si può escludere che, "quando la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito nello svolgimento del giudizio c.d. controfattuale si fonda su un presupposto manifestamente e totalmente errato, simile errore non potrà essere ignorato", perché l'errore di sussunzione è deducibile col ricorso per cassazione.

6.2. Ciò premesso, vanno esaminati innanzitutto il primo e il secondo motivo di ricorso.

Essi hanno ad oggetto un problema che – come un tempo si sarebbe detto – ha fatto scorrere fiumi di inchiostro, essendo stato oggetto di molte pronunce di legittimità, alcune delle quali emesse dalle Sezioni Unite. Si tratta, com'è noto, della questione dell'ultrattività del mandato difensivo, sulla quale la Corte di merito si è lungamente soffermata.

Non è il caso di ripercorrere nella sede odierna tutta la lunga storia delle oscillazioni della giurisprudenza nella materia in questione. Qui basti solo ricordare che le Sezioni Unite hanno emesso, in argomento, almeno quattro pronunce negli ultimi quarant'anni, con un andamento della giurisprudenza oscillante: la sentenza 21 febbraio 1984, n. 1228 (favorevole all'ultrattività della procura); la sentenza 19 dicembre 1996, n. 11394 (contraria all'ultrattività); la sentenza 28 luglio 2005, n. 15783 (contraria all'ultrattività), e la sentenza 4 luglio 2014, n. 15295 (nuovamente favorevole all'ultrattività). Come si vede, la questione è stata a lungo dibattuta, con esiti contrastanti; e il caso specifico qui in esame – cioè quello del soggetto minorenne che diviene maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado – costituisce quello che potrebbe definirsi un sottoinsieme, ovvero un problema specifico e ulteriore, diverso da quello della morte e della perdita della capacità processuale, posto che il raggiungimento della maggiore età costituisce un fatto obiettivo, pacifico e non imprevedibile (v., in argomento, anche l'ulteriore sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 23 settembre 2013, n. 21670).

La Corte napoletana, come in precedenza si è detto, ha esaminato la giurisprudenza e ha affermato che, nel periodo intercorrente tra le due citate sentenze delle Sezioni Unite n. 11394 del 1996 e n. 15783 del 2005, vi erano state numerose pronunce che avevano contraddetto il principio enunciato dalla decisione del 1996, ribadendo la regola dell'ultrattività della procura; tanto che sull'argomento erano dovute tornare le Sezioni Unite con la sentenza del 2005, poi nuovamente smentita nel 2014. Ed ha aggiunto che nella comparsa di costituzione del 1994 relativa al giudizio terminato con la sentenza di rigetto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere "il mandato a margine non era in alcun modo limitato al giudizio di primo grado".

Il ricorrente insiste a lungo, soprattutto nel primo motivo, sul fatto che nel momento in cui l'avv. Ca.Co. propose l'appello poi dichiarato inammissibile per difetto di procura, cioè nel 2003, il diritto vivente era costituito dalla sentenza n. 11394 del 1996, alla quale la professionista avrebbe dovuto attenersi. La responsabilità professionale, dunque, sussisterebbe per non aver tenuto presente in modo adeguato quale fosse lo stato della giurisprudenza, tanto più che il tutore Ca.Lu. – che aveva in primo grado firmato la procura – era morto nel 1999 e che nel 2003 Co.Fa. aveva ormai 26 anni. Nel secondo motivo, poi, il ricorrente richiama il principio di precauzione, sostenendo che il difensore avrebbe comunque dovuto, nel dubbio, adottare la linea più garantista, facendo firmare in proprio una nuova procura alle liti a Co.Fa.

6.3. Il Collegio ritiene che i primi due motivi di ricorso siano infondati.

Giova ricordare, a questo proposito, che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'obbligo di diligenza professionale gravante sul difensore gli impone, in presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, ancorché non condivisi, di adottare la scelta processuale che meglio gli consenta di tutelare le ragioni del cliente, assumendo una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui il difensore dissente (ordinanze 28 febbraio 2014, n. 4790, e 21 luglio 2023, n. 21953; si veda pure, in ordine agli atti interruttivi della prescrizione, la sentenza 14 febbraio 2017, n. 3765).

È stato però anche affermato che, in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio; mentre l'imperizia resta comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali presentino margini di opinabilità, in astratto o con riferimento al caso concreto, tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (sentenza 10 giugno 2016, n. 11906).

Nel caso di specie, come correttamente ha evidenziato la Corte d'Appello, la questione dell'ultrattività della procura non poteva considerarsi risolta in giurisprudenza, nel momento in cui l'appello fu proposto, in una maniera certa e inconfutabile, né sopiti i relativi contrasti. Senza necessità di stabilire se le pronunce contrarie all'orientamento delle Sezioni Unite nella sentenza n. 11394 del 1996 fossero almeno sette, come afferma la Corte napoletana, o se invece, come afferma il ricorrente, quei sette precedenti fossero "solo una goccia, in un oceano di decisioni contrarie", ciò che assume rilievo decisivo è che il dubbio esisteva e la soluzione data dalle Sezioni Unite non era stata unanimemente recepita. E la riprova di questo risulta, come pure ha detto la Corte di merito, dal fatto stesso che le Sezioni Unite furono chiamate a pronunciarsi di nuovo sull'argomento nel 2005, cioè nove anni dopo; salvo ritornare ancora sui propri passi con la sentenza n. 15295 del 2014, la quale ha riaffermato il principio dell'ultrattività della procura e a tutt'oggi, a quanto risulta, non ha ricevuto smentite.

Il che viene a significare che l'avv. Ca.Co., nel momento in cui propose l'appello confidando nella permanente validità della procura sottoscritta in primo grado dal tutore dell'allora minorenne Co.Fa., poteva ragionevolmente confidare nel fatto che quella procura fosse ultrattiva. E tanto basta a far sì che il giudizio espresso dalla Corte d'Appello sull'inesistenza di una responsabilità professionale del difensore resista alle censure poste nel primo motivo, non emergendo dalla sentenza impugnata una valutazione in diritto così tanto discutibile da dover essere cassata nel presente giudizio di legittimità (sentenza n. 28903 del 2024 cit.).

L'esistenza del dubbio, o quantomeno il carattere perplesso dei divergenti orientamenti, non consente neppure di ritenere validamente richiamato il principio di precauzione di cui al secondo

motivo dell'odierno ricorso. La linea difensiva tenuta dall'avv. Ca.Co., infatti, non può essere considerata, alla luce dei precedenti suindicati, in contrasto con un orientamento giurisprudenziale pacifico rispetto al quale il difensore era in dissenso, quanto piuttosto l'adesione ad un filone di pronunce certamente non esiguo né isolato; il che impone, nonostante l'indubbia suggestività delle argomentazioni, di rigettare anche il secondo motivo.

6.4. Bisogna a questo punto esaminare il terzo motivo di ricorso.

Si deve osservare a questo riguardo, innanzitutto, che la Corte d'Appello ha esaminato il problema ed ha osservato, con un accertamento di merito insindacabile in questa sede e nemmeno contestato, che l'avv. Ca.Co. a suo tempo aveva tempestivamente comunicato al nipote, odierno ricorrente, la pubblicazione della sentenza sfavorevole della Corte d'Appello di Napoli; e ha aggiunto che quella comunicazione ebbe luogo "quando non erano ancora spirati i termini per proporre ricorso per cassazione".

L'espletamento, da parte del difensore, dell'obbligo di informazione verso il cliente consente di escludere, a suo carico, la possibile violazione dell'art. 1227 cod. civ.; né può tacersi che riesce difficile comprendere per quale ragione l'odierno ricorrente abbia preferito far passare in giudicato una decisione di inammissibilità dell'appello – che ben avrebbe potuto essere impugnata con ricorso per cassazione, il cui esito era almeno incerto, proprio per le oscillazioni giurisprudenziali in precedenza descritte – per poi promuovere un giudizio di responsabilità professionale contro il proprio difensore. Il ricorrente, del resto, non ha neppure prospettato che la mancata proposizione del ricorso per cassazione sia stata, a suo tempo, frutto di un consiglio dell'avv. Ca.Co.

6.5. Il complesso delle ragioni fini qui esposte fa sì che il quarto motivo di ricorso rimanga assorbito, siccome avente ad oggetto una questione che diventa, a questo punto, irrilevante ai fini della responsabilità professionale.

7. Il ricorso, in conclusione, è rigettato.

La Corte ritiene, tuttavia, che la complessità delle questioni esaminate e lo stretto vincolo di parentela che fa da sfondo alla dolorosa vicenda qui esaminata impongano di compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono tuttavia i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2025.

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