Chi decide sull'aggiunta del cognome materno in caso di disaccordo tra i genitori?
La risposta viene dalla Cassazione, ordinanza n. 8369 del 30 marzo 2025, che chiarisce un nodo ancora aperto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022: quando i genitori non sono d'accordo sull'aggiunta del cognome materno, decide il giudice ordinario, non il Prefetto.
Il caso riguarda un figlio nato nel 2015 da genitori coniugati, cui era stato attribuito solo il cognome paterno, come previsto all'epoca dalla legge. Anni dopo, la madre ha chiesto di aggiungere il proprio cognome, invocando non solo motivazioni identitarie e affettive, ma anche il valore storico e culturale del proprio nome, citato persino nella Divina Commedia. Il padre ha rifiutato il consenso e anche il Prefetto ha negato la modifica. La madre si rivolge allora al giudice ordinario.
Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 131/2022), il cognome rappresenta un elemento essenziale dell'identità personale, tutelato dagli articoli 2 e 22 Cost..
La Corte ha affermato la pari dignità dei genitori nella scelta del cognome e ha richiamato l'applicazione degli articoli 316, commi 2 e 3, e 337-ter c.c., in caso di disaccordo su questioni rilevanti per i figli.
La disciplina ordinaria è contenuta nell'art. 89 del D.P.R. 396/2000, che affida al Prefetto la competenza per autorizzare le modifiche del cognome.
Tuttavia, questa procedura non si applica quando manca l'accordo tra i genitori: in tal caso deve intervenire il giudice civile, che valuta se l’aggiunta del cognome risponde all’interesse del minore.
Il Tribunale di Firenze aveva respinto la richiesta della madre, ritenendo competente il Prefetto. In appello, la decisione viene riformata: la Corte d’appello di Firenze riconosce che si tratta di un contrasto genitoriale su una scelta rilevante per il minore e che quindi la competenza è del giudice ordinario. La Cassazione conferma.
Non solo: la Suprema Corte spiega che il Prefetto non può valutare l'interesse del minore, ma solo verificare eventuali vizi formali dell’istanza. La funzione decisoria è riservata al giudice civile, che può autorizzare uno dei genitori (rappresentante ad acta del figlio) a presentare la domanda al Prefetto.
Nel caso concreto, la Cassazione riconosce che la Corte d’appello ha ben motivato la scelta, ritenendo emulativo il rifiuto del padre e apprezzando le ragioni storiche e affettive della madre. Tuttavia, ha errato nell’ordinare direttamente la modifica dell’atto di nascita: la madre andava autorizzata a rivolgersi al Prefetto, che è comunque l’autorita preposta all’adozione del provvedimento.
Il giudice ordinario è competente a risolvere i disaccordi sull'aggiunta del cognome, anche per i figli nati prima del 2022. Il Prefetto, invece, interviene solo in fase esecutiva, senza poteri valutativi sull’interesse del minore.
La decisione chiarisce i ruoli: il giudice valuta, il Prefetto esegue.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30/03/2025 (ud. 05/02/2025) n. 8369
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ne.Fa. aveva proposto innanzi al Tribunale di Firenze ricorso ex art 316, secondo comma, e 337 ter, terzo comma, c.c. al fine di veder aggiunto il cognome materno (Omissis) al cognome paterno (Omissis), attribuito al figlio Br. nato dall'unione matrimoniale nel 2015.
Aveva dedotto che, a seguito della fine dell'unione coniugale, il figlio era stato affidato ad entrambi i genitori, in base agli accordi raggiunti sia in fase di separazione sia di divorzio; che ella aveva manifestato la volontà di far attribuire al minore anche il cognome materno, alla luce dell'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n.131/2022, con cui era stata dichiarata in contrasto agli arti 2, 3, 117 della Costituzione l'automatica attribuzione del solo cognome paterno al figlio, prevista dalla normativa allora vigente (artt. 262-299 c.c., art. 27 legge n. 184/83, art. 34 D.P.R. n.396/2000); che su detta questione i genitori non avevano raggiunto un accordo, in quanto il padre si era dichiarato contrario all'aggiunta al cognome del figlio quello materno; che l'attribuzione del secondo cognome non poteva avvenire in maniera automatica, in quanto il minore era nato in epoca antecedente alla pronuncia del giudice delle leggi; che la sua richiesta traeva origine anche dalla circostanza di essere l'ultima discendente della "stirpe" dei (Omissis), citata da Dante nella Divina Commedia (Libro Paradiso 16 canto).
Non essendo applicabile l'automatismo del doppio cognome ai minori nati prima della pronuncia costituzionale, in assenza di consenso dell'altro genitore, l'attrice aveva ritenuto necessario adire l'autorità giudiziaria.
An.Ma. si era costituito ed aveva eccepito la non applicabilità, ratione temporis, dell'automatismo attributivo del cognome anche materno ai figli minori; aveva eccepito anche l'improcedibilità/inammissibilità della domanda perché da proporsi al Prefetto, secondo la procedura regolata dall'art.89 del d.P.R n.396/2000, come sostituito dall'art.2 del D.P.R. n. 54/20212; aveva eccepito la raggiunta funzione identitaria del cognome solo paterno del minore.
Il Tribunale di Firenze pronunciava decreto n. 76/2023 con il quale rigettava la istanza avanzata da Ne.Fa.
Rilevava che la sentenza 131 del 2022 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 262, primo comma, c.c. "nella parte in cui prevede con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato" (fatto salvo l'accordo al momento del riconoscimento per attribuire il cognome di uno di loro soltanto) non trovava applicazione nel caso di specie in quanto era destinata ad applicarsi in caso di "attribuzione" del cognome non ancora avvenuta, restando pertanto preclusa la possibilità per il figlio nato in un periodo antecedente la pronuncia di essere identificato con il cognome materno in assenza di un accordo tra le parti; riteneva infine competente il prefetto ai sensi dell'articolo 89 D.P.R. n. 396/ 2000, come sostituito, atteso che la domanda era volta a chiedere la modifica del cognome e non la rettifica degli atti di Stato Civile, rientrante invece nella competenza del Tribunale ordinario ai sensi dell'articolo 95 e seguenti del D.P.R. citato; rigettava pertanto la domanda.
(Omissis) proponeva appello, riferendo che il Prefetto di Firenze adito aveva comunicato che la richiesta non poteva essere accettata senza il consenso del padre ed insisteva nella domanda.
(Omissis) si opponeva rinnovando, tra l'altro, l'eccezione di difetto della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell'art.37 c.p.c.
La Corte di appello di Firenze, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.316, secondo comma, c.c., ha accolto l'appello.
Segnatamente ha affermato "La interpretazione data alla sentenza della Corte Costituzionale di limitare la portata del dictum in ordine alla ricorribilità ex art. 316 ai soli casi di contrasto sulla scelta dell'ordine del cognome (quale prima o dopo) non è corretta. Il dictum si inquadra nella fattispecie regolata che pone la regola del doppio cognome cosicché naturalmente l'intervento giudiziale non potrà che essere limitato al contrasto sull'ordine di attribuzione (è espressamente esclusa la surrogabilità in via giudiziaria della attribuzione al figlio di un solo cognome). Ciò varrà quindi per i bambini nati dopo la sentenza, ma certamente la limitazione non opera per i bambini nati prima della sentenza permanendo la applicabilità del disposto richiamato ai casi di contrasto su questioni rilevanti tra genitori in ordine al figlio che investono la attribuibilità del doppio o singolo cognome.
Nel caso di specie poi avendo già adito il Prefetto e avendo già riscontrato il parere dello stesso negativo (di nuovo, per assenza di consenso paterno) la Corte è chiamata a compiere direttamente la valutazione di merito per ragioni di economia processuale, senza quindi nuovamente attendere l'esito amministrativo cui si è già pervenuti e che in assenza di domanda congiunta non potrà che essere il medesimo".
Quindi, disattesa l'istanza di ascolto del minore avanzata dal padre, la Corte di merito ha ritenuto meramente emulativo e non dirimente il rifiuto opposto dal padre a fronte dei valori di pari dignità dei genitori evocati dalla Corte Costituzionale che inducono a ritenere che nell'identificazione del figlio abbiano pari rilevanza i rami familiari presenti nella fattualità della crescita; ha considerato
il rilievo storico - culturale del cognome materno, destinato altrimenti a scomparire, ed ha autorizzato l'aggiunta del cognome (Omissis) al cognome (Omissis), di Br. (Omissis), ordinando i provvedimenti conseguenti.
An.Ma. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione del decreto impugnato con due motivi; Ne.Fa. ha replicato con controricorso, seguito da memoria.
È stata disposta la trattazione camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1.- Il primo motivo denuncia la violazione dell'art.360, primo comma, n.1, per motivi attinenti alla giurisdizione. Il ricorrente deduce che rettamente il Tribunale fiorentino aveva ritenuto competente il Prefetto ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 396/2000, come sostituito dall'art.2 comma 1 D.P.R. n. 54/2012 atteso che la domanda era volta alla sola modifica del cognome del figlio, con l'aggiunta di quello materno, ed esorbitava dal campo applicativo della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2022. Impugna, quindi, la decisione della Corte territoriale osservando che "l'istanza di modifica del cognome, in assenza di nuovi interventi legislativi, doveva essere presentata al Prefetto a cui attiene la giurisdizione come previsto dall' art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, come sostituito dall'art.2 comma 1 D.P.R. n.54 del 2012, in quanto la domanda attorea è volta a chiedere la modifica del cognome e non la rettifica degli atti di stato civile, rientranti invece nella competenza del Tribunale ordinario ex art. 95 e segg. D.P.R. n. 396/2000. Ed ancora la reclamante avendo preso la decisione di rivolgersi all'autorità amministrativa con raccomandata 31.01.2023, avrebbe dovuto seguirla fino in fondo e quindi, avrebbe potuto-dovuto, impugnare il diniego prefettizio dinanzi al TAR, ma non l'ha fatto, precludendo definitivamente di considerare illecita l'attività della P.A." (fol. 4 del ric.).
2.2.- Il secondo motivo denuncia ex art.360, primo comma, n.2 e n.3, c.p.c. la violazione delle norme sulla competenza e la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere la competenza del giudice ordinario ex art.316, secondo comma, c.c. perché, come da lui dedotto, ricorreva una violazione della giurisdizione e non della competenza.
3.1.- I motivi da trattare congiuntamente, perché strettamente connessi, sono meritevoli di accoglimento nei limitati sensi di seguito precisati.
3.2.- Giova premettere che risultano incontestati i fatti che hanno dato causa alla controversia, e cioè che il minore, nato in costanza di matrimonio nel 2015, assunse il cognome paterno, ai sensi dell'art.262, primo comma, seconda parte, c.c., all'epoca vigente, che prevedeva "Se il riconoscimento è stato effettuato da entrambi i genitori il figlio assume il cognome paterno"; che la richiesta della madre di modificare il cognome attribuito al bambino, mediante l'aggiunta del proprio cognome, non ha raccolto il consenso paterno e che permane sul punto il disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
3.3.- È indubbio che la controversia in esame non concerne il momento attributivo del cognome, che, di regola, è legato all'acquisizione dello status filiationis.
Ne consegue che la fattispecie in esame non ricade sotto la diretta applicazione dell'art.262, primo comma, c.c., quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.131 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, c.c., oltre che delle norme conseguenziali, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; invero, la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha spiegato i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nelle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non era ancora avvenuta, comprese quelle in cui era pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.
3.4.-La sentenza n.131 del 2002 fornisce, comunque, una serie di principi e di riflessioni che appaiono imprescindibili e decisivi per la risoluzione del caso in esame.
Il Giudice delle leggi ha ribadito che "9. il cognome, quale fulcro - insieme al prenome - dell'identità giuridica e sociale, collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis. Il cognome deve, pertanto, radicarsi nell'identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona (sentenza n. 286 del 2016).
Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l'identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori."
Ha, quindi, esaminato la possibilità che sussista un disaccordo tra i genitori in merito all'attribuzione del cognome ed ha osservato che "11.3.- ... questa Corte non può che segnalare lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonché - con riferimento alle situazioni di crisi della coppia - dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies cod. civ.
Del resto, le citate disposizioni sono le medesime che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza e il pensiero della dottrina, risolvono i contrasti fra i genitori anche in merito all'attribuzione del prenome".
Infine, ha affermato che "16.- ... Il cognome, infatti, una volta assunto, incarna in sé il nucleo della nuova identità giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che incidano sullo status filiationis o istanze di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo.
Eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore, non potranno, dunque, che seguire la procedura regolata dall'art. 89 del D.P.R. n. 396 del 2000, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 54 del 2012".
3.5.- Sul piano normativo va ricordato che:
- Il nome costituisce il principale mezzo di identificazione della persona ed è pertanto un elemento essenziale dell'identità personale dell'individuo tutelata dall'art. 2 Cost.
Il diritto al nome è espressamente riconoscimento nell'art. 22 Cost. che prevede che nessuno possa essere privato del nome per motivi politici e trova la sua disciplina negli artt. 6,7 e 8 c.c., oltre che nel D.P.R. n.389/2000, sull'ordinamento dello stato civile.
Si tratta di un diritto dotato di copertura costituzionale e rappresenta un diritto fondamentale della persona umana; è un diritto assoluto e imprescrittibile. Come diritto fondamentale e personalissimo, al fine della sua tutela è legittimato il titolare.
L'art.6, comma terzo, c.c. manifesta un favor alla certezza e stabilità del nome laddove afferma che cambiamenti, aggiunte o rettifiche sono ammessi solo nei casi e con le formalità indicati dalla legge.
- La disciplina della modifica del cognome, dettata dall'art.89 del D.P.R. n.396/2000, stabilisce che: a) la richiesta del cambio o dell'aggiunta di un cognome è personale; b) deve essere rivolta al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce; c) deve contenere l'esplicitazione delle ragioni della richiesta, alcune elencate in via esemplificativa nella disposizione normativa (ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale) come si evince dal fatto che l'elencazione è preceduta dalla congiunzione "anche"; d) deve precisare la modifica richiesta; e) l'utilizzo di cognomi storici o appartenenti a famiglie illustri non è consentito ove possa indurre errori circa l'appartenenza a dette famiglie.
- Nel caso in cui la modifica del cognome riguardi il figlio minorenne, spetta ai genitori congiuntamente o a colui che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale rappresentare il figlio ai sensi dell'art.320, primo comma, c.c., in quanto la domanda di modifica del cognome rientra nella nozione di "atti civili". Va aggiunto che l'atto, che attiene all'esercizio di un diritto fondamentale, sicuramente non rientra tra "gli atti di ordinaria amministrazione", che possono essere compiuti disgiuntamente dai genitori ex ar.320, primo comma, c.c., ed è qualificabile come "questione di particolare importanza" ai sensi dell'art.316, secondo comma, c.c.
A ciò consegue che, in caso di contrasto o di disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale in merito all'iniziativa volta a conseguire la modifica del cognome del figlio minorenne, ciascun genitore può ricorrere al giudice ordinario senza formalità indicando i provvedimenti che ritiene più idonei ed il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata, secondo il procedimento dettato dagli artt.316, secondo e terzo comma, e 337 ter, terzo comma, c.p.c.
3.6.- Il quadro normativo così ricostruito consente di disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario dedotta dal ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo.
3.7.- In sintesi, si deve affermare che, qualora vi sia disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla iniziativa volta a conseguire la modifica del cognome del figlio minorenne ex art.89 del D.P.R. n. 396/2000, la questione controversa deve essere sottoposta al giudice ordinario ai sensi degli artt. 316, secondo e terzo comma, e 337 ter, terzo comma, c.c., affinché questi apprezzi l'effettivo interesse del minore alla presentazione della domanda, con valutazione propria e adotti la soluzione più idonea e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzi il genitore ritenuto più adeguato ad assumere l'iniziativa e a presentare, quale rappresentante ad acta, del minore la domanda al Prefetto di modifica del cognome del figlio, atto che l'altro genitore ha rifiutato di compiere.
3.8.- Va rimarcato, in proposito, il diverso spessore della cognizione del giudice ordinario, sempre tenuto a valutare la rispondenza del mancato consenso del genitore all'interesse del minore e il carattere non pretestuoso del diniego del consenso, nonché la concreta compatibilità di quanto richiesto (nel caso di specie, la modifica del cognome) con l'interesse del minore stesso e va ricordato che una tale attività di ponderazione postula comunque un'istruttoria condotta nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio, di proporzionalità, di non automatismo della decisione; si tratta, quindi di un procedimento e di una valutazione ben diversa da quella che, una volta presentata la domanda a seguito di autorizzazione del giudice ordinario, competerà al Prefetto ai sensi della normativa sullo stato civile.
Sotto questo profilo, va richiamato quanto affermato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 19 settembre 2023, n. 8422. "La presente controversia non ricade, ovviamente, nella disciplina attualmente vigente dopo la sentenza della Corte costituzionale, nondimeno - ritiene il Collegio - che taluni principi espressi dalla Corte in tale decisione (ed in quelle che l'hanno preceduta), possano assumere rilevanza nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone il Prefetto in sede di decisione sulle richieste di mutamento del cognome in ambito familiare. Occorre partire, innanzitutto, dal cambio di prospettiva che la Corte Costituzionale ha abbracciato in ordine alla portata e alla valenza del cognome dell'individuo, anche in ragione dell'influenza della Corte EDU".
3.9.- Alla luce dei principi così espressi, risulta evidente che la decisione in esame non è viziata per eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di competenza del giudice amministrativo e che erroneamente il ricorrente ha evocato il giudice amministrativo e ha sostenuto che il diniego alla modifica del cognome opposto dal Prefetto in ragione del mancato accordo tra i genitori avrebbe dovuto essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo.
Indubbiamente tale impugnazione avrebbe potuto essere proposta, ma per vizi propri dell'atto e non avrebbe potuto riguardare le questioni oggi all'esame che attengono all'esercizio del diritto soggettivo al nome, la cui tutela è riservata al giudice ordinario.
Si è, invero, in presenza di un diritto fondamentale del minore e la risoluzione del contrasto tra i genitori in merito all'esercizio del diritto al nome, anche sotto il profilo della domanda di modifica ex art.89 del D.P.R. n.396/2000, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni di cui agli artt.316, secondo e terzo comma, e 337 ter, terzo comma, c.c. e deve necessariamente precedere la presentazione della domanda in sede amministrativa, in quanto mira all'apprezzamento dell'interesse del minore e al riconoscimento della specifica rappresentanza ad acta.
4.1.- La doglianza merita, invece, accoglimento, laddove deduce la violazione di legge in relazione all'art. 316 c.c., nei limiti di seguito precisati.
4.2.- Invero, la Corte di appello, in presenza del disaccordo tra i genitori, ha rettamente sviluppato il suo percorso decisionale, ai sensi dell'art. 316, commi secondo e terzo, c.c. e dell'art.337-ter, terzo comma, c.c. laddove ha valutato l'intenzione di chiedere l'aggiunta del cognome materno come quella più confacente all'interesse del minore ed ha riconosciuto la fondatezza della domanda materna in quanto portatrice di un interesse che collima con quello del figlio.
In proposito, va osservato che la decisione della Corte di appello è chiaramente e diffusamente motivata, mediante il raffronto tra le ragioni esposte dalla madre, le circostanze dedotte come pregiudizievoli o ostative dal padre, raffronto maturato nel concreto ed esclusivo interesse del minore, e si colloca su un versante conforme ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale in tema di doppio cognome e agli orientamenti di questa Corte, giacché ha riconosciuto l'apprezzabilità e la fondatezza della richiesta materna a cui ha dato la netta prevalenza, osservando che: i) il rifiuto paterno appariva emulativo (avendo, peraltro, egli prestato il proprio assenso al doppio cognome, prima della nascita del figlio salvo cambiare idea dopo la nascita); ii) non vi erano ragioni oggettive ed esplicitate; iii) il cognome materno, come non contestato, apparteneva alla famiglia dal tempo di Dante, che la aveva citata nel discorso di Cacciaguida, si connotava per rilievo storico e culturale e sarebbe stato destinato, altrimenti, a scomparire (fol. 5, decr. imp.).
Di contro, va rimarcato che il ricorrente non ha svolto alcuna censura sul merito della decisione, in quanto ha circoscritto la sua critica al dedotto difetto di giurisdizione e/o di competenza.
4.3.- La decisione conclusivamente emessa dalla Corte di appello risulta, tuttavia, errata e va cassata nella parte in cui, all'esito del pur condivisibile percorso motivazionale prima riepilogato, ha direttamente autorizzato l'aggiunta del cognome materno a quello paterno ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze di procedere alla modifica dell'atto di nascita di Br. (Omissis), nato a F il (Omissis), nel senso di iscrivere all'anagrafe il minore come Br.
Invero, la Corte di merito, secondo i principi prima enunciati, una volta accertato l'effettivo e concreto interesse del minore, avrebbe dovuto autorizzare la madre a compiere l'atto richiesto, e cioè a presentare, quale rappresentante ad acta del minore, la domanda al Prefetto di modo che il procedimento previsto dall'art.89 del D.P.R. n.396/2000 si potesse dispiegare secondo la specifica disciplina propria dello stato civile.
4.4.- Il ricorso sotto quest'unico profilo va accolto e il decreto impugnato va cassato, con la precisazione che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art.384, secondo comma, c.c.
5.- In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito ex art.384, secondo comma, c.c., la madre va autorizzata, quale rappresentante ad acta del minore a questo specifico fine, a rivolgere domanda al Prefetto ex art.89 D.P.R. 396/2000 di modifica del cognome del figlio minore Br. (Omissis), nato a Firenze il (Omissis), in Br. (Omissis) (Omissis).
Spese compensate per la novità e la peculiarità della questione decisa.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e decidendo nel merito autorizza la madre, quale rappresentante ad acta del minore a questo specifico fine, a rivolgere domanda al Prefetto ex art.89 D.P.R. 396/2000 di modifica del cognome del figlio minore Br., nato a F il (Omissis), in Br.;
- Spese compensate;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 5 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2025.