LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente -
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere -
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.A., nato a *****;
avverso l'ordinanza in data 19 dicembre 2006 del Tribunale della libertà di Catanzaro;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro disponeva il fermo di S.A. per i seguenti reati:
- delitti associativi: capo 1 (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74: attività di promozione, costituzione e direzione di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operativa in Calabria ed in altre zone del territorio nazionale a far tempo dal 2003) e capo 409 (art. 416 c.p.: attività di promozione, costituzione e direzione di un'associazione per delinquere dedita alla ricezione, al riciclaggio ed alla commercializzazione di autovetture "donate", operativa in Calabria ed in altre zone del territorio nazionale a far tempo dal 2003);
- acquisti di quantità non precisate di cocaina (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73):
- da G. e R.C.: capo 9 (***** 27 ottobre 2003);
- da M. e/o Z.N.: capo 36 (***** 27 novembre 2003); capo 43 (20 dicembre 2003); capo 106 (***** 23 agosto 2004); capo 65 (2 febbraio 2004); capo 66 (***** 5 febbraio 2004); capo 67 (***** 7 febbraio 2004); capo 72 (***** 11 febbraio 2004); capo 73 (***** 15 febbraio 2004); capo 76 (22 febbraio 2004); capo 82 (***** 15 marzo 2004); capo 83 (17 marzo 2004);
- da B.E.: capo 208 (***** 6 aprile 2004); capo 209 (6 aprile 2004); capo 219 (12 aprile 2004); capo 88 (9 aprile 2004);
- da B.M.: capo 392 (***** 16 ottobre 2004);
- da F.M.: capo 75 (***** 20 febbraio 2004);
- da A.A.: capo 91 (***** 10 aprile 2004);
- da A.A.S.: capo 93 (***** 16 aprile 2004);
- acquisto di 50 grammi di cocaina da Z.N. (***** 4 gennaio 2004): capo 53;
- detenzione e trasporto di quantità imprecisata di cocaina (***** 9 dicembre 2003): capo 40;
- detenzione illegale di marijuana (***** 26 febbraio 2004):
capo 78;
- detenzione illegale di cocaina manipolata con bicarbonato (***** 24 marzo 2004): capo 86;
- cessioni di quantità imprecisate di cocaina:
- a A.G.: capo 5 (***** 26 ottobre 2003);
- a tali non meglio identificati N. e C.P.: capo 8 (***** 27 ottobre 2003);
- a T.V.: capo 13 (***** 30 ottobre 2003);
capo 31 (19 novembre 2003);
- a A.G. e D.R.D.: capo 15 (***** 1 novembre 2003); capo 16 (2 novembre 2003);
- a G.V.: capo 18 (***** 6 novembre 2003); capo 19 (8 novembre 2003); capo 23 (12 novembre 2003); capo 29 (18 novembre 2003); capo 32 (21 novembre 2003); capo 37 (30 novembre 2003);
- a S.G.: capo 20 (***** 8 novembre 2003);
capo 22 (9 novembre 2003); capo 25 (14 novembre 2003);
- a E.D.: capo 24 (***** 13 novembre 2003); capo 26 (15 novembre 2003); capo 30 (19 novembre 2003); capo 38 (6 dicembre 2003); capo 39 (7 dicembre 2003); capo 42 (17 dicembre 2003); capo 44 (21 dicembre 2003); capo 46 (23 dicembre 2003); capo 64 (1 febbraio 2004);
- a P.G.: capo 41 (***** 10 dicembre 2003); capo 45 (21 dicembre 2003); capo 49 (24 dicembre 2003);
- a: F.F.: capo 47 (***** 23 dicembre 2003);
capo 89 (9 aprile 2004); capo 94 (17 aprile 2004);
- a RI.Ce.: capo 48 (***** 24 dicembre 2003);
capo 52 (28 dicembre 2003); capo 56 (6 gennaio 2004); capo 59 (8 gennaio 2004);
- a A.C.: capo 50 (***** 24 dicembre 2003);
- a tale non meglio identificato Sa.: capo 51 (***** 28 dicembre 2003);
- a tale non meglio identificato D.: capo 57 (***** 6 gennaio 2004);
- a M.V.: capo 58 (***** 7 gennaio 2004); capo 62 (***** 15 gennaio 2004);
- ad P.A.: capo 74 (***** 15 febbraio 2004);
capo 81 (15 marzo 2004);
- a tale non meglio identificato M.: capo 77 (***** 22 febbraio 2004);
- a PR.Gr.: capo 87 (***** data imprecisata);
- a RO.Gi.: capo 90 (***** 9 aprile 2004);
- a V.L.: capo 92 (***** 10 aprile 2004); capo 95 (18 aprile 2004); capo 96 (18 aprile 2004); capo 97 (18 aprile 2004);
- a tale non identificato Pa.: capo 98 (***** 21 maggio 2004);
- cessioni:
- di 70 grammi di cocaina a C.F. e A.G. (***** 27 ottobre 2003): capo 6;
- di 70 grammi di cocaina a persona che acquista per conto di A.G. (***** 29 ottobre 2003): capo 12;
- di 25 grammi di cocaina a PR.Gr. (***** 4 gennaio 2004): capo 54;
- di 50 grammi di cocaina a M.V. (***** 10 gennaio 2004): capo 60;
- di 124 grammi di cocaina ad A. e P.N. (***** 8 febbraio 2004): capo 68;
- riciclaggio di autovetture di provenienza furtiva (art. 648 bis c.p.): capo 418 (Fiat Punto e BMW 530, non meglio specificate - accertato in ***** il 7 dicembre 2003); capo 423 (cinque veicoli individuati e sequestrati - accertato in ***** il 13 gennaio 2004); capo 428 (FIAT Multipla - accertato in ***** il 29 gennaio 2004); capo 438 (non specificate, commesso in ***** ed in ***** prima del 29 marzo 2004); capo 441 (non specificate commesso in ***** il 18 aprile 2004); capo 442 (non specificate commesso in ***** prima del 24 aprile 2004); capo 450 (Alfa Romeo 156 JTD - accertato in ***** il 28 giugno 2004); capo 452 (VW Golf - accertato in ***** il 9 luglio 2004);
- ricettazione di autovetture di provenienza furtiva (art. 648 c.p.):
capo 424 (AUDI A4 individuata e sequestrata in ***** il 13 gennaio 2004); capo 427 (VW Polo non meglio specificata - accertato in ***** il 22 gennaio 2004); capo 435 (AUDI A4 - accertato in ***** il 25 marzo 2004);
- falsità per soppressione di atti veri (art. 490 c.p.): capo 425 (relativi alle autovetture di cui al capo 423); capo 470 (relativi alle autovetture di cui al capo 450); capo 472 (relativi alle autovetture di cui al capo 452).
falsità in certificazioni amministrative commessa da privato (artt. 477 e 482 c.p.): capo 426 (certificato di, assicurazione di veicolo - ***** 13 gennaio 2004); capo 439 (relative alle autovetture di cui al capo 438); capo 440 (relative ad autovettura non individuate);
capo 469 (relative ad autovetture non individuate);
- detenzione e porto illegale di una pistola non meglio specificata (L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7 (accertato in ***** il 25 marzo 2004): capo 465;
- detenzione e porto illegale di due pistole non meglio specificate (L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7 (accertato in ***** il 1 aprile 2004): capo 466;
2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 17 luglio, respingeva la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, limitandosi a disporre la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari per alcuni dei reati ipotizzati (capi 86, 423, 424, 425, 426, 428, 450, 452, 469, 470 e 472).
2.1. In relazione a detti reati, dopo avere illustrato i gravi indizi di colpevolezza, affermava la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), desumendola "dai precedenti penali" nonchè "dalle modalità e circostanze del fatto" denotanti "soprattutto con riferimento ai distinti episodi di riciclaggio ...
una certa professionalità ed uno stabile inserimento nel traffico relativo ad autovetture di provenienza furtiva".
Tenuto conto, infine, del tempo dei commessi reati (ottobre 2003 - giugno 2004), reputava "proporzionata alla gravità dei fatti" ed idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione di reati della medesima natura la misura coercitiva degli arresti domiciliari.
2.2. Con riguardo agli altri reati oggetto del fermo, il giudice escludeva la gravità indiziaria, rilevando:
in generale, che il pubblico ministero aveva affrontato in modo superficiale ed affrettato l'esame del materiale probatorio, segnatamente dei contenuti delle conversazioni intercettate, traendone incondivisibili affermazioni categoriche in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati addebitati;
- in relazione ai capi 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32 e 41, che le conversazioni intercettate disseminavano sospetti sull'effettiva liceità delle condotte di S.A. e dei suoi interlocutori, non tali peraltro da far ritenere, con la necessaria certezza indiziaria, la riconducibilità di colloqui ed incontri ad attività illecite concernenti sostanze stupefacenti;
- in relazione ad altri reati, che il linguaggio utilizzato, a causa dell'eterogeneità dei termini, non appariva tale da consentire univoche interpretazioni, anche per l'assenza di riscontri e di supporti utili in chiave ricostruttiva;
- sulle ipotesi di ricettazione, che i contenuti delle conversazioni intercettate non erano sufficienti per delineare "un quadro di gravità indiziaria", pur lasciando presagire un coinvolgimento dell'indagato "in operazioni poco chiare riguardanti autovetture" (della cui provenienza delittuosa non vi era, peraltro, prova alcuna, neppur per indizi);
- quanto, infine, ai delitti associativi, che, a parte i generici...
riferimenti ai rapporti con alcuni coindagati, nonchè a reati - fine la cui sussistenza non appariva dimostrata, non era dato evincersi l'esistenza di elementi probatori idonei a far luce sul sodalizio, sulla struttura del medesimo, sulla sua operatività, nonchè sul ruolo di rango primario che S.A. vi avrebbe ricoperto (la gravità indiziaria restava, pertanto, affermazione apodittica perchè nulla dimostrava l'esistenza dell'associazione, il coinvolgimento dell'indagato, la concreta attività dal medesimo svolta).
3. Avverso l'anzidetta ordinanza (riguardante altri sette indagati), nonchè contro quattro ordinanze in data 17 e 21 luglio 2006 (concernenti ulteriori 19 indagati), proponeva appello il pubblico ministero, richiamandosi al provvedimento di fermo e limitandosi, con riguardo all'indagato, ad affermare che non si comprendeva perchè mai le posizioni di RO.Gi. e di S.A. fossero state trattate da giudici diversi e che "assai rilevanti" in ordine alla posizione di S.A. erano da ritenersi "le conversazioni ambientali - tra le altre - 72 e 78 riportate dalle pagine 707 a 719 del provvedimento di fermo".
Il giudice per le indagini preliminari non aveva, inoltre, adeguatamente inquadrato le relazioni esistenti tra S.A. e i fratelli Z..
4. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale della libertà di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, applicava la misura per i reati di cui ai capi 1, 12, 13, 16, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 62, 65, 66, 68, 72, 73, 74, 78, 83, 86, 88, 90, 91, 98, 106, 208, 409, 418, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 435, 438, 439, 450, 452, 465 e 466.
5. Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
5.1. Con il primo motivo chiede che l'ordinanza impugnata sia annullata perchè mancante di motivazione in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità dei motivi.
5.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata in relazione all'affermata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati sopra indicati. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare che il significato delle conversazioni intercettate fosse connotato da chiarezza, decifrabilità, assenza di ambiguità, tenendo conto del fatto che il RO.Gi. era titolare di un'azienda agricola e che lui era titolare "all'epoca di un mercato della frutta" e successivamente aveva fatto il pasticcere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il primo profilo del ricorso è fondato ed assorbe le restanti doglianze.
Secondo il tribunale, i motivi di appello non sarebbero generici perchè in essi si fa espresso rinvio sia al provvedimento di fermo sia a tutti gli atti di indagine trasmesse al Tribunale con la domanda cautelare.
Dette considerazioni non sono condivisibili.
Ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), l'impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a) e c), alla stregua delle quali l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono enunciati i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce il gravame, nonchè i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
L'obbligo di specificità investe, dunque, non soltanto le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice ad quem attraverso l'individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte.
Questi principi non risultano osservati nell'appello proposto dal Pubblico Ministero.
In esso manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione.
Quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (cfr. in argomento Cass. 1, 30 settembre 2004, B., RV 230634).
E la mancanza di specificità dei motivi rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità.
Per quanto concerne, poi, il richiamo contenuto nell'atto di appello al provvedimento di fermo, esso può valere soltanto come indicatore della volontà del pubblico ministero di impugnare l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari in relazione a tutti gli addebiti originariamente mossi con il fermo.
Il richiamo a quest'ultimo provvedimento non può, in altre parole, supplire alla mancanza dell'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ciascun motivo e che non può - come sopra si è detto - ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
L'atto di appello si limita - è opportuno ribadirlo - a riferimenti meramente esemplificativi alla figura di S.A. e ad alcuni dei numerosi fatti al medesimo addebitati, senza neppur prendere in considerazione la circostanza che, in relazione a taluni dei reati contestati (quelli per i quali era stata ritenuta sussistere la gravità indiziaria), il solo problema prospettabile sarebbe stato quello della inidoneità della misura adottata (arresti domiciliari) a tutelare le esigenze cautelari individuate.
7. Va, in conclusione, dichiarata, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 4, l'inammissibilità dell'appello non rilevata dal Tribunale della libertà.
L'inammissibilità dell'appello comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Medesimo Tribunale in data 17 luglio 2006 e per l'effetto annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2007