Si considerano aspecifici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
T.G., nato il *****;
avverso la sentenza della corte d'appello di Milano del 13 marzo del 2006;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Vittorio Meloni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 13 marzo del 2006, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma di quella pronunciata con il rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Milano, ritenuta la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, riduceva la pena inflitta a T.G. ad anni quattro di reclusione, quale responsabile del delitto di abuso sessuale in danno di V.S., nata l'*****, persona affetta da ritardo psicoevolutivo globale, M.J., nata il *****, Mi.Fe., nata il *****, abuso consistito per tutte in toccamenti delle parti intime e, limitatamente alla Mi., in rapporti orali ed in strusciamenti del pene sulla zona genitale della ragazza, nonchè del reato di cui all'art. 527 c.p. per avere commesso un abuso sessuale in danno di Mi.Fe. a bordo della propria autovettura parcheggiata in luogo pubblico - Fatti commessi in *****.
Nell'ambito di un processo che riguardava anche altri soggetti, i quali erano imputati di vari abusi sessuali in danno di V.S., che si trovava in situazione d'inferiorità psichica, era stralciata la posizione dell'attuale ricorrente giudicato con il rito abbreviato. Con riferimento ai fatti oggetto del presente procedimento V.S. aveva affermato di essersi recata nell'abitazione del T., in quanto lì si trovavano le cuginette J. e G.. Le era capitato di rimanere a dormire sul divano ed il T. soleva toccarla con le mani sulle parti intime mettendole anche un dito nella vagina. Precisava che i fatti erano avvenuti prima del mese di ottobre del 2000 e che J. le aveva confidato di essere stata vittima di analoghi comportamenti. Le dichiarazioni della V. erano confermate dalla cugina M. J., la quale, parlando dello zio T.G., rivelava che quando si recava a fargli visita giocavano sul divano e lui le alzava la gonna e le mutandine e le toccava il sedere, cosa che faceva anche con F., G. e con S..
La Corte osservava che le vittime erano credibili perchè le loro dichiarazioni si integravano, che non era necessario disporre una perizia psicologica, così come era avvenuto per V.S., anche sulle altre minori, perchè le stesse, a differenza della predetta, avevano dimostrato capacità mnemoniche, percettive ed espositive del tutto normali; che le dichiarazioni delle minori M. e della Mi. non erano contrastate dall'esito negativo della perizia ginecologica poichè gli atti sessuali erano consistiti in semplici toccamenti, come riferito dalle parti offese.
Ricorre per Cassazione il difensore lamentando:
insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità: il difensore, dopo avere premesso che il G.U.P. aveva rigettato la richiesta di rito abbreviato previa audizione di tre testimoni, assume che il magistrato aveva posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità le sole dichiarazioni delle minori senza valutare le conclusioni del perizia del prof. P., il quale aveva ritenuto V.S. incapace di testimoniare e quelle ginecologiche disposte sulle minori, dalle quali era emersa l'assenza di segni di penetrazione nonchè per avere omesso di disporre una perizia sulle altri minori così come avvenuto sulla persona di V.S.;
inoltre il giudice aveva omesso di apprezzare adeguatamente la circostanza che V.S. prima di testimoniare era stata "istruita" dall'assistente Madre T.;
omessa motivazione in ordine al reato di cui all'art. 527 c.p.;
omessa riduzione della pena per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
IN DIRITTO
Preliminarmente il collegio osserva che il rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato non è insindacabile questa sede e comunque all'epoca della richiesta non era previsto alcun rimedio avverso il provvedimento che avesse respinto la richiesta di accesso al rito speciale subordinata ad un'integrazione probatoria. La lacuna è stata colmata solo a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 169 del 2003, che ha reso sindacabile il rigetto davanti al giudice del dibattimento, prima però della formalità di apertura del dibattimento. Nella fattispecie il presunto rigetto è stato sindacato solo davanti a questa Corte. Inoltre il prevenuto, a seguito del rigetto del giudice, non ha chiesto il giudizio ordinario ma ha accettato quello abbreviato semplice. Quindi non ha più ragione di dolersi per la dedotta mancata accettazione del rito abbreviato condizionato.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per l'aspecificità dei motivi e comunque per la manifesta infondatezza degli stessi.
L'art. 581 c.p.p., lett. c) dispone che i motivi d'impugnazione debbano contenere: "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni singola richiesta". Il legislatore del 1988 ha ribadito l'esigenza di specificazione delle doglianze per garantire un minimo di serietà all'impugnazione pretendendo che i motivi siano correlati a ciascuna richiesta mediante l'indicazione chiara e precisa delle censure che si intendono muovere ai capi o ai punti della sentenza impugnata nonchè delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali che sorreggono ogni singola richiesta. Secondo l'orientamento di questa corte, si considerano aspecifici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all'inammissibilità (Cass 18 settembre 1997 Ahemtovic; Cass. Sez. 2^ 6 maggio 2003 Curcillo).
Nella fattispecie il ricorrente si limita a riproporre censure già avanzate alla sentenza di primo grado e puntualmente respinte dalla corte territoriale senza indicare in maniera specifica i vizi del ragionamento del giudice censurato.
In ogni caso le censure sono manifestamente infondate perchè la corte, con motivazione adeguata incensurabile in questa sede, ha indicato le ragioni per le quali le minori erano attendibili.
L'incapacità della parte offesa di un abuso sessuale di testimoniare per deficienze psichiche non determina automaticamente l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla vittima, ma impone che le stesse siano sostenute da altri elementi.
Nella fattispecie il perito, pur escludendo l'idoneità a testimoniare di V.S., ha tuttavia accertato che la stessa aveva sicuramente subito abusi anche gravi da parte di diversi soggetti. I giudici del merito, proprio per le deficienze psichiche di V.S., hanno escluso episodi, pur evocati dalla parte lesa ma non confortati da sufficiente copertura probatoria, ed hanno circoscritto l'affermazione di responsabilità ai fatti esposti da V.S. allorchè erano confortati da altri elementi come ad esempio dalle dichiarazioni rese dalle altre minori.
Come già precisato dalla Corte territoriale, l'esito negativo delle perizie ginecologiche sulle minori M. e sulla Mi. non ha alcuna rilevanza poichè le parti offese non avevano parlato di penetrazioni ma solo di toccamenti.
La perizia psicologica sulle altre minori è stata ritenuta non necessaria perchè le stesse avevano palesato capacità percettive e mnemoniche conformi all'età. D'altra parte il prevenuto, optando per il rito abbreviato, ha accettato di essere giudicato sulla base dei soli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
La Corte territoriale ha altresì chiarito che V.S. prima dell'incidente probatorio non era stata in alcun modo "istruita" dall'assistente sociale Madre T., la quale si era limitata a fornire alla ragazza spiegazioni in merito alla natura ed al luogo della testimonianza.
Anche con riferimento al reato di cui all'art. 527 c.p. la motivazione risulta adeguata poichè la corte territoriale ha precisato che l'episodio in danno della Mi. si era verificato a bordo di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via senza l'adozione di cautele da parte del prevenuto per precludere ai passanti la visione del comportamento osceno.
Le attenuanti generiche sono state già concesse e ritenute prevalenti sull'aggravante anche se la riduzione non è stata operata nella misura massima, per la proclività dell'imputato ad abusi sessuali in danno di minori.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2007