Collare elettronico, maltrattamento di animali, abbandono di animali, differenze

Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.21932 del 11/02/2016 (dep. 25/05/2016)

Pubblicato il
Maltrattamento di animali, abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaio", configurabilità

L'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaio" integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter cod. pen., atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali.

Reato di cui all'art. 727 cod. pen., utilizzo di collare elettronico, configurabilità

L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale.

Maltrattamento di animali, gravi sofferenze, incompatibilità con la natura dell'animale, configurabilità

In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali.

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE 

Sentenza 25 maggio 2016, n. 21932

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. SOCCI Angelo M. - rel. Consigliere -

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.S., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 303/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 26/05/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante che ha concluso per: "Rigetto del ricorso";

Udito il difensore Avv. Andrea Baroli: "Accoglimento".

Svolgimento del processo


1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 26 maggio 2014, in parziale riforma della decisione del Giudice del Tribunale di Firenze, Pontassieve, del 10 maggio 2012, concedeva la sospensione condizionale della pena e confermava nel resto, condanna a 4.000,00 Euro di multa a carico di B.S. per il delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen., in (OMISSIS).

2. B.S. ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Violazione di legge, artt. 544 ter e 727 cod. pen., artt. 1, 157 e 160 cod. pen..

L'art. 544 ter cod. pen. richiede lesione, o sevizie all'animale. Il capo di imputazione già individua non le lesioni o le sevizie, ma semplice sofferenza, "uno stato di inutile sofferenza" per uso di collare elettrico con comando a distanza.

L'inutile sofferenza non rientra nella fattispecie dell'art. 544 ter cod. pen..

I periti elettronici e i veterinari nominati dal giudice avevano escluso altri effetti al di fuori di un dolore momentaneo, non idoneo a lesioni o sevizie.

Si doveva derubricare quindi in contravvenzione, ex art. 727 cod. pen., e dichiarare prescritto il reato.

2. 2. Il ricorrente usava i collari al solo fine di addestramento, fattispecie prevista dalle leggi sulla caccia, con conseguente disapplicazione delle norme contestate (art. 19 ter disp. att. cod. pen.).

2. 3. Violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza rispetto alle risultanze testimoniali e peritali.

Su azionamento involontario, del Comandante della Forestale, ripetuto e sbadato del collare il cane ha subito una sofferenza superiore a quella inferta dal ricorrente. L'azione scomposta del comandante non può ritenersi identica a quella del ricorrente, sia per l'aumento di potenza e sia per l'intensità non controllata. La potenza spostata a 13 è conseguenza del comportamento del comandante della forestale.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio. 

Motivi della decisione


3. E' fondato il primo motivo del ricorso, derubricazione in contravvenzione, art. 727 cod. pen. e dichiarazione di prescrizione.

Il ricorrente ha utilizzato collari elettrici attivi per due cani di sua proprietà; cani utilizzati per l'attività venatoria; mediante i collari, con scariche elettriche i cani venivano richiamati al proprietario ed addestrati. I collari sono stati periziati, modello Canicom 800 del costruttore Num'Axes, con telecomando. Il livello di stimolazione può essere regolato dal telecomando (tensione e durata). Il perito conclude la sua analisi escludendo qualsiasi rischio per la salute del cane, "in quanto gli impulsi hanno durata molto limitata (ordine dei microsecondi) e quindi l'energia trasmessa è trascurabile, inoltre la corrente attraversa una zona limitata del corpo senza interessere gli organi vitali.... Possiamo quindi concludere che l'unico effetto fisiologico della scarica sia la sensazione, più o meno dolorosa, che la scarica può causare all'animale... massima distanza alla quale è possibile controllare i collari con il telecomando 800 metri" - perizia C., del 7 novembre 2011, su incarico del Giudice -.

Il tipo di collare quindi non può ritenersi un collare antiabbaio, ma un collare per l'addestramento.

La Cassazione infatti ha ritenuto che per il collare antiabbaio si configura il reato, delitto, dell'art. 544 ter cod. pen., mentre per il collare per addestramento si configura la semplice contravvenzione dell'art. 727 cod. pen..

L'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaio" integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter cod. pen., atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali. (Sez. 3, n. 15061 del 24/01/2007 - dep. 13/04/2007, Sarto, Rv. 236335).

L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. (Sez. 3, n. 38034 del 20/06/2013 - dep. 17/09/2013, Tonolli, Rv. 257685).

La differenza è evidente perchè con il delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen. si punisce chi con dolo, "con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche", con la contravvenzione dell'art. 727 cod. pen. si punisce, invece, chiunque "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un canile in cui gli animali erano ospitati in misura superiore ai limiti consentiti dalla legislazione regionale). (Sez. 3, n. 37859 del 04/06/2014 - dep. 16/09/2014, Rainoldi e altro, Rv. 260184).

Nel nostro caso non può certamente riconoscersi una crudeltà o lesioni ai cani, ma solo sofferenze, per altro limitate solo ai momenti di uso dei collari - constatato dagli operanti di P.G. -;

sofferenze comunque gravi, e incompatibili con la natura dei cani.

Altri criteri e soluzioni di addestramento per i cani sono possibili, più naturali e consoni alla natura etologica dei cani.

Il reato di cui all'art. 727 cod. pen. è da ritenersi prescritto, commesso il 25 ottobre 2008, termine massimo di 5 anni, art. 157 cod. pen..

La sentenza, quindi deve annullarsi senza rinvio perchè il reato di cui all'art. 727 cod. pen. è estinto per prescrizione. 

P.Q.M.
Riqualificato il fatto contestato come violazione dell'art. 727 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

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