Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.18521 del 11/01/2018 (dep. 02/05/2018)

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Per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio.

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Cassazione Penale

Sezione III

Sentenza n. 18521 Anno 2018


Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udienza: 11/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da XXXXXXXX, nato a Xxxxxx il xxxxxxx avverso la sentenza del 16/2/2017 del Tribunale di Bergamo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito per il ricorrente l'avv. Fabrizio Losito, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 febbraio 2017 il Tribunale di Bergamo ha condannato Xxxxxxxx alla pena di euro 309,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen. (ascrittogli per avere, quale legale rappresentante della associazione culturale denominata XXXX, mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia prevista dal DPCM 14/11/1997, disturbato le occupazioni e il riposo delle persone).

Il Tribunale, accertata la produzione delle immissioni sonore dal locale di intrattenimento gestito dalla associazione culturale di cui l'imputato era legale rappresentante, ne ha affermato la responsabilità, escludendo la configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, I. n. 447 del 1995, sottolineando che non si era verificato solamente il superamento dei limiti di accettabilità di dette emissioni, ma anche il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 659 cod. pen., non essendo stato accertato che il disturbo alle persone riguardava, almeno potenzialmente, un numero indeterminato di persone, come richiesto al fine della configurabilità del reato previsto da tale disposizione da un consolidato orientamento interpretativo di legittimità, in quanto era emerso che le immissioni sonore provenienti dal locale dell'imputato avevano disturbato solamente una ristretta e determinata cerchia di persone, in un ambito territoriale determinato, con la conseguente insussistenza del pericolo concreto per la quiete pubblica richiesto dalla norma incriminatrice per la configurabilità del reato.

2.2. Con un secondo motivo ha lamentato illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione della sentenza, non essendo stato affermato dai testi escussi che la musica proveniente dal locale gestito dall'imputato fosse fastidiosa o assordante anche al di fuori del condominio in cui si trovava tale locale, ed essendo manifestamente illogico ricavare la diffusività delle immissioni dalle lamentele dei vicini di casa e dalle loro denunce.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo volti a sindacare l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, in ordine alla diffusività delle emissioni sonore e alla loro idoneità ad arrecare disturbo alle occupazioni e al riposo di un numero indeterminato di persone, tendono, attraverso la deduzione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, a censurare quanto accertato dal Tribunale, e non sono, pertanto, consentiti nel giudizio di legittimità.

Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Nel caso in esame il Tribunale di Bergamo ha accertato, sulla base di quanto riferito dai testi escussi e dalle misurazioni delle emissioni sonore eseguite dai tecnici dell'ARPA della Regione Lombardia, che dal locale nel quale veniva svolta attività di intrattenimento dalla associazione culturale XXXXXX, di cui l'imputato era legale rappresentante, provenivano rumori ed emissioni sonore idonei a disturbare le occupazioni e il riposo delle persone residenti nelle vicinanze del locale e anche di coloro che le frequentavano, in quanto i rumori e i suoni provenienti da tale locale si sentivano nelle abitazioni ubicate a 20 o 30 metri di distanza ed erano idonei a disturbare il riposo.

A tale accertamento il Tribunale è giunto evidenziando quanto riferito dagli abitanti nel medesimo edificio nel quale si trovava il locale in cui aveva sede l'associazione di cui l'imputato era legale rappresentante, circa l'intollerabilità dei rumori e dei suoni provenienti da tale locale, che avevano anche indotto una residente a trasferirsi altrove, nonché di quanto riferito da vicini e conoscenti del denunziante e dal tecnico dell'ARPA della Regione Lombardia che aveva eseguito sopralluoghi e misurazioni, accertando il superamento dei limiti stabiliti per le emissioni sonore diurne e notturne.

In particolare il Tribunale ha sottolineato la diffusività di tali emissioni sonore, evidenziando come le stesse non avessero disturbato solamente la famiglia del denunciante, residente un appartamento posto al piano superiore rispetto al locale sede del circolo ricreativo gestito dall'imputato, ma tutti gli abitanti nelle vicinanze di detto locale, tanto che una residente nel medesimo condominio era stata indotta a trasferirsi altrove a causa dei rumori. Tale accertamento risulta coerente con gli elementi a disposizione e le conclusioni che ne sono state tratte dal Tribunale non sono illogiche, anche quanto all'aspetto della diffusività dei rumori e delle emissioni sonore e alla loro idoneità ad arrecare disturbo alle occupazioni e al riposo di un numero indeterminato di persone, in quanto per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio (cfr. Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Vírgillito, Rv. 257345, secondo cui perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio; nonché Sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, Iori, Rv. 251406; Sez. 1, n. 18517 del 17/03/2010, Oppong, Rv. 247062; Sez. 1, n. 1406 del 12/12/1997, Costantini, Rv. 209694).

La circostanza che sono alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati non esclude la configurabilità del reato allorquando, come nel caso in esame, sia stata accertata l'idoneità delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma a un gruppo indeterminato di persone, quali gli abitanti nel medesimo condominio, con la conseguente incidenza della condotta sulla tranquillità pubblica e la lesione dell'interesse protetto dalla disposizione, che è costituito, appunto, dalla quiete e dalla tranquillità pubblica.

Il ricorrente con entrambi i motivi di ricorso si duole, in realtà, di tale accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, affermando, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che la musica e i rumori avevano disturbato solamente il denunciante, la sua famiglia e i suoi ospiti, omettendo di considerare quanto esposto circa l'idoneità di tali emissioni sonore ad arrecare disturbo a una cerchia più ampia di persone (anche alla luce degli accertamenti e delle misurazioni eseguite dai tecnici dell'Arpa Lombardia) e al riscontro derivante dal trasferimento di una condomina in altra abitazione a causa di tali rumori, proponendo, dunque, una rivalutazione delle risultanze di fatto, benché adeguatamente e logicamente considerate, come tale non consentita nel giudizio di legittimità.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso il 11/1/2018
 

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