Corte di Cassazione, sez. VII Penale, Ordinanza n.30367 del 14/04/2021 (dep. 04/08/2021)

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Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

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Cassazione Penale, Sez. 7, Ordinanza 04 agosto 2021, n. 30367

Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 14/04/2021
 
ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

M.G. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Termini Imerese per aver dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi b), c) ed e), ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per le connesse fattispecie contravvenzionali.
Deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per mancanza di prova del presupposto del rapporto di lavoro tra l'imputato e la vittima dell'incidente.
Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi, infatti, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, il cui vaglio è precluso a questa Corte di legittimità. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una <rilettura> degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Entrambi i motivi, inoltre, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che il ricorrente non ha confutato con la necessaria analisi critica. Sotto questo profilo, le doglianze sono, dunque, generiche.
All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2021.

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