Giudice ordinario e giudice minorile, accertamento sull’età ex art. 19-bis Dlgs 142/2015 , efficacia di giudicato anche in sede penale

Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza n.43322 del 10/11/2021 (dep. 24/11/2021)

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Giudice ordinario e giudice minorile, accertamento sull’età ex art. 19-bis Dlgs 142/2015 , efficacia di giudicato anche in sede penale

La decisione positiva emessa in sede di verifica socio-sanitaria dell'età dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 19-bis d.lgs. n. 142 del 2015 e succ. mod. ha efficacia di giudicato anche in sede penale.

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Corte di cassazione

Sezione I penale

Sentenza 10 novembre 2021, n. 43322


PRESIDENTE: ZAZA
ESTENSORE: MAGI

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 30 luglio 2021 il GIP del Tribunale ordinario di Torino, in sede di accoglimento della domanda di applicazione di misura cautelare, ha affermato la incompetenza del Tribunale ordinario nei confronti di [omissis] indicando quale giudice competente il Tribunale per i minorenni di Torino.

1.1. In motivazione si rappresenta, in sintesi, che la questione relativa all'accertamento dell'età del [omissis] ha dato luogo, in precedenti procedimenti, a valutazioni difformi tra le diverse autorità giudiziarie che si sono occupate del caso. Tra queste il GIP indica anche la determinazione assunta dal Tribunale per i minorenni in data 18 febbraio 2020, con cui detto organo (ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 142 del 2015 e succ. mod.) ha affermato la maggiore età del prevenuto. Tale decisione, tuttavia, non viene ritenuta vincolante, potendo residuare margini di dubbio che rendono necessaria, nell'ottica seguita dal decidente, una «specifica istruttoria».

2. Con ordinanza resa in data 5 agosto 2021 il GIP del Tribunale per i minorenni di Torino ha, in rapporto alla statuizione sin qui illustrata, sollevato - in via preliminare ad ogni altra valutazione - conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 30 c.p.p.

2.1. La decisione si fonda, essenzialmente, sulla particolare valenza giuridica della pronunzia, divenuta definitiva, emessa dal Tribunale per i minorenni di Torino in data 18 febbraio 2020, con cui, a seguito di accertamenti socio-sanitari, è stata attribuita a [omissis] la condizione di maggiorenne, con indicazione della data di nascita in quella del 1° giugno 1998.

Secondo il decidente, tale pronunzia ha efficacia vincolante - ai sensi dell'art. 19-bis del citato d.lgs. n. 142 del 2015 che disciplina l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati - in ogni procedimento in cui venga in rilievo la necessità di compiuta identificazione del soggetto e, dunque, anche in ambito penale.

Si compie riferimento, quanto all'efficacia «generale» di tale tipologia di pronunzia, ai contenuti del recente arresto di legittimità rappresentato da sent. I Sez. civ. n. 6520 del 2020.

3. Ad avviso del Collegio il conflitto negativo, sin qui illustrato, sussiste e va deciso con attribuzione della competenza al GIP del Tribunale ordinario di Torino.

3.1. Va considerato, sul tema oggetto del conflitto, il particolare contenuto della legge in tema di disciplina dell'accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui al d.lgs. n. 142 del 2015 e successive modificazioni.

In tale ambito legislativo è stato effettivamente introdotto un particolare procedimento giurisdizionale teso alla compiuta identificazione e attribuzione dell'età al presunto minore, ampiamente disciplinato dall'art. 19-bis ove testualmente si prevede, per quanto di interesse in questa sede, che:

«6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. 8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati».

3.2. Si tratta, pertanto, di una disciplina organica e rispettosa - anche nelle modalità di realizzazione dell'accertamento - delle evoluzioni normative sovranazionali in tema di tutela dei minori, che attribuisce al Tribunale per i minorenni una competenza funzionale ed esclusiva a realizzare l'accertamento e che riproduce, in caso di dubbio non risolto in tale ambito, la regola della presunzione della minore età.

Ma circa gli effetti di un accertamento «positivo», derivante da verifica reputata idonea alla dissoluzione del dubbio, è esatto ritenere che la lettera della legge depone nel senso della portata «generale» della pronunzia, una volta definitiva.

Come è stato affermato da Sez. I civ., n. 6520 del 2020, in sede di analisi del tessuto normativo e della particolare previsione di legge che impone la «sospensione di ogni procedimento amministrativo e penale» in pendenza della procedura de qua, «in tal modo si è inteso rendere esplicito il proponimento che il provvedimento di attribuzione dell'età, a cui il decidente perviene all'esito del procedimento multidisciplinare..., non è funzionale solo all'attivazione delle misure di protezione previste dal d.lgs. 142 del 2015, ma è destinato a riverberare i suoi effetti anche in altri rami dell'ordinamento giuridico che fanno dell'età il presupposto discriminatorio per l'applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello normalmente praticato».

3.3. Detta affermazione è pienamente condivisibile - a parere del Collegio - proprio in virtù della esplicita previsione della sospensione, peraltro obbligatoria, dei procedimenti (anche penali) in cui venga in rilievo la verifica della condizione di maggiorenne o meno del soggetto sottoposto a verifica socio-sanitaria.

La voluntas legis è chiaramente espressa nel senso della introduzione di una aggiuntiva «questione pregiudiziale» rispetto a quelle disciplinate in via generale dall'art. 3 c.p.p., da ritenersi correlata alla particolare condizione di fatto (incertezza sulla età) del soggetto nei cui confronti si tiene il procedimento penale.

Ciò comporta la applicabilità della regola normativa espressa all'art. 3, comma 4, c.p.p., nel senso che la decisione irrevocabile emessa - nel descritto ambito - dal Tribunale per i minorenni ha efficacia di giudicato anche in sede penale.

Si tratta, dunque, di una regolamentazione primaria che esclude la libertà di apprezzamento da parte della singola autorità giudiziaria, anche allo scopo di garantire una opportuna uniformità metodologica degli accertamenti, in una con l'effettiva parità di trattamento.

Va pertanto precisato, trattandosi di principio di diritto rilevante nella soluzione del conflitto, che la decisione positiva emessa - in sede di verifica socio-sanitaria dell'età - dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 19-bis d.lgs. n. 142 del 2015 e succ. mod. ha efficacia di giudicato anche in sede penale.

3.4. Per le suddette ragioni va dichiarata, in sede di risoluzione del conflitto, la competenza del GIP del Tribunale ordinario di Torino, come da dispositivo.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Torino, cui dispone trasmettersi gli atti.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Depositata il 24 novembre 2021
 

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