Applicazione di pena su richiesta delle parti, accordo concluso con il Pubblico ministero dal sostituto processuale, nullità

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.28999 del 21/06/2022 (dep. 21/07/2022)

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Applicazione di pena su richiesta delle parti, accordo concluso con il Pubblico ministero dal sostituto processuale, nullità

L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il Pubblico ministero dal sostituto processuale, nominato dal difensore al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell'atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per l'intuitu personae ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono esser compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p. che è mero nuncius.

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Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.28999 del 21/06/2022 (dep. 21/07/2022)

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava ex art. 444 c.p.p. a Z.W. la pena di 30 giorni di reclusione ed Euro 140 di multa per omesso mantenimento della figlia minorenne, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, in continuazione con la sentenza del Tribunale di Trento del 5 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 20 aprile 2018, per il medesimo delitto.

2. Con tre motivi di ricorso il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis.

2.1. Con il primo motivo censura l'assenza del previo accordo tra le parti sulla pena da applicare, ritenendo nullo quello intervenuto nell'udienza svolta in assenza dell'imputato, perché proveniente da sostituto processuale nominato dal difensore di fiducia a cui Z. aveva rilasciato la procura speciale, privo del relativo potere stante l'assenza di delega, con richiamo del principio enunciato nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 17381 del 2011.

2.2. Con il secondo motivo censura l'assenza di corrispondenza tra la richiesta di pena, che includeva la recidiva contestata, e la sentenza che l'aveva esclusa.

2.3. Con il terzo motivo rileva la determinazione di pena illegale per la ritenuta continuazione, in quanto il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per come contestato con imputazione aperta, è un reato permanente che si consuma fino alla data della sentenza di primo grado, cosicché il giudice non poteva aumentare la pena ex art. 81 c.p., ma avrebbe dovuto unificare tutti i comportamenti illeciti posti in essere dallo Z. sino alla pronuncia, verificando la congruità della pena proposta. A questo riguardo, il Procuratore generale sottolinea che l'imputato aveva riportato già due condanne per il medesimo reato, una per il periodo tra il (OMISSIS), una per il periodo tra il (OMISSIS), tanto da avere omesso il mantenimento della figlia minorenne per 58 mesi senza soluzione di continuità.

Inoltre, ad avviso del ricorrente non doveva essere applicata la riduzione per il rito in quanto il giudizio era stato celebrato con rito ordinario.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. In via preliminare è necessario ricostruire gli accadimenti processuali che hanno condotto alla pronuncia della sentenza impugnata.

Dall'esame degli atti del fascicolo, avvenuto in ragione della natura della doglianza, risulta che l'imputato aveva nominato l'avvocato YYYY proprio difensore di fiducia e procuratore speciale per una serie di attività, compresa quella di concordare la pena ex art. 444 c.p.p., senza facoltà di subdelega, e di nominare sostituti processuali ex art. 102 c.p.p..

In assenza di Z., all'udienza del 12 novembre 2021, l'avvocata XXXXX aveva depositato nomina a sostituta processuale del difensore di fiducia, in cui le erano conferiti "i poteri e le facoltà di legge per l'espletamento degli incombenti compreso quello di presentare istanza di patteggiamento". Dal fascicolo non risulta che il dominus, avvocato YYY, avesse quantificato la pena oggetto dell'accordo ex art. 444 c.p.p. che, stante il contenuto del verbale, è stata determinata personalmente in udienza dalla sostituta.

3. Costituisce principio consolidato di questa Corte che l'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il Pubblico ministero dal sostituto processuale, nominato dal difensore al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell'atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per l'intuitu personae ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono esser compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p. che è mero nuncius (Sez. 1, n. 43045 del 25 settembre 2012, Sala mone, Rv. 253785, principio da ultimo ribadito, con riferimento al concordato in appello, che richiama i principi relativi al patteggiamento, da Sez. 5, n. 34988 del 06/10/2020, Egitto, Rv. 279983).

Nel caso di specie, invece, si è proceduto al patteggiamento in base alla richiesta proveniente da soggetto non abilitato in quanto dagli atti del processo risulta che l'avvocata XXX, assente Z., ha formulato autonomamente l'istanza ex art. 444 c.p.p., riportata a verbale e recepita nella sentenza impugnata, senza procura speciale e quale mera sostituta processuale (Sez. 2, n. 17381 del 06/04/2011, Basile, Rv. 250073).

4. Ritenuti assorbiti gli altri motivi di ricorso, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento, perché privo di un valido accordo sottostante.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2022

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