Ingiuria e diffamazione a distanza, distinzione, presenza virtuale dell'offeso

Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.36193 del 10/05/2022 (dep. 26/09/2022)

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Ingiuria e diffamazione a distanza, distinzione, presenza virtuale dell'offeso

Nell'interpretazione adeguatrice della norma ex art. 595 c.p. ai mezzi di comunicazione telematici ed informatici si è chiarito che i numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure dell'ingiuria e la diffamazione, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto, restando fermo il criterio discretivo della "presenza", anche se "virtuale", dell'offeso tra i soggetti destinatari; occorre, dunque, ricostruire sempre l'accaduto, caso per caso.

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Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n. 36193 del 10/05/2022 (dep. 26/09/2022)

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato M. di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, per il reato di diffamazione a mezzo Fecebook nei confronti di T.M.. Epoca del fatto: (OMISSIS).

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, che ha lamentato col primo motivo la violazione di legge in relazione all'art. 595 c.p.. Sostiene la difesa che le sentenze avrebbero mal applicato la norma incriminatrice, valorizzando soltanto la presenza di più persone in quanto partecipi della chat ma non anche l'elemento decisivo dato dal fatto che la persona offesa era presente, sia pure virtualmente, alle offese ed aveva partecipato alla discussione, replicando. Pertanto il fatto dovrebbe, al più, sussumersi nella fattispecie di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, attualmente depenalizzata mentre per il reato di diffamazione mancherebbe l'ineliminabile requisito dell'assenza dell'offeso. A sostegno della tesi si cita giurisprudenza di questa Corte regolatrice.

2. Nel secondo motivo sono dedotti vizi di motivazione e di violazione di legge per la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 599 cp. La Corte avrebbe travisato il fatto opinando che l'imputato avesse dato inizio al contrasto. La semplice lettura delle frasi scritte sulla chat dava conto che la risposta dell'imputato ad una prima comunicazione della persona offesa non conteneva alcuna espressione offensiva nei confronti di quest'ultima; solo dopo che T. aveva mosso accuse calunniose nei confronti di M., questi avrebbe usato toni aspri, osservando che se la querelante non avesse risposto avrebbe evitato di fare una figura da capra.

Con requisitoria scritta a norma del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, art. 83, comma 12-ter, convertito, con modificazioni, con la L. n. 27 del 24 aprile 2020, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato in data odierna ha depositato in Cancelleria memoria per udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per entrambi i motivi.

1. II primo motivo lamenta l'errata applicazione della norma incriminatrice ex art. 595 c.p., sottolineando come la Corte perugina non abbia chiarito nella ricostruzione fattuale della vicenda il punto decisivo del thema decidendum, cioè se la persona offesa dalle espressioni ritenute diffamatorie fosse presente, sia pure virtualmente, alle conversazioni nell'ambito delle quali le frasi erano state comunicate, oppure assente.

1.1. La doglianza appare fondata, poiché i Giudici del merito hanno ritenuto integrato il reato di diffamazione, esclusivamente valorizzando il dato che la comunicazione incriminata era stata pubblicata su Facebook, piattaforma sulla quale più persone potevano partecipare ai commenti su questioni di interesse pubblico, ritenendo dimostrato, nel caso in esame, l'effettivo coinvolgimento di terzi, tramite i documenti acquisiti agli atti. Da tale premessa in fatto è stata tratta la conclusione che lo scritto intercorso tra imputato e persona offesa, non era stato un fatto privato svoltosi tra loro nella asserita presenza virtuale della parte civile, poiché diretto a tutti i partecipanti del gruppo e comunque a coloro che avevano avuto cognizione delle esternazioni di M..

1.2. La Corte territoriale ha, pertanto, escluso la configurabilità dell'ingiuria essenzialmente per la presenza di più persone, che avevano avuto conoscenza delle frasi oggetto di addebito rivolte a T., ed ha, quindi, ravvisato l'illecito di diffamazione. L'interpretazione offerta nella sentenza impugnata incorre nel denunziato vizio di violazione di legge, poiché - come puntualmente dedotto dalla difesa - è stato ritenuto dirimente al fine di qualificare il fatto come diffamazione e non come illecito di ingiuria, unicamente l'impiego di Facebook e, quindi, la partecipazione di più persone inevitabilmente collegata all'uso del social network.

2. Il tema è stato oggetto di una recente pronunzia di questa stessa Sezione, che ha ritenuto l'invio di una "e-mail", dal contenuto offensivo, ad una pluralità di destinatari integrare il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione. (Sez. 5, Sentenza n. 13252 del 04/03/2021 Ud. (dep. 08/04/2021) Rv. 280814.

L'esame della sentenza è utile alla risoluzione del caso in esame.

Nella motivazione, infatti, si è proceduto alla lettura comparativa delle norme ex art. 594 c.p. depenalizzata - e 595 c.p., puntualizzandosi che l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone; l'offesa diretta a una persona "distante" costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; se la comunicazione "a distanza" è indirizzata ad altre persone oltre all'offeso, si configura il reato di diffamazione; l'offesa riguardante un assente e comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

2.1. Il criterio discretivo tra il fatto illecito di ingiuria e la diffamazione sanzionata penalmente ex art. 595 c.p. è stato individuato nella presenza o meno dell'offeso tra i destinatari delle comunicazioni offensive. Si e', infatti, chiarito che è la nozione di "presenza" dell'offeso ad assurgere a criterio distintivo, implicando questa necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e terzi, ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile, realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici. Nell'interpretazione adeguatrice della norma ex art. 595 c.p. ai mezzi di comunicazione telematici ed informatici si è chiarito che i numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto, restando fermo il criterio discretivo della "presenza", anche se "virtuale", dell'offeso tra i soggetti destinatari; occorre, dunque, ricostruire sempre l'accaduto, caso per caso. Così se l'offesa è profferita nel corso di una riunione "a distanza",o "da remoto", tra più persone contestualmente collegate, tra le quali anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone, fatto depenalizzato. In tal senso Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742, che ha qualificato come ingiuria l'offesa pronunciata nel corso di un incontro tra più persone, compreso l'offeso, presenti contestualmente, anche se virtualmente, sulla piattaforma Google Hangouts. Di contro, quando vengano in rilievo comunicazioni scritte o vocali, indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti", secondo l'accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto, ricorreranno i presupposti della diffamazione.

3. Applicando tali condivisibili principi al caso in esame deve rilevarsi che la giustificazione resa dai Giudici territoriali, nel limitarsi a sottolineare come le espressioni ritenute offensive fossero state pubblicate su Facebook e, pertanto, integrassero la diffamazione, non ha chiarito se queste fossero state recepite contestualmente o meno da T. e dagli altri partecipi alla chat, precisando solo che, in sostanza, lo stesso uso del canale sociale Facebook fosse, di per sé significativo della comunicazione delle parole denigratorie a una pluralità di destinatari e, ritenendo, pertanto, per questo solo motivo, integrato il delitto di diffamazione.

La motivazione resa sul punto dalla Corte d'appello non ha risolto la questione sollevata dalla difesa, la quale - anche nel presente atto di ricorso - ha sostenuto con deduzione specifica, che la persona offesa fosse contestualmente presente, insieme agli altri partecipi alla chat, al momento delle esternazioni offensive nei suoi confronti ed in condizione di replicare, rappresentando, pertanto, la tesi della ravvisabilità dell'illecito di ingiuria. La sentenza impugnata ha mancato di svolgere adeguato accertamento sul punto dirimente oggetto di censura e della decisione e, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché il Giudice di appello esamini nuovamente il punto alla luce dei principi innanzi enunciati.

4. Analoga indagine dovrà esser condotta dalla Corte in fase di rinvio con riguardo all'esimente della provocazione, esclusa per il rilievo che l'imputato avrebbe dato il via al contrasto con la parte civile. Tuttavia su questo determinante profilo non è stata fornita adeguata spiegazione, peraltro, in presenza di un contesto comunicativo emergente dalla sentenza impugnata e dall'atto di ricorso, nel quale imputato e persona offesa avevano scambiato tra loro in rapida successione una pluralità di scritti, dando vita ad un serrato botta e risposta, la cui conseguenzialità temporale non appare precisamente ricostruita, essendo, invece, il punto risolutivo ai fini della decisione.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2022.

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