Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.42039 del 19/10/2022 (dep. 08/11/2022)
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Vasto ha condannato P.J. alle multa di Euro 500,00 in riferimento al reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Commesso in (Omissis).
All'imputata si contesta di avere, quale terza trasportata sul veicolo Alfa Romeo 147 Tg (Omissis), in sosta sul marciapiede, aperto lo sportello posteriore destro senza assicurarsi preventivamente della presenza di pedoni e così colpito al torace lato sinistro S.A. che percorreva a piedi il marciapiede, causandogli lesioni personali giudicate guaribili in 5 giorni.
2. Avverso la sentenza di appello l'imputata propone ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore e deduce il seguente motivo:
2.1. Vizio di illegittimità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato. Lamenta l'errata valutazione delle risultanze processuali in particolare della testimonianza del teste D.D.N., che era alla guida dell'autovettura e le cui dichiarazioni non hanno per nulla corroborato, come erratamente sostenuto dal Giudice di pace, la versione della persona offesa; al contrario sarebbe risultato che lo S., distratto dal cane mentre camminava era andato a sbattere contro la portiera dell'autovettura, che era già aperta, in quanto la imputata era scesa per fumare una sigaretta. Manca quindi qualsiasi riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.
4. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in quanto "Il vaglio di attendibilità della persona offesa dal reato, dunque, non è sorretto da motivazione logica, in quanto vengono utilizzate a "riscontro" le dichiarazioni rese dal teste D.D. il cui contenuto appare travisato".
4.1. Ha presentato conclusioni scritte l'Avvocato Alessandro Orlando chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è manifestamente infondato, quindi inammissibile, perché prospetta, sostanzialmente, censure di merito, contestando la ricostruzione probatoria operata dal giudice di primo grado in relazione alle emergenze processuali, con specifico riferimento alla ricostruzione dei fatti all'esito della valutazione dell'esame della persona offesa, del testimone D.D., compagno dell'imputata, della certificazione medica rilasciata dal Pronto soccorso dell'Ospedale civile di (Omissis) e della tipologia delle lesioni personali riportate dallo S..
1.1. Giova qui ribadire che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, ex plurimis, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
1.2. Nel caso in disamina il Giudice di Pace ha congruamente e logicamente motivato l'affermazione di responsabilità fondandosi sulle dichiarazioni della persona offesa e dei testi escussi oltre che della documentazione sanitaria.
In tale motivazione ha affermato che la condotta della persona offesa e le dichiarazioni rese anche dal D.D. (fol 3 e 4) rendono palese la sussistenza del comportamento colposo generico e specifico dell'imputata che, nell'aprire la portiera dell'autovettura, non ha usato quindi la massima prudenza nell'ispezione della strada che le avrebbe consentito di vedere il pedone che stava sopraggiungendo.
Va infine precisato nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955).
2. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2022.