Diffamazione a mezzo posta elettronica, requisito della comunicazione con più persone, prova dell'effettivo recapito del messaggio

Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.12511 del 20/12/2022 (dep. 24/03/2023)

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Diffamazione a mezzo posta elettronica, requisito della comunicazione con più persone, prova dell'effettivo recapito del messaggio

In tema di diffamazione, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell'inserimento del contenuto offensivo nella rete ma è necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria.

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Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n. 12511 del 20/12/2022 (dep. 24/03/2023)

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 15 luglio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva assolto S.B.G. ai sensi dell'art. 131-bis c.p. dal reato di diffamazione, consumato in danno di T.A., con attribuzione di un fatto determinato e con mezzo di pubblicità, inviando a mezzo posta elettronica a plurimi soggetti espressioni ritenute lesive della reputazione della persona offesa..

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di S.B.G. consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. c:od. proc. pen..

3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 27 Cost.

Deduce il ricorrente che non risultava dimostrata la sussistenza del reato e che non fosse stata dimostrata la comunicazione con più persone, per cui sarebbe violato il principio di presunzione di innocenza.

4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 21 Cost.

Lamenta il ricorrente che la condotta contestata va scriminata per l'esercizio

del diritto di cronaca e di critica.

5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 157 c.p. in quanto alla data della sentenza di appello era maturata l'estinzione per prescrizione.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 22 novembre 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi infondato il primo motivo e fondato il secondo, con conseguente annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi del dl. n. 137 del 2020 art. 23, comma 8, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e ne consegue l'annullamento della sentenza senza rinvio.

2. Va premesso che sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato in applicazione dell'art. 131-bis c.p., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma 3 della medesima disposizione (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, De Venuto, Rv. 280226 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877 - 01).

3. Il primo motivo è generico per aspecificità in quanto non si confronta con la sentenza impugnata. La sentenza dava atto che risultava provato che S. avesse inviato a mezzo posta elettronica il messaggio ritenuto diffamatorio a più indirizzi e affermava come fosse sufficiente la mera conoscibilità della comunicazione mediale, non essendo necessaria che la mail fosse stata ‘apertà, risultando invece necessario che fosse stata ‘scaricatà dal sistema e non letta.

In vero lo stesso ricorrente conferma che uno dei destinatari ebbe ad ‘aprire' il messaggio di posta elettronica, tanto da leggerne il contenuto, mentre la Corte di appello afferma che vi era prova dell'invio del messaggio a plurimi destinatari.

In ciò la Corte territoriale applica il principio sancito in tema di diffamazione, per cui l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nastro, Rv. 254044), in presenza della prova dell'effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato "scaricato" mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario (Sez. 5, n. 55386 del 22/10/2018, Assirelli, Rv. 274608).

Proprio tale ultima pronuncia evidenzia come sia "necessario sottolineare come l'e-mail sia una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione. Diversamente, dunque, a quanto condivisibilmente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008, Tardivo, Rv. 239832; Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv.252964) con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricat su siti web o diffusi sui social media, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell'inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè, nel caso di specie, della loro spedizione), ma è necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria".

La Corte di appello giudica inverosimile che all'invio non sia corrisposto il requisito della comunicazione nei termini ora evidenziati, cioè della ricezione del messaggio di posta elettronica.

Diversamente il motivo di ricorso si concentra sul tema dell'assenza di prova della lettura del messaggio che, come evidenziato, non è necessario ad integrare la condotta di reato, essendo sufficiente la conoscibilità potenziale del contenuto del messaggio giunto a destinazione, potendo ritenersi presunta la lettura, salvo prova contraria, che non risulta essere stata fornita.

In tal senso il motivo risulta ‘fuori fuocò e dunque è generico in quanto manca l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).

4. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.

A ben vedere la sentenza impugnata si limita a rilevare come il contenuto del messaggio di posta elettronica inviato da S. avesse un contenuto non scriminato, per il contenuto delle espressioni tali da minare la credibilità di T.A. quale "esponente qualificato del sindacato di appartenenza".

A ben vedere, però, la Corte territoriale non fa alcuna valutazione in ordine al requisito della verità delle affermazioni contenute nel messaggio inviato da S., a fronte del costante principio che, in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Calciarola, Rv. 264064; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013 Travaglio, Rv. 257794).

Tale omessa valutazione della verità del fatto anche riconducendo, come ritiene la Corte di appello, il messaggio alla critica politica implicherebbe che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). Tale carenza di motivazione rende fondato il secondo motivo di ricorso, tanto più che neanche il primo giudice aveva motivato a riguardo.

5. Anche il terzo motivo è fondato, relativo all'intervenuta estinzione per prescrizione del reato già alla data della sentenza di appello.

A ben vedere a condotta risulta consumata in data 23 dicembre 2012 e il termine di prescrizione è andato a scadere il 23 giugno 2020, quindi prima della sentenza ora impugnata.

Ciò importa l'annullamento senza rinvio agli effetti penali.

Quanto agli effetti civili, all'esito del giudizio di primo grado, svoltosi con la parte civile costituita, S. veniva assolto dal reato ascrittogli per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p..

La parte civile, in assenza di appello del pubblico ministero, non era legittimata all'impugnazione per mancanza di interesse, in quanto la predetta sentenza non produce alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651-bis c.p.p. (Sez. 5, n. 21906 del 21/02/2018, La Mantia, Rv. 273310 - 01; conf. N. 38762 del 2017 Rv. 270925 - 01).

Confermata la sentenza di primo grado dalla Corte di appello, l'intervenuto annullamento della sentenza di appello, in questa sede per la estinzione del reato per prescrizione, prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., in quanto la prima, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021 Glorioso, Rv. 282214 - 01).

E dunque, la parte civile fu impedita a proporre appello a fronte della pronuncia di assoluzione ai sensi artt. 530 c.p.p. per la tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: non di meno la pronuncia ora più favorevole all'imputato, di estinzione del reato per prescrizione, andava dichiarata già dalla Corte di appello, in quanto l'estinzione si era già verificata, e avrebbe dovuto condurre a verificare comunque la sussistenza della responsabilità dell'imputato sia ai fini della pronuncia di proscioglimento nel merito, sia anche in ordine alla circostanza che il fatto fosse stato compiuto nell'esercizio di una facoltà legittima, quale il diritto di critica, oggetto del secondo motivo dell'attuale ricorso, anche agli effetti civili.

L'impossibilità della parte civile di proporre appello avverso la sentenza di primo grado è ancorata all'inefficacia del giudicato sancita dall'art. 651-bis c.p.p. per il giudizio civile.

La sentenza di estinzione del reato per prescrizione, essendo intervenuta successivamente, non esclude un interesse alla valutazione delle ragioni della parte civile, già costituita fin dal primo grado: Sez. U, n. 289:11 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 01, pur riferita al caso della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione dei reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, ritiene ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione. Tn motivazione le Sezioni Unite hanno precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, c.p.p., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 c.p.p., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile.

Anche nel caso in esame non vi è dubbio che la parte civile non debba essere danneggiata - non a causa di una propria acquiescenza, bensì per impossibilità di impugnazione, in quanto la dichiarazione di estinzione per prescrizione sostituisce solo ora l'originaria pronuncia non appellabile - dalla necessità di iniziare ex novo il giudizio civile.

Deve pertanto disporsi l'annullamento con rinvio al giudice civile poiché il giudizio di merito spetta al giudice di appello, a fronte della intervenuta prescrizione del reato, allorché non sia riscontrabile una completa motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, di tal ché si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p. (cfr. Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 - 01; Sez. 1, n. 42039 del 14/01/2014, Simigliani, Rv. 260508 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione ed annulla la medesima sentenza, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2023.

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