Il soggetto, affetto da disabilità, viene tenuto per un lungo periodo in condizioni disumane: costretto a indossare un guinzaglio di ferro attaccato a una catena, legato ai polsi e forzato a inginocchiarsi, spinto a imitare un cane con movimenti ed abbaiamenti. La crudeltà del trattamento raggiunge il culmine con un violento pestaggio che ha comportato l'uso di oggetti contundenti, tra cui un bastone e bottiglie di vetro rotte, che hanno lasciato sul corpo della vittima numerose escoriazioni ed ecchimosi, in particolare su cosce, collo, viso e braccia. Infine, la vittima viene minacciata di morte con frasi atroci.
La Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n.18075 depositata il 2 maggio 2023, stabilisce che tali atti integrano il reato di tortura di cui all'art. 613-bis del codice penale.
Questa pronuncia rappresenta una delle prime applicazioni del delitto di tortura, introdotto con la legge n. 110 del 2017.
La Suprema Corte ha inoltre confermato la pronuncia della Corte d'appello in merito a:
Cassazione penale sez. V, 23/03/2023, (ud. 23/03/2023, dep. 02/05/2023), n. 18075
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di L.P. e C.F. in ordine ai reati di cui all'art. 613-bis c.p. (capo A); art. 605 c.p. (capo B), artt. 582 - 585 c.p. (capo C), nonché del solo L. per un ulteriore episodio di lesioni personali aggravate ex art. 585 c.p. (capo E), commessi ai danni di P.M., disabile affetto da "disturbo organico di personalità geneticamente determinato (sindrome xyy) con grave disturbo del comportamento (disturbo bipolare misto)".
2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, tramite il difensore, contestando il mancato riconoscimento vuoi della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, (primo motivo) vuoi delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).
3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui alla L. n. 176 del 2020, art. 23, comma 8 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo è generico.
I ricorrenti giudicano erronee le ragioni poste a fondamento del diniego della attenuante del risarcimento del danno, che, a loro dire, riposerebbe: sulla impossibilità, per il giudice, di valutare l'effettività dell'offerta; sulla inesistenza di offerte superiori a quella rifiutata; sulla invalidità dell'offerta perché fatta a persona disabile.
La censura non si misura con la precipua ratio decidendi che fa leva sulla inadeguatezza della somma offerta (appena 3.500,00 Euro) rispetto alla notevole entità del danno patito dalla persona offesa: "bloccata per un lungo arco temporale e immobilizzata con un trattamento disumano, messa al guinzaglio di ferro e collegata a una catena, legata ai polsi e fatta inginocchiare, trascinata in tal modo, costretta ad abbaiare e muoversi come un cane, portata così alla massima sofferenza fisica e psicologica, picchiata selvaggiamente anche con l'utilizzo di oggetti contundenti, quali sono certamente un bastone e bottiglie di vetro infrante direttamente sul corpo, con importati esiti evocati nella sentenza di primo grado (escoriazioni ed ecchimosi su cosce, collo, viso, braccia, si vedano le fotografie in atti) e minacciata di morte subito dopo il pestaggio con frasi terribili (...) la persona offesa, peraltro affetta da disturbo organico di personalità geneticamente determinato (sindrome xyy) con grave disturbo del comportamento (disturbo bipolare misto), fu sottoposta a una violenza inaudita a più riprese. Il P. fu dapprima legato ai polsi e immobilizzato con un grosso collare di ferro legato a un guinzaglio e successivamente trascinato con forza dai due imputati. In campagna, dopo essere stato costretto a inginocchiarsi e ad abbaiare come un cane, fu selvaggiamente picchiato da L. con un bastone su tutto il corpo e con calci all'altezza dell'addome, nonché dalla C. con bottiglie di vetro sulla testa. Costei si rivolse addirittura al vicino, per chiedergli un bastone di ferro perché entrambi gli imputati volevano uccidere la vittima e alla risposta ovviamente negativa tornò a esercitare ogni tipo di violenza in danno del povero giovane, incapace di reagire (...) La vittima, del tutto passiva a causa della sua condizione, trascorse in quella campagna delle ore di terrore, temendo di perdere la vita per mano degli odierno appellanti, emettendo urla strazianti (...) e sottraendosi al peggio solo per l'intervento determinante dei vicini del luogo ove si stavano consumando i gravissimi reati. Il pregiudizio non può essere riparato con l'offerta della somma di soli 3.500,00 Euro" (pagg. 3 e 4 sentenza impugnata).
3. Il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6, nella parte in cui si ritiene ostativa la "straordinaria gravità delle azioni").
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Le condizioni di disabilità della persona offesa impongono, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2023.