Corte di Cassazione, sez. V Penale, Ordinanza n.42858 del 10/10/2023 (dep. 19/10/2023)

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Cassazione penale, sez. V, ordinanza 10/10/2023 (dep. 19/10/2023) n. 42858

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 marzo 2023, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto L.A. colpevole del delitto di cui all'art. 582 c.p. (le circostanze aggravanti originariamente contestate ai sensi dell'art. 61 c.p., nn. 1 e 5 erano state escluse dal Tribunale), per avere cagionato lesioni ("trauma cranico facciale con ferita del cuoio capelluto, frattura parete laterale del seno mascellare sx, frattura parete laterale del seno mascellare sx, frattura 5^ dito mano sx", con prognosi, dei sanitari del pronto soccorso, di giorni 30) a R.L., colpendolo con calci e pugni (fatto commesso in (Omissis) - termine prescrizionale prorogato: 3 marzo 2024, non essendo state rilevate sospensioni), irrogandogli la pena di mesi sei di reclusione e condannandolo a risarcire i danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale aveva osservato che l'inequivoca deposizione della persona offesa, R.L. - che aveva riferito che l'imputato, da lui riconosciuto come l'autore della condotta a suo danno, l'avesse inaspettatamente aggredito a calci e pugni, provocandogli le lesioni refertate in giorni 30 - aveva trovato adeguato riscontro sia nelle risultanze del certificato medico prodotto, sia nelle dichiarazioni del teste S. che, pur non avendo assistito all'aggressione, aveva potuto riferire che il volto del R. risultava, immediatamente dopo l'occorso, tumefatto (il teste aveva anche ricevuto, da un anonimo passante, un biglietto in cui questi aveva riportato il numero della targa della motocicletta, a bordo della quale si era allontanato l'aggressore, ma sul medesimo non risultavano essere stati fatti, secondo la Corte, i relativi accertamenti).

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e, in particolare, degli artt. 192 e 533 c.p.p..

Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata ha ritenuto costituire un valido riscontro alla deposizione della persona offesa le dichiarazioni del teste S. che, però, non avendo assistito all'aggressione, non aveva potuto riconoscerne l'autore.

Rileva come S. e la persona offesa si fossero poi contraddetti in riferimento alle circostanze che avevano consentito l'acquisizione del biglietto in cui era stata trascritta la targa della motocicletta con la quale si era allontanato l'aggressore: per la persona offesa era S. ad averlo ricevuto da un anonimo passante, mentre quest'ultimo non ricordava la circostanza.

Aggiunge che il numero di targa era stato rilevato da un anonimo ed asseriva che le indagini l'avevano ricondotto ad un mezzo oggetto di furto, non di proprietà o in possesso dell'imputato.

Inoltre, il movente ipotizzato era stato smentito, escludendo già il primo giudice la circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 1.

Il ricorrente conclude che si sarebbero dovute così considerare le possibili ricostruzioni alternative del fatto e mandare, conseguentemente, assolto il prevenuto per non essersi raggiunta la prova della sua responsabilità, nel rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del Dott. Epidendio Tomaso, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Procuratore Generale considera, innanzitutto, che il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il vaglio di attendibilità della deposizione della persona offesa che la Corte territoriale aveva compiuto, mettendo in relazione la ricostruzione del fatto da costui offerta con le emergenze del certificato medico in atti e con le dichiarazioni del teste che aveva riferito sull'esistenza delle lamentate lesioni immediatamente dopo l'occorso.

Quanto alla possibilità di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena - a seguito delle modifiche apportate all'art. 582 c.p. dal D.Lgs. n. 150 del 2022, che, secondo alcune pronunce di questa Corte di cassazione, hanno comportato lo spostamento di competenza, per il delitto di lesioni personali con malattia della durata fra i 21 ed i 40 giorni dal tribunale al giudice di pace, così non consentendo l'irrogazione di una pena detentiva - il Procuratore Generale, dopo aver argomentato che sussiste un difetto di coordinamento tra il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), (che stabilisce la competenza del giudice di pace per le lesioni punibili a querela di cui all'art. 582 c.p., comma 2) e il nuovo art. 582 c.p., comma 2, ha affermato che la questione deve essere rimeditata alla luce della disposizione transitoria sull'entrata in vigore della riforma Cartabia e della connessione sussistente tra tipologia sanzionatoria e rito processuale applicato (il cd. giudizio di pace). Infatti, la disposizione transitoria non avrebbe alcun senso se si vertesse in materia coperta dall'art. 2 c.p., comma 4, e art. 25 Cost. (che già regola in modo assorbente i relativi effetti di diritto intertemporale), "viceversa se come, al pari di altre misure sanzionatorie e istituti di natura ibrida, si ritiene l'indissolubile connessione tra aspetti processuali (competenza e relativo giudizio) e sostanziali (sanzioni applicabili all'esito di quel giudizio) che nella specie manifesta la risposta sanzionatoria al reato di lesioni: allora il rinvio all'art. 582 c.p., comma 2, contenuto nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 dovrebbe interpretarsi come rinvio fisso (alla disposizione nel testo vigente all'epoca del rinvio) e non mobile (ciò che spiegherebbe il mancato coordinamento), laddove l'indissolubile associazione tra procedura adottata e relativa sanzione spiegherebbe il rilievo del mutamento legislativo solo per i reati effettivamente giudicati dal giudice di pace secondo il rito per tale giudice previsto (con scansioni che mancano nel procedimento di cognizione piena e che risultano coerenti con il diverso assetto sanzionatorio), senza dare adito a problemi di incostituzionalità della relativa disciplina".

4. Il difensore della parte civile ha inviato memoria, con la quale chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la rifusione delle spese al proprio assistito, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

5. Il difensore dell'imputato ha inviato una memoria contenente le proprie conclusioni, in cui chiede l'accoglimento del motivo di ricorso argomentato sulla inadeguata valutazione della prova e, in subordine, sollecita di valutare la sopravvenuta illegalità della pena detentiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite.

2. L'unico motivo di ricorso - argomentato dal ricorrente sulla valutazione delle prove a suo carico - appare essere interamente versato in fatto e difetta, anche, di specificità, non tenendo in alcun conto la motivazione articolata dalla Corte d'appello (e, ancor prima, dal Tribunale, trattandosi di "doppia conforme") nel ritenere la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che aveva riferito dell'aggressione patita dall'imputato e dei suoi esiti, trovando adeguato riscontro sia nelle risultanze della certificazione medica prodotta agli atti, sia nella ricostruzione degli accadimenti immediatamente successivi da parte del teste S..

E sul punto si deve ribadire che le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

3. Ciò premesso, deve essere affrontata - d'ufficio (come ha affermato Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689, proprio in una fattispecie in cui si era irrogata la pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 c.p., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52) - la questione, sollevata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta e dal ricorrente nella memoria presentata (in cui si sollecita il vaglio d'ufficio della legalità del trattamento sanzionatorio, non oggetto di alcuna doglianza nell'originario ricorso), della illegalità della pena inflitta (mesi sei di reclusione), a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. b), n. 2 (in vigore dal 31 dicembre 2022 ai sensi del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199) nell'art. 582 c.p., comma 2.

Modifiche che, coordinate con l'immutata lettera del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4 (in tema di competenza del giudice di pace), hanno fatto affermare a questa Corte - in particolare con la sentenza Sez. 5, n. 12517 del 10/01/2023, Cinquina, Rv. 284375, di cui si dirà meglio più avanti, e con le successive che a questa si sono conformate (anche con alcune ulteriori precisazioni) - che, in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. b), "sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo, il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di ampliare la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela".

Interpretazione nei cui confronti si è posta in consapevole contrasto la sentenza (non ancora massimata) Sez. 5, n. 40719 del 20/09/2023 (depositata in data 6 ottobre 2023), nella quale si e', invece, affermato che, in relazione al delitto di lesioni personali, con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, permane, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022, la competenza per materia del tribunale.

4. Il precedente orientamento giurisprudenziale e l'arresto difforme, da ultimo citato, non divergono sostanzialmente nella ricostruzione del quadro normativo, che qui verrà sinteticamente ricordato.

L'art. 582 c.p. vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2, non presentava dubbi di coordinamento con il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4.

Quest'ultimo, infatti, prevede, al comma 1, lett. a), la competenza del giudice di pace per i delitti di cui all'art. 582 c.p. "limitatamente alle ipotesi di cui al comma 2, ad esclusione (con aggiunta operata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modifiche, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119) dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, comma 2, ovvero contro il convivente". Giova ricordare - anche per quello che si dirà più avanti (si veda par. 6) - che l'ultima parte della disposizione, afferente alla deroga della competenza del giudice di pace, si inserisce nell'ambito di un "complessivo intervento normativo di repressione della violenza di genere, in sintonia peraltro con la pressoché coeva ratifica, ad opera della L. 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. E' di tutta evidenza che il decreto-legge ha avuto come scopo principale quello di contrastare in modo più incisivo la violenza di genere, ossia le condotte violente poste in essere nell'ambito di contesti familiari o comunque affettivi, rafforzando la tutela delle vittime considerate più vulnerabili, quali le donne" (così Corte Cost., sent. n. 236 del 2018).

All'epoca, le ipotesi di cui all'art. 582 c.p., comma 2 erano costituite dalle condotte di lesioni c.d. lievissime (malattia di durata non superiore a venti giorni), sempre procedibili a querela e, dunque, rientranti nella competenza del giudice di pace, con l'eccezione (rispetto alla quale si riespandeva la competenza del tribunale), espressamente indicata dal citato D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577 c.p., comma 2, (che, prima della modifica di cui alla L. n. 4 del 2018 erano "il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo, l'affine in linea retta") ovvero contro il convivente.

Su questa ripartizione di competenza ha inciso la sentenza n. 236 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a) e successive modificazioni nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582 c.p., comma 2, per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui all'art. 577 c.p., comma 1, n. 1), nonché, in via consequenziale, del medesimo art. 4 cit., nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582 c.p., comma 2, per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati all'art. 577 c.p., comma 1, n. 1).

Pertanto, con la pronunzia della Corte costituzionale il "catalogo" delle fattispecie di lesioni volontarie attribuite alla cognizione del giudice di pace si è ristretto ulteriormente. Come ha sottolineato anche di recente Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023 (non massimata), grazie all'intervento del giudice delle leggi, già prima della riforma dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (e, a tutt'oggi, indipendentemente da essa), erano di competenza del tribunale i reati consumati e tentati di lesioni personali anche lievissime quando commessi ai danni di tutte le categorie di soggetti elencati all'art. 577 c.p., comma 1, n. 1 e al comma 2.

Su tale impianto normativo è intervenuto il D.Lgs. n. 150 del 2022, disponendo, al ricordato art. 2, comma 1 lett. b), le seguenti modificazioni:

b) all'art. 582 c.p.:

1) al comma 1, dopo le parole: "e' punito" sono inserite le seguenti: ", a querela della persona offesa,";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'art. 61 c.p., n. 11-octies), artt. 583 e 585 c.p., ad eccezione di quelle indicate nell'art. 577 c.p., comma 1, n. 1), e nel comma 2. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.".

Giova qui riportare il testo dell'art. 582 c.p., come modificato dalla riforma:

- comma 1, che detta la disciplina generale alla quale sono riconducibili tutte le fattispecie non disciplinate dal comma 2;

"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni".

- comma 2;

"Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'art. 61 c.p., n. 11-octies), artt. 583 e 585 c.p., ad eccezione di quelle indicate nell'art. 577 c.p., comma 1, n. 1), e comma 2. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità".

La riforma ha dunque operato, quanto al regime di procedibilità, un "capovolgimento" del rapporto regola/eccezione, nel senso che la punibilità a querela è la regola (art. 582 c.p., comma 1), mentre la perseguibilità d'ufficio è diventata l'eccezione (art. 582 c.p., comma 2), con una "eccezione dell'eccezione", e dunque con un ritorno alla procedibilità a querela, correlata all'art. 577 c.p., comma 1, n. 1 e comma 2, (in tal senso anche la citata Sez. 5 n. 35796/2023).

Ne consegue che il rinvio operato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 all'art. 582 c.p., comma 2 pone le questioni interpretative oggetto del contrasto segnalato; invero, il mancato coordinamento della nuova formulazione dell'art. 582 c.p. con la disposizione sopra indicata ha comportato la necessità di stabilire in che termini il diverso regime di procedibilità del delitto di lesioni personali volontarie incida sulla ripartizione di competenza tra tribunale e giudice di pace.

5. La sentenza n. 15517 del 10/01/2023 (Rv. 284375) è pervenuta al ricordato esito - il mutamento di competenza, con l'assegnazione al giudice di pace, delle lesioni personali che comportano una malattia della durata fra i 21 ed i 40 giorni - in base alle seguenti considerazioni.

La relazione illustrativa del D.Lgs. n. 150 del 2022 ha chiarito come l'intervento normativo "mira ad ampliare il regime della procedibilità a querela del delitto di lesioni personali, senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore ai venti giorni (c.d. lesioni lievissime). Ne consegue che la procedibilità a querela viene estesa alle c. d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi (comprensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all'art. 583 c.p.. E' fatta salva la procedibilità d'ufficio anche in tutte le altre ipotesi in cui attualmente essa è prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti. Secondo quanto stabilito dalla legge delega, si fa salva la procedibilità d'ufficio quando la malattia ha durata superiore a venti giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità. L'intervento, limitato a ipotesi che presentano un disvalore ridotto, incentiva condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscono la remissione della querela o l'estinzione del reato per condotte riparatorie, ai sensi dell'art. 162 ter c.p.. Trattandosi di una fattispecie di frequente contestazione, l'effetto deflattivo sul carico giudiziario si annuncia significativo, ancor più in considerazione del fatto che l'intervento di riforma comporta indirettamente un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte".

Così, la sentenza n. 15517/2023 considera che la volontà del legislatore era stata quella di ampliare, e non certo di ridurre, la competenza del giudice di pace, mentre la mera interpretazione letterale del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 avrebbe condotto ad esiti opposti, nel senso, appunto, di ridurne la competenza, in riferimento alla nuova formulazione dell'art. 582 c.p., comma 2, alle ipotesi residuali delle lesioni aggravate ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 1 (invero già attinta - come si è detto - dall'intervento della sentenza n. 236/2018 Corte Cost.) e dello stesso art. 577 c.p., comma 2 (invero già escluso dallo stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4).

Il mancato coordinamento della norma citata avrebbe, pertanto, determinato un effetto opposto a quello a cui era volta la volontà del legislatore.

Proprio per evitare un tale paradossale effetto, la pronunzia in esame ha interpretato il combinato disposto dell'art. 582 c.p., comma 2, e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 nel senso che il delitto di lesioni personali, che hanno comportato una malattia della durata di giorni 21 (e fino a giorni 40), divenuto procedibile a querela (a seguito della modifica dell'art. 582 c.p., comma 1, a cui il comma 2 non faceva più eccezione), deve considerarsi di competenza del giudice di pace e, così, punibile con le sole sanzioni previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52.

Un approdo che, nella stessa sentenza, si arricchisce di ulteriori considerazioni:

- la diversa interpretazione (con il conseguente "svuotamento" della competenza del giudice di pace) si tradurrebbe in un evidente "passo indietro" rispetto agli obiettivi, non solo della cd. riforma Cartabia, ma anche della stessa legge attributiva della competenza penale al giudice di pace, a cui il legislatore, salvo le ricordate eccezioni, aveva inteso affidare, costantemente, la competenza per materia in ordine al delitto di lesioni volontarie punito dall'art. 582 c.p., nelle ipotesi in cui lo stesso sia procedibile a querela, anche considerando che tali ipotesi, proprio per la loro perseguibilità privata, erano state ritenute, dal legislatore stesso, di minore gravità;

- l'avversa opinione determinerebbe, al contrario, un aumento della competenza del tribunale, così tradendo - oltre che le ricordate intenzioni del legislatore - anche l'evidente effetto "deflattivo", che aveva costituito il fondamento generale del D.Lgs. n. 150 del 2022, tanto più che, sul piano sanzionatorio, non si era avuta alcuna modifica dei limiti edittali delle pene, così da potersi affermare che l'inversione di rotta nella distribuzione della competenza per materia discendesse da una ritenuta maggiore gravità delle condotte.

Di conseguenza, la sentenza n. 15517/2023 afferma che, per rendere compatibile lo spirito della riforma Cartabia, in relazione al reato di cui all'art. 582 c.p., con il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), non può che essere adottata una "interpretazione estensiva e logica" del portato di tale ultima norma, tenuto conto che anche l'attribuzione della competenza al giudice di pace di alcuni reati si è mossa "nel solco di ricercare strategie e forme sanzionatorie trascendenti la tradizionale dimensione punitiva, in vista di obiettivi di riconciliazione o mediazione delle forme minori di conflittualità".

6. A tale interpretazione si sono uniformate sentenze successive: Sez. 5, n. 15728 del 11/01/2023, Turco, Rv. 284586; Sez. 5, n. 10669 del 31/01/2023, T., Rv. 284371; Sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, Leveque, non mass.; Sez. 5, n. 24807 del 18/01/2023, Paoletti, non mass. (nelle ultime due si pone l'accento sulla "voluntas legis" e sul complessivo intento deflattivo della cd. riforma Cartabia); Sez. 5 n. 31720 del 14/06/2023, Benvenuto, non mass. (che si incentra sempre sulla accertata volontà del legislatore di ampliare la competenza per materia del giudice di pace); Sez. n. 36812 del 12/07/2023, Xeka, non mass. (che assume la competenza del giudice di pace per tutti le ipotesi contemplate dall'art. 582 c.p. procedibili a querela); Sez. F. n. 34896 del 10/08/2023, Pistoia, non mass. (come la precedente, richiama la relazione illustrativa del D.Lgs. n. 150 del 2022).

Va anche richiamata la sentenza Sez. 5, n. 41372 del 05/07/2023, Nunziante (non massimata e la cui motivazione è stata depositata in data 11 ottobre 2023), che, inserendosi comunque nell'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 15517/2023 e considerando gli intenti deflattivi e di efficienza che hanno informato la cd. riforma Cartabia, ricorda come la stessa Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 236 del 2018, avesse ritenuto che il richiamo all'art. 582 c.p., comma 2, da parte dell'art. 4 D.Lgs., costituisse un "rinvio mobile", "ossia un rinvio che "collega la disposizione rinviante a quella richiamata non solo nella formulazione attuale al momento del rinvio, ma anche in quelle eventualmente succedutesi a seguito della sua modifica (e, dunque, in ultima analisi, a tutte le diverse formulazioni che la fonte richiamata può, nel tempo, conoscere)" (Sez. U, n. 17615 del 23/02/2023, Lombardi Ronzulli, n. m. sul punto; e ciò a differenza del "rinvio fisso (o recettizio o statico) (che) riguarda una disposizione richiamata nel testo storicamente vigente al momento in cui venne previsto il rinvio con l'introduzione della disposizione rinviante (o in altro momento normativamente definito), senza che debba tenersi conto delle modifiche che la disposizione richiamata possa conoscere nel tempo": ivi; sulla distinzione tra rinvio dinamico e statico, cfr. pure Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, n. m. sul punto). Ed è per l'appunto il carattere "mobile" del rinvio all'art. 582 c.p., "limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte" (con le esclusioni sopra indicate) a denunciare un "difetto di coordinamento" (Sez. 5, n. 12517/2023, cit.) tra la norma sostanziale novellata e quella processuale rimasta invariata. E ciò proprio per il fatto che oggi le ipotesi di lesioni personali procedibili a querela di parte sono contemplate anzitutto dall'art. 582 c.p., comma 1, (che pone l'esposta regola generale), laddove l'art. 582 c.p., comma 2, cit. indica le ipotesi procedibili d'ufficio (come eccezione alla regola generale) con talune eccezioni procedibili a querela (efficacemente definite l'eccezione dell'eccezione)".

Inoltre, la sentenza n. 41372/2023 esclude che il D.Lgs. n. 150 del 2022 abbia comportato una parziale abrogazione tacita del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 (richiamando il principio secondo il quale le leggi "non sono abrogate che (...) per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore" - art. 15 preleggi -, ossia per abrogazione tacita - Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470) e conclude che non si può conferire valore dirimente al rinvio all'art. 582 c.p., comma 2 operato dal citato art. 4, con la conseguenza che si deve, appunto, attribuire al giudice di pace la competenza per tutte le ipotesi di lesioni personali, divenute procedibili a querela (e non già espressamente escluse).

Nella stessa sentenza, tuttavia, si sottolinea come l'intervento di riforma abbia avuto un notevole impatto, ove si consideri che ha ricondotto nella competenza del giudice di pace condotte di una certa gravità: ".....dalla disciplina oggi vigente derivano conseguenze significative in relazione alle lesioni personali attribuite alla competenza del giudice di pace, che per l'appunto comprende - ferme le dette eccezioni - le ipotesi in cui sia stata cagionata una malattia non superiore a quaranta giorni (fermo restando che quelle le lesioni personali di durata superiore sono ancora oggi, ovviamente, di competenza del tribunale, perché procedibili d'ufficio ex art. 582 c.p., comma 2, e art. 583 c.p., comma 1, lett. a)): infatti, a seguito della novella, il giudice di pace è chiamato a conoscere fattispecie di lesioni personali che non possono sempre dirsi di gravità limitata; e dalla competenza del giudice onorario discende l'insussistenza dei presupposti per applicare misure precautelari e caute/ari, il che può frustrare le effettive esigenze di tutela e risultare distonico rispetto alla "peculiarità della giurisdizione di pace" in diverse occasioni evidenziata dalla giurisprudenza costituzionale e dalle Sezioni Unite e correlata sempre a "reati di minore gravità" (Sez. U, n. 28909 del 27/09/2018 - dep. 2019, Treskine, Rv. 275870 - 01)" (così in motivazione la sentenza n. 41372/2023).

In effetti, va considerato che la riforma, come interpretata dalle pronunzie sopra indicate, attribuisce alla competenza del giudice di pace anche condotte riconducibili alla cd. violenza di genere: si pensi, per esempio, ai fatti di lesioni, con durata della malattia superiore ai venti giorni e non eccedente i quaranta, provocate da soggetti non legati da "relazione affettiva" con la vittima (la sussistenza di una "relazione affettiva" rientra, invece, nelle "eccezioni" contemplate dall'art. 577 c.p., di cui si è detto), in ordine ai quali, in ragione della competenza del giudice di pace, non sarebbe consentita l'applicazione di misure cautelari e precautelari previste dal codice (si veda ancora Sez. 5, n. 35796/2023).

Ne', sotto questo profilo, può trascurarsi che le condotte di lesioni personali rientrino tra i "comportamenti cosiddetti "spia"" (Corte Cost., sent. n. 236/2018), rispetto ai quali il nostro ordinamento ha riservato particolare attenzione a tutela delle vittime considerate più vulnerabili, già nell'immediatezza del fatto.

7. In consapevole contrasto con il descritto orientamento si è posta, come sopra ricordato, la sentenza n. 40719 del 20/09/2023, Kobyliatska.

La pronunzia precisa, innanzitutto, che le ipotesi di lesioni personali aggravate, indicate nella sentenza n. 12517/2023 come di residua competenza del giudice di pace, in realtà non lo fossero (come si è sopra già precisato) e fossero già affidate alla competenza del tribunale; prende atto che l'interpretazione letterale del combinato disposto del nuovo art. 582 c.p., comma 2, e del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 (non modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2022), che il primo richiama (con "rinvio mobile", come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 236/2018), conduce ad escludere che al giudice di pace sia rimasta la competenza per alcuna delle ipotesi di lesioni personali, perseguibili a querela, poiché queste si trovano ora nell'art. 582 c.p., comma 1 che è estraneo al rinvio.

In sostanza, il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 continua ad ancorare la competenza del giudice di pace alle lesioni personali perseguibili a querela di cui all'art. 582 c.p., comma 2, ma, nell'attuale formulazione, la disposizione richiamata non contiene alcuna ipotesi di lesioni personali perseguibili a querela, se non quella contro i soggetti contemplati dall'art. 577 c.p., comma 1, n. 1 e comma 2, già estranea, però (per forza di legge o per intervento della Corte costituzionale), alla competenza del giudice di pace.

La pronunzia segnala, poi, che l'interpretazione accolta non trova ostacoli nella conseguente modifica in peius del trattamento sanzionatorio, dovendosi comunque applicare il precedente, più favorevole, trattamento (le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52) alle condotte consumate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, la cui competenza per materia è mutata.

Non può, infatti, condividersi, secondo la sentenza n. 40719/2023, un'interpretazione della norma - il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, non modificato dalla cd. riforma Cartabia e neppure oggetto di successivi interventi legislativi - che ne neghi, in sostanza, la lettera, superandola con quella che viene individuata come la volontà del legislatore, espressa nella relazione illustrativa.

Si contrasta così l'opposto orientamento, ricordando alcuni arresti delle Sezioni unite:

- dall'art. 101 Cost. discende un principio di fedeltà del giudice al tenore letterale della disposizione normativa quale canone fondamentale di interpretazione a cui si deve attenere (Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L., in motivazione);

- non è dato rinvenire nell'interpretazione delle norme in oggetto quella pluralità di significati, all'interno del perimetro segnato dal dato testuale della norma, che, sola, consente l'adozione dell'uno piuttosto che dell'altro (Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, in motivazione);

- quello letterale non è un criterio interpretativo ma il limite di ogni altro metodo ermeneutico (Sez. U, n. 11 del 19/05/1999, Tucci, in motivazione);

- l'interpretazione estensiva (a cui ha fatto riferimento la sentenza n. 12517/2023) attiene alle ipotesi in cui il risultato interpretativo si mantiene, comunque, all'interno dei possibili significati della disposizione normativa (Sez. U. n. 14480 del 27/10/2022, Società La Sportiva, in motivazione).

Anche la giurisprudenza costituzionale - ricorda la sentenza n. 40719/2023 è inequivoca sul punto: nella sentenza Corte Cost. n. 110 del 2012 si era, infatti, affermato che il significato della lettera della norma non può essere valicato, neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme.

Conclude, pertanto, la sentenza in esame, che deve prendersi atto che la mancata modifica del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 non consente di adottare l'interpretazione "estensiva" sostenuta dall'opposto orientamento interpretativo. "Dal mancato coordinamento tra le modifiche all'art. 582 c.p. e il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 (registrato anche in dottrina, che ha suggerito di porvi rimedio attraverso i decreti correttivi previsti dalla novella del 2022) deriva un assetto normativo in forza del quale nessuna ipotesi di lesioni volontarie rientra, una volta in vigore il D.Lgs. n. 150 del 2022, nella competenza del giudice di pace".

8. In ragione del contrasto interpretativo sopra delineato e della speciale importanza della questione, per il suo esteso ed immediato impatto sui processi in corso, ritiene questo Collegio di rimettere il ricorso in esame alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., comma 1, in relazione alla seguente questione oggetto del contrasto interpretativo sopra evidenziato:

"se, anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 2, comma 1, lett. b), all'art. 582 c.p., senza innovare il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, sia ravvisabile - ed eventualmente in quali limiti - la competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali perseguibile a querela (e salve le eccezioni di legge), ovvero, viceversa, se debba ritenersi che, anche per il delitto di lesioni personali volontarie con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, in fattispecie diverse da quelle cd. intra familiari di cui all'art. 577 c.p., comma 1, n. 1, e comma 2, la competenza sia da riconoscere in capo al tribunale.".

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2023.

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