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Adescamento di minori sui social, come si prova il dolo specifico

Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.44176 del 19/10/2023 (dep. 03/11/2023)

La sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato di adescamento di minorenni deve essere necessariamente desunta facendo ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa inferirsi il movente sessuale della condotta. Il dolo specifico non deve necessariamente risultare manifesto da quanto esplicitato nella condotta direttamente posta in essere nei confronti del minore, ben potendo la relativa prova essere ricavata anche aliunde.

È quanto stabilito dalla Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 44176 depositata il 3 novembre 2023.

Nel caso di specie, è stato accertato che l’imputato aveva adescato numerosi minori attraverso le applicazioni Whatsapp o Facebook e ne aveva carpito la fiducia al fine di spingerli ad inviargli foto a sfondo sessuale.

La Suprema Corte ha inoltre ritenuto irrilevante che lo scambio di messaggi tra l'imputato e i minori fosse consenziente e non caratterizzato da coercizione o pressione. Per l'integrazione della fattispecie di adescamento di minorenni è infatti sufficiente una condotta connotata, come nella specie, da artifici e lusinghe volti a carpire la fiducia dei minori.

Sul punto la Cassazione conferma la conclusione dei giudici di merito, fondata sul tenore dei messaggi scambiati, delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni rese dai minori, che costituisce giudizio di fatto e, in quanto non illogicamente motivato, non ulteriormente sindacabile.

I giudici di legittimità aggiungono che la coercizione o la pressione sul minore non sono richiesti neanche per integrare l’ulteriore reato di produzione di materiale pedopornografico, essendo all'uopo sufficiente che l'agente abbia istigato o indotto il minore a realizzare detto materiale, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore che ne implica una strumentalizzazione idonea ad integrare il reato.

Reato di adescamento di minorenni, prova del dolo specifico, parametri oggettivi, dolo manifesto, non necessarietà, prova aliunde

Nel reato di adescamento di minorenni ex art. 609 undecies Cp, fermo restando che la prova del dolo specifico deve essere necessariamente desunta facendo ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa inferirsi il movente sessuale della condotta, lo stesso non deve necessariamente risultare manifesto da quanto esplicitato nella condotta direttamente posta in essere nei confronti del minore, ben potendo la relativa prova essere ricavata anche aliunde.

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Cassazione penale, sez. III, sentenza 19/09/2023 (dep. 03/11/2023) n. 44176

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 novembre 2022, la Corte d'appello di Caltanissetta ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente, confermandone la condanna alle pene di legge, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, in ordine ai reati a lui ascritti (due violenze sessuali in danno di minorenni e diversi episodi di induzione alla produzione di materiale pedopornografico e di adescamento di minorenni).

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria per nuova escussione della persona offesa dei reati di violenza sessuale e di produzione di materiale pedopornografico di cui ai capi 1) e 2). Si lamenta che la Corte territoriale aveva reso una motivazione apparente, sia sulla ritenuta non necessità della rinnovazione istruttoria, sia sulla conferma della penale responsabilità dell'imputato. In particolare, il giudice d'appello si era limitato a richiamare la decisione di primo grado senza argomentare sulle numerose e palesi discordanze dichiarative ravvisabili nel narrato della persona offesa circa la dinamica e la collocazione temporale della violenza, quali emergenti dal confronto tra le s.i.t. rese e le dichiarazioni acquisite in sede di incidente probatorio, e sul contenuto di una cartella clinica in atti, che inficiava l'attendibilità del minore.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge penale e processuale e vizio di motivazione per essere stata parimenti negata la rinnovazione istruttoria con riguardo ad una nuova perizia sulla capacità d'intendere e di volere dell'imputato, erroneamente ed illogicamente affermata escludendo la rilevanza del disturbo istrionico della personalità ravvisato invece dal consulente tecnico di parte. Si lamenta che, non valutando le doglianze rassegnate con il gravame, il giudice d'appello aveva acriticamente aderito alle conclusioni della perizia disposta nel giudizio abbreviato condizionato, senza considerare le osservazioni del consulente della difesa ed illogicamente affermando come potesse prescindersi dall'importante test da quest'ultimo effettuato e non somministrato invece in sede di perizia e come fosse irrilevante l'attenta lettura delle deposizioni rese dalle persone offese dei reati.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione della legge penale e processuale e vizio di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità per i residui reati contestati ai capi da 3) a 14). Riportando in ricorso gli stralci di deposizione delle persone offese con riguardo ai quali si erano proposte le doglianze difensive in sede di appello, il ricorrente osserva come le stesse si prestassero ad una lettura differente rispetto a quella datane dai giudici di merito per confermare la responsabilità. La Corte territoriale - si lamenta - si era limitata a richiamare la decisione di primo grado, senza esaminare le doglianze difensive e senza argomentare, in particolare, da quali elementi processuali potesse trarsi la convinzione che intenzione dell'agente fosse quella di commettere reati di produzione di materiale pedopornografico.

5. Con l'ultimo motivo di ricorso, si deducono violazione della legge penale processuale e vizio di motivazione per violazione del principio giusta il quale la piena responsabilità va affermata oltre ogni ragionevole dubbio. Si osserva che tutti i reati ascritti all'imputato erano passibili di diversa ricostruzione storica e di differente qualificazione giuridica e si rinnova la critica di mancata valutazione delle doglianze difensive rassegnate con l'appello essendosi la Corte territoriale trincerata dietro al mero richiamo della decisione di primo grado impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite.

1.1. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento secondo cui, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 5782/2007 del 18/12/2006, Gagliano, Rv. 236064; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina e a., Rv. 245009; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872).

Essendosi proceduto con giudizio abbreviato, la sentenza impugnata ha poi esattamente posto in luce come, in tal caso, il parametro di riferimento per la rinnovazione istruttoria sia quello dell'assoluta necessità ai fini della decisione di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3. Ed invero, nel rito a prova contratta, all'imputato è consentito unicamente di sollecitare il giudice del gravame all'adozione dei poteri officiosi di integrazione probatoria riconosciuti dalla citata disposizione, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585; Sez. 2, sent. n. 17103 del 24/03/2017, Rv. 270069). In tali casi, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603 c.p.p., comma 3, soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà e aa., Rv. 271163; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher e aa., Rv. 265323; Sez. 6, n. 1400, del 22/10/2014, PR., Rv. 261799).

1.2. Diversamente da quanto allega il ricorrente, che non si confronta con l'articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale (pagg. 12-16) ha adeguatamente valutato le doglianze difensive circa l'inattendibilità della persona offesa - anche in relazione al contenuto della cartella clinica valorizzato dalla difesa - disattendendole con non illogica motivazione. In particolare, le discrasie tra dichiarazioni rese dal minore nelle due diverse sedi processuali sono state imputate al decorso del tempo, al momento traumatico vissuto dal minore ed al suo accertato lieve ritardo mentale, essendosi per contro apprezzate, da un lato, la coerenza e logicità del nucleo essenziale del racconto anche con riguardo alla violenza sessuale e, d'altro lato, l'oggettiva (definita "granitica") conferma delle sue dichiarazioni e della sua attendibilità, sia quanto allo scambio di materiale pedopornografico sia quanto all'incontro sessuale. I riscontri - rileva non illogicamente la sentenza - erano ricavabili dall'esame dei dispositivi cellulari dell'imputato e del minore, elementi, questi, che consentono di superare in radice le perplessità che, ancora in ricorso, vengono sollevate circa la prova dell'incontro e della data in cui si consumò la violenza.

1.3. Reputa, pertanto, il Collegio, che il ricorso sia sul punto irrimediabilmente generico e che, comunque, prospetti una diversa ricostruzione del fatto e delle prove non consentita in sede di legittimità.

Ed invero, la genericità dell'impugnazione sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

2. Per analoghe ragioni è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.

2.1. La sentenza impugnata (pagg. 9-12) analizza infatti adeguatamente la richiesta di rinnovazione della perizia sulla capacità d'intendere e di volere dell'imputato effettuata in primo grado nel giudizio abbreviato alla stessa condizionato, non illogicamente concludendo per la non necessità dell'incombente e per la sua non decisività alla luce del complesso degli elementi di prova acquisiti. Oltre ai rilievi più sopra svolti sub p. 1.1., deve al proposito richiamarsi il consolidato l'orientamento secondo cui è decisiva quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817). Con particolare riguardo all'accertamento peritale, questa Corte nella sua più autorevole composizione ha affermato che la perizia non può mai farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, e a., Rv. 270936).

2.2. Anche con riguardo alla doglianza qui in esame, poi, il ricorso non si confronta con l'approfondita e non illogica motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare le doglianze proposte con l'appello e adeguatamente disattese. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato perché la mancata lettura delle s.i.t. delle persone offese da parte del perito e l'omessa somministrazione del test MMPI non inficiavano le conclusioni della perizia, avendo questa peraltro tenuto conto del test eseguito dal consulente tecnico di parte e argomentato come lo stesso - doverosamente letto unitariamente all'indagine clinica e al test proiettivo di Luescher - non fosse idoneo a dimostrare un conclamato disturbo della personalità idoneo ad incidere sulla capacità d'intendere e di volere. Secondo il perito emergevano, al più, elementi sintomatici di un tratto anomalo di personalità che nella specie non aveva tuttavia inciso sulla piena imputabilità, essendo peraltro le condotte contestate all'imputato connotate da organizzazione e premeditazione.

E' stato dunque fatto buon governo - e il generico ricorso non muove al riguardo alcun tipo di contestazione - del consolidato principio giusta il quale, in assenza di una conclamata infermità mentale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di "infermità" anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità (Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616; Sez. 1, n. 48841 del 31/01/2013, Venzi e a., Rv. 258444).

3. Il terzo motivo di ricorso è in parte inammissibile e comunque, nel complesso, infondato.

3.1. Il rilievo secondo cui le deposizioni delle persone offese dei reati contestati ai capi da 3) a 14) "si prestavano ad una lettura differente rispetto alla configurabilità del delitto di cui all'art. 609- undecies c.p." è all'evidenza inammissibile alla luce di quanto osservato supra, sub p. 1.3 circa l'impossibilità di devolvere alla Corte di cassazione censure concernenti la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.

3.2. Quanto ai rilievi difensivi rassegnati con l'appello a cui non sarebbe stata data risposta, quali indicati a pag. 29 del ricorso, le doglianze del ricorrente non sono fondate, posto che:

- il fatto che le attività di videoripresa espletate nei pressi dell'abitazione dell'imputato non abbiano consentito di acquisire elementi di prova a carico è ovviamente irrilevante, come ha non illogicamente spiegato la sentenza impugnata;

- è del pari irrilevante che lo scambio epistolare tra l'imputato e i minori fosse consenziente e non caratterizzato da coercizione o pressione, requisiti - questi ultimi - non necessari né per l'integrazione della fattispecie di adescamento di minorenni (essendo sufficiente una condotta connotata, come nella specie non illogicamente ritenuto, da artifici e lusinghe volti a carpire la fiducia dei minori: cfr., sul punto, Sez. 3, n. 33257 del 07/06/2022, N., Rv, 283419), né per l'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico (essendo all'uopo sufficiente che l'agente abbia istigato o indotto il minore a realizzare detto materiale, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore che ne implica una strumentalizzazione idonea ad integrare il reato: cfr. Sez. 3, n. 2252 del 22/10/2020, dep. 2021, C., Rv. 280825-02; Sez. 3, n. 26862 del 18/04/2019, P., Rv. 276231);

- né rileva, per altro verso, che le fotografie ritraenti le parti intime dei minori, da costoro realizzate e trasmesse all'imputato non siano state acquisite al processo, avendone riferito le persone offese dei reati di cui all'art. 600.ter c.p., comma 1, n. 1, - attesta la sentenza - senza che sul punto sia stata mossa in ricorso specifica contestazione;

- in disparte la circostanza che la sentenza impugnata ha dato atto che, in qualche caso, l'imputato aveva mostrato a terzi talune fotografie ricevute dai minori, è poi manifestamente infondato il rilievo circa la necessaria verifica di un concreto pericolo di diffusione del materiale pedopornografico prodotto, requisito da tempo escluso dalla oramai consolidata giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 51815 del 31/05/2018, M., Rv. 274087-01, senza che in ricorso si alleghi specificamente la sussistenza degli stringenti requisiti indicati in tale pronuncia per poter nella specie ravvisare l'irrilevanza penale di una condotta di c.d. pedopornografia domestica);

- da ultimo, del tutto generica, per quanto di seguito immediatamente si dirà, è la doglianza secondo cui il reato di cui all'art. 609-undecies c.p. non potesse configurarsi per difetto dell'elemento soggettivo perché nelle conversazioni intercorse tra l'imputato e i minori non vi erano mai state richieste di compimento di atti sessuali.

3.3. Ed invero, come lo stesso ricorrente riconosce, il dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice da ultimo citata è stato dai giudici di merito ricostruito come diretto al compimento del reato di produzione di materiale pedopornografico, sicché non rileva la mancata richiesta ai minori di compiere atti sessuali.

Quanto alla ricostruzione di tale dolo specifico, le doglianze del ricorrente non sono fondate. Lungi dal non aver indicato in base a quali elementi lo stesso era stato ritenuto, la Corte territoriale ne ha dato non illogicamente conto facendo buon governo dei principi già affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, in sentenza espressamente richiamati e con i quali il ricorrente non si confronta.

Ed invero, fermo restando che la sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato di adescamento di minorenni deve essere necessariamente desunta facendo ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa inferirsi il movente sessuale della condotta (Sez. 3, n. 26266 del 26/05/2022, B., Rv. 283345), lo stesso non deve necessariamente risultare manifesto da quanto esplicitato nella condotta direttamente posta in essere nei confronti del minore, ben potendo la relativa prova essere ricavata anche aliunde (Sez. 7, ord. n. 20427 del 19/06/2020, M., Rv. 280231). Nel caso di specie, analizzando le singole, analoghe, condotte poste in essere dall'imputato nei confronti di numerosi minori, non illogicamente la sentenza - meglio specificando la conforme conclusione raggiunta dal primo giudice - ha ricostruito un identico modus operandi finalizzato ad adescare minorenni attraverso le applicazioni whatsapp o facebook e carpirne la fiducia al fine di spingerli ad inviargli foto a sfondo sessuale. La conclusione, fondata sul tenore dei messaggi scambiati, delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni rese dai minori, costituisce giudizio di fatto che, in quanto non illogicamente motivato, non è in questa sede ulteriormente sindacabile.

4. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed evidente genericità, non essendo stato specificato - al di là delle doglianze proposte nei precedenti motivi, adeguatamente vagliate e disattese - quali prospettazioni difensive idonee ad ingenerare un ragionevole dubbio sulla responsabilità non siano state valutate dalla Corte territoriale.

Il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, non ha mutato, infatti, la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e a., Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).

Per quanto osservato analizzando i precedenti motivi di ricorso, la motivazione della sentenza impugnata quanto alla conferma della penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati al medesimo ascritti non è apparente né manifestamente illogica.

5. La corretta instaurazione del rapporto processuale di legittimità con particolare riguardo al terzo motivo di ricorso, relativo ai reati di adescamento di minorenni, impone di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei delitti contestati ai capi 3) e 12). Trattandosi di reati che, computando le interruzioni verificatesi nel giudizio, si prescrivono in sette anni e mezzo, risultando complessive sospensioni del corso della prescrizione per 59 giorni (per il rinvio su richiesta della difesa concesso dall'8 novembre al 2 dicembre 2021 e per il rinvio per legittimo impedimento dal 3 ottobre al 7 novembre 2022), in base al tempus commissi delicti indicato nelle imputazioni, gli stessi si sono infatti rispettivamente prescritti il 29 agosto 2023 e il 29 agosto 2022 (quest'ultimo, ancor prima della pronuncia della sentenza di primo grado).

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente ai due reati di cui sopra, con eliminazione del relativo aumento di pena nella misura inflitta nel giudizio di primo grado,. da determinarsi in sede di esecuzione.

Il ricorso va rigettato nel resto.

L'imputato dev'essere condannato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute nel grado dalle parti civili comparse al processo. Come si ricava dalle notule allegate alle conclusioni - ove si fa riferimento alla riduzione dei compensi per l'ammissione al gratuito patrocinio - tutte le parti civili sono infatti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Non v'e' quindi necessità di procedere in questa sede alla liquidazione dei compensi, spettando questa al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato in sede di emissione del decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 83 (v. Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, De Falco, Rv. 277760 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per le imputazioni sub 3) e 12) perché i reati sono estinti per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena.

Rigetta il ricorso nel resto.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili oggi comparse ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2023.

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