La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida non è applicabile nel caso di guida in stato di ebbrezza di un monopattino.
Lo ha stabilito la Sesta Sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 48083 depositata il 4 dicembre 2023.
Nel caso di specie, l'incidente è avvenuto quando un soggetto, sotto l'effetto dell'alcool con un tasso alcolemico di 1,67 g/l, ha perso il controllo del suo monopattino, causando un incidente.
Il Tribunale di Milano, a seguito di patteggiamento, aveva condannato l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di 5 mesi e 10 giorni di arresto e 1.400 euro ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del Codice della strada, altresì disponendo la revoca della patente di guida nei suoi confronti.
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, limitatamente alla disposta applicazione della revoca della patente di guida.
La Suprema Corte ricorda il principio consolidato nella giurisprudenza secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non è applicabile ai veicoli per cui non è richiesta alcuna abilitazione.
Tale principio già espresso per la guida di una bicicletta, può essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l'art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi.
Nella fattispecie, pertanto, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è stata erroneamente applicata con riferimento ad un'ipotesi di guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo (monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.
La Cassazione quindi annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina.
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione.
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16/11/2023 (dep. 04/12/2023) n. 48083
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 luglio 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a B.D.A., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda in ordine al reato di ali all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, altresì disponendo la revoca della patente di guida nei suoi confronti.
L'imputato era stato sottoposto a giudizio per avere circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede (monopattino) benché fosse in stato di ebbrezza a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico riscontrato pari a 1,67 g/l, in tali condizioni perdendo il controllo del proprio veicolo e causando un sinistro stradale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.D.A., a mezzo del suo difensore, limitatamente alla disposta applicazione della revoca della patente di guida, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed illegalità della pena, ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in relazione all'art. 186 C.d.S..
Lamenta, in particolare, il ricorrente l'erroneità della decisione con cui il giudice di merito, al di fuori dell'accordo intervenuto tra le parti, ha ritenuto di applicare nei suoi confronti la revoca della patente di guida, in quanto disposta in violazione dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta sanzione amministrativa accessoria non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come, per l'appunto, è il monopattino, equiparato al velocipede dall'art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui la sanzione ‘amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (così, tra le altre: Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, Cani, Rv. 280075-01; Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 255081; Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 22103901).
Tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all'evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l'art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi - fatto salvo quanto previsto "dai commi da 75 a 75-vicies ter", tuttavia concernenti aspetti di non significativo rilievo in questa sede -.
Nella fattispecie, pertanto, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è stata erroneamente applicata con riferimento ad un'ipotesi di guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo (monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.
3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente ad eliminare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 04 dicembre 2023.