Si può disporre il sequestro preventivo su un bene oggetto di un fondo patrimoniale?
Si occupa della questione la Terza Sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 723 depositata il 12 gennaio 2023.
La Suprema Corte ricorda che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non presuppone alcuna forma di responsabilità civile e quindi può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto appartenenti al soggetto che ve li ha conferiti.
Il vincolo di destinazione su detti beni, infatti, non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, per cui i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti.
La Corte aggiunge che costituisce elemento rivelatore della disponibilità del bene, l'esistenza fra esso e l'indagato di una relazione che, non è necessario che sia equivalente alla formale titolarità del medesimo intesa in senso civilistico. È sufficiente infatti che su di esso l'individuo eserciti un potere di fatto, il cui contenuto è sussumibile in quello che in termini civilistici sarebbe definibile come possesso, cioè come quella relazione materiale che il soggetto ha con il bene che si estrinseca nell'esercizio degli autonomi poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.
La segregazione derivante dal conferimento del bene nel fondo patrimoniale familiare non è opponibile alle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, da disporre nella sede penale, posto che il vincolo di destinazione che caratterizza il bene non ne esclude la disponibilità in capo ai soggetto che materialmente ne ha il godimento.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n. 723 del 07/10/2022 (dep. 12/01/2023)
RITENUTO IN FATTO
Con distinti ricorsi, aventi, tuttavia, il medesimo contenuto, i coniugi, dichiaratamente di fatto separati, P.S.G. e G.M., hanno interposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza, pronunziata in data 30 maggio 2022 con la quale il Tribunale di Padova, in qualità di giudice del riesame cautelare, ha rigettato il ricorso da costoro presentato avverso il decreto con il quale, il precedente 12 gennaio 2022, il Gip del locale Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, sino alla concorrenza della somma di Euro 509.797,00, dei beni nella disponibilità del P. in funzione della imputazione provvisoriamente a lui mossa avente ad oggetto la violazione dell'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 da lui, in ipotesi, commessa in concorso con tale A.A.F..
Nel respingere la richiesta di riesame, formulata in particolare con riferimento al fatto che il sequestro ha attinto un immobile, intestato alla G. ed oggetto, sin dal 2010, di un fondo patrimoniale, il Tribunale ha rilevato le seguenti circostanze: a) l'immobile in questione, che insiste su di un terreno acquistato dal P. fin dal 2004, è stato realizzata con l'fondi rivenienti da un mutuo contratto dal P. con un istituto bancario per l'importo di 350.000,00 Euro, le cui rate di ammortamento risultano tuttora essere versate, tramite prelievo dal conto corrente bancario a lui intestato, dal P.; b) nell'immobile in questione, costituito da una villa con annesso terreno circostante, sebbene lo stesso risulti essere stato trasferito alla G. dal P. con atto del 26 febbraio 2013 per un corrispettivo di Euro 250.000,00, che, peraltro, non sarebbe stato integralmente pagato, risulta abitare il P. con l'attuale convivente, in assenza di un qualche titolo contrattuale che ne legittimi la detenzione; c) la G., a sua volta, risiede all'interno di altra abitazione, unitamente alle sue due figlie, dalla medesima acquistata nel dicembre del 2021.
Sulla base di tali dati il Tribunale, considerata la disponibilità del bene in capo all'indagato, ha rigettato la richiesta di riesame.
Hanno, con i ricordati, separati ricorsi, interposto impugnazione avverso la citata ordinanza i due coniugi, dichiaratamente separati di fatto, P. e G., contestando, anche alla luce di taluni riferimenti giurisprudenziali, la legittimità della ordinanza opposta, la quale sarebbe stata emessa in violazione di legge in quanto in essa non sarebbe stato considerato che il provvedimento cautelare avrebbe attinto beni appartenenti ad un soggetto terzo ed estraneo alla commissione del reato in provvisoria contestazione.
In particolare, ad avviso dei ricorrenti, i cui ricorsi, stante la omogeneità contenutistica, possono essere esaminati congiuntamente, il Tribunale ha ritenuto pienamente applicabile alla fattispecie l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la destinazione di un bene in un fondo patrimoniale non è ostativa alla sua confiscabilità, senza tenere conto della peculiarità del caso di specie in cui i beni conferiti erano nella titolarità di soggetto diverso dall'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Mentre il ricorso proposto da P.S.G. deve essere dichiarato inammissibile, quello presentato da G.M., risultato infondato, deve essere a sua volta rigettato.
Partendo dall'esame del ricorso del P., si rileva come lo stesso, sulla base proprio delle argomentazioni che il medesimo espone a preteso fondamento delle doglianze rivolte verso il provvedimento del Tribunale patavino debba essere dichiarato inammissibile.
Ed, infatti, è proprio il P. che dichiara nel suo libello introduttivo che l'immobile in questione, oggetto dell'impugnato sequestro, è nella titolarità della moglie, da lui separata.
Tale dato, evidenziando la carenza di interesse dell'attuale ricorrente, giustifica la pronunzia di inammissibilità del ricorso da questo presentato.
Come è stato, in svariate occasioni, rilevato da questa Corte, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 c.p.p., può proporre il gravame solo se dichiari di vantare un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che, laddove questa sia fondata, deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 aprile 2021, n. 16352).
Poiché nel caso che interessa il P. non ha rappresentato alcun titolo giuridico che potrebbe legittimare la restituzione a lui del bene, il ricorso da questo presentato deve essere dichiarato inammissibile per la carenza di interesse del ricorrente.
Passando al ricorso presentato dalla G. si ribadisce che lo stesso è infondato.
Con esso la ricorrente si è doluta in quanto il Tribunale di Padova non avrebbe tenuto conto, incorrendo in tal modo nel vizio di violazione di legge, del fatto che l'immobile oggetto di sequestro già dal 2010 era stato conferito in un fondo patrimoniale familiare e, successivamente, era stato acquistato, con atto del 2013, dalla stessa G., pur rimanendo fermo il vincolo segregativo derivante dal ricordato conferimento dell'immobile nel fondo patrimoniale.
Si tratta di argomenti entrambi non rilevanti ai fini della affermazione della illegittimità della ordinanza impugnata.
E', infatti, ben vero che anche in un recentissimo passato questa Corte ha rilevato che, laddove il bene oggetto di sequestro fosse stato conferito in un fondo patrimoniale in relazione al quale sia stata prevista, in deroga alla previsione contenuta nell'art. 168, comma 1 c.p.p., che la titolarità del diritto dominicale sul bene in questione rimanesse in capo ad uno solo dei coniugi - in particolare a quello che aveva in precedenza acquistato il bene in discorso - e non di entrambi, il soggetto che in quella occasione era risultato destinatario delle indagini preliminari e come tale, attinto dal sequestro preventivo, non poteva essere ritenuto nella disponibilità del bene stesso che, pertanto, non poteva essere, a sua volta, a lui sequestrato (così, in sintesi, si legge, infatti, in Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 marzo 2022, n. 7610, cioè nel precedente giurisprudenziale ricordato dalla ricorrente), ma siffatto arresto - di cui la ricorrente, la quale afferma di essere la unica titolare del bene versato nel fondo patrimoniale, sì fa forte - è impertinente rispetto alla presente fattispecie, nella quale, invece, il Tribunale di Padova si è dato carico, onde marcare gli elementi che chiaramente deponevano nel senso della materiale disponibilità del bene in capo al P., di evidenziare sia la circostanza che nell'immobile in questione il P., cioè il soggetto indagato, viveva stabilmente con persona diversa dalla G., la quale occupa, a sua volta un ulteriore immobile da lei acquistato successivamente all'avvenuto acquisto di quello ora oggetto di sequestro - fattore questo già di per sé fortemente indicativo del fatto che la G. non avesse altro che la formale disponibilità dell'immobile, tanto da doverne acquistare, per abitarlo, un altro - sia del dato, anch'esso dotato di una spiccata valenza indiziaria,. della solo apparente intestazione dell'immobile alla donna ora ricorrente, che non risultava essere stato pagato da questa il corrispettivo dell'avvenuto acquisto.
Tali dati, dei quali, giova segnalare, era stata evidenziata la mancata ricorrenza della fattispecie, invece, richiamata a conforto dalla ricorrente - nella citata sentenza n. 7610 del 2022 di questa Corte si legge, infatti, che: "e' circostanza incontestata che l'immobile in questione sia stato acquistato dalla sola odierna ricorrente (senza che siano state adombrate ipotesi di interposizione, fittizia o reale, di tale soggetto rispetto al veridico acquirente di esso)." - evidenziano, invece, l'esistenza di una situazione quanto meno di materiale disponibilità dell'immobile in capo al P. e, pertanto, legittimano la adozione nei suoi confronti della misura cautelare di carattere patrimoniale con riferimento al bene in questione.
Rilevata, infatti, la non decisività della circostanza che il bene fosse stato conferito in un fondo patrimoniale, considerato che, essendo un siffatto istituto finalizzato a preservare, in quanto destinati alla soddisfazione dei primari interessi familiari, determinati beni dagli effetti delle eventuali esecuzioni derivanti dal mancato adempimento di obbligazioni di carattere civile estranee a quelle contratte nell'interesse, appunto, della famiglia, si ribadisce che la segregazione derivante dal conferimento del bene nel fondo patrimoniale familiare non è opponibile alle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, da disporre nella sede penale, posto che il vincolo di destinazione che caratterizza il bene non ne esclude la disponibilità in capo ai soggetto che materialmente ne ha il godimento (così, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 agosto 2020, n. 23621, nonché: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 settembre 2016, n. 40362), osserva, peraltro, il Collegio che costituisce elemento rivelatore della disponibilità del bene in capo al soggetto indagato (elemento che, sotto il profilo oggettivo consente di individuare i beni suscettibili di essere confiscati e, pertanto, funzionalmente a tale provvedimento, preventivamente sequestrati) la esistenza fra essi e l'indagato di una relazione che, non è necessario che sia equivalente alla formale titolarità del medesimo intesa in senso civilistico, essendo in ogni caso sufficiente che su di esso l'individuo, per essere legittimamente attinto dalla misura cautelare reale, eserciti un potere di fatto, il cui contenuto è sussumibile in quello che in termini civilistici sarebbe definibile come possesso (Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 settembre 2021, n. 34602), cioè come quella relazione materiale che il soggetto ha con il bene che si estrinseca nell'esercizio degli autonomi poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 gennaio 2019,n. 4887; Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 maggio 2013, n. 22153).
Poteri che il P., occupante in assenza di un titolo di carattere derivativo dell'immobile in questione ha, senz'altro, dimostrato, a differenza della G., di esercitare.
Il ricorso della(lieve, pertanto essere rigettato.
Ora, mentre ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto del ricorso della G. segue la condanna di questa al solo pagamento delle spese processuali, alla già rilevata dichiarazioni di inammissibilità del ricorso presentato dal P. seguono la condanna di costui al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso di P.S.G. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di G.M. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2023.