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Dati GPS e filmati di videosorveglianza sono prove documentali

Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza del 05/12/2023 (dep. 12/03/2024)

I tabulati GPS dell'autovettura e le videoriprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza costituiscono prove documentali acquisibili ai sensi dell’art. 234, c.p.p.

Lo ha ribadito la Prima sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 10378 depositata il 12 marzo 2024.

Il caso di specie, riguardava una guardia particolare giurata condannata per aver dato fuoco a un centro commerciale. La condanna si basava in gran parte sui filmati delle telecamere di sorveglianza e sui tabulati GPS di una delle autovetture della società di vigilanza, insieme alle testimonianze e ad altri accertamenti.

La difesa aveva sollevato dubbi sull'utilizzabilità di tali prove, contestando la mancata osservanza della catena di custodia e mettendo in dubbio l'identificazione dell'autovettura utilizzata dall'imputato. Nonostante queste obiezioni, sia in primo grado che in appello, la sentenza è stata confermata, spingendo l'imputato a ricorrere in Cassazione.

La Suprema Corte ha colto l'occasione per ribadire che, nonostante l'avanzamento tecnologico e la digitalizzazione dei supporti, la natura documentale di immagini e videoriprese non cambia. Questo perché, secondo la legge n. 48 del 2008, che ha recepito la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, l'acquisizione di documenti tramite mezzi elettronici è equiparata a quella di documenti fisici. In altre parole, la legge non fa distinzione tra la modalità di conservazione dei documenti (analogica o digitale) o il tipo di supporto su cui sono memorizzati.

Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che una prova sia contenuta su una chiavetta USB, un CD, un DVD, o anche inviata via email, essa mantiene la sua validità documentale. Inoltre, la Corte ha sottolineato che una copia estratta da un documento informatico ha lo stesso valore probatorio del documento originale, a meno che non venga dimostrata una manipolazione.

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Cassazione penale, sez. I, sentenza 05/12/2023 (dep. 12/03/2024) n. 10378

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 31/1/2023, ha confermato la sentenza di condanna ad anni due e mesi sei di reclusione pronunciata Tribunale di Firenze il 3/1/2018 nei confronti di Ba.Gi. in relazione al reato di cui all'art. 423 cod. pen.

2. Ba.Gi. è stato rinviato a giudizio e processato per il reato di incendio che avrebbe commesso nella qualità di guardia giurata in danno di un'azienda tra quelle che aveva l'incarico di controllare.

Il primo giudice ha fondato la dichiarazione di responsabilità sulla base dei filmati delle telecamere acquisiti, confrontando i tabulati del GPS apposto in una delle autovetture della società di vigilanza della quale era dipendente l'imputato, sulla base delle dichiarazioni dei testi e degli ulteriori accertamenti effettuati.

La difesa ha contestato sin dal primo grado l'utilizzabilità delle videoriprese e dei tabulati GPS, in quanto questi sarebbero stati acquisiti senza rispettare la catena di custodia prevista dalla legge con la quale è stata ratificata la Convenzione di Budapest e, sotto altro profilo, censurando la conclusione per la quale la Fiat Panda ripresa nei video fosse in effetti in uso al ricorrente la notte in cui è avvenuto l'incendio.

Entrambi i giudici di merito, anche facendo riferimento alle Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270 - 01, hanno ritenuto infondate le censure, proposte anche nei motivi di appello.

La sentenza di condanna di primo grado, pertanto, è stata confermata dalla Corte territoriale.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diritto di difesa. Nel primo motivo la difesa rileva che la soluzione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla ritenuta utilizzabilità dei dati informatici acquisiti sarebbe errata. I file contenenti le videoriprese, così come quelli relativi al GPS, infatti, sarebbero stati oggetto di un'acquisizione informale che, violando le forme espressamente stabilite dalla legge, non ne garantirebbe la genuinità. Tali dati, peraltro, diversamente da quanto ritenuto, anche dalla giurisprudenza di legittimità, non sarebbero equiparabili a documenti così che non sarebbe corretto ritenere che la questione afferisca esclusivamente al merito, cioè alla valutazione del valore dimostrativo da attribuire agli elementi acquisiti.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità con specifico riferimento alla riconducibilità dell'uso della Fiat Panda al ricorrente in quanto tale circostanza sarebbe il frutto di un'affermazione apodittica.

3.3. Nullità della sentenza in quanto i motivi dedotti, sottoposta la motivazione alla c.d. prova di resistenza, sarebbero specifici e fondati.

4. In data 20 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Olga Mignolo chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. In data 28 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l'avv. Laura Barbetti insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Nel primo motivo di ricorso, così anche come integrato dal contenuto del terzo motivo, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle videoriprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza e dei tabulati GPS dell'autovettura Fiat Panda. Nello specifico il ricorrente rileva che i dati citati sarebbero stati acquisiti senza rispettare la procedura previsa dalla convenzione di Budapest in materia di reati informatici e che ciò, in assenza di una certificata genuinità, violerebbe il diritto di difesa.

La doglianza è infondata.

2.1. La Convenzione del Consiglio d'Europa sul crimine informatico sottoscritta a Budapest nell'anno 2001 si riferisce ai reati commessi a mezzo di sistemi informatici ovvero a dati in questo contenuti o trasmessi anche attraverso reti informatiche.

In tale specifico contesto sono stati indicati gli strumenti ritenuti idonei a tutelare l'efficacia delle indagini e a garantire il diritto di difesa.

Con la legge n. 48 dell'anno 2008 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), per quanto in questa sede di rilievo, il legislatore ha inserito il comma 1 bis nell'art. 247 cod. proc. pen., l'art. 254 bis cod. proc. pen., il comma 1 bis nell'art. 352 cod. proc. pen. e ha modificato il comma 2 dell'art. 354 cod. proc. pen.

Le norme citate, con l'espresso richiamo iri esse contenuto, fanno riferimento alle attività (perquisizione, sequestro e acquisizione) relative a "dati informatici", a "informazioni e programmi informatici" e a "sistemi informatici".

2.2. A fronte di tali specifiche indicazioni il regime di acquisizione dei documenti, anche se contenuti in un file memorizzato su di un supporto informatico, quale è un'immagine o una videoripresa riversata su di una c.d. chiavetta usb, un cd, un dvd o anche trasmesso a mezzo mail, non è mutato.

L'art. 234 cod. proc. pen., d'altro canto, prevede che "è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo" e ciò impone di ritenere che, ai fini dell'utilizzazione, non abbiano alcun rilievo la natura del supporto e la modalità, analogica ovvero digitale, che garantiscono la conservazione e la visione del documento.

La norma, infatti, per mezzo dell'enunciazione di cosa debba intendersi per documento, non si interessa della concreta modalità di conservazione dello stesso, indicandone esclusivamente le caratteristiche oggettive ("documenti che rappresentano fatti, persone o cose").

Ragione questa per cui il fatto che l'evoluzione tecnologica consente ora, grazie al processo di digitalizzazione, la minimizzazione fisica del supporto su cui le immagini possono essere conservate e la facilitazione delle modalità di archiviazione e successiva estrapolazione, non autorizza a ritenere mutata la natura di documento del file, certamente conforme a quanto previsto dall'art. 234 cod. proc. pen. quanto a disciplina delle acquisizioni documentali (sul punto Sez. 6, n. 15838 del 20/12/2018 dep. 2019, Viviano, Rv. 275541 - 01; con specifico riferimento alla natura di documento da riconoscersi alle videoriprese Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 - 01; Sez. 1, n. 27850 del 02/12/2020, dep. 2021, Caramia, Rv. 281638 - 01).

L'unica differenza che allo stato appare possibile evidenziare in ordine a tale peculiare categoria di documenti è, come di recente indicato, che la copia estratta da un documento informatico ha la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione poiché il riversamento su file, ovvero l'estrapolazione di fotogrammi, non altera, di per sé, il medesimo documento contenuto nel server e, pertanto, le copie così ottenute corrispondono a quanto originariamente acquisito (Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Ceriani, Rv. 278808 - 03; Sez. 6, n. 15838 del 20/12/2018 dep. 2019, Viviano, Rv. 275541 - 01).

2.3. La Corte territoriale, con lo specifico riferimento anche ad alcune delle sentenze citate in questa sede, si è conformata ai principi indicati e ha così fornito corretta e adeguata risposta alle censure dedotte dalla difesa, ora reiterate.

Ciò anche con riferimento ai documenti relativi al tracciamento GPS ricevuti dalla polizia giudiziaria a mezzo mail in formato Excel.

Anche l'acquisizione di tali documenti, infatti, in assenza di elementi dai quali poter inferire che gli stessi siano stati manipolati ovvero modificati, è stata legittimamente disposta e la valutazione in ordine all'efficacia rappresentativa attribuita agli stessi dai giudici di merito non è sindacabile in questa sede.

3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità con specifico riferimento alla riconducibilità dell'uso della Fiat Panda al ricorrente in quanto tale circostanza sarebbe il frutto di un'affermazione apodittica.

La doglianza, formulata impropriamente anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., ri. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjiari, Rv. 284556 - OlSez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente agli elementi acquisiti e logica ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).

Nello specifico, d'altro canto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, risulta che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale si fonda sull'analisi complessiva degli elementi in atti, costituiti dalle dichiarazioni testimoniali, dalle immagini delle videoriprese (acquisite con il consenso delle parti) e dall'incrocio dei dati del GPS istallato sull'autovettura assegnata al ricorrente. Così individuata pure sulla base della circostanza, ammessa dall'imputato, che lo stesso era stato il primo ad arrivare sul posto dell'incendio e sul fatto che la Fiat Panda sulla quale era giunto era la medesima che era stata inquadrata pochi istanti prima, al momento dell'accensione della fiammella (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata e quanto evidenziato nella sentenza emessa dal Tribunale di Firenze circa le dichiarazioni rese dal teste @2Bi@, pag. 11, e in ordine agli esiti dell'accertamento peritale disposto dal primo giudice e riportati da pag. 13).

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel presente giudizio così come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2024.

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