Delitto di lesione personale, malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, competenza per materia del giudice di pace

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.12759 del 14/12/2023 (dep. 28/03/2024)

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Delitto di lesione personale, malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, competenza per materia del giudice di pace

Appartiene ai giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento.

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Cassazione penale, sez. un., sentenza 14/12/2023 (dep. 28/03/2024) n. 12759

RITENUTO IN FATTO


1. Con sentenza emessa in data 2 marzo 2023, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara il 4 febbraio 2021 che aveva dichiarato la penale responsabilità di La.An. per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., e aveva condannato il medesimo alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, La.An., in data 3 settembre 2016, percuotendo Ra.Lu., avrebbe cagionato a quest'ultimo lesioni personali - costituite da trauma cranico facciale con ferita del cuoio capelluto, frattura parete laterale del seno mascellare sinistro, e frattura del quinto dito della mano sinistra - giudicate guaribili in trenta giorni.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello indicata in epigrafe La.An., con un atto sottoscritto dall'avvocato Fulgenzio D'Annunzio, articolando un unico motivo.

Si denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 192, comma 1, e 533 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fatto, o, comunque, all'attribuibilità dello stesso all'imputato.

Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata fonda la ricostruzione del fatto sul contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, attesa l'insussistenza dei parametri necessari per poterne affermare l'attendibilità.

Si osserva, innanzitutto, che erroneamente la Corte d'appello ritiene sussistenti riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa, individuandoli nelle dichiarazioni di altro teste, Sc.Gi., e nel certificato medico relativo alle lesioni. Si rappresenta, in proposito, che le dichiarazioni del teste Sc.Gi. sono irrilevanti, in quanto il medesimo non ha assistito ai fatti oggetto dell'imputazione, né è stato informato dalla persona offesa sull'identità dell'aggressore. Più in generale, si argomenta che gli elementi indicati come riscontri attengono unicamente al fatto storico dell'aggressione, ma non offrono alcuna indicazione con riguardo all'autore dell'aggressione. Si segnala, poi, che il teste Sc.Gi., nel corso dell'esame a dibattimento, non ha ricordato di aver ricevuto da un passante un biglietto recante l'indicazione della targa del veicolo dell'autore dell'aggressione (come invece riferito dalla persona offesa), e, che, nella fase delle indagini, aveva detto che il biglietto era stato consegnato non a lui, ma alla vittima, come risulta dalle contestazioni effettuate in udienza. Si rileva, ancora, che il numero di targa annotato sul biglietto dal passante corrisponde ad una moto Honda SH oggetto di furto e non a un veicolo nella disponibilità dell'imputato. Si aggiunge che non è stato accertato con certezza il movente della condotta illecita, riferito solo in termini probabilistici all'inadempimento, da parte della vittima, del debito per l'acquisto di sigarette presso il negozio di tabacchi gestito dall'attuale ricorrente.

Si evidenzia, quindi, che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, unico elemento a carico, potrebbero essere state determinate da uno stato confusionale indotto dalle percosse ricevute e dall'età avanzata, e che, perciò, fondare su di esse l'affermazione di responsabilità penale comporta la violazione del criterio di cui all'art. 533 comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la condanna di un imputato può essere pronunciata solo se la colpevolezza è stata accertata al di là di ogni ragionevole dubbio.

3. Con ordinanza del 10 ottobre 2023, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, cui era stato assegnato il ricorso, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., rilevando l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione della individuazione del giudice competente (giudice di pace o tribunale), in relazione al delitto di lesioni personali comportanti malattia di durata superiore ai venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, quando il fatto è perseguibile a querela, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

3.1. L'ordinanza di rimessione premette che la questione, pur non costituendo oggetto del motivo di ricorso, è rilevabile di ufficio, perché ha implicazioni dirette sulla legalità della pena inflitta, ed è stata sollevata sia dal Procuratore generale nella requisitoria scritta sia dal ricorrente nella memoria presentata prima dell'udienza.

3.2. L'ordinanza di rimessione osserva poi che la questione è sorta a seguito del difetto di coordinamento tra l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2022 (che ha modificato l'art. 582 cod. pen.), e l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che disciplina la competenza per materia del giudice di pace con riguardo al delitto di lesioni personali, con formazione di orientamenti contrastanti.

L'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, infatti, attribuisce al giudice di pace la competenza per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo "582 (cod. pen.), limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, secondo comma, (cod. pen.,) ovvero contro il convivente".

L'art. 582 cod. pen., prima della riforma recata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2022, prevedeva esattamente al secondo comma le fattispecie di lesione personale perseguibili a querela, e le limitava, tra l'altro, a quelle comportanti una malattia di durata non superiore ai venti giorni. L'intervento normativo di cui al D.Lgs. n. 150 del 2022, invece, ha modificato l'intera struttura dell'art. 582 cod. pen., disponendo, al primo comma, in via generale, che il reato di lesione personale è perseguibile a querela, e indicando, al secondo comma, le eccezioni per le quali la procedibilità è di ufficio.

3.3. L'ordinanza di rimessione rappresenta che, secondo un indirizzo ermeneutico, seguito da numerose decisioni, sussiste la competenza del giudice di pace per il delitto di lesioni personali, anche nel caso di malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, sempre che la perseguibilità sia a querela a norma dell'art. 582 cod. pen., nel testo vigente per effetto della modifica recata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2022.

Questo indirizzo, accedendo dichiaratamente ad una interpretazione estensiva, o "parzialmente analogica", dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, richiama, in sintesi, a proprio fondamento: le finalità dell'intervento normativo di cui al D.Lgs. n. 150 del 2022, come esplicitato anche nella relazione illustrativa, dirette (anche) a deflazionare il carico del giudice togato; la persistente vigenza del D.Lgs. n. 274 del 2000, istitutivo della competenza penale del giudice di pace; l'implausibilità, in termini generali, della tesi secondo cui, nel contesto di un rapporto di rinvio mobile tra due disposizioni di legge, la mera modifica della disposizione richiamata, in assenza di ulteriori elementi normativi, possa comportare un effetto abrogativo della disposizione rinviante.

3.4. A tale indirizzo se ne contrappone un altro secondo il quale l'interpretazione letterale del combinato disposto del "nuovo" art. 582, secondo comma, cod. pen., e dell'art. 4D.Lgs. n. 274 del 2000 conduce a ritenere che al giudice di pace non sia rimasta alcuna competenza in materia di lesioni personali, poiché le ipotesi di questo reato perseguibili a querela sono ora previste tutte nel primo comma dell'art. 582 cod. pen., ossia in una disposizione estranea a quella richiamata dall'art. 4 cit.

In particolare, questo indirizzo, richiamando il costante insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale, osserva che il tenore letterale dell'art. 4 cit. costituisce il limite di ogni altro metodo ermeneutico, ivi compreso quello dell'interpretazione estensiva, e non può essere superato nemmeno dalla volontà del legislatore espressa nella Relazione illustrativa.

4. A seguito dell'ordinanza di rimessione, con decreto del 19 ottobre 2023, la Prima Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, a norma degli artt. 610, comma 3, e 618, comma 1, cod. proc. pen., e ne ha disposto la trattazione all'odierna udienza pubblica.

5. Con istanza trasmessa il 27 ottobre 2023 il difensore dell'imputato ha chiesto di poter discutere oralmente la causa, a norma dell'art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.

Con provvedimento adottato il 3 novembre 2023, la Prima Presidente ha disposto in conformità.

6. In data 7 dicembre 2023, la Procura generale ha presentato note di udienza nelle quali ha anticipato le proprie conclusioni a sostegno della tesi secondo cui, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2022 all'art. 582 cod. pen., in assenza di alcuna innovazione dell'art. 4 D.Lgs. n. 274 del 2000, la competenza per il reato di lesioni volontarie personali, con malattia di durata superiore ai venti giorni e non eccedente i quaranta, benché perseguibile a querela, è da riconoscere in capo al tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: "Se la competenza per materia per il delitto di lesioni personali comportanti una malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, dopo le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permanga in capo al tribunale ovvero sia stata attribuita al giudice di pace".

2. La questione di diritto appena sintetizzata è, nel caso di specie, rilevante ai fini della decisione.

Innanzitutto, infatti, il ricorso, che contiene censure sul merito della responsabilità, non può essere accolto, perché inammissibile.

Ciò posto, l'accertamento della colpevolezza rende doveroso l'esame delle questioni aventi implicazioni in tema di legalità della pena irrogata, in quanto le stesse sono rilevabili di ufficio nonostante l'inammissibilità del ricorso. E la questione della competenza del giudice di pace per il delitto di lesioni personali comportanti una malattia di durata compresa tra i ventuno e i quaranta giorni ha ricadute sulla legalità della pena, perché incide sulla tipologia di sanzioni irrogabili.

3. Le censure formulate nel ricorso, che contestano l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente, deducendo l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche per l'assenza di "riscontri" relativi all'individuazione dell'imputato, sono prive di specificità, oltre che diverse da quelle consentite in sede di legittimità.

3.1. La sentenza impugnata svolge una articolata motivazione a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'attuale ricorrente.

La Corte d'appello premette che il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa è stato reso senza incertezze, ed è stato effettuato tra persone le quali ben si conoscevano tra di loro, siccome la seconda era solita acquistare le sigarette presso la rivendita di tabacchi gestita dalla prima, e, anzi, per tale motivo, aveva contratto anche un piccolo debito con il denunciato. Osserva, inoltre, di non poter esaminare e valutare eventuali incongruenze tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella querela e quelle fornite a dibattimento, poiché le prime non sono state oggetto di contestazione a norma dell'art. 500 cod. proc. pen. Evidenzia, quindi, che le dichiarazioni della persona offesa trovano conferma sia nel referto medico, il quale attesta la presenza di lesioni compatibili con le modalità dell'aggressione come descritte dalla vittima, sia nelle dichiarazioni del teste Sc.Gi., dipendente di una sala scommesse ubicata nelle vicinanze, il quale ha detto di essere stato richiamato da un cliente subito dopo il fatto, e di aver visto la persona offesa con il volto tumefatto.

3.2. In considerazione di quanto evidenziato, la sentenza impugnata ha compiuto una ricostruzione dei fatti non inficiata da alcun vizio logico o giuridico.

Innanzitutto, come affermato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così, per tutte, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 Bell'Arte, Rv. 253214-01, nonché Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 28258-01).

Inoltre, costituisce principio ampiamente consolidato quello in forza del quale, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., ex plurimis: Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01).

Nella specie, la sentenza impugnata non solo ha individuato precisi riscontri esterni in ordine alla sussistenza del fatto, ma ha anche spiegato in modo puntuale, e sulla base di accettabili massime di esperienza, perché le dichiarazioni della persona offesa circa l'identità dell'aggressore debbano ritenersi pienamente attendibili.

Del resto, il ricorso, per un verso, non si confronta compiutamente con tutti gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello, e, sotto altro profilo, quando prospetta che le dichiarazioni della persona offesa, nella parte relativa al riconoscimento dell'imputato, potrebbero essere state determinate da uno stato confusionale cagionato dalle percosse subite e dall'età avanzata, lungi dall'evidenziare vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, propone soltanto una diversa "lettura" degli elementi istruttori, ossia una operazione non consentita in sede di legittimità.

4. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è rilevabile di ufficio nonostante l'inammissibilità del ricorso, siccome dalla soluzione accolta discendono dirette conseguenze in tema di legalità della pena.

4.1. Il ricorrente è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, seppur condizionalmente sospesa, per il reato di lesione personale perseguibile a querela comportante una malattia guaribile in trenta giorni, sul presupposto della competenza del tribunale.

Se, però, si ritiene che, per effetto della riforma introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il reato di lesione personale perseguibile a querela, pur quando comportante una malattia di durata superiore ai venti giorni (salvo diverse specifiche previsioni di legge, come quelle relative ai fatti in danno dei familiari elencati al numero 1 del primo comma dell'art. 577 cod. pen. e al secondo comma del medesimo articolo), la competenza sia oggi del giudice di pace, diventa applicabile un catalogo di sanzioni completamente diverso. Precisamente, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per i reati di competenza del giudice di pace puniti "con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da Euro 516 a 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi".

4.2. Ciò posto, la sopravvenuta applicabilità delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace in luogo di quella, concretamente irrogata, della reclusione, determinerebbe l'illegalità della pena.

La Corte di cassazione, anche in presenza di ricorso inammissibile, ha infatti il potere-dovere di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (così Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01, in fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

Inoltre, in tema di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, pure in presenza di un ricorso inammissibile, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato, disponendo, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, pronunciata prima delle modifiche normative in melius (così Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111-01, specificamente richiamata in motivazione anche da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689-01).

Ancora, pur in presenza di ricorso inammissibile, il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per l'imputato è applicabile da parte della Corte di cassazione anche quando la questione avrebbe potuto essere rilevata di ufficio, e non lo è stata, dal giudice di appello, a prescindere dalla prospettazione di specifiche doglianze sul punto nei motivi dell'impugnazione o nel corso del relativo giudizio (cfr. Sez. 5, n. 15728 del 11/01/2023, Turco, non massimata su questo specifico punto, proprio con riguardo al reato di lesione personale e a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2022, nonché Sez. 4, n. 39631 del 24/09/2002, Gambini, Rv. 225693-01, la quale ha annullato la sentenza d'appello che, pur dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, relativo alla competenza penale del giudice di pace, non aveva d'ufficio rilevato l'applicabilità del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto, per il reato di cui al comma 5 dell'art. 187 del codice della strada, in forza dell'art. 64 comma 2 del D.Lgs. n. 274 del 2000).

4.3. Né un ostacolo al rilievo dell'illegalità della pena deriva dall'applicazione della sospensione condizionale della pena, disposta in primo grado e confermata dalla Corte di appello.

Invero, fermo restando che è illegittima l'applicazione della sospensione condizionale alle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio complessivamente meno afflittivo non può che essere individuato caso per caso, sulla base delle stesse sollecitazioni o richieste difensive, e cioè in ragione dell'interesse manifestato dall'imputato a mantenere la possibilità di beneficiare della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero di vedersi inflitta una pena ex art. 52 D.Lgs. 274/2000, più mite ma non sospesa (così, in particolare, Sez. 5, n. 201 del 13/09/2022, Shabaj, Rv. 283960-01, e Sez. 5, n. 13808 del 21/02/2007, Meoli, Rv. 236529-01).

Nel presente procedimento, il ricorrente, anche nelle conclusioni rese in udienza, ha manifestato l'interesse all'applicazione delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace.

5. Precisato perché la questione di diritto devoluta alle Sezioni Unite è rilevante ai fini della decisione, occorre dare conto dei termini e delle ragioni del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità.

5.1. Secondo l'orientamento espresso già subito dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace per il delitto di lesioni personali, anche nel caso di malattia dì durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, sempre che la perseguibilità sia a querela a norma dell'art. 582 cod. pen., nel testo vigente per effetto della modifica recata dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit., e non ricorrano le eccezioni previste dalla legge.

Questo indirizzo ermeneutico, che risulta seguito da numerose decisioni (si citano: Sez. F, n. 34896 del 10/08/2023, Pistoia; Sez. 5, n. 36812 del 12/07/2023, Xeka; Sez. 5, n. 41372 del 05/07/2023, Nunziante; Sez. 5, n. 31720 del 14/06/2023, Benvenuto; Sez. 5, n. 14943 del 21/03/2023, Corni; Sez. 5, n. 24807 del 18/01/2023, Paoletti; Sez. 5, n. 10669 del 31/01/20213, T., Rv. 284371-01; Sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, Leveque; Sez. 5, n. 15728 del 11/01/2023, Turco, Rv. 284586-01; Sez. 5, n. 12517 del 10/01/2023, Cinquina, Rv. 284375-01), accede esplicitamente ad una "interpretazione estensiva e logica" dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, anche definita "parziale interpretazione analogica in bonam partem", perché comportante l'applicazione di sanzioni più miti (così Sez. 5, n. 12517 del 2023, cit.).

A fondamento di tale soluzione, si osserva, innanzitutto, che occorre "valorizzare la volontà del legislatore riformatore, palesata nella relazione illustrativa (del D.Lgs. n. 150 del 2022), di ampliamento della competenza del giudice di pace e non certo di riduzione" (cfr. Sez. 5, n. 12517 del 2023, cit.).

Si evidenzia, poi, che una interpretazione letterale dell'art, 4 D.Lgs. n. 274 del 2000 condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello voluto dal legislatore. Si segnala, in particolare, che l'art. 15 della legge delega 24 novembre 1999, n. 468, sulla cui base è stato emanato il D.Lgs. n. 274 del 2000, prevede la devoluzione al giudice di pace della competenza per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. di "lesione personale punibile a querela della persona offesa", e che una interpretazione letterale dell'art. 4 D.Lgs. cit. determinerebbe, di fatto, una completa eliminazione della potestà giurisdizionale di questo organo giudiziario in tema di lesioni personali. Si aggiunge che l'effetto appena indicato si pone in contrasto anche con l'ampliamento del regime di procedibilità a querela in materia di lesioni personali disposto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2022, siccome la nuova disciplina mira a favorire condotte riparatone e ripristinatorie "in vista di una ricomposizione del conflitto alternativa, nell'intento di decongestionare il processo penale, migliorandone l'efficienza attraverso la "deflazione"" (così ancora Sez. 5, n. 12517 del 2023, cit.).

Si rappresenta, ancora, che, a seguire l'opposta soluzione, si verificherebbe una modifica in peius del trattamento sanzionatorio per le lesioni perseguibili a querela che hanno determinato una malattia di durata non superiore ai venti giorni. Si osserva in proposito che le lesioni perseguibili a querela comportanti malattia di durata non superiore a venti giorni sono state assoggettate, fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, alla più favorevole disciplina sanzionatoria di cui all'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000, siccome sottoposte alla competenza del giudice di pace. Si aggiunge che il legislatore, con il D.Lgs. n. 150 del 2022, non ha certo inteso inasprire il trattamento sanzionatorio per le lesioni, ma ha piuttosto voluto ampliare il catalogo delle fattispecie perseguibili a querela di parte.

La decisione Sez. 5, n. 41372 del 2023, Nunziante, cit., inoltre, rileva che il rinvio effettuato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000 all'art. 582, secondo comma, cod. pen., è un rinvio mobile (cita Corte cost., sent. n. 236 del 2018, e, in quanto tale, in assenza di elementi di segno contrario, non può comportare un effetto abrogativo della disposizione rinviante solo perché è modificata la disposizione richiamata. Precisa che il riconoscimento della fattispecie dell'abrogazione tacita deve essere accertato con il massimo rigore, al fine di preservare il ruolo del giudice penale rispetto alla legge e scongiurare il rischio che il medesimo giudice possa vedersi attribuito il compito di perseguire un obiettivo di politica criminale svincolato dal governo della legge al quale è invece soggetto. Aggiunge che, nella specie, "il D.Lgs. n. 150 del 2022 non ha disciplinato funditus la competenza del giudice di pace né ha posto una normativa del tutto incompatibile con la disposizione in discorso".

5.2. La decisione Sez. 5, n. 40719 del 20/09/2023, K., Rv. 285172-01 propugna un indirizzo ermeneutico di segno contrario, laddove afferma che, in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permane, anche dopo le modifiche apportate, la competenza del tribunale, posto che dal mancato coordinamento dell'art. 582 cod. pen. con l'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 deriva un assetto normativo in forza del quale nessuna ipotesi di lesioni volontarie rientra, una volta in vigore il D.Lgs. n. 150 del 2022, nella competenza del giudice di pace.

Questa decisione sottolinea che l'interpretazione letterale del combinato disposto del "nuovo" art. 582, secondo comma, cod. pen., e dell'art. 4D.Lgs. n. 274 del 2000 conduce ad escludere qualunque competenza del giudice di pace in materia di lesioni personali, poiché le ipotesi perseguibili a querela sono ora previste tutte nel primo comma dell'art. 582 cod. pen., ossia in una disposizione estranea al rinvio effettuato dall'art. 4 cit.

Precisamente, si evidenzia che l'art. 4 D.Lgs. n. 274 del 2000 continua ad ancorare la competenza del giudice di pace alle lesioni personali perseguibili a querela di cui al comma secondo dell'art. 582 cod. pen., secondo la tecnica del rinvio formale (o mobile). Nell'attuale formulazione, derivante dalla riforma recata dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2022, però, la disposizione richiamata non prevede alcuna ipotesi di lesioni personali perseguibili a querela, se non quelle in danno delle persone indicate dall'art. 577, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen., già sottratte alla competenza del giudice di pace, in forza di quanto previsto dal medesimo art. 4 D.Lgs. n. 274 del 2000, e della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 236 del 2018.

La pronuncia in esame osserva, poi, che la lettera della legge, come precisato costantemente dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L.; Sez. U, n. 14480 del 27/10/2022, Società La Sportiva; Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P.; Sez. U, n. 11 del 19/05/1999, Tucci, Rv. 213494-01) e della Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 110 del 2012), costituisce il limite di ogni altro metodo ermeneutico, ivi compreso quello dell'interpretazione estensiva, e non può essere superato, neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme. Aggiunge, inoltre, che il dato letterale non può essere valicato neppure invocando la volontà del legislatore per come espressa nella Relazione illustrativa, perché, come evidenziato dalle Sezioni Unite penali e dalla dottrina costituzionalistica, l'intenzione del legislatore non può identificarsi con quella dell'organo o dell'ufficio che ha predisposto il testo, ma deve essere ricercata nel senso obiettivo della disposizione (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803-01).

La medesima decisione, ancora, rileva che l'interpretazione accolta non comporta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio delle fattispecie di lesioni personali perseguibili a querela e precedentemente rientranti nella competenza del giudice di pace, in quanto alle condotte consumate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 è comunque da applicare il più favorevole regime di cui all'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000, in applicazione dei principi di cui all'art. 2 cod. pen.

6. Per completezza, appare utile segnalare che, in dottrina, diversi Autori hanno manifestato adesione alla tesi dell'ampliamento della competenza del giudice di pace, mentre una teoria prospetta una diversa soluzione.

Essa muove dalla premessa che l'interpretazione favorevole all'ampliamento della competenza del giudice di pace è di tipo analogico, in quanto implica un sostanziale richiamo anche al primo comma dell'art. 582 cod. pen. (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Non vi è però alcuna necessità logica o giuridica di ricorrere a tale criterio ermeneutico, attesa la natura recettizia o fissa, e non formale o mobile, del rinvio operato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, con conseguente non mutamento rispetto al passato del riparto di competenza tra tribunale e giudice di pace in materia di lesioni personali.

7. Così riassunti i termini del contrasto, la soluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite impone di soffermarsi sul contenuto e sul significato delle disposizioni che immediatamente rilevano ai fini della individuazione della competenza in ordine al reato di lesione personale.

Si tratta, in particolare, dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dell'art. 15, comma 1, legge 24 novembre 1999, n. 468, e dell'art. 582 cod. pen., quest'ultimo sia nel testo vigente prima della riforma introdotta dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia nel testo modificato da tale intervento normativo.

L'art. 4 D.Lgs. n. 274 del 2000, rubricato "Competenza per materia", è contenuto nel D.Lgs. intitolato "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468". L'art. 15 legge 24 novembre 1999, n. 468, rubricato "Competenza in materia penale del giudice di pace", è contenuto nella legge intitolata "Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art.

593 del codice di procedura penale". L'art. 582 cod. pen. è rubricato "Lesione personale".

7.1. L'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, per quanto interessa in questa sede, prevede (e stabiliva già prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2022) che il giudice di pace è competente per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo "582 (cod. pen.), limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, secondo comma, (cod. pen.,) ovvero contro il convivente, ".

La citata disposizione, peraltro, è stata oggetto di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 236 del 14 dicembre 2018, ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen.; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2, legge 11 gennaio 2018, n. 4.

7.2. L'art. 15 legge 24 novembre 1999, n. 468, ossia la disposizione costituente la delega sulla cui base è stato emanato l'art. 4 D.Lgs. n. 274 del 2000, per quanto specificamente interessa in questa sede, al comma 1, in un testo rimasto immutato, stabilisce: "Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); ".

7.3. L'art, 582 cod. pen., prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2022, prevedeva al primo comma: "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Al secondo comma stabiliva: "Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 61, numero 11-octies, 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Il medesimo art. 582 cod. pen., per effetto delle modifiche recate dall'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2022, ora prevede al primo comma: "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni". Al secondo comma, poi, statuisce: "Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies, 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità".

8. Ad avviso del Collegio, fondamentale criterio ermeneutico cui occorre attenersi nell'interpretazione delle citate disposizioni è quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, che costituisce un limite insuperabile anche qualora si proceda ad una interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo valicato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla Relazione illustrativa.

8.1. Tale conclusione discende sia dall'art. 12 preleggi, sia dall'art. 101, secondo comma, Cost.

Dal combinato disposto del primo e del secondo comma della prima disposizione citata si evince che l'unico criterio ermeneutico impiegabile per superare il dato letterale di una disposizione di legge è quello dell'interpretazione analogica, consentita, però, solo "(s)e una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione", e vietata, inoltre, dall'art. 14 preleggi in relazione a leggi penali o eccezionali.

L'art. 101, secondo comma, Cost., poi, nel prevedere che "(i) giudici sono soggetti soltanto alla legge", fissa il fondamento, e quindi il limite, del potere del giudice, che è costituito, appunto, dalla legge. Questa conclusione trova conferma nel sistema delle fonti normative e dei poteri come prefigurato dalla Carta costituzionale, che riserva al Parlamento un ruolo centrale nell'esercizio della funzione legislativa.

8.2. Il principio dell'inderogabile necessità di rispettare il dato letterale del testo di legge, anche in caso di interpretazione estensiva, è oggetto di costante enunciazione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte e della Corte costituzionale.

In particolare, le Sezioni Unite penali hanno precisato che: a) l'art. 101, secondo comma, Cost., pone un principio di "fedeltà del giudice al tenore letterale della disposizione normativa quale canone fondamentale di interpretazione cui si deve attenere" (Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L.); b) quello letterale "non è un criterio interpretativo ma il limite d'ogni altro metodo ermeneutico" (Sez. U, n. 11 del 19/05/1999, Tucci, Rv. 213494-01); c) l'interpretazione estensiva "attiene alle ipotesi in cui il risultato interpretativo si mantiene, comunque, all'interno dei possibili significati della disposizione normativa" (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, Società La Sportiva, Rv. 284273-01); d) il criterio dell'interpretazione logica e sistematica "non può servire ad andare oltre quello letterale, quando la disposizione idonea a decidere è chiara e precisa" (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639-01; Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-01; Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267885-01).

La Corte costituzionale, a sua volta, ha evidenziato che il significato della lettera della norma impugnata "non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme" (così, tra le altre, Corte cost., sent. n. 110 del 2012).

8.3. L'inammissibilità di operazioni ermeneutiche volte a superare il dato letterale di una disposizione di legge sulla base dei lavori preparatori o della Relazione illustrativa del testo normativo è direttamente determinata dal sistema delle fonti del diritto.

Invero, i testi di legge sono oggetto di procedure di approvazione "garantite", nelle quali un ruolo centrale spetta al Parlamento ed alla formale espressione di volontà della sua maggioranza. I testi di legge, inoltre, sono promulgati dal Presidente della Repubblica e possono essere sottoposti a controllo di legittimità costituzionale, oltre che a referendum abrogativo.

Nulla di tutto di questo, invece, è dato con riferimento ai lavori preparatori e alla Relazione illustrativa.

A sostegno dell'inidoneità dei lavori preparatori a fondare interpretazioni di disposizioni di legge valicanti il dato letterale delle stesse, del resto, si è evidenziato che "proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete", e che è fuor di dubbio "che detta intenzione non si identifichi con quella dell'Organo o dell'Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa" (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803-01).

9. L'unico criterio ermeneutico consentito dall'ordinamento per superare il dato letterale di una disposizione di legge, come si è detto in precedenza, è quello dell'interpretazione analogica, utilizzabile anche in relazione al diritto processuale penale.

9.1. Nel senso dell'ammissibilità dell'interpretazione analogica nell'ambito del diritto processuale penale si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267885-01; Sez. 1, n. 4128 del 12/06/1997, Di Giovine, Rv. 208428-01, in relazione all'art. 27 cod. proc. pen. con riguardo alla rinnovazione della misura cautelare in caso di declaratoria di incompetenza pronunciata da un giudice diverso da quello da quello che aveva adottato il provvedimento coercitivo; Sez. 6, n. 4122 del 10/11/1995, dep. 1996, De Rosa, Rv. 204003-01, in riferimento all'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. relativamente alla restituzione nel termine per impugnare)

In senso adesivo, la dottrina ha precisato che sono vietati esiti ermeneutici limitativi della posizione o delle garanzie processuali di colui a carico del quale sia instaurato il procedimento.

Tuttavia, come risulta dall'art. 12 preleggi (e a prescindere dagli altri limiti, come quello dettato per le leggi penali o eccezionali dall'art. 14 disp. prel. cod. civ.), l'interpretazione analogica è ammessa "solo se si riscontri un ingiustificato vuoto di disciplina capace di menomare la precisione della disposizione" (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267885-01).

In altre parole, "l'analogia postula, anzitutto, che sia correttamente individuata una "lacuna", tanto che al giudice sia impossibile decidere, secondo l'incipit del precetto ("se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione"); l'art. 12, comma 2, preleggi si spiega storicamente soltanto nel senso di evitare, in ragione del principio di completezza dell'ordinamento giuridico, che il giudice possa pronunciare un non liquet, a causa della mancanza di norme che disciplinino la fattispecie" (cfr. Sez. U civ., n. 38596 del 06/122021, Rv. 663248-01).

9.2. Ciò precisato, è da escludere che in materia di distribuzione della competenza tra organi giurisdizionali penali sussista un "vuoto di disciplina".

Invero, l'art. 6 cod. proc. pen., rubricato "Competenza del tribunale", contiene una disposizione generale di "chiusura". Lo stesso, infatti, stabilisce: "Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace". In altri termini, questa regola, prevedendo che la competenza per materia, quando non è altrimenti determinabile, spetta al tribunale, esclude lacune in ordine a tale settore di disciplina.

10. Il dovere di rispettare il dato testuale della legge, però, non esclude, ma implica, la necessità di un esame coordinato della singola disposizione con altre previsioni di pari rango, anche allo specifico fine di individuare il significato e l'ambito applicativo di ciascuna di esse, se siano tutte riferite alla disciplina dell'identica vicenda, e se si pongano in reciproci rapporti di interferenza.

10.1. La necessità di un esame coordinato delle diverse disposizioni riferite alla disciplina della medesima vicenda, anche ai fini dell'individuazione del significato e dell'ambito applicativo di ciascuna di esse, è stata più volte riconosciuta dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Più volte, infatti, si è affermato che "il perimetro segnato, per l'interprete, dal limite esterno rappresentato dal dato testuale ben può includere - e spesso include - una pluralità di significati attribuibili al testo della disposizione, pluralità desumibile, ad esempio, dall'intrinseca polisemia dello stesso dato testuale, così come dalla lettura di quest'ultimo nel contesto delineato dal sistema normativo in cui si colloca e dalla disciplina legale dell'istituto di cui la norma è parte" (così Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639-01, e Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-01).

In un'altra pronuncia, si è osservato: "Nessuna norma può essere presa in considerazione isolatamente, ma va valutata come componente di un "insieme", tendenzialmente unitario e le cui "parti" siano reciprocamente coerenti" (in questi termini, Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803-01).

10.2. Un esempio emblematico della necessità di un esame coordinato delle diverse disposizioni riferite alla disciplina della medesima vicenda, anche ai fini dell'individuazione del significato letterale dei testi normativi, è desumibile dalla elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in ordine alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 570-bis cod. pen.

Nonostante l'enunciato testuale di questa disposizione faccia riferimento esclusivo al "coniuge", la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sono univocamente concordi nel ritenere che la disposizione incriminatrice citata abbia come destinatari anche i "genitori non coniugati", rilevando che il rispetto della riserva di legge è assicurato dal rinvio operato dall'art. 4, comma 2, legge n. 54 del 2006 alla disposizione incriminatrice abrogata di cui all'art. 3 della medesima legge, nonché dalla previsione dell'art. 8 D.Lgs. n. 21 del 2008 (così, nella giurisprudenza di legittimità, tra le tante: Sez. 5, n. 8222 del 28/01/2022, L., Rv. 282900-01; Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, G., Rv. 274943-01; Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018, G., Rv. 274732-01).

In particolare, il Giudice delle Leggi si è così espresso: "A giudizio di questa Corte, tale interpretazione - ormai stabilmente adottata dalla giurisprudenza di legittimità - trova fondamento nella legge, e in particolare nel combinato disposto di due norme (l'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e l'art. 8 del D.Lgs. n. 21 del 2018) che a loro volta si integrano con la disposizione incriminatrice di cui all'art. 570-bis cod. pen., determinando l'estensione del relativo ambito applicativo", e, quindi, evita qualunque "indebita estensione analogica della norma incriminatrice" (Corte cost., sent. n. 189 del 2019).

10.3. I rapporti di interferenza tra più disposizioni sono molteplici.

In particolare, una specifica tipologia di detto genere di rapporti, rilevante in questa sede, trattandosi di interpretare una disposizione dettata da un decreto legislativo delegato, e precisamente, l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, è quella che ricorre in caso di esercizio della funzione legislativa da parte del Governo su delega del Parlamento, come prevista dall'art. 77 Cost.

Segnatamente, come emerge dalla costante elaborazione della giurisprudenza costituzionale, "i principi e criteri direttivi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle disposizioni delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata, cosicché le disposizioni del decreto delegato vanno lette, ove possibile, nel significato compatibile con detti principi e criteri, i quali a loro volta vanno interpretati avendo riguardo alla ratio della legge delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. La discrezionalità del legislatore delegato, il quale è chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega, deve essere inquadrata entro questa cornice unitaria emergente dalla delega, interpretata in chiave anche sistematica e teleologica" (così Corte cost., sent. n. 182 del 2018; cfr., nel medesimo senso, tra le altre, Corte cost., sent. n. 250 del 2016, e Corte cost., sent. n. 229 del 2014).

11. In considerazione dei criteri ermeneutici precedentemente richiamati, deve ritenersi che l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sia da leggere unitamente all'art. 15, comma 1, legge 24 novembre 1999, n. 468, e che il perimetro del dato testuale risultante dal combinato disposto delle due previsioni normative consenta un'interpretazione secondo la quale il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale, consumati o tentati, quando la procedibilità per gli stessi sia a querela, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento.

11.1. L'art. 15, comma 1, legge n. 468 del 1999, prevede: "Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); ".

Dal dato letterale di questa disposizione, sembra ragionevole evincere che la volontà espressa dal legislatore delegante fosse quella di attribuire alla cognizione del giudice di pace tutti i delitti di lesione personale punibile a querela della persona offesa.

Invero, l'art. 582, secondo comma, cod. pen. risulta richiamato, nel testo dell'art. 15, comma 1, cit., come "sinonimo" dell'espressione "delitti di lesione personale punibile a querela della persona offesa", e non come elemento di ulteriore delimitazione all'interno di tale categoria di reati.

Ed infatti, va rilevato che: a) il collegamento dei due sintagmi è effettuato dalla legge delega senza congiunzione verbale, ma mediante una parentesi; b) alla data di entrata in vigore della legge n. 468 del 1999, le due espressioni avevano l'identico significato, perché i delitti di lesione personale punibile a querela della persona offesa erano tutti, esaustivamente, previsti dall'art. 582, secondo comma, cod. pen. (e, anzi, tale situazione è rimasta immutata fino al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma dell'art. 582 cod. pen. recata dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

11.2. L'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte di specifico interesse in questa sede, nella sua originaria versione emanata in attuazione della delega, prevedeva che il giudice di pace è competente per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo "582 (cod. pen.), limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte,".

Successivamente, a questo sintagma, in forza della riforma recata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono state aggiunte le ulteriori parole: "ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, secondo comma, (cod. pen.,) ovvero contro il convivente,". Su questo testo, poi, è intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 236 del 2018, laddove non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro i soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2, legge 11 gennaio 2018, n. 4.

Ora, il testo dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. cit., se letto isolatamente, potrebbe apparire diretto a circoscrivere la competenza del giudice di pace ai delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 582 cod. pen., limitatamente alle fattispecie che siano, insieme, contemplate nel secondo comma di questa disposizione, nonché perseguibili a querela di parte.

Tuttavia, la prospettiva muta se si tiene presente sia la volontà obiettivamente desumibile dalla legge delega, sia il contesto normativo vigente all'epoca dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 (e fino al 30 dicembre 2022): le fattispecie di lesione personale perseguibili a querela di parte erano tutte, esaustivamente, indicate nel secondo comma dell'art. 582 cod. pen.

Anzi, proprio perché, (anche) all'epoca dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000, le fattispecie di lesione personale perseguibili a querela di parte erano tutte indicate nel secondo comma dell'art. 582 cod. pen., appare ragionevole escludere che il legislatore delegato abbia voluto discostarsi dalle indicazioni della legge delega sulla competenza del giudice di pace in ordine a tale tipologia di delitto, per ridurne o circoscriverne l'ambito applicativo.

Di conseguenza, è possibile ritenere compreso nel perimetro del dato testuale del combinato disposto risultante dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, e dall'art. 15, comma 1, legge n. 468 del 1999, il significato secondo cui il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale, consumati o tentati, quando la procedibilità per gli stessi sia a querela, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento.

Si tratta, in altri termini, di una interpretazione c.d. "restrittiva" dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, che esclude un'autonoma efficacia precettiva all'inciso "di cui al secondo comma" rispetto al sintagma "perseguibili a querela di parte" (il testo completo è: "582 (cod. pen.), limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte,"), in quanto resa necessaria dall'esigenza di coordinare la citata previsione normativa con l'art. 15, comma 1, legge delega. Il criterio dell'interpretazione restrittiva, del resto, è espressamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato: "Uno dei criteri logici certamente utilizzabili dall'interprete è rappresentato dal canone ermeneutico lex plus dixit (o minus dixit) quam voluit, che induce a interpretare in senso restrittivo (o ampliativo) una norma, ascrivendo ai termini utilizzati dal legislatore una latitudine semantica più ristretta (o più ampia) di quella enucleabile dal tenore letterale della norma stessa, alla quale viene così attribuito un ambito applicativo più circoscritto (o più vasto)" (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639-01).

12. Deve poi escludersi che l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, anche, e anzi a maggior ragione se letto unitamente all'art. 15, comma 1, legge 24 novembre 1999, n. 468, possa essere inteso come operante un rinvio fisso (o "materiale", o "statico", o "recettizio") all'art. 582, secondo comma, cod. pen. nel testo vigente alla data del 30 dicembre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 468 del 1999.

12.1. Innanzitutto, in linea generale, il rinvio fisso o recettizio è considerato una figura residuale dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza costituzionale, il rinvio recettizio "è ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti", non essendo sufficiente rilevare che una fonte ne richiama testualmente un'altra (così, tra le tante, in particolare, Corte cost., sent. n. 258 del 2014, e Corte cost., sent. n. 80 del 2013).

Pure la dottrina costituzionalistica sottolinea che, per ritenere configurabile una vicenda di rinvio fisso o recettizio, è necessaria la presenza, nella disposizione richiamante, di indici inequivoci anche in ordine all'elemento temporale della disposizione richiamata cui si intende dar rilievo.

La figura del rinvio fisso o recettizio, anzi, è stata esclusa persino a fronte di significativi indici testuali a favore di tale soluzione, in ragione dell'esigenza di assicurare una coerente evoluzione dell'intero sistema normativo.

Emblematica l'elaborazione della giurisprudenza civile in ordine al significato dei rinvìi effettuati dal r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (ed. "Testo unico sulle acque") alle disposizioni del codice di procedura civile del 1865, generalmente intesi, nonostante la lettera della disposizione richiamante, come formali o mobili alle disposizioni del codice di procedura civile vigenti (cfr., per tutte, Sez. U civ., n. 22430 del 21/09/2018, Rv. 650458-01, secondo cui il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è disciplinato dalle norme processuali vigenti del codice di procedura civile regolative dell'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come formale, con conseguente applicazione delle norme mutate nel tempo).

Ma può ricordarsi anche l'elaborazione della giurisprudenza penale in ordine alla circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall'art. 576, comma primo, n, 5, cod. pen., nel testo vigente prima della sostituzione operata dall'art. 4, comma 1, lett. e), n. 2, legge 1 ottobre 2012, n. 172, relativa all'avere commesso il fatto nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 519, 520 e 521, che contemplavano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e gli atti di libidine violenti, e ritenuta configurabile con riferimento a tutti i delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis e segg. stesso codice, come introdotti dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66, nonostante l'espressa abrogazione dei citati artt. 519, 520 e 521, ed il difetto di un formale intervento di coordinamento legislativo (così Sez. 1, n. 2120 del 12/12/2007, dep. 2008, Barbato, Rv. 238638-01, e Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005, Erra, Rv. 230148-01).

12.2. Ciò posto in termini generali, deve osservarsi che né l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, né l'art. 15, comma 1, legge n. 468 del 1999 contengono elementi univoci e concludenti per far ritenere che il richiamo all'art. 582, secondo comma, cod. pen. sia effettuato proprio all'art. 582, secondo comma, cod. pen. nel testo vigente alla data del 30 dicembre 1999, ossia alla data di entrata in vigore della legge n. 468 del 1999, o alla data del 2 gennaio 2022, ossia alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000.

Non risulta, in altri termini, un dato obiettivamente indicativo della volontà del legislatore che ha istituito la competenza penale del giudice di pace, di "cristallizzare" quest'ultima con riguardo al reato di lesione personale esattamente in relazione ai fatti che l'ordinamento prevedeva come procedibili a querela in quel preciso momento storico, e, quindi, in termini assolutamente impermeabili a qualunque successiva modifica di tale disciplina, quand'anche fosse stata tutta "interna" al secondo comma dell'art. 582 cod. pen.

Non a caso, nessuna delle decisioni della giurisprudenza di legittimità che si sono pronunciate sull'estensione della competenza del giudice di pace in tema di lesione personale ha affermato la tesi del rinvio fisso o recettizio. Anzi, due di queste pronunce, pur pervenendo ad esiti opposti sulla portata applicativa dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000 dopo la riforma recata all'art. 582 cod. pen. dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2022, hanno espressamente affermato che il medesimo art. 4, comma 1, lett. a), cit., nella parte in cui prevede la competenza del giudice di pace per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo "582 (cod. pen.), limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ", procede ad un rinvio formale o mobile (cfr. Sez. 5, n. 41372 del 05/07/2023, Nunziante, e Sez. 5, n. 40719 del 20/09/2023, K., Rv. 285172-01).

E questa conclusione è stata raggiunta anche sulla base del richiamo ad una pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 236 del 2018), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro i soggetti elencati al numero 1) del primo comma dell'art. 577 cod. pen., come modificato dall'art. 2, legge 11 gennaio 2018, n. 4, proprio sul presupposto, ripetutamente evidenziato in motivazione, che il rinvio operato dall'art. 4 cit. all'art. 577, secondo comma, cod. pen. è "di natura formale e non già materiale".

13. Una volta individuato l'ambito delle possibili accezioni del dato testuale risultante dal combinato disposto dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, e dall'art. 15, comma 1, legge n. 468 del 1999, occorre rilevare che quello secondo cui il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale, consumati o tentati, quando la procedibilità per gli stessi sia a querela (fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento), si presenta come il significato più coerente con il complessivo contesto normativo, e, quindi, maggiormente in linea con il criterio dell'interpretazione sistematica.

13.1. Innanzitutto, esclusa la praticabilità della tesi del rinvio fisso o materiale, la soluzione che postula la competenza del giudice di pace per il delitto di lesione personale, nei casi di procedibilità a querela (fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento) è l'unica che consente di riconoscere pratica utilità all'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui fa riferimento all'articolo 582 cod. pen.

Secondo l'altra soluzione prospettata, infatti, deve escludersi qualunque competenza del giudice di pace in ordine al delitto di lesione personale, anche se procedibile a querela, e, quindi, in tale prospettiva, l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui fa riferimento all'articolo 582 cod. pen., resterebbe una disposizione del tutto priva di effetti.

E, però, la totale privazione di efficacia giuridica dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui fa riferimento all'articolo 582 cod. pen., risulta vicenda fortemente incongrua per un duplice ordine di ragioni.

La completa privazione di efficacia dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000 nella parte indicata, da un lato, implica la formazione di un "relitto" normativo, sebbene ciò non costituisca oggetto di una scelta espressa, chiara o coerente del legislatore.

Dall'altro, deve essere collegata, come effetto indiretto, alla volontà del legislatore di ampliare l'area della procedibilità a querela per il reato di lesione personale, ossia alla scelta normativa di estendere l'applicazione di un regime di procedibilità che, però, l'ordinamento ritiene particolarmente adatto per selezionare le fattispecie da assegnare al giudizio del giudice di pace, siccome organo preposto ad amministrare "un nuovo modello di giurisdizione volto alla composizione del dissidio individuale, consacrato in modo formale dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 274 del 2000, che funzionalizza il procedimento all'obiettivo della conciliazione delle parti" (così Sez. U, n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Treskine, Rv. 275870-01).

13.2. In secondo luogo, la soluzione che postula l'ampliamento della competenza del giudice di pace per il delitto di lesione personale è quella che meglio si armonizza con le scelte sempre più nette dell'ordinamento giuridico di massima riduzione dell'applicazione della sanzione carceraria, accentuate anche

e proprio dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ad esempio con il notevole ampliamento dell'area di operatività delle pene sostitutive.

In effetti, la tesi "espansiva" della competenza del giudice di pace comporta l'applicazione del catalogo delle sanzioni previste dall'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000, in sostituzione della pena detentiva, anche ad ulteriori fattispecie, precedentemente devolute alla cognizione del tribunale.

La tesi che esclude ogni competenza del giudice di pace per il delitto di lesione personale, invece, non solo non incrementa l'area del ricorso alle sanzioni non carcerarie o detentive, ma addirittura estende l'applicabilità della pena della reclusione a fatti per i quali, da oltre venti anni, la stessa non era più applicabile.

14. La soluzione che accede all'ampliamento della competenza del giudice di pace anche per i fatti di lesione personale comportanti malattia compresa tra i ventuno e i quaranta giorni, nei casi di procedibilità a querela, e fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento, non sembra in contrasto con le esigenze di tutela della collettività, né determina la sostanziale privazione di efficacia dell'art. 381, comma 2, lett. f), cod. proc. pen., il quale prevede l'arresto facoltativo in flagranza per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.

14.1. Per quanto attiene alle esigenze di tutela della collettività, è sufficiente considerare che, anche ad accedere alla soluzione estensiva della competenza del giudice di pace, numerose fattispecie di lesione personale, anche lievissima, restano comunque devolute alla cognizione del tribunale.

Innanzitutto, resta di competenza del tribunale il delitto di lesione personale lieve o lievissima commesso in danno di una delle categorie di soggetti elencati all'art. 577, commi primo, n. 1), e secondo, cod. pen. (in particolare: ascendente, discendente, coniuge, anche legalmente separato, ex-coniuge, parte di una unione civile, anche cessata, convivente, ex-convivente, persona legata o già legata da relazione affettiva, fratello o sorella), pur se procedibile a querela, con conseguente applicabilità di misure cautelari e precautelari, atteso il disposto dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, come risultante dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 236 del 2018 (cfr., per questa puntualizzazione, Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134-01).

Resta di competenza del tribunale, ancorché procedibile a querela, il delitto di lesione personale, indipendentemente dalla durata della malattia, "se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 (oggi trasfuso dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nell'art. 270-bis. 1 cod. pen.; aggravante relativa ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (oggi trasfuso dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nell'art. 416-bis.1 cod. pen.; aggravante relativa ai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (oggi trasfuso dall'art. 5, comma 1, lett. i), D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nell'art. 604-ter cod. pen.; aggravante relativa ai reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità)" (così l'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 274 del 2000).

Analogamente, resta di competenza del tribunale, perché procedibile di ufficio, il delitto di lesione personale comportante malattia di durata superiore a venti giorni in danno di persona incapace, per età o infermità.

Appartiene alla competenza del tribunale, perché procedibile di ufficio, il delitto di lesione personale, indipendentemente dalla durata della malattia, se aggravato a norma degli artt. 61, n. 11-octies, 583 e 585 cod. pen. Sembra utile rilevare che questa delimitazione è particolarmente significativa, perché può riguardare anche lesioni personali lievissime, alla sola condizione che queste siano cagionate con l'uso di strumenti atti ad offendere, come bastoni o pezzi di stoviglie (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750-01, relativa a lesione lievissima cagionata con il manico di una scopa).

14.2. La prospettata privazione di efficacia dell'art. 381, comma 2, lett. f), cod. proc. pen., quale conseguenza dell'ampliamento della competenza del giudice di pace, poi, non considera l'ampia gamma di fattispecie di lesioni personali devolute alla cognizione del tribunale, appena elencate, e per le quali, quindi, è possibile procedere all'arresto facoltativo in flagranza.

Si tratta, tra l'altro, anche di ipotesi non aggravate (ad esempio, quelle in danno di incapaci), o aggravate da circostanze non ad effetto speciale (ad esempio, quelle in danno degli esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o ausiliarie, ex art. 61, n. 11-octies, cod. pen., ovvero quelle in danno dei familiari di cui all'art. 577, commi primo, n. 1, e secondo, cod. pen., ovvero ancora quelle commesse con armi o con sostanze corrosive, oppure da persona travisata o da più persone riunite, a norma dell'art. 585 cod. pen.).

15. Gli orientamenti che sostengono soluzioni diverse da quella che ravvisa la competenza del giudice di pace anche per i fatti di lesione personale comportanti malattia compresa tra i ventuno e i quaranta giorni, nei casi di procedibilità a querela, e fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento, non possono quindi essere condivisi.

15.1. L'orientamento "restrittivo", secondo il quale la modifica dell'art. 582 cod. pen. recata dal D.Lgs. n. 150 del 2022 ha, di fatto, escluso qualunque competenza del giudice di pace per i delitti consumati o tentati di lesione personale, si fonda sul testo di una disposizione, l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, considerata isolatamente.

Si è, però, già sopra rilevato che le disposizioni normative non possono essere prese in considerazione isolatamente, ma debbono essere valutate come componenti di un "insieme", tendenzialmente unitario, e che ciascuna di esse deve essere coordinata con le altre pure riferite alla disciplina dell'identica vicenda, anche allo specifico fine di determinare il perimetro dei significati attribuibili al suo testo, in considerazione dei reciproci rapporti di interferenza.

E, in questa prospettiva, il coordinamento tra l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, e la disposizione della legge delega sulla cui base è stato adottato, l'art. 15, comma 1, legge n. 468 del 1999, consente di ritenere che, tra i possibili significati attribuibili al dato testuale del combinato disposto delle due previsioni normative, rientra senz'altro anche quello secondo cui sono devoluti alla competenza del giudice di pace i delitti consumati o tentati di lesione personale, quando la procedibilità per gli stessi sia a querela, ovviamente fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento.

Rilevata l'ammissibilità di questa soluzione, peraltro anche più in linea con la volontà obiettiva emergente dal testo della legge delega, non vi è poi alcun dubbio che la stessa si imponga per ragioni di ordine logico-sistematico.

15.2. L'orientamento "intermedio", secondo cui l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, prevede un rinvio fisso alla disposizione dell'art. 582, secondo comma, cod. pen., come vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n, 274 del 2000, non trova alcuna conferma nel dato normativo.

E, questo, a fronte di una generale "presunzione" interpretativa di rinvio mobile, affermatasi nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

16. Va conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: "Appartiene ai giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento".

17. Il principio di diritto appena enunciato richiede una precisazione ai fini della sua applicazione relativamente ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, ossia prima del 30 dicembre 2022.

In forza dell'indicato principio, infatti, deve ritenersi che l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 abbia determinato un mutamento della competenza per i fatti di lesione personale procedibili a querela comportanti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, salvo le ipotesi espressamente escluse: per questi fatti, fino a quel momento, era competente il tribunale e non il giudice di pace.

Ora, in ordine ai fatti commessi fino al 29 dicembre 2022, se l'azione penale è stata esercitata entro il medesimo 29 dicembre 2022, permane la competenza del tribunale in applicazione del criterio della perpetuatici iurisdictionis, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 49304 del 17/09/2004. Della Vista, Rv. 230377-01; Sez. 5, n. 2117 del 04/02/1997, Celani, Rv. 207002-01; Sez. 1, n. 681 del 02/02/1994, Dalla Guardia, Rv. 196866-01), e ribadito dalle Sezioni Unite anche in materia di rapporti tra tribunale e giudice di pace (cfr. Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869-01, e Sez. U, n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Treskine, Rv. 275870-01).

Occorre tuttavia precisare, come già indicato in precedenza ai par. 4, 4.1, 4.2 e 4.3 del "Considerato in diritto", che la modifica della competenza incide sull'individuazione del trattamento sanzionatorio da applicare.

La soluzione non sarà, però, automaticamente quella dell'applicazione delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, potendo risultare in concreto più favorevole anche il regime "ordinario", in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, e secondo una valutazione da compiere di volta in volta, alla luce della singola vicenda processuale.

Alle medesime conclusioni, peraltro, deve giungersi anche relativamente ai fatti di identica tipologia commessi entro il 29 dicembre 2022, e per i quali, però, l'azione penale sia stata esercitata in data successiva.

A prescindere da ogni altra considerazione, la competenza del tribunale per tali fatti discende dal divieto di retroattività di disposizioni penali sfavorevoli.

Invero, i fatti di lesione personale perseguibili a querela e comportanti una malattia tra i ventuno ed i quaranta giorni commessi prima del 30 dicembre 2022, al momento della loro consumazione, erano soggetti al trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del tribunale.

Di conseguenza, in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, occorre valutare se, per gli stessi, il trattamento sanzionatorio più favorevole in concreto sia quello ordinario con il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., o quello previsto per i reati di competenza del giudice di pace.

E questa valutazione può essere compiuta solo dal tribunale. Occorre ricordare, infatti, che, mentre il tribunale può applicare anche le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, a norma dell'art. 63 D.Lgs. n. 274 del 2000, il giudice di pace non può disporre quelle irrogabili dal tribunale.

18. In applicazione del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al punto relativo al trattamento sanzionatorio.

Ferma restando l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità penale del ricorrente, che consegue alla dichiarazione di inammissibilità delle censure in ordine a tale profilo, il Giudice del rinvio, da individuarsi nella Corte d'appello di Perugia a norma dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., valuterà quale sia il corretto trattamento sanzionatorio da applicare. A tal fine, apprezzerà, in concreto, se sia più favorevole la disciplina prevista per i reati di competenza del giudice di pace, o, invece, la pena irrogata dalla sentenza impugnata, stante la disposta concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Dalla irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità penale del ricorrente discende la condanna del medesimo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 14 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2024.

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