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Legittimo impedimento di uno dei due difensori non basta per il rinvio

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.1988 del 24/11/2023 (dep. 17/01/2024)

È possibile ottenere il rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento di uno dei due difensori dell'imputato?

La Seconda Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 1988 depositata il 17 gennaio 2024, ha risposto negativamente.

Nella specie, il ricorrente aveva argomentato che il diniego della sua istanza di rinvio avrebbe compromesso il diritto di difesa, il quale include la facoltà di essere assistiti da due difensori, come stabilito dall'art. 96 del Codice di Procedura Penale.

Tuttavia, la Corte Suprema ha chiarito che l'art. 420-ter, comma 5, del codice di procedura penale specifica chiaramente che il rinvio non deve essere concesso nel caso in cui l'imputato sia assistito da due difensori e l'impedimento riguardi solamente uno dei due.

Inoltre, la Corte ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'art. 24 della Costituzione, concernente il rifiuto del rinvio richiesto per motivi di salute da uno dei codifensori dell'imputato, quando l'altro sia presente in udienza. Tale norma, infatti, cerca di bilanciare il diritto di difesa dell'imputato con il principio, di pari dignità costituzionale (art. 111 Cost.), della ragionevole durata del processo.

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Cassazione penale, sez. II, ud. 24 novembre 2023 (dep. 17 gennaio 2024) n. 1988

(Presidente Rosi – Relatore Recchione)

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Caltanissetta confermava la condanna di (omissis) per i reati allo stesso ascritti, ovvero riciclaggio e ricettazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, Avv. (omissis) che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della istanza di legittimo impedimento: la Corte di appello avrebbe illegittimamente ritenuto che l'istanza fosse non accoglibile sulla base del fatto che il ricorrente era assistito da due difensori; si deduceva che il rigetto avrebbe leso il diritto di difesa, che si esprime anche nella possibilità di farsi assistere da due difensori, come prevede l'art. 96 del codice di rito;

2.2. violazione di legge (art. 648 bis cod. pen.; art. 522 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta contestata al capo d) della rubrica: il Tribunale aveva qualificato la condotta descritta, inizialmente inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 648 cod. pen. come "riciclaggio", nonostante nel capo di imputazione non fossero indicati gli elementi per poter ritenere integrato tale delitto;

2.3. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: in ordine al capo d) di imputazione: la motivazione sarebbe apparente poiché non sarebbero state indicate le ragioni a sostegno della condanna;

2.4. violazione di legge (art 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: vi sarebbe una mancanza di corrispondenza tra dispositivo e motivazione in quanto nella motivazione si irrogava l'aumento di un mese di reclusione ed euro duecento di multa per ognuno delle quattro condotte criminose residue, mentre nel dispositivo gli aumenti risultavano cinque.

3. Ricorreva per Cassazione anche l'Avv. (omissis) che deduceva:

3.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al capo b) della rubrica: la condanna sarebbe stata giustificata attraverso la riproposizione del percorso argomentativo tracciato dal primo giudice; si deduceva inoltre che non sarebbe stato provato che le alterazioni fossero state compiute dal ricorrente e non sarebbe stato considerato che l'autovettura oggetto di riciclaggio sarebbe stata acquistata di seconda mano da tale (omissis);

3.2. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al capo d) della rubrica: si contestava il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, tenuto conto che la condotta era stata inquadrata nella fattispecie del riciclaggio, senza che fosse stato concesso un termine per approntare un'adeguata difesa; la modifica sarebbe inoltre violativa del principio di correlazione tra accusa e sentenza;

3.3. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna per la ricettazione contestata al capo e) della rubrica: si deduceva che non vi era prova che il mezzo oggetto del reato fosse di provenienza illecita, anche tenuto conto del fatto che lo stesso non risultava targato né in Italia, né in ambito Schengen;

3.4. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ricettazione contestata al capo f) della rubrica: la prova sarebbe carente soprattutto perché (omissis) che avrebbe consegnato l'autovettura al ricorrente, non era stato ascoltato nel corso del processo;

3.5. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la ricettazione contestata al capo g): la complessità dei trasferimenti di proprietà avrebbero dovuto indurre a ritenere insussistente il reato contestato;

3.6. violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione dei reati contestati ai capi e), f) e g) per il decorso del termine massimo di prescrizione.

Considerato in diritto

1. Il secondo e terzo motivo del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) ed il secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) nella parte in cui denunciano il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in relazione al capo d) sono fondati.

1.1. Il collegio ribadisce che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'Imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01).

1.2. Nel caso in esame il capo di imputazione descrive la condotta di ricettazione di alcune "centraline elettriche" estratte da una auto provento di furto ai danni di (omissis).

Si tratta di una condotta che è stata "trasformata" dai giudici di merito, i quali unendo il dato contestato, ovvero la ricettazione di centraline elettriche provenienti da una autovettura rubata con una serie di ulteriori elementi emersi nel corso del processo (rinvenimento delle centraline su un'autovettura che presentava delle anomalie e che era stata acquistata da tale (omissis) presso la carrozzeria del ricorrente) hanno ritenuto che fosse stata provata la "diversa" condotta di riciclaggio.

La ricostruzione del fatto effettuata dai giudici di merito non è stata compiuta apportando semplici precisazioni alla condotta contesta nel capo di imputazione, ma, invece, operando una radicale trasformazione dell'accusa: la ricezione delle centraline elettriche contestata è diventata una complessa azione di manipolazione dell'autovettura venduta ad (omissis) con l'inserimento delle componenti, tra cui le centraline provenienti da un veicolo rubato (pag. 13 della sentenza impugnata e pag. 10 della sentenza di primo grado).

Si tratta dunque non della legittima attribuzione alla condotta "come contestata" di una diversa veste giuridica, ma della radicale trasformazione dell'accusa attraverso l'utilizzo delle sopravvenute emergenze processuali.

Tale operazione ha leso il diritto di difesa dato che il ricorrente nel corso del primo grado di giudizio non aveva potuto approntare alcuna specifica difesa nei confronti di una condotta di riciclaggio non contestata nei suoi elementi essenziali: nel capo di imputazione non si rinviene, infatti, alcun riferimento alla vettura rinvenuta nella disponibilità di (omissis) né all'azione di manipolazione della stessa attraverso l'installazione delle due centraline provenienti da l'auto rubato ad (omissis).

1.3. La sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullate, limitatamente al reato di cui al capo d); si dispone pertanto la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Gela per l'ulteriore corso.

L'annullamento implica anche l'eliminazione della pena inflitta in continuazione per la condotta descritta al capo d), ovvero la pena di un mese di reclusione ed euro duecento di multa, sicché la pena finale deve essere rideterminata in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro seimilaottocento di multa.

2. Il primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. (omissis) è manifestamente infondato.

2.1 Il collegio osserva che l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., nella formulazione attuale ma anche in quella vigente quando si è verificato l'impedimento, dispone espressamente che il rinvio non deve essere disposto quando l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi.

Peraltro la Cassazione sul tema ha affermato, con interpretazione che si condivide, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui consente il diniego del rinvio richiesto per motivi di salute da uno dei codifensori dell'imputato allorquando l'altro sia presente in udienza, dato che la predetta disposizione processuale contempera il diritto di difesa dell'imputato sancito dall'art. 24 della Costituzione con il principio, anch'esso di rango costituzionale (art. 111 Cost.), della ragionevole durata del processo (Sez. 3, n. 37422 del 16/03/2017, Marini, Rv. 271239 - 01).

Pertanto non si rileva nessuna illegittimità o violazione del diritto di difesa nel rigetto della richiesta di rinvio.

3. Il terzo motivo proposto dall'Avv. (omissis) non è consentito in quanto intempestivo. Invero la Corte di appello, in punto di trattamento sanzionatorio, si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, dato che con l'appello non era stato dedotto il vizio qui denunciato.

Con la prima impugnazione, infatti, il ricorrente si era limitato ad invocare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, sicché il vizio risulta dedotto "solo" con il ricorso per cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen..

4. Il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo proposti dall'Avv. (omissis) non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove poste a sostegno della conferma di responsabilità per le condotte descritte ai capi b), e), f) e g).

4.1. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

4.2. Nel caso in esame, la Corte di appello con riferimento alla condotta di riciclaggio descritta al capo b) rilevava che la responsabilità del ricorrente risultava provata dalle numerose alterazioni rinvenute sul mezzo, che non erano riconducibili a mancata manutenzione e che il mezzo era stato rinvenuto proprio nei pressi dell'autocarrozzeria del ricorrente il quale, invero, contesta in modo generico la legittimità del percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata che, al contrario, offre una esaustiva giustificazione in ordine alla conferma della responsabilità. La riconducibilità dell'azione di riciclaggio al ricorrente risulta infatti ampiamente giustificata dal rinvenimento dell'autovettura in giorni prossimi a quella del furto nella disponibilità di (omissis) e dalla rilevazione delle tempestive azioni di manipolazione (pag. 12 della sentenza impugnata).

Con riferimento alla condotta di ricettazione descritta al capo e) la Corte d'appello rilevava che la provenienza illecita del veicolo risultava da una serie di circostanze rappresentate dalla polizia giudiziaria che aveva riferito che era stata accertata una visibile abrasione del telaio e che, nulla rilevando che la targa della vettura non fosse tracciabile, la evidente manipolazione del telaio, unitamente alle particolari competenze di (omissis), che faceva il carrozziere, escludevano che lo stesso detenesse il mezzo senza conoscerne la provenienza illecita (pag. 13 della sentenza impugnata).

Con riferimento alla condotta descritta al capo f) la Corte di Appello confermava la responsabilità, rilevando che la consapevolezza della illecita provenienza dell'autovettura della quale si contestava la ricettazione derivava dalla mancata indicazione da parte del ricorrente di elementi giustificativi; questi si era infatti limitato a riferire di avere ricevuto in consegna l'autovettura da (omissis) circostanza che, tuttavia, non risultava riscontrata (pag. 14 della sentenza impugnata).

La mancata audizione dell'(omissis) non risulta censurabile, anche in considerazione del fatto che l'appello non risulta affatto centrato sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale ma si limita a rappresentare la difficoltà di rintraccio del teste.

Infine con riferimento alla ricettazione contestata al capo g) la Corte d'appello riteneva che non vi erano dubbi in mezzo in merito alla conoscenza in capo al ricorrente della provenienza illecita dell'autovettura, tenuto conto delle anomalie riscontrate sulla stessa che, considerato anche il lavoro svolto da (omissis) non potevano non essere indicative della illecita provenienza della stessa; anche in questo caso si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede, in quanto la responsabilità risulta confermata sulla base del razionale esame degli elementi raccolti ed un serrato confronto con i motivi di impugnazione (pag. 15 della sentenza impugnata).

5. Il sesto motivo di ricorso proposto dall'Avv. (omissis) con il quale si contesta la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati consumati nel 2007 e nel 2008, è manifestamente infondato: a (omissis) è stata, infatti, riconosciuta la recidiva reiterata, che estende sensibilmente il termine di prescrizione che si prolunga oltre il 2030, tenuto conto anche delle sospensioni accertate (che ammontano ad oltre due anni).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente al reato di cui al capo d) e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Gela per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

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